TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11432/2025 R.G. promosso da
) (avv. FORTUNA DANIELA) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) (avv. FORTUNA DANIELA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con prosecuzione della vita separata e l'obbligo del reciproco rispetto. B) Ordinare
[...] Parte_2
al Comune di Brescia di annotare l'emanando decreto di omologa a margine dell'atto di matrimonio redatto in data 7.9.2012 presso la Casa Comunale di Gardone Riviera (BS), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Brescia al n. 189, p. II, serie C, anno 2012. C) Relativamente all'immobile attualmente in comproprietà sito in Brescia, via del Manestro n. 62, la sig.ra si impegna a trasferire Pt_2 al sig. la propria quota dell'immobile acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio, a fronte Pt_1 dell'accollo da parte del signor del residuo mutuo ipotecario, già autorizzato dalla Banca Pt_1
mutuataria, con conseguente effetto liberatorio nei confronti della moglie. D) Il sig. si impegna a Pt_1
pagare le spese notarili per la sottoscrizione del suindicato atto di cessione quote. E) Per ciò che attiene
1 le questioni economiche i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti, e di non richiedere alcun assegno di mantenimento. F) Il conto corrente n. 32632, acceso presso la BTL ed attualmente cointestato ad entrambi i coniugi, verrà chiuso successivamente alla stipula dell'atto di trasferimento della quota del
50% dell'immobile ed al contestuale accollo liberatorio da parte del sig. il quale, entro i Pt_1 successivi 30 giorni, verserà a favore della signora l'importo pari ad €10.360,00. G) Le parti Pt_2
dichiarano che, con il presente accordo e con il pagamento da parte del signor della somma Pt_1
prevista al punto F) del presente ricorso hanno definito ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e, per l'effetto, di non avere altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione ed altresì rinunciano ad impugnare il decreto di omologa che confermerà le suestese condizioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 7/9/2012, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Gardone Riviera (BS) (atto n. 15, parte II, serie C, anno 2012), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
TA TI ND MA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11432/2025 R.G. promosso da
) (avv. FORTUNA DANIELA) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) (avv. FORTUNA DANIELA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con prosecuzione della vita separata e l'obbligo del reciproco rispetto. B) Ordinare
[...] Parte_2
al Comune di Brescia di annotare l'emanando decreto di omologa a margine dell'atto di matrimonio redatto in data 7.9.2012 presso la Casa Comunale di Gardone Riviera (BS), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Brescia al n. 189, p. II, serie C, anno 2012. C) Relativamente all'immobile attualmente in comproprietà sito in Brescia, via del Manestro n. 62, la sig.ra si impegna a trasferire Pt_2 al sig. la propria quota dell'immobile acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio, a fronte Pt_1 dell'accollo da parte del signor del residuo mutuo ipotecario, già autorizzato dalla Banca Pt_1
mutuataria, con conseguente effetto liberatorio nei confronti della moglie. D) Il sig. si impegna a Pt_1
pagare le spese notarili per la sottoscrizione del suindicato atto di cessione quote. E) Per ciò che attiene
1 le questioni economiche i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti, e di non richiedere alcun assegno di mantenimento. F) Il conto corrente n. 32632, acceso presso la BTL ed attualmente cointestato ad entrambi i coniugi, verrà chiuso successivamente alla stipula dell'atto di trasferimento della quota del
50% dell'immobile ed al contestuale accollo liberatorio da parte del sig. il quale, entro i Pt_1 successivi 30 giorni, verserà a favore della signora l'importo pari ad €10.360,00. G) Le parti Pt_2
dichiarano che, con il presente accordo e con il pagamento da parte del signor della somma Pt_1
prevista al punto F) del presente ricorso hanno definito ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e, per l'effetto, di non avere altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione ed altresì rinunciano ad impugnare il decreto di omologa che confermerà le suestese condizioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 7/9/2012, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Gardone Riviera (BS) (atto n. 15, parte II, serie C, anno 2012), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
TA TI ND MA
2