Rigetto
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02755/2026REG.PROV.COLL.
N. 09284/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9284 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Fortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Legione Carabinieri Calabria, in persona dei rispettivi Comandanti Generali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza previa discussione orale versata in atti dall’Amministrazione appellata;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere NE ZI e udito per l’appellante l’avvocato Alessio Cugini Borgese in dichiarata delega dell’avvocato Rosario Fortino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor-OMISSIS-maresciallo capo in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, all’epoca dei fatti effettivo al Comando provinciale di Cosenza con l’incarico di “addetto” e “istruttore di tiro”, ha impugnato innanzi al T.a.r. per la Calabria la determinazione n. M¬_D GMIL2 VDGM V 13 2/0254798 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V^ Reparto del 24 settembre 2013, recante l’annullamento della nuova compilazione della documentazione caratteristica e matricolare e la ribadita necessità di rettifica di quella originaria. Nello specifico, oggetto di controversia sono i contenuti delle schede valutative n. 23 e n. 24, riferite rispettivamente al periodo 1° novembre 2011-31 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012 – 5 ottobre 2012.
1.1. In maggior dettaglio, ridetta determinazione costituisce il punto di approdo di un travagliato iter che ha visto i seguenti passaggi procedurali salienti:
i- la scheda valutativa n. 23 è stata oggetto di un primo ricorso gerarchico del 21 aprile 2012, in accoglimento del quale ne veniva disposta la ricompilazione;
ii-anche la versione “ricompilata”, notificata al militare per presa visione in data 19 novembre 2012, veniva fatta oggetto di ricorso gerarchico in data 4 dicembre 2012, unitamente peraltro al gravame della scheda valutativa n. 24, notificata per presa visione il 4 dicembre 2012;
iii- il ricorso gerarchico veniva accolto in parte e conseguentemente, con decreto n. 93 del 23 maggio 2013, veniva disposta la rettifica di entrambe le schede;
iv- in data 3 agosto 2013 le due schede, ricompilate, anziché rettificate, venivano notificate per presa visione “integrale” (ancorché la scheda valutativa n. 23 a detta del ricorrente fosse mancante degli elementi di informazione Mod. “D” n. 23/A e n. 23/C) ;
v- avverso tali schede “ricompilate” il militare proponeva un nuovo ricorso gerarchico (il terzo) in data 28 agosto 2013, nel quale venivano dedotte plurime censure, tra cui l’inottemperanza alle previsioni del decreto n. 93 del 23 maggio 2013;
vi- in data 24 settembre 2013 veniva adottato il provvedimento oggetto di gravame, che eliminando le schede ricompilate, dispone di dare corretta attuazione al decreto n. 93/2013, limitandosi a rettificare le schede di valutazione, come stabilito nello stesso.
1.1.1. In sintesi, il decreto del 24 settembre 2013 ha annullato le schede nn. 23 e 24, nella versione ricompilata e notificata il 3 agosto 2013, disponendone lo stralcio dal libretto personale dell’interessato, e nel contempo imposto la rettifica di quelle originarie, come era stato stabilito in sede di decisione del primo ricorso gerarchico ( recte , del primo che le ha interessate entrambe).
1.2. In primo grado, il militare ha lamentato violazione di legge ed eccesso di potere sub specie di travisamento dei fatti ed illogicità e contraddittorietà del provvedimento, per non avere l’Amministrazione neppure scrutinato il suo ricorso gerarchico del 28 agosto 2013, nonché per avere disposto la rettifica di documenti ormai annullati e finanche stralciati dal libretto matricolare.
2. Il Tribunale adito, nella resistenza del Ministero della difesa, ha respinto il ricorso ritenendo che l’Amministrazione ben potesse auto-emendarsi a prescindere dall’avvenuta presentazione di qualsivoglia ricorso gerarchico, addivenendo alla corretta esecuzione della propria precedente determinazione n. 93 del 2013. Peraltro, essendo il ricorso gerarchico incentrato per lo più proprio sulla scorretta modalità di attuazione di tale determinazione, neppure sarebbe chiaro l’interesse ad impugnare l’atto che ha assecondato tale istanza.
3. Avverso ridetta pronuncia il militare ha proposto appello articolando un unico motivo di gravame (sviluppato da pag. 9 a pag. 16), privo di rubriche, sviluppato in chiave narrativa senza soluzione di continuità seppure formalmente distinto in cinque paragrafi. Premessa una lunga ricostruzione della vicenda, riportando anche, in maniera ipertrofica, le singole censure addotte nei ricorsi gerarchici, ha invocato la nullità della sentenza riproponendo nella sostanza le doglianze già prospettate innanzi al T.a.r. per la Calabria: la determinazione del 24 settembre 2013 sarebbe errata in quanto non ha tenuto conto del ricorso gerarchico avverso le schede ricompilate, annullando le quali avrebbe indebitamente “riesumato” quelle originarie, disponendone la rettifica, laddove avrebbe dovuto imporne una nuova redazione. L’alternatività tra nuova compilazione e rettifica, infatti, giusta la natura insanabile dei vizi valutativi, consistiti nella violazione dei principi di imparzialità e obiettività della valutazione, comportava la necessità di una ricompilazione, appunto.
4. Con memoria del 28 gennaio 2026 si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, eccependo in primo luogo l’inammissibilità dell’appello in quanto non presenterebbe alcuna censura avverso le conclusioni del primo giudice, nonché laddove sembra voler introdurre nel giudizio le censure avverso le schede valutative - non autonomamente impugnate - esposte nel ricorso gerarchico, laddove oggetto dell’attuale controversia è il (ben diverso) provvedimento del 24 settembre 2013.
5. All’udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è inammissibile, prima e oltre che infondato nel merito. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, dal tenore dello stesso non è dato cogliere alcuna specifica censura avverso le argomentazioni del T.a.r. per la Calabria, così come effettivamente in esso si cerca di introdurre surrettiziamente un vaglio sul contenuto delle schede valutative, estranee ex se al perimetro della decisione.
6.1. Un ulteriore profilo di inammissibilità va poi individuato nelle modalità di stesura del gravame, che non consente di individuare con esattezza i motivi di doglianza, siccome non enunciati, ma semplicemente “narrati”, di talché gli stessi vanno ricondotti alla categoria degli “intrusi”, come tali, appunto, inammissibili.
7. Va dunque ricordato che la ricostruzione del T.a.r. per la Calabria, che il Collegio condivide, si basa su due sostanziali affermazioni:
- da un lato, la mancata comprensione dell’interesse concreto al gravame, « posto che il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico avverso le schede ricompilate ex novo (e non solo rettificate) proprio perché queste violavano il precedente decreto n. 93 del 23 maggio 2013 », e l’atto impugnato ha assecondato il rilievo;
- dall’altro, il riconoscimento della legittimità del generale potere di riesame dei propri atti da parte dell’Amministrazione, che non viene certo meno in ragione dell’avvenuta proposizione di un ricorso gerarchico avverso gli atti sui quali ridetto potere si va ad appuntare.
7.1. A ciò si aggiunge la dirimente constatazione che le schede valutative oggetto del ricorso sono venute meno a seguito delle successive determinazioni dell’Amministrazione ed in particolare in esito alla rettifica, disposta con l’atto impugnato; il ricorso gerarchico, a sua volta, seppure non valutato in dettaglio in occasione dell’adozione dell’atto del 24 settembre 2013, è stato definito con il decreto n. 16 del 5 febbraio 2014, che lo ha dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
8. Al contrario, da quanto è dato desumere dalla prospettazione dell’appellante, l’Amministrazione non avrebbe potuto pronunciarsi senza necessariamente valutare il proprio ricorso gerarchico, in quanto antecedente all’atto impugnato, e comunque avrebbe dovuto imporre la riedizione della valutazione, in quanto quella effettuata non era legittimata dal decreto n. 93 del 2013, ma avendo prodotto l’effetto di caducare le schede originarie, avrebbe ripristinato per così dire il terreno vergine di partenza, imponendo di ripartire da capo. In altre parole, a fronte dei due possibili rimedi ammessi dalle istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate, nel caso di specie sarebbe stato possibile a questo punto solo l’annullamento e non più la rettifica. Ricostruzione, oltre che causidica, priva di fondamento giuridico, essendo la scelta tra rettifica e annullamento delle schede valutative a fronte di ravvisati errori rimessa all’Amministrazione, sulla base della tipologia dei vizi da emendare. E la scelta nel senso della sufficienza della rettifica l’Amministrazione l’ha già effettuata con il decreto n. 93 del 2013, non fatto oggetto di impugnazione.
9. Ricondotta nell’alveo delle rivendicazioni riportate, la ricostruzione dell’appellante appare più chiara nella sua esatta quanto irrealizzabile portata: non correggere le schede di valutazione sottoscritte per presa visione il 19 novembre 2012 e il 4 dicembre 2012, ma eliminarle totalmente, così da ottenere un nuovo processo valutativo coerente con i propri desiderata , sull’assunto che quello effettuato sarebbe inficiato da vizi radicali in quanto afferenti alla presunta imparzialità dei soggetti coinvolti nello stesso. Con ciò pretermettendo che l’atto impugnato non è l’una o l’altra scheda valutativa e neppure la decisione sul ricorso avverso le stesse (contenuta caso mai nel più volte citato decreto n. 93 del 2013, nonché, per quanto afferisce al ricorso del 28 agosto 2013, nel decreto n. 16 del 2014): si tratta piuttosto dell’autonoma determinazione assunta dall’Amministrazione, presumibilmente anche allo scopo di calmierare il contenzioso interno, di portare a compimento correttamente la decisione adottata nel 1993.
9.1. D’altro canto, che lo scopo dell’appellante sia quello di azzerare il procedimento valutativo, ottenendone una totale riedizione, è fatto palese anche dal tenore letterale del ricorso gerarchico del 28 agosto 2013. In tale occasione, infatti, dopo avere peraltro riconosciuto l’eccessiva verbosità degli scritti, difettando lo scrivente per sua esplicita ammissione di doti di sintesi, egli si ritiene legittimato a riproporre addirittura le censure di cui al primo ricorso gerarchico. Di fatto, cioè, egli tenta di “scavalcare”, neutralizzandola, anche la decisione di cui al decreto n. 93 del 2013, valorizzando la portata della (errata) nuova compilazione, tale da imporre la reiterazione delle critiche, che in ragione di ciò non dovrebbero essere qualificate « vana ed acritica ripetizione delle pur ferme e non rinunciate censure ».
9.2. A ben guardare, dunque, attraverso lo strumentale utilizzo dei plurimi ricorsi gerarchici, il militare mira non a ottenere il rispetto del decreto n. 93 del 2013, del quale pure lamenta la violazione, ma al contrario proprio la sua disapplicazione, così da trasformare la disposta verifica in ricompilazione, redatta tuttavia in maniera diversa da quanto accaduto, giusta la portata evidentemente non satisfattiva di quella già avvenuta.
10. Quale che fosse quindi il contenuto delle censure fatte valere in sede di ricorso gerarchico e dunque ancorché le stesse si spingessero oltre il perimetro della (qui riproposta) questione della errata ottemperanza al decreto n. 93 del 2013, “ripescando” le generiche critiche procedimentali generali, esse si palesano comunque eterogenee rispetto al contenuto dell’atto impugnato.
10.1. Con tale atto, infatti, l’Amministrazione non ha inteso pronunciarsi sul nuovo ricorso - dichiaratamente ripetitivo anche di censure già esaminate definendo il precedente - ma confermare la decisione già assunta “correggendo” le deviazioni intervenute rispetto al percorso in tale sede chiaramente delineato. L’annullamento della valutazione ricompilata ha dunque lo scopo di dare esecuzione a ridetta decisione, riportando il procedimento nell’alveo già tracciato sulla base di un atto rimasto pienamente valido ed efficace, benché erroneamente disatteso.
10.2. A ben guardare, dunque, non si è di fronte ad un normale esercizio del potere di annullamento d’ufficio su un atto, ma alla sua eliminazione in quanto necessaria a rettificare il procedimento per renderlo conforme alla volontà amministrativa già espressa. Ciò implica che al caso di specie non si attaglia il principio, neppure chiaramente evocato dall’appellante, in forza del quale l’autotutela elimina definitivamente l’atto cui si riferisce in maniera irreversibile, sicché ove essa stessa sia oggetto di un provvedimento di secondo livello non è ipotizzabile un’automatica reviviscenza di quello ormai caducato. La contestata “reviviscenza” delle valutazioni originarie operata dall’atto impugnato è in realtà mera conferma della loro efficacia, mai venuta meno, stante che ciò che se ne era disposta la mera rettifica, non la reiterazione. Quand’anche, poi, voglia ammettersi un effetto di “recupero” di atti formalmente ormai eliminati, esso va correlato ad una esplicita scelta dispositiva dell’Amministrazione. Essa pertanto, fugando ogni possibile dubbio sull’esatto assetto delle competenze e sullo stato del procedimento valutativo, ha chiarito expressis verbis , al di fuori di qualsivoglia indebito automatismo:
- l’invalidità della ricompilazione della scheda in quanto avvenuta in carenza del relativo potere;
- la necessità di procedere alla rettifica delle schede valutative, rendendole conformi alla decisione di parziale accoglimento del ricorso gerarchico avverso le stesse a suo tempo promosso dal militare.
11. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
11.1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 4.000/00 (quattromila/00) a favore delle Amministrazioni appellate, oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB OR, Presidente
NE ZI, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE ZI | AB OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.