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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/08/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 902/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 902/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.05.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il giorno 29.07.1976 Parte_1
(C.F. ) CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il giorno 01.11.1980 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti in [...], CodiceFiscale_2
Via Sdrucciola n.16, rappresentati, assistiti e difesi dall' Avv.
Michela Rosati del Foro di Firenze (C.F. CodiceFiscale_3 presso il cui Studio in Agliana (PT), Via XX Settembre n. 106, eleggono domicilio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.05.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pistoia il 28.06.2009, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] il 7 luglio Persona_1
2011) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che, per incomprensioni di vario genere, emergeva negli ultimi anni, un'incompatibilità di carattere tale da minare in maniera irreparabile la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove vorrà, con l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'altro.
2. Il SI. rimarrà a vivere presso la casa coniugale in sua Pt_1 proprietà posta in Pistoia (PT) Via Sdrucciola n. 16 che rimarrà in uso esclusivo al medesimo così come i distacchi esterni.
3. In funzione della risoluzione della crisi coniugale, a titolo di sistemazione degli assetti patrimoniali della separazione, il Sig. si obbliga a cedere e a trasferire alla Sig.ra Parte_1
, entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione della Parte_2 sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, i diritti di piena proprietà pari ad 1/1 o quanti essi siano, sui seguenti beni immobili posti in Pistoia (PT) Via Casetta di Santomoro n. 343 e più precisamente terratetto ad uso abitativo composto da ingresso, cucina, bagno, ripostiglio e soggiorno al piano terreno;
al piano primo due camere;
al secondo piano bagno, camera oltre lavanderia e soffitta al piano rialzato, nonchè garage e box. Rappresentazione catastale quanto al terratetto: Catasto fabbricati del detto Comune,
2 esattamente in ditta alla parte cedente, Foglio di mappa 150 N. 62 e
89 sub. 2 Cat. A/4 Cl. 3 Consistenza 7,0 Vani Superficie Catastale
Totale 109 mq. Rendita Euro 220,53. Rappresentazione catastale quanto al garage: Foglio 150 N. 58 Cat. C/6 Cl. 4 Consistenza 22 mq. Superficie Catastale Totale 29 mq. Rendita Euro 104,53.
Rappresentazione catastale quanto al box: Foglio 150 N. 297 Cat.
C/6 Cl. 3 Consistenza 8 mq. Superficie Catastale Totale 9 mq.
Rendita Euro 32,64. La parte promittente la cessione dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'identificazione catastale dell'immobile corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto. Quanto in oggetto verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova, con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive. Il SI. garantisce fin d'ora Parte_1 contro il pericolo di evizione, dichiarando che i beni sono di sua esclusiva proprietà, liberi da vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli. Il SI. si impegna a non compiere Parte_1 atti relativi a detto immobile per tutto il tempo intercorrente tra oggi e la data del rogito. In caso risultassero formalità pregiudizievoli
(non cancellabili a cura e spese del SI. prima della Pt_1 sottoscrizione del rogito) sarà facoltà della SI.ra di Parte_2 pretendere l'adempimento degli obblighi assunti. Il SI. Pt_1 garantisce altresì che i beni sono liberi da vincoli di locazione. Le parti concordano a che il rogito venga redatto da Notaio di fiducia al quale il SI. consegnerà con almeno quindici giorni Parte_1 di anticipo la necessaria documentazione. Sarà cura delle parti di comunicarsi l'esatta data del rogito.
Le spese tutte del contratto definitivo (notarili, tecniche, di registrazione e trascrizione, ecc.) faranno carico alla SI.ra che se le assume. Parte_2
n sede di stipula dell'atto definitivo le parti chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
4. I figli minori e verranno affidati come per legge Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori e avranno residenza presso
3 la madre nell'immobile posto in Pistoia (PT) Via Casetta di
Santomoro n. 343. I genitori condivideranno l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori, pertanto le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori e saranno assunte di comune Per_2 Per_1 accordo fra i coniugi, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione è riconosciuto ai genitori l'esercizio esclusivo e separato della responsabilità genitoriale sui minori.
5. I figli minori saranno collocati paritariamente presso il padre e la madre, secondo i tempi di seguito indicati: il padre terrà i figli con sé dalle ore 19.00, compresa la cena ed i pernottamenti, ogni lunedì
e mercoledì curandosi il giorno successivo del loro rientro a scuola, mentre la madre terrà i figli con sé dall'uscita da scuola, compresa la cena ed i pernottamenti, ogni martedì e giovedì, curandosi il giorno successivo del loro rientro a scuola. I fine settimana, dal venerdì fino al lunedì mattina con il rientro a scuola, saranno trascorsi dai figli presso il padre o la madre in via alternata.
Ove per impegni lavorativi uno dei genitori sia impossibilitato a trascorrere con i figli minori il giorno infrasettimanale suindicato potrà recuperarlo, previo accordo con il coniuge, in uno dei giorni successivi a quello della mancata visita, entro la medesima settimana. Resta in ogni caso salvo il diritto di entrambi i genitori di recuperare le giornate non trascorse con i figli in caso di malattia di questi ultimi, previo accordo raggiunto all'esito di una comunicazione da effettuarsi con congruo anticipo.
Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania, così come le altre festività e ricorrenze speciali, saranno trascorse dai figli alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore
(alternando, a titolo esemplificativo, il giorno della Vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altra, il primo gennaio con l'uno ed Epifania con l'altra, giorno di Pasqua con l'uno e Lunedì dell'Angelo con l'altra e così via). Ferie estive, da intendersi dalla chiusura della scuola a giugno fino alla riapertura della stessa a
4 settembre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, da trascorrere con ciascun genitore per un periodo di 3 (tre) settimane anche non consecutive. Per il rimanente periodo estivo, salvo un diverso accordo tra le parti mirato all'esclusivo interesse dei minori, si continuerà ad applicare lo stesso schema concordato per il periodo scolastico. L'eventuale diversa determinazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso l'uno o l'altro genitore relativamente ai periodi delle ferie estive e delle festività natalizie e pasquali potrà essere concordata tra le parti con preavviso di almeno 15 giorni. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le eSIenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori potranno altresì addivenire, previo accordo da raggiungersi con congruo anticipo, ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro, anche per quanto concerne i pernottamenti, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse dei minori nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi.
Al fine di salvaguardare la serenità dei propri figli minori, entrambi i genitori si obbligano reciprocamente, nel caso di nuove relazioni sentimentali da questi intraprese, a non ingenerare nei bambini confusione sui ruoli genitoriali e ad introdurre nella sfera affettiva dei figli figure terze con la necessaria gradualità e solo dal momento in cui le relative relazioni abbiano assunto carattere di serietà e stabilità. Le parti si obbligano altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi dei figli minori, a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e SInificativa con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali, ad essere collaborativi e solidali per la loro educazione ed a comunicare direttamente e mai attraverso i bambini.
6. In considerazione della previsione di collocamento per tempi perfettamente pari dei minori presso l'uno e l'altro genitore le parti rinunciano alla corresponsione l'uno verso l'altro dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
7. Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale pari ad €
230,00 mensili ed attualmente percepito per intero dalla SI.ra
5 sia formalmente ed integralmente attribuito alla stessa. Parte_2
Le eventuali detrazioni, non assorbite dall'Assegno Unico, in forza della modalità di affidamento condiviso, vengono poste a favore dei coniugi in egual misura.
8. Le spese di natura straordinaria nell'interesse dei figli così come di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Spese straordinarie che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del S.S.N. compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
b) scolastiche: corredo di inizio anno scolastico, tasse scolastiche e libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma, tablet e pc per uso scolastico, gite scolastiche in ambito giornaliero;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva compreso l'abbigliamento, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
(bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese straordinarie che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ed ortodontici, cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, rette universitarie e libri di testo universitari, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e
6 relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari, viaggi di studio all'estero, scuole e università private;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, attività ludico-ricreative quali centri estivi, acquisto cellulare, spese per acquisto mezzi di locomozione e del casco, attività artistiche, culturali e ricreative, spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
Quanto alle spese di cura e custodia dei figli (baby-sitter), in caso di indisponibilità di parenti o in assenza di alternative assistenziali gratuite, le stesse saranno a totale carico e pertanto interamente sostenute dal genitore che vi ricorre e non rimborsabili.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo e- mail, sms, fax..) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
9. La SI.ra manterrà in uso l'auto aziendale in dotazione Parte_2 al coniuge, la cui spesa mensile rimarrà a carico di quest'ultimo, ed usufruirà in via esclusiva, come è oggi, delle schede carburante, ciò fin quando il predetto benefit aziendale rimarrà attivo in favore del SI. Allorquando venga eventualmente meno il predetto Pt_1 benefit il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2 assegno di mantenimento alla coniuge, la somma pari ad € 500,00= mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, a mezzo contanti entro il giorno 12 di ogni mese. La Sig.ra Parte_2 si impegna a rilasciarne idonea ricevuta.
10. Circa quanto non regolato nel presente ricorso le parti danno atto di avervi provveduto prima e al di fuori del presente atto e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
7 11. I coniugi si concedono sin d'ora, anche in relazione ai figli minori, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa.
12. I coniugi concordano di dare attuazione agli accordi sopra elencati a far data dal giorno in cui la SI.ra lascerà Parte_2
l'abitazione coniugale.
13. I coniugi convengono altresì che le spese ed i compensi del presente procedimento siano integralmente poste a carico del SI.
Parte_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il giorno 29.07.1976 (C.F.
[...] [...]
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2 giorno 01.11.1980 (C.F. , che hanno CodiceFiscale_2 contratto matrimonio in Pistoia il 28.06.2009, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 56, P.
2, S. A, anno 2009);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 902/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.05.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il giorno 29.07.1976 Parte_1
(C.F. ) CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il giorno 01.11.1980 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti in [...], CodiceFiscale_2
Via Sdrucciola n.16, rappresentati, assistiti e difesi dall' Avv.
Michela Rosati del Foro di Firenze (C.F. CodiceFiscale_3 presso il cui Studio in Agliana (PT), Via XX Settembre n. 106, eleggono domicilio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.05.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pistoia il 28.06.2009, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] il 7 luglio Persona_1
2011) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che, per incomprensioni di vario genere, emergeva negli ultimi anni, un'incompatibilità di carattere tale da minare in maniera irreparabile la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove vorrà, con l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'altro.
2. Il SI. rimarrà a vivere presso la casa coniugale in sua Pt_1 proprietà posta in Pistoia (PT) Via Sdrucciola n. 16 che rimarrà in uso esclusivo al medesimo così come i distacchi esterni.
3. In funzione della risoluzione della crisi coniugale, a titolo di sistemazione degli assetti patrimoniali della separazione, il Sig. si obbliga a cedere e a trasferire alla Sig.ra Parte_1
, entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione della Parte_2 sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, i diritti di piena proprietà pari ad 1/1 o quanti essi siano, sui seguenti beni immobili posti in Pistoia (PT) Via Casetta di Santomoro n. 343 e più precisamente terratetto ad uso abitativo composto da ingresso, cucina, bagno, ripostiglio e soggiorno al piano terreno;
al piano primo due camere;
al secondo piano bagno, camera oltre lavanderia e soffitta al piano rialzato, nonchè garage e box. Rappresentazione catastale quanto al terratetto: Catasto fabbricati del detto Comune,
2 esattamente in ditta alla parte cedente, Foglio di mappa 150 N. 62 e
89 sub. 2 Cat. A/4 Cl. 3 Consistenza 7,0 Vani Superficie Catastale
Totale 109 mq. Rendita Euro 220,53. Rappresentazione catastale quanto al garage: Foglio 150 N. 58 Cat. C/6 Cl. 4 Consistenza 22 mq. Superficie Catastale Totale 29 mq. Rendita Euro 104,53.
Rappresentazione catastale quanto al box: Foglio 150 N. 297 Cat.
C/6 Cl. 3 Consistenza 8 mq. Superficie Catastale Totale 9 mq.
Rendita Euro 32,64. La parte promittente la cessione dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'identificazione catastale dell'immobile corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto. Quanto in oggetto verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova, con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive. Il SI. garantisce fin d'ora Parte_1 contro il pericolo di evizione, dichiarando che i beni sono di sua esclusiva proprietà, liberi da vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli. Il SI. si impegna a non compiere Parte_1 atti relativi a detto immobile per tutto il tempo intercorrente tra oggi e la data del rogito. In caso risultassero formalità pregiudizievoli
(non cancellabili a cura e spese del SI. prima della Pt_1 sottoscrizione del rogito) sarà facoltà della SI.ra di Parte_2 pretendere l'adempimento degli obblighi assunti. Il SI. Pt_1 garantisce altresì che i beni sono liberi da vincoli di locazione. Le parti concordano a che il rogito venga redatto da Notaio di fiducia al quale il SI. consegnerà con almeno quindici giorni Parte_1 di anticipo la necessaria documentazione. Sarà cura delle parti di comunicarsi l'esatta data del rogito.
Le spese tutte del contratto definitivo (notarili, tecniche, di registrazione e trascrizione, ecc.) faranno carico alla SI.ra che se le assume. Parte_2
n sede di stipula dell'atto definitivo le parti chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
4. I figli minori e verranno affidati come per legge Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori e avranno residenza presso
3 la madre nell'immobile posto in Pistoia (PT) Via Casetta di
Santomoro n. 343. I genitori condivideranno l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori, pertanto le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori e saranno assunte di comune Per_2 Per_1 accordo fra i coniugi, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione è riconosciuto ai genitori l'esercizio esclusivo e separato della responsabilità genitoriale sui minori.
5. I figli minori saranno collocati paritariamente presso il padre e la madre, secondo i tempi di seguito indicati: il padre terrà i figli con sé dalle ore 19.00, compresa la cena ed i pernottamenti, ogni lunedì
e mercoledì curandosi il giorno successivo del loro rientro a scuola, mentre la madre terrà i figli con sé dall'uscita da scuola, compresa la cena ed i pernottamenti, ogni martedì e giovedì, curandosi il giorno successivo del loro rientro a scuola. I fine settimana, dal venerdì fino al lunedì mattina con il rientro a scuola, saranno trascorsi dai figli presso il padre o la madre in via alternata.
Ove per impegni lavorativi uno dei genitori sia impossibilitato a trascorrere con i figli minori il giorno infrasettimanale suindicato potrà recuperarlo, previo accordo con il coniuge, in uno dei giorni successivi a quello della mancata visita, entro la medesima settimana. Resta in ogni caso salvo il diritto di entrambi i genitori di recuperare le giornate non trascorse con i figli in caso di malattia di questi ultimi, previo accordo raggiunto all'esito di una comunicazione da effettuarsi con congruo anticipo.
Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania, così come le altre festività e ricorrenze speciali, saranno trascorse dai figli alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore
(alternando, a titolo esemplificativo, il giorno della Vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altra, il primo gennaio con l'uno ed Epifania con l'altra, giorno di Pasqua con l'uno e Lunedì dell'Angelo con l'altra e così via). Ferie estive, da intendersi dalla chiusura della scuola a giugno fino alla riapertura della stessa a
4 settembre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, da trascorrere con ciascun genitore per un periodo di 3 (tre) settimane anche non consecutive. Per il rimanente periodo estivo, salvo un diverso accordo tra le parti mirato all'esclusivo interesse dei minori, si continuerà ad applicare lo stesso schema concordato per il periodo scolastico. L'eventuale diversa determinazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso l'uno o l'altro genitore relativamente ai periodi delle ferie estive e delle festività natalizie e pasquali potrà essere concordata tra le parti con preavviso di almeno 15 giorni. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le eSIenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori potranno altresì addivenire, previo accordo da raggiungersi con congruo anticipo, ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro, anche per quanto concerne i pernottamenti, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse dei minori nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi.
Al fine di salvaguardare la serenità dei propri figli minori, entrambi i genitori si obbligano reciprocamente, nel caso di nuove relazioni sentimentali da questi intraprese, a non ingenerare nei bambini confusione sui ruoli genitoriali e ad introdurre nella sfera affettiva dei figli figure terze con la necessaria gradualità e solo dal momento in cui le relative relazioni abbiano assunto carattere di serietà e stabilità. Le parti si obbligano altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi dei figli minori, a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e SInificativa con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali, ad essere collaborativi e solidali per la loro educazione ed a comunicare direttamente e mai attraverso i bambini.
6. In considerazione della previsione di collocamento per tempi perfettamente pari dei minori presso l'uno e l'altro genitore le parti rinunciano alla corresponsione l'uno verso l'altro dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
7. Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale pari ad €
230,00 mensili ed attualmente percepito per intero dalla SI.ra
5 sia formalmente ed integralmente attribuito alla stessa. Parte_2
Le eventuali detrazioni, non assorbite dall'Assegno Unico, in forza della modalità di affidamento condiviso, vengono poste a favore dei coniugi in egual misura.
8. Le spese di natura straordinaria nell'interesse dei figli così come di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Spese straordinarie che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del S.S.N. compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
b) scolastiche: corredo di inizio anno scolastico, tasse scolastiche e libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma, tablet e pc per uso scolastico, gite scolastiche in ambito giornaliero;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva compreso l'abbigliamento, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
(bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese straordinarie che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ed ortodontici, cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, rette universitarie e libri di testo universitari, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e
6 relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari, viaggi di studio all'estero, scuole e università private;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, attività ludico-ricreative quali centri estivi, acquisto cellulare, spese per acquisto mezzi di locomozione e del casco, attività artistiche, culturali e ricreative, spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
Quanto alle spese di cura e custodia dei figli (baby-sitter), in caso di indisponibilità di parenti o in assenza di alternative assistenziali gratuite, le stesse saranno a totale carico e pertanto interamente sostenute dal genitore che vi ricorre e non rimborsabili.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo e- mail, sms, fax..) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
9. La SI.ra manterrà in uso l'auto aziendale in dotazione Parte_2 al coniuge, la cui spesa mensile rimarrà a carico di quest'ultimo, ed usufruirà in via esclusiva, come è oggi, delle schede carburante, ciò fin quando il predetto benefit aziendale rimarrà attivo in favore del SI. Allorquando venga eventualmente meno il predetto Pt_1 benefit il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2 assegno di mantenimento alla coniuge, la somma pari ad € 500,00= mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, a mezzo contanti entro il giorno 12 di ogni mese. La Sig.ra Parte_2 si impegna a rilasciarne idonea ricevuta.
10. Circa quanto non regolato nel presente ricorso le parti danno atto di avervi provveduto prima e al di fuori del presente atto e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
7 11. I coniugi si concedono sin d'ora, anche in relazione ai figli minori, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa.
12. I coniugi concordano di dare attuazione agli accordi sopra elencati a far data dal giorno in cui la SI.ra lascerà Parte_2
l'abitazione coniugale.
13. I coniugi convengono altresì che le spese ed i compensi del presente procedimento siano integralmente poste a carico del SI.
Parte_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il giorno 29.07.1976 (C.F.
[...] [...]
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2 giorno 01.11.1980 (C.F. , che hanno CodiceFiscale_2 contratto matrimonio in Pistoia il 28.06.2009, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 56, P.
2, S. A, anno 2009);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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