TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO NI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2560 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Gela (CL) in data 09/03/1972, elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 Via Giuseppe Vergara n.4, presso lo studio dell'avv. Morreale Carmelita Gianfrancesca che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 31/10/1979, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo Via Giovanni Bonanno n.122 , presso lo studio dell'avv. Longo Monica che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 04/08/2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni ivi indicate. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nelle note di trattazione scritta e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) La signora e la figlia andranno a vivere presso altra abitazione e lasceranno la CP_1 Per_1 casa coniugale entro e non oltre la data del 31 maggio 2025. A quella data la signora CP_1 preleverà gli altri oggetti personali insieme al mobilio della stanza di . Ovvero, la stanza di Per_1 VI potrà essere prelevata anche in seguito, quando la signora troverà altra sistemazione, CP_1 poiché in un primo momento andrà ad abitare con la figlia presso la casa dei genitori. Le parti comunicheranno le loro diverse e nuove residenze al fine di rendere possibili le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie, anche nell'interesse della figlia.
2). Il signor stante l'attività lavorativa svolta dalla Sig.ra e del fatto che gode di Pt_1 CP_1 redditi propri, non verserà alcuna somma a titolo di contributo per il mantenimento della moglie. Pertanto, espressamente le parti concordano che dall'agosto 2025, il Sig. non dovrà più Pt_1 corrispondere alcun importo in favore della Sig.ra in attuazione di quanto Controparte_1 pattuito nel ricorso introduttivo al punto 2.
3). Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia , ormai Pt_1 Per_1 maggiorenne, la somma mensile di euro € 400,00 (quattrocento/00) da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese direttamente a mani della stessa. L'assegno unico per la figlia verrà percepito dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Per_1
4). La figlia ormai maggiorenne ma economicamente non autosufficiente vivrà con la madre e Per_1 incontrerà il padre liberamente secondo le rispettive esigenze.
5). Il sig. oltre al contributo di mantenimento per la figlia , contribuirà nella misura Pt_1 Per_1 del 50% alle spese extra-assegno che dovessero rendersi necessarie per la stessa, secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo che deve intendersi integralmente richiamato e trascritto per quanto di ragione.
6). La signora tratterrà la somma di euro 5.000,00 (cinquemila,00) derivanti CP_1 dall'originario prestito di 10.000,00 (diecimila,00) a favore del fratello e così Parte_2 facendo i coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni rapporto, dichiarando, altresì, sin d'ora, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere.
7). Le parti di comune accordo, avevano stabiliscono che le superiori condizioni avrebbero avuto efficacia fin dal momento della sottoscrizione e per quanto riguarda il pagamento del mantenimento alla moglie e alla figlia nella misura di € 400,00 ciascuna, con decorrenza dal mese di giugno 2025 a condizione che entro e non oltre la data del 31 maggio 2025 la signora Controparte_1
2 procedesse al rilascio della casa coniugale nella piena ed esclusiva disponibilità del marito. Invero, Le parti si danno reciprocamente contezza del fatto che la sig.ra ha rilasciato l'immobile CP_1 in data 31 maggio 2025 e che il Sig. a versato il pattuito contributo al mantenimento per Pt_1 i mesi di giugno e luglio 2025, e che avendo la Sig.ra trovato occupazione a tempo pieno, CP_1 alla predetta nulla dovrà più essere corrisposto.
8) Tutte le spese relative al deposito del ricorso ed all'omologazione della separazione rimangono a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno e i procuratori sottoscrivono il presente ricorso anche per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 L”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/07/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 194 - P. II – serie A – Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO NI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO NI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2560 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Gela (CL) in data 09/03/1972, elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 Via Giuseppe Vergara n.4, presso lo studio dell'avv. Morreale Carmelita Gianfrancesca che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 31/10/1979, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo Via Giovanni Bonanno n.122 , presso lo studio dell'avv. Longo Monica che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 04/08/2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni ivi indicate. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nelle note di trattazione scritta e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) La signora e la figlia andranno a vivere presso altra abitazione e lasceranno la CP_1 Per_1 casa coniugale entro e non oltre la data del 31 maggio 2025. A quella data la signora CP_1 preleverà gli altri oggetti personali insieme al mobilio della stanza di . Ovvero, la stanza di Per_1 VI potrà essere prelevata anche in seguito, quando la signora troverà altra sistemazione, CP_1 poiché in un primo momento andrà ad abitare con la figlia presso la casa dei genitori. Le parti comunicheranno le loro diverse e nuove residenze al fine di rendere possibili le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie, anche nell'interesse della figlia.
2). Il signor stante l'attività lavorativa svolta dalla Sig.ra e del fatto che gode di Pt_1 CP_1 redditi propri, non verserà alcuna somma a titolo di contributo per il mantenimento della moglie. Pertanto, espressamente le parti concordano che dall'agosto 2025, il Sig. non dovrà più Pt_1 corrispondere alcun importo in favore della Sig.ra in attuazione di quanto Controparte_1 pattuito nel ricorso introduttivo al punto 2.
3). Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia , ormai Pt_1 Per_1 maggiorenne, la somma mensile di euro € 400,00 (quattrocento/00) da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese direttamente a mani della stessa. L'assegno unico per la figlia verrà percepito dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Per_1
4). La figlia ormai maggiorenne ma economicamente non autosufficiente vivrà con la madre e Per_1 incontrerà il padre liberamente secondo le rispettive esigenze.
5). Il sig. oltre al contributo di mantenimento per la figlia , contribuirà nella misura Pt_1 Per_1 del 50% alle spese extra-assegno che dovessero rendersi necessarie per la stessa, secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo che deve intendersi integralmente richiamato e trascritto per quanto di ragione.
6). La signora tratterrà la somma di euro 5.000,00 (cinquemila,00) derivanti CP_1 dall'originario prestito di 10.000,00 (diecimila,00) a favore del fratello e così Parte_2 facendo i coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni rapporto, dichiarando, altresì, sin d'ora, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere.
7). Le parti di comune accordo, avevano stabiliscono che le superiori condizioni avrebbero avuto efficacia fin dal momento della sottoscrizione e per quanto riguarda il pagamento del mantenimento alla moglie e alla figlia nella misura di € 400,00 ciascuna, con decorrenza dal mese di giugno 2025 a condizione che entro e non oltre la data del 31 maggio 2025 la signora Controparte_1
2 procedesse al rilascio della casa coniugale nella piena ed esclusiva disponibilità del marito. Invero, Le parti si danno reciprocamente contezza del fatto che la sig.ra ha rilasciato l'immobile CP_1 in data 31 maggio 2025 e che il Sig. a versato il pattuito contributo al mantenimento per Pt_1 i mesi di giugno e luglio 2025, e che avendo la Sig.ra trovato occupazione a tempo pieno, CP_1 alla predetta nulla dovrà più essere corrisposto.
8) Tutte le spese relative al deposito del ricorso ed all'omologazione della separazione rimangono a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno e i procuratori sottoscrivono il presente ricorso anche per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 L”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/07/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 194 - P. II – serie A – Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO NI
3