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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4880/ 2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
( e Parte_6 C.F._6 Parte_7
( , tutti nella qualità di eredi di , C.F._7 Persona_1
deceduto il 07.08.2013, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renato Buonajuto
( ), come da procura in calce all'atto di riassunzione del C.F._8
giudizio di primo grado, con il quale elett.te domiciliano in Ercolano alla p.za
Trieste, 4.
APPELLANTI
E
( ), Controparte_1 C.F._9 Controparte_2
( ), ( , C.F._10 Controparte_3 C.F._11
( , Controparte_4 C.F._12 CP_5
( ), ( ), tutti C.F._13 Controparte_6 C.F._14
Pag. 1 a 12 quali eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Persona_2
RI D'UI ( ), come da procura in atti, con la quale C.F._15
elett.te domiciliano in Giugliano in Campania (NA)n alla via Dante Alighieri n.
56.
APPELLATI
E
( ), rappresentata e difesa, in Controparte_7 C.F._16
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Bruno
Carrano, con il quale elett.te dom.lia in Portici (NA) al Corso G. Garibaldi 179.
APPELLATA
Conclusioni
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , quali eredi di , convennero in giudizio,
[...] Controparte_6 Persona_2
con due atti di citazione, da cui scaturirono due distinti giudizi, poi riuniti, i coeredi , e , chiedendo Persona_1 Controparte_8 Controparte_7
che, previa declaratoria di apertura della successione della comune dante causa
, fosse sciolta la loro comunione ereditaria, con condanna dei Controparte_9
convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni e condanna di e al pagamento dell'indennità Persona_1 Controparte_7
di occupazione dei beni ereditari da loro detenuti in via esclusiva, oltre rivalutazione ed interessi.
1.1. Gli eredi di -premorto alla madre Controparte_8 Controparte_9
, , , e Controparte_10 Persona_1 CP_11 CP_12 CP_13
, chiesero anch'essi lo scioglimento della comunione ereditaria.
[...]
1.2. Costituitosi, lamentò che parte attrice aveva descritto i Persona_1
beni nella loro consistenza originaria, senza tenere conto delle modifiche e trasformazioni di cui erano stati oggetto sin dal 1951. Dedusse, in particolare, Pag. 2 a 12 che sul fondo di cui parte attrice aveva chiesto la divisione, erano state realizzate, in tempi diversi, delle abitazioni, che erano in possesso degli eredi da oltre quarant'anni. In particolare, precisò che egli abitava in un immobile da lui stesso fatto costruire a sue spese, sul fondo della dante causa, nell'anno
1953, mentre gli attori erano, invece, in possesso dell'abitazione che era stata della stessa de cuius;
invece, e gli eredi di Controparte_9 Controparte_7
erano possessori rispettivamente dei locali al piano terra e Controparte_8
piano primo in un altro stabile realizzato nell'anno 1964. Dedusse altresì di avere sempre coltivato lui soltanto il fondo residuo, ma che, dopo la morte della madre, lo aveva condiviso con gli altri fratelli, che lo avevano asservito, pro quota, alle rispettive abitazioni in loro possesso. Aggiunse che le porzioni di beni in possesso degli eredi erano pressoché equivalenti e che si era tentata una divisione bonaria, non era andata a buon fine, per futili rivendicazioni degli altri condividenti. Aggiunse di avere usucapito il locale terraneo descritto al punto b) dell'atto di citazione, che notoriamente era stata l'abitazione da lui utilizzata appena sposato e, successivamente, quando era passato ad abitare nella casa che aveva realizzato a sue spese, ne era rimasto in possesso esclusivo ed ininterrotto con animo domini.
Chiese, quindi la rideterminazione dell'asse ereditario, tenendo conto dell'incidenza della casa costruita a sue spese e degli effetti del possesso ad usucapione.
1.3. , costituitasi, chiese il rigetto della domanda ed, in via Controparte_7
riconvenzionale, chiese il rendimento del conto dei beni posseduti dai coeredi ed il risarcimento del danno.
1.4. Il tribunale, acquisita la documentazione ed espletate due CTU, riassunto il giudizio, interrotto per la morte di , chiesti chiarimenti al Persona_3
consulente d'ufficio, all'esito così decise:
“1) Dichiara aperta la successione di , deceduta in Ercolano in Controparte_9
data 18/12/1982; Pag. 3 a 12 2) Assegna i beni facenti parte dell'asse ereditario come da “ipotesi 2” formulata dal CTU ing, nella relazione depositata in data 29/3/2017, con Persona_4
la precisazione che la quota a va assegnata agli eredi di , la quota Persona_2
b agli eredi di , la quota c agli eredi di nato il Controparte_8 Persona_1
18/11/1927, la quota d a ; con i fabbricati soprastanti;
con il Controparte_7
diritto di transito indicato dal CTU sulla particella X;
restano in comune tra tutti
i coeredi i diritti sul fabbricato denominato Castello;
il tutto come da planimetria allegato 4 alla suddetta relazione del CTU;
dati catastali desumibili dalla prima relazione del CTU depositata il 10/10/2012;
3) Condanna gli eredi di nato nel 1927, e , a Persona_1 CP_14
pagare a titolo di conguaglio rispettivamente euro 4924,65 ed euro 5135,05, in favore degli eredi di e degli eredi di , nelle misure Persona_2 Controparte_8
rispettivamente di euro 3895,34 e di euro 6164,36”.
§.
2. La sentenza n. 8987/2017 depositata in data 05.09.2017, emessa dal
Tribunale di Napoli è stata impugnata dagli eredi di Persona_1
2.1. Gli appellanti, eredi di , si dolgono della decisione sotto i Persona_1
seguenti profili:
- erronea valutazione del reale valore dei beni facenti parte dell'asse ereditario;
- erronea valutazione, ai fini dell'assegnazione, dell'effettivo possesso ed utilizzo del bene denominato “castello”.
- erronea valutazione in ordine alla tempestività del deposito della ulteriore documentazione prodotta da;
Persona_1
- attribuzione agli immobili da dividere di valori molto lontani dal loro reale valore.
2.1.1. In ossequio, alla richiesta formulata dalla Corte all'udienza del
14.11.2024, di chiarimento in ordine alla regolarità urbanistica degli immobili caduti in comunione, gli appellanti, con nota del 22.01.2025, dopo avere analiticamente indicato le metrature di costruito regole ed irregolare per ciascun coerede, hanno concluso nei seguenti termini “Riassumendo sulla base Pag. 4 a 12 della relazione tecnica del CTU, i 578,49 mq totali di costruito, oggetto di divisione, sono composti da una parte irregolare pari a 259,31 mq, da una parte regolare per 196,07 mq e dalla parte oggetto di domanda di condono per 123,11 mq”.
2.2. Costituitisi, gli eredi di hanno chiesto il rigetto Controparte_8
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, opponendosi al rinnovo della CTU, in quanto sproporzionata rispetto all'economia processuale, anche in considerazione del fatto che “la sentenza di primo grado non è in contrasto, con la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, perché ha considerato solo il costruito regolare ed il costruito non regolare è stato considerato come nudo terreno.”. In ogni caso chiedono che l'eventuale nuova CTU valuti “la legittimità urbanistica degli immobili all'attualità, al fine di procedere alla divisione soltanto di quelli urbanisticamente regolari, essendo possibile la divisione parziale, anche senza il consenso di tutti i condividenti, ove richiesto da alcuni di essi o anche solo da uno di essi, trattandosi di una scelta obbligata e non già di mera convenienza.”
2.3. Anche ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_7
della sentenza di primo grado.
2.4. Gli eredi , premettono che l'immobile in loro uso ed a loro Persona_2
assegnato dalla sentenza di primo grado era regolare, in quanto costruito anteriormente al 1967. Chiedono, quindi il rigetto dell'appello, evidenziando che “-in sede di consulenza tecnica- l'ingegner aveva già Persona_4
individuato i beni regolarmente costruiti e la parte di essi “non regolare” è stata considerata terreno agricolo per cui gli immobili non urbanisticamente regolari sono stati già esclusi dalla massa”.
§.
3. La Corte all'udienza del 22.05.2025 ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. L'appello è infondato.
Pag. 5 a 12 Quanto al primo motivo di gravame, va premesso che gli appellanti, eredi di
, hanno chiesto la redazione di un nuovo progetto divisionale Persona_1
dei beni, facenti parte dell'eredità di , tenendo conto del reale Controparte_9
valore degli stessi e, segnatamente: a) escludendovi il costruito che assumono avere realizzato , successivamente alla morte della madre Persona_1
e che, quindi, affermano essere di loro esclusiva proprietà Persona_5
o, in subordine, sottraendovi il valore dei costi di costruzione sborsati da
; b) rivalutando il valore del muro perimetrale dell'immobile Persona_1
in loro uso esclusivo;
c) rivalutando la percentuale di costruito regolare del bene in uso agli eredi di , essendo stato costruito Controparte_8
anteriormente al 1967 e, quindi, interamente regolare;
d) valutando lo scantinato, trasformato in abitazione, dell'immobile in uso agli eredi , CP_7
totalmente pretermesso dal CTU perché irregolare, e da ritenersi, invece, regolare;
e) rivalutando l'immobile in uso agli eredi di , in quanto Persona_2
interamente regolare.
3.1.1. Ciò premesso le doglianze del primo motivo di gravame sono prive di fondamento.
a) Quello che gli appellanti assumono essere di loro esclusiva proprietà, in quanto costruito dal loro dante causa , successivamente alla Persona_1
morte della madre è in realtà un bene della comunione Controparte_9
ereditaria. Difatti, diversamente da quanto essi sostengono, poiché l'area di sedime della costruzione, dopo la morte di , era pacificamente Controparte_9
della comunione ereditaria, ne deriva che, per accessione, l'immobile ivi edificato dal solo è divenuto bene della comunione (cfr. Cass. Persona_1
SU 3873/2018 “La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”). Pag. 6 a 12 Inammissibile è invece la domanda di decurtazione dall'asse ereditario dei costi di costruzione dell'immobile realizzato da . Tale domanda, Persona_1
infatti, in quanto volta al riconoscimento di un diritto di credito del coerede nei confronti della massa, necessitava di rituale domanda Persona_1
riconvenzionale in primo grado. Tuttavia, come ha accertato il primo giudice, rigettando la domanda di usucapione, proposta da , egli si è Persona_3
costituito in giudizio tardivamente, sicché era incorso nelle preclusioni assertive, né può formulare tale domanda ora in appello, per il divieto dei nova ex art. 345 c.p.c, per cui tale domanda è inammissibile.
b) Quanto alla valutazione del proprio muro perimetrale di sostegno, gli appellanti lamentano una disparità di valutazione rispetto alle costruzioni degli altri coeredi. Tuttavia, a sostegno di tale doglianza, non hanno fornito elementi di prova, né indicato da quali atti possa emergere, che strutture analoghe siano state dal CTU diversamente valutate, in relazione ai beni degli altri coeredi. Ne consegue che la lamentata disparità di valutazione in termine economici del proprio muro, rispetto a strutture similari degli altri coeredi, è del tutto indimostrata.
c) Quanto alla rivalutazione del valore degli immobili caduti in comunione, gli appellanti, in sintesi, sostengono che la complessiva percentuale di costruito regolare, sommando le superfici di tutti gli immobili in uso ai coeredi, sia maggiore di quella calcolata da CTU.
- In particolare, per l'immobile in uso agli eredi di , Controparte_8
sostengono che la metratura regolare sarebbe di 75,93 m², anziché di 15,15 m².
Per tale immobile il CTU, rendendo i chiarimenti chiesti dal primo giudice, in merito alle ragioni per cui aveva valutato regolare l'immobile in questione per soli 15,15 m², con nota del 03.03.2016, ha specificato di aver rinvenuto solo la licenza di abitabilità 28/08/1964, col nr. 505 prot 15483, in cui l'immobile viene descritto come composto da un vano e cucina, senza indicazione della metratura. Aggiunge che “la quadratura interna dei cespiti è stata recepita in Pag. 7 a 12 corso del primo mandato, da elaborati forniti allo scrivente dalle stesse parti in causa…..Tale scelta è stata dettata da una pura deduzione, derivante dalla lettura di un documento allegato dalla parte in causa di cui si riporta uno stralcio, e della pianta catastale prodotta dalla medesima parte”. In sostanza il CTU ha tenuto conto, ai fini della verifica del contenuto della licenza di abitabilità, di quanto indicato nella licenza stessa, di cui ha prodotto uno stralcio nella nota sopra indicata, e della planimetria allegata alla detta istanza, dalla quale si rileva la presenza di un solo vano con cucina.
Gli appellanti sostengono che il Prot.27882/2016 del Comune di Ercolano riporta la licenza di abitabilità n.505 prot.15483 rilasciata in data 28.08.1964, relativamente all'immobile in questione, oggetto di licenza di costruzione prot.
5813 del 02.04.1964. Tuttavia, osserva la Corte, la piantina allegata alla licenza di abitabilità non coincide con la piantina allegata al Progetto di Costruzione e quella allegata al contratto di appalto. Pertanto, non è possibile affermare che l'immobile in quesitone fosse con certezza prima del 1967 di 75.93 m² o di altra diversa metratura maggiore degli accertati 15.15 m².
- Per l'immobile di , costituito dallo scantinato di 61 m², Controparte_7
posto al di sotto dell'immobile di cui sopra, gli appellanti ritengono che questo si debba considerare come regolare per la sua intera metratura, quindi, andrebbe interamente valutato alla stregua del costruito regolare, poiché indicato nella licenza di abitabilità ed ivi qualificato come “scantinato”, sebbene poi fosse stato adibito ad abitazione.
Orbene per tale immobile il CTU, fornendo i chiarimenti richiesti dal primo giudice, sempre con la nota del 03.30.2016, ha specificato che dalla licenza di abitabilità, richiesta da relativamente al proprio Persona_5
immobile, descritto come composto da scantinato, un vano e accessori, con allegata piantina, la relativa licenza di abitabilità è stata concessa.
Tuttavia, benché lo scantinato di 61 m² fosse dotato di certificato di abitabilità
e fosse stato costruito anteriormente al 1967, questo non può essere valutato Pag. 8 a 12 alla stregua di un'abitazione, anche se, di fatto, sia stato adibito a tale uso, restando comunque, dal punto di vista urbanistico, un mero scantinato. In mancanza di elementi per una diversa valutazione economica di tale scantinato, rispetto ai valori assegnati dal CTU, non v'è motivo per discostarsene.
- Per l'immobile in uso agli eredi di , gli appellanti sostengono Persona_2
che, in luogo degli 80 m² riconosciuti dal CTU, siano invece regolari 116,76 m² perché, essendo stati emessi ordini di demolizione per altri e diversi manufatti realizzati dagli eredi di , se ne doveva dedurre che, in mancanza Persona_2
di ulteriori ordini di demolizione, il rimanente costruito doveva essere regolare.
Il ragionamento non è condivisibile, atteso che non può inferirsi, dall'inerzia della PA nell'effettuare gli accertamenti sulla legittimità urbanistica degli immobili ed emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori, la legittimità del manufatto. Solo la produzione del titolo abilitante, difatti, avrebbe consentito di affermare la sua regolarità.
3.2. Priva di fondamento è altresì la doglianza veicolata con il secondo motivo di gravame, relativa all'erronea valutazione dei criteri per l'assegnazione del bene denominato “castello”, costituito da un manufatto utilizzato per il ricovero degli attrezzi. Gli appellanti contestano la decisione del primo giudice che lo aveva assegnato in comunione a tutti i coeredi, in ragione del particolare valore affettivo che aveva per tutti, affermando che di detto bene essi avevano avuto il possesso e se ne erano occupati in via esclusiva per oltre cinquant'anni.
La doglianza è del tutto indimostrata. La declaratoria di inammissibilità della domanda di usucapione per tardività, resa dal primo giudice, non ha dato ingresso ad istruttoria sul tema, sicché manca qualsiasi prova del possesso esclusivo del bene in capo agli eredi di o altre ragioni per cui Persona_1
dovesse essere a loro assegnato.
3.3. Parimenti infondata è la doglianza relativa al deposito intempestivo del rilievo aerofotogrammetrico del 1956 dell'Istituto Geografico Militare, nonché del contratto d'appalto stipulato tra la ditta costruttrice e la de cuius CP_9
Pag. 9 a 12 , per la realizzazione dell'immobile in uso agli eredi , CP_9 Controparte_8
al quale è allegata la pianta dell'immobile in oggetto, che è stata presentata ed accettata al Comune di Ercolano per l'ottenimento della licenza di abitabilità.
Orbene a prescindere da ogni considerazione in ordine alla tempestività del deposito di detta documentazione si rileva l'inidoneità della stessa a provare alcunché.
Secondo gli appellanti il rilievo aerofotogrammetrico mostrerebbe porzione di immobile “preesistente” in uso agli eredi , la presenza Persona_1
dell'immobile in uso agli eredi e l'assenza dell'immobile in uso Persona_2
agli eredi . Invero, il rilevo aerofotogrammetrico prodotto Controparte_8
non reca alcuna localizzazione dei luoghi raffigurati, sicché non è possibile affermare che esso ritragga effettivamente gli immobili indicati dagli appellanti.
In ogni caso, seppure ritraesse effettivamente lo stato dei luoghi, l'epoca di realizzazione dell'immobile da parte di , come detto, è Persona_1
irrilevante rispetto all'accertata acquisizione per accessione alla massa ereditaria dello stesso, e nulla aggiunge rispetto alla natura urbanistica di scantinato dell'immobile in uso agli eredi di . Controparte_8
Quanto al contratto di appalto, benché stipulato nel 1964, non è idoneo a provare la reale quadratura dell'immobile ora in uso agli eredi di CP_8
, non essendovi prova che l'immobile appaltato sia stato poi
[...]
effettivamente realizzato nel tempo stabilito in contratto e, quindi, prima del
1967, né che ciò che fu effettivamente costruito corrispondesse alla planimetria allegata, la quale, in ogni caso, non riporta le metrature dell'immobile e, come detto prima, non corrisponde alla planimetria allegata alla licenza di abitabilità.
3.4. Infine, del tutto generica e, quindi inammissibile, è la doglianza per cui agli immobili da dividere sarebbero stati assegnati valori molto lontani dal loro reale valore. Gli appellanti, infatti non forniscono alcun elemento a sostegno di tale affermazione, non indicando quale sarebbe il diverso valore da attribuire ai beni in questione ed in base quali parametri. Pag. 10 a 12 Va rammentato, a riguardo, che l'appellante è tenuto alla dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alla sentenza impugnata, in quanto egli
è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del
2005; 3033 del 2013, più di recente si veda Cass. n. 40606 del 2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012).
3.4. In definitiva le doglianze degli appellanti si sono rivelate prive di fondamento, sicché, non dovendosi dare luogo a nuova divisione ed assegnazione dei beni in comunione, non viene in rilevo il dictum della Suprema
Corte, restando le domande di divisione parziale della comunione, formulate dagli eredi di ed , assorbite dal rigetto Persona_2 Controparte_8
dell'appello e, non avendo mai nessuna parte rimesso in discussione la divisibilità di tutto il compendio, pronunciata dal primo giudice, si è formato il giudicato interno sulla possibilità giuridica della divisione, sì da precludere il rilievo d'ufficio (altrimenti consentito in ogni stato e grado del giudizio) di ostacoli in tal senso (cfr. in tema di giudicato interno, sia pure in diversa fattispecie, Cass. 4004/11).
§.
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, connesse alla difficolta di ricostruzione della massa per il lungo tempo trascorso dalla morte della de cuius e per le trasformazioni subite dallo stato dei luoghi per compensare le spese tra le parti, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 11 a 12 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , quali eredi di avverso
[...] CP_5 Controparte_6 Persona_2
sentenza n. 8987/2017 depositata in data 05.09.2017, emessa dal Tribunale di
Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello
2. Compensa le spese.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 08.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 12 a 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4880/ 2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
( e Parte_6 C.F._6 Parte_7
( , tutti nella qualità di eredi di , C.F._7 Persona_1
deceduto il 07.08.2013, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renato Buonajuto
( ), come da procura in calce all'atto di riassunzione del C.F._8
giudizio di primo grado, con il quale elett.te domiciliano in Ercolano alla p.za
Trieste, 4.
APPELLANTI
E
( ), Controparte_1 C.F._9 Controparte_2
( ), ( , C.F._10 Controparte_3 C.F._11
( , Controparte_4 C.F._12 CP_5
( ), ( ), tutti C.F._13 Controparte_6 C.F._14
Pag. 1 a 12 quali eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Persona_2
RI D'UI ( ), come da procura in atti, con la quale C.F._15
elett.te domiciliano in Giugliano in Campania (NA)n alla via Dante Alighieri n.
56.
APPELLATI
E
( ), rappresentata e difesa, in Controparte_7 C.F._16
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Bruno
Carrano, con il quale elett.te dom.lia in Portici (NA) al Corso G. Garibaldi 179.
APPELLATA
Conclusioni
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , quali eredi di , convennero in giudizio,
[...] Controparte_6 Persona_2
con due atti di citazione, da cui scaturirono due distinti giudizi, poi riuniti, i coeredi , e , chiedendo Persona_1 Controparte_8 Controparte_7
che, previa declaratoria di apertura della successione della comune dante causa
, fosse sciolta la loro comunione ereditaria, con condanna dei Controparte_9
convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni e condanna di e al pagamento dell'indennità Persona_1 Controparte_7
di occupazione dei beni ereditari da loro detenuti in via esclusiva, oltre rivalutazione ed interessi.
1.1. Gli eredi di -premorto alla madre Controparte_8 Controparte_9
, , , e Controparte_10 Persona_1 CP_11 CP_12 CP_13
, chiesero anch'essi lo scioglimento della comunione ereditaria.
[...]
1.2. Costituitosi, lamentò che parte attrice aveva descritto i Persona_1
beni nella loro consistenza originaria, senza tenere conto delle modifiche e trasformazioni di cui erano stati oggetto sin dal 1951. Dedusse, in particolare, Pag. 2 a 12 che sul fondo di cui parte attrice aveva chiesto la divisione, erano state realizzate, in tempi diversi, delle abitazioni, che erano in possesso degli eredi da oltre quarant'anni. In particolare, precisò che egli abitava in un immobile da lui stesso fatto costruire a sue spese, sul fondo della dante causa, nell'anno
1953, mentre gli attori erano, invece, in possesso dell'abitazione che era stata della stessa de cuius;
invece, e gli eredi di Controparte_9 Controparte_7
erano possessori rispettivamente dei locali al piano terra e Controparte_8
piano primo in un altro stabile realizzato nell'anno 1964. Dedusse altresì di avere sempre coltivato lui soltanto il fondo residuo, ma che, dopo la morte della madre, lo aveva condiviso con gli altri fratelli, che lo avevano asservito, pro quota, alle rispettive abitazioni in loro possesso. Aggiunse che le porzioni di beni in possesso degli eredi erano pressoché equivalenti e che si era tentata una divisione bonaria, non era andata a buon fine, per futili rivendicazioni degli altri condividenti. Aggiunse di avere usucapito il locale terraneo descritto al punto b) dell'atto di citazione, che notoriamente era stata l'abitazione da lui utilizzata appena sposato e, successivamente, quando era passato ad abitare nella casa che aveva realizzato a sue spese, ne era rimasto in possesso esclusivo ed ininterrotto con animo domini.
Chiese, quindi la rideterminazione dell'asse ereditario, tenendo conto dell'incidenza della casa costruita a sue spese e degli effetti del possesso ad usucapione.
1.3. , costituitasi, chiese il rigetto della domanda ed, in via Controparte_7
riconvenzionale, chiese il rendimento del conto dei beni posseduti dai coeredi ed il risarcimento del danno.
1.4. Il tribunale, acquisita la documentazione ed espletate due CTU, riassunto il giudizio, interrotto per la morte di , chiesti chiarimenti al Persona_3
consulente d'ufficio, all'esito così decise:
“1) Dichiara aperta la successione di , deceduta in Ercolano in Controparte_9
data 18/12/1982; Pag. 3 a 12 2) Assegna i beni facenti parte dell'asse ereditario come da “ipotesi 2” formulata dal CTU ing, nella relazione depositata in data 29/3/2017, con Persona_4
la precisazione che la quota a va assegnata agli eredi di , la quota Persona_2
b agli eredi di , la quota c agli eredi di nato il Controparte_8 Persona_1
18/11/1927, la quota d a ; con i fabbricati soprastanti;
con il Controparte_7
diritto di transito indicato dal CTU sulla particella X;
restano in comune tra tutti
i coeredi i diritti sul fabbricato denominato Castello;
il tutto come da planimetria allegato 4 alla suddetta relazione del CTU;
dati catastali desumibili dalla prima relazione del CTU depositata il 10/10/2012;
3) Condanna gli eredi di nato nel 1927, e , a Persona_1 CP_14
pagare a titolo di conguaglio rispettivamente euro 4924,65 ed euro 5135,05, in favore degli eredi di e degli eredi di , nelle misure Persona_2 Controparte_8
rispettivamente di euro 3895,34 e di euro 6164,36”.
§.
2. La sentenza n. 8987/2017 depositata in data 05.09.2017, emessa dal
Tribunale di Napoli è stata impugnata dagli eredi di Persona_1
2.1. Gli appellanti, eredi di , si dolgono della decisione sotto i Persona_1
seguenti profili:
- erronea valutazione del reale valore dei beni facenti parte dell'asse ereditario;
- erronea valutazione, ai fini dell'assegnazione, dell'effettivo possesso ed utilizzo del bene denominato “castello”.
- erronea valutazione in ordine alla tempestività del deposito della ulteriore documentazione prodotta da;
Persona_1
- attribuzione agli immobili da dividere di valori molto lontani dal loro reale valore.
2.1.1. In ossequio, alla richiesta formulata dalla Corte all'udienza del
14.11.2024, di chiarimento in ordine alla regolarità urbanistica degli immobili caduti in comunione, gli appellanti, con nota del 22.01.2025, dopo avere analiticamente indicato le metrature di costruito regole ed irregolare per ciascun coerede, hanno concluso nei seguenti termini “Riassumendo sulla base Pag. 4 a 12 della relazione tecnica del CTU, i 578,49 mq totali di costruito, oggetto di divisione, sono composti da una parte irregolare pari a 259,31 mq, da una parte regolare per 196,07 mq e dalla parte oggetto di domanda di condono per 123,11 mq”.
2.2. Costituitisi, gli eredi di hanno chiesto il rigetto Controparte_8
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, opponendosi al rinnovo della CTU, in quanto sproporzionata rispetto all'economia processuale, anche in considerazione del fatto che “la sentenza di primo grado non è in contrasto, con la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, perché ha considerato solo il costruito regolare ed il costruito non regolare è stato considerato come nudo terreno.”. In ogni caso chiedono che l'eventuale nuova CTU valuti “la legittimità urbanistica degli immobili all'attualità, al fine di procedere alla divisione soltanto di quelli urbanisticamente regolari, essendo possibile la divisione parziale, anche senza il consenso di tutti i condividenti, ove richiesto da alcuni di essi o anche solo da uno di essi, trattandosi di una scelta obbligata e non già di mera convenienza.”
2.3. Anche ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_7
della sentenza di primo grado.
2.4. Gli eredi , premettono che l'immobile in loro uso ed a loro Persona_2
assegnato dalla sentenza di primo grado era regolare, in quanto costruito anteriormente al 1967. Chiedono, quindi il rigetto dell'appello, evidenziando che “-in sede di consulenza tecnica- l'ingegner aveva già Persona_4
individuato i beni regolarmente costruiti e la parte di essi “non regolare” è stata considerata terreno agricolo per cui gli immobili non urbanisticamente regolari sono stati già esclusi dalla massa”.
§.
3. La Corte all'udienza del 22.05.2025 ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. L'appello è infondato.
Pag. 5 a 12 Quanto al primo motivo di gravame, va premesso che gli appellanti, eredi di
, hanno chiesto la redazione di un nuovo progetto divisionale Persona_1
dei beni, facenti parte dell'eredità di , tenendo conto del reale Controparte_9
valore degli stessi e, segnatamente: a) escludendovi il costruito che assumono avere realizzato , successivamente alla morte della madre Persona_1
e che, quindi, affermano essere di loro esclusiva proprietà Persona_5
o, in subordine, sottraendovi il valore dei costi di costruzione sborsati da
; b) rivalutando il valore del muro perimetrale dell'immobile Persona_1
in loro uso esclusivo;
c) rivalutando la percentuale di costruito regolare del bene in uso agli eredi di , essendo stato costruito Controparte_8
anteriormente al 1967 e, quindi, interamente regolare;
d) valutando lo scantinato, trasformato in abitazione, dell'immobile in uso agli eredi , CP_7
totalmente pretermesso dal CTU perché irregolare, e da ritenersi, invece, regolare;
e) rivalutando l'immobile in uso agli eredi di , in quanto Persona_2
interamente regolare.
3.1.1. Ciò premesso le doglianze del primo motivo di gravame sono prive di fondamento.
a) Quello che gli appellanti assumono essere di loro esclusiva proprietà, in quanto costruito dal loro dante causa , successivamente alla Persona_1
morte della madre è in realtà un bene della comunione Controparte_9
ereditaria. Difatti, diversamente da quanto essi sostengono, poiché l'area di sedime della costruzione, dopo la morte di , era pacificamente Controparte_9
della comunione ereditaria, ne deriva che, per accessione, l'immobile ivi edificato dal solo è divenuto bene della comunione (cfr. Cass. Persona_1
SU 3873/2018 “La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”). Pag. 6 a 12 Inammissibile è invece la domanda di decurtazione dall'asse ereditario dei costi di costruzione dell'immobile realizzato da . Tale domanda, Persona_1
infatti, in quanto volta al riconoscimento di un diritto di credito del coerede nei confronti della massa, necessitava di rituale domanda Persona_1
riconvenzionale in primo grado. Tuttavia, come ha accertato il primo giudice, rigettando la domanda di usucapione, proposta da , egli si è Persona_3
costituito in giudizio tardivamente, sicché era incorso nelle preclusioni assertive, né può formulare tale domanda ora in appello, per il divieto dei nova ex art. 345 c.p.c, per cui tale domanda è inammissibile.
b) Quanto alla valutazione del proprio muro perimetrale di sostegno, gli appellanti lamentano una disparità di valutazione rispetto alle costruzioni degli altri coeredi. Tuttavia, a sostegno di tale doglianza, non hanno fornito elementi di prova, né indicato da quali atti possa emergere, che strutture analoghe siano state dal CTU diversamente valutate, in relazione ai beni degli altri coeredi. Ne consegue che la lamentata disparità di valutazione in termine economici del proprio muro, rispetto a strutture similari degli altri coeredi, è del tutto indimostrata.
c) Quanto alla rivalutazione del valore degli immobili caduti in comunione, gli appellanti, in sintesi, sostengono che la complessiva percentuale di costruito regolare, sommando le superfici di tutti gli immobili in uso ai coeredi, sia maggiore di quella calcolata da CTU.
- In particolare, per l'immobile in uso agli eredi di , Controparte_8
sostengono che la metratura regolare sarebbe di 75,93 m², anziché di 15,15 m².
Per tale immobile il CTU, rendendo i chiarimenti chiesti dal primo giudice, in merito alle ragioni per cui aveva valutato regolare l'immobile in questione per soli 15,15 m², con nota del 03.03.2016, ha specificato di aver rinvenuto solo la licenza di abitabilità 28/08/1964, col nr. 505 prot 15483, in cui l'immobile viene descritto come composto da un vano e cucina, senza indicazione della metratura. Aggiunge che “la quadratura interna dei cespiti è stata recepita in Pag. 7 a 12 corso del primo mandato, da elaborati forniti allo scrivente dalle stesse parti in causa…..Tale scelta è stata dettata da una pura deduzione, derivante dalla lettura di un documento allegato dalla parte in causa di cui si riporta uno stralcio, e della pianta catastale prodotta dalla medesima parte”. In sostanza il CTU ha tenuto conto, ai fini della verifica del contenuto della licenza di abitabilità, di quanto indicato nella licenza stessa, di cui ha prodotto uno stralcio nella nota sopra indicata, e della planimetria allegata alla detta istanza, dalla quale si rileva la presenza di un solo vano con cucina.
Gli appellanti sostengono che il Prot.27882/2016 del Comune di Ercolano riporta la licenza di abitabilità n.505 prot.15483 rilasciata in data 28.08.1964, relativamente all'immobile in questione, oggetto di licenza di costruzione prot.
5813 del 02.04.1964. Tuttavia, osserva la Corte, la piantina allegata alla licenza di abitabilità non coincide con la piantina allegata al Progetto di Costruzione e quella allegata al contratto di appalto. Pertanto, non è possibile affermare che l'immobile in quesitone fosse con certezza prima del 1967 di 75.93 m² o di altra diversa metratura maggiore degli accertati 15.15 m².
- Per l'immobile di , costituito dallo scantinato di 61 m², Controparte_7
posto al di sotto dell'immobile di cui sopra, gli appellanti ritengono che questo si debba considerare come regolare per la sua intera metratura, quindi, andrebbe interamente valutato alla stregua del costruito regolare, poiché indicato nella licenza di abitabilità ed ivi qualificato come “scantinato”, sebbene poi fosse stato adibito ad abitazione.
Orbene per tale immobile il CTU, fornendo i chiarimenti richiesti dal primo giudice, sempre con la nota del 03.30.2016, ha specificato che dalla licenza di abitabilità, richiesta da relativamente al proprio Persona_5
immobile, descritto come composto da scantinato, un vano e accessori, con allegata piantina, la relativa licenza di abitabilità è stata concessa.
Tuttavia, benché lo scantinato di 61 m² fosse dotato di certificato di abitabilità
e fosse stato costruito anteriormente al 1967, questo non può essere valutato Pag. 8 a 12 alla stregua di un'abitazione, anche se, di fatto, sia stato adibito a tale uso, restando comunque, dal punto di vista urbanistico, un mero scantinato. In mancanza di elementi per una diversa valutazione economica di tale scantinato, rispetto ai valori assegnati dal CTU, non v'è motivo per discostarsene.
- Per l'immobile in uso agli eredi di , gli appellanti sostengono Persona_2
che, in luogo degli 80 m² riconosciuti dal CTU, siano invece regolari 116,76 m² perché, essendo stati emessi ordini di demolizione per altri e diversi manufatti realizzati dagli eredi di , se ne doveva dedurre che, in mancanza Persona_2
di ulteriori ordini di demolizione, il rimanente costruito doveva essere regolare.
Il ragionamento non è condivisibile, atteso che non può inferirsi, dall'inerzia della PA nell'effettuare gli accertamenti sulla legittimità urbanistica degli immobili ed emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori, la legittimità del manufatto. Solo la produzione del titolo abilitante, difatti, avrebbe consentito di affermare la sua regolarità.
3.2. Priva di fondamento è altresì la doglianza veicolata con il secondo motivo di gravame, relativa all'erronea valutazione dei criteri per l'assegnazione del bene denominato “castello”, costituito da un manufatto utilizzato per il ricovero degli attrezzi. Gli appellanti contestano la decisione del primo giudice che lo aveva assegnato in comunione a tutti i coeredi, in ragione del particolare valore affettivo che aveva per tutti, affermando che di detto bene essi avevano avuto il possesso e se ne erano occupati in via esclusiva per oltre cinquant'anni.
La doglianza è del tutto indimostrata. La declaratoria di inammissibilità della domanda di usucapione per tardività, resa dal primo giudice, non ha dato ingresso ad istruttoria sul tema, sicché manca qualsiasi prova del possesso esclusivo del bene in capo agli eredi di o altre ragioni per cui Persona_1
dovesse essere a loro assegnato.
3.3. Parimenti infondata è la doglianza relativa al deposito intempestivo del rilievo aerofotogrammetrico del 1956 dell'Istituto Geografico Militare, nonché del contratto d'appalto stipulato tra la ditta costruttrice e la de cuius CP_9
Pag. 9 a 12 , per la realizzazione dell'immobile in uso agli eredi , CP_9 Controparte_8
al quale è allegata la pianta dell'immobile in oggetto, che è stata presentata ed accettata al Comune di Ercolano per l'ottenimento della licenza di abitabilità.
Orbene a prescindere da ogni considerazione in ordine alla tempestività del deposito di detta documentazione si rileva l'inidoneità della stessa a provare alcunché.
Secondo gli appellanti il rilievo aerofotogrammetrico mostrerebbe porzione di immobile “preesistente” in uso agli eredi , la presenza Persona_1
dell'immobile in uso agli eredi e l'assenza dell'immobile in uso Persona_2
agli eredi . Invero, il rilevo aerofotogrammetrico prodotto Controparte_8
non reca alcuna localizzazione dei luoghi raffigurati, sicché non è possibile affermare che esso ritragga effettivamente gli immobili indicati dagli appellanti.
In ogni caso, seppure ritraesse effettivamente lo stato dei luoghi, l'epoca di realizzazione dell'immobile da parte di , come detto, è Persona_1
irrilevante rispetto all'accertata acquisizione per accessione alla massa ereditaria dello stesso, e nulla aggiunge rispetto alla natura urbanistica di scantinato dell'immobile in uso agli eredi di . Controparte_8
Quanto al contratto di appalto, benché stipulato nel 1964, non è idoneo a provare la reale quadratura dell'immobile ora in uso agli eredi di CP_8
, non essendovi prova che l'immobile appaltato sia stato poi
[...]
effettivamente realizzato nel tempo stabilito in contratto e, quindi, prima del
1967, né che ciò che fu effettivamente costruito corrispondesse alla planimetria allegata, la quale, in ogni caso, non riporta le metrature dell'immobile e, come detto prima, non corrisponde alla planimetria allegata alla licenza di abitabilità.
3.4. Infine, del tutto generica e, quindi inammissibile, è la doglianza per cui agli immobili da dividere sarebbero stati assegnati valori molto lontani dal loro reale valore. Gli appellanti, infatti non forniscono alcun elemento a sostegno di tale affermazione, non indicando quale sarebbe il diverso valore da attribuire ai beni in questione ed in base quali parametri. Pag. 10 a 12 Va rammentato, a riguardo, che l'appellante è tenuto alla dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alla sentenza impugnata, in quanto egli
è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del
2005; 3033 del 2013, più di recente si veda Cass. n. 40606 del 2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012).
3.4. In definitiva le doglianze degli appellanti si sono rivelate prive di fondamento, sicché, non dovendosi dare luogo a nuova divisione ed assegnazione dei beni in comunione, non viene in rilevo il dictum della Suprema
Corte, restando le domande di divisione parziale della comunione, formulate dagli eredi di ed , assorbite dal rigetto Persona_2 Controparte_8
dell'appello e, non avendo mai nessuna parte rimesso in discussione la divisibilità di tutto il compendio, pronunciata dal primo giudice, si è formato il giudicato interno sulla possibilità giuridica della divisione, sì da precludere il rilievo d'ufficio (altrimenti consentito in ogni stato e grado del giudizio) di ostacoli in tal senso (cfr. in tema di giudicato interno, sia pure in diversa fattispecie, Cass. 4004/11).
§.
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, connesse alla difficolta di ricostruzione della massa per il lungo tempo trascorso dalla morte della de cuius e per le trasformazioni subite dallo stato dei luoghi per compensare le spese tra le parti, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 11 a 12 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , quali eredi di avverso
[...] CP_5 Controparte_6 Persona_2
sentenza n. 8987/2017 depositata in data 05.09.2017, emessa dal Tribunale di
Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello
2. Compensa le spese.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 08.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 12 a 12