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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Seconda Civile
N. R.G. 1595/2023
Il Tribunale di Venezia, sezione seconda civile, riunito in Camera di
Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per dichiarazione di morte presunta introdotto da
, C.F. , con l'Avv. DE Parte_1 C.F._1
VECCHI ELEONORA
contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente: L'On. Tribunale di Venezia voglia, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta di , nato il [...] Controparte_1
a San Donà di Piave (VE), scomparso in data 1.09.1943 e dichiarato irreperibile con Verbale nr. n. 2/245-D del 27/11/1957 del Comitato
Provinciale per gli Orfani di Guerra di Venezia.
Per il P.M.:
Accogliersi il ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data , premesso di essere l'unico Parte_1
figlio di , nato il [...] a [...]à di Piave (VE), con Controparte_1
ultima residenza nota in San Donà di Piave;
che era Controparte_1
scomparso in data 1.9.1943 in seguito agli eventi bellici avvenuti nell'isola di Creta (Grecia) ed era stato dichiarato irreperibile con Verbale nr. n.
2/245-D del 27.11.1957 del Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra di Venezia;
che aveva lasciato, oltre al figlio , la Controparte_1 Pt_1
moglie signora , deceduta in data 2.11.2022, per cui Persona_1
l'esponente era l'unico erede di;
che non esisteva alcun Controparte_1
procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né persona che gravata da obbligazioni o che perderebbe diritti per effetto della morte dello stesso. Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata la morte presunta do
. Controparte_1
Interveniva altresì il Pubblico Ministero.
Il Presidente delegato, letto il ricorso, con decreto di data 21.4.2023, visto l'art. 473 bis.62 c.p.c. disponeva che la domanda fosse inserita due volte e
Pag. 2 di 6 a distanza di 10 giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in due quotidiani, “ ” e , riservandosi di CP_2 Controparte_3
fissare udienza di comparizione delle parti, decorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione. Quindi con decreto di data 25.3.24, a fronte del decorso di sei mesi dall'ultima pubblicazione, fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé in data 16.5.2024, ove compariva il solo ricorrente il quale chiedeva che il Tribunale disponesse forme alternative di pubblicità o, comunque, di autorizzare la pubblicazione solamente sulla Gazzetta
Ufficiale, già effettuata, tenuto conto dell'epoca della scomparsa del ricorrente.
Il ricorrente chiedeva che il Giudice trattenesse in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio. Con ordinanza di data 23.7.2024, il
Giudice disponeva la comparizione personale del ricorrente e all'udienza del 26.9.2024 faceva presente al ricorrente la necessità di provvedere alla pubblicazione di cui al secondo comma di cui all'art. 473 bis.62 c.p.c..
Riservatosi, con ordinanza di data 29.10.2024, disponeva che la pubblicazione avvenisse entro e non oltre il 30.1.25 per estratto sul quotidiano e sul settimanale “Gente Veneta” edito Controparte_3
dalla Diocesi di Venezia. All'esito, all'udienza del 20.3.2025, tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio.
La domanda proposta merita accoglimento, in quanto alla luce della documentazione dimessa e delle pubblicazioni effettuate deve ritenersi che il signor sia deceduto, nella sua qualità di appartenente ai Controparte_1
corpi armati, durante la Seconda guerra mondiale.
Pag. 3 di 6 Infatti, il Comando Militare di Venezia – Ufficio matricola truppe – ha emesso in data 1.8.1947 un verbale di irreperibilità in cui dava atto che
, di e di nato a [...]à di Piave Controparte_1 Per_2 Persona_3
il 28.5.1913, effettivo al 7 Com. 2° Btg. Del 341° Regg. Ftr. P.M. 121, iscritto al n. 37600/298 di matricola del distretto Militare di Venezia, non aveva più dato notizie di sé dal 1.9.1943 in Creta P.M. 121 ed era scomparso.
Il Ministero della Difesa, nel 2022, interpellato dal ricorrente, ha confermato che: “In esito a quanto chiesto si comunica che, agli atti di questo Commissariato Generale, il DA LL , effettivo al CP_1
341° Reggimento Fanteria, risulta disperso il 1° settembre 1943 in seguito agli eventi bellici avvenuti nell'isola di CRETA (Grecia), come indicato nel
Verbale di irreperibilità allegato in copia digitale. Si evidenzia che lo status di disperso viene attribuito al Militare di cui, a partire da una determinata data (indicata nel Verbale di irreperibilità), non si sono avute più notizie e non è stato visto tra i vivi né riconosciuto tra i morti. Tale condizione non consente, purtroppo, di poter formulare alcuna ipotesi sia relativamente alla sorte del sia in merito Parte_2
all'esistenza di un'eventuale sepoltura delle sue Spoglie”.
Egli da quando è scomparso in data 1.9.1943, non ha più dato notizie di sé alla famiglia o ad altri in questi anni, né dopo le prescritte pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani “ e “Gente Controparte_3
Veneta”, alcuno ha fornito notizie al riguardo.
Visto l'art. 60 c.c., essendo trascorsi tre anni dalla cessazione delle ostilità, essendo scomparso nel corso di operazioni belliche alle Controparte_1
Pag. 4 di 6 quali ha preso parte nei corpi armati, senza che si siano avute più notizie di lui, deve pertanto essere dichiarata la morte presunta di , Controparte_1
nato a [...]à di Piave il 28.5.1913, verosimilmente avvenuta in data
1.9.1943.
Ai sensi dell'art. 473 bis.63 c.p.c. va conseguentemente disposto che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della
Giustizia e ordinato che copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto sia depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale, disponendo altresì che il Cancelliere dia notizia, ai sensi dell'art. 133, II comma, c.p.c., all'Ufficio dello Stato Civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero,
DICHIARA
la morte presunta di , nato a [...]à di Piave il Controparte_1
28.5.1913, avvenuta verosimilmente in data 1.9.1943;
DISPONE
che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della
Giustizia.
Pag. 5 di 6 ORDINA
Che copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto sia depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
DISPONE
che il Cancelliere dia notizia, ai sensi dell'art. 133, II comma, c.p.c., all'Ufficio dello Stato Civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Nulla per le spese.
Venezia, 24 aprile 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Seconda Civile
N. R.G. 1595/2023
Il Tribunale di Venezia, sezione seconda civile, riunito in Camera di
Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per dichiarazione di morte presunta introdotto da
, C.F. , con l'Avv. DE Parte_1 C.F._1
VECCHI ELEONORA
contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente: L'On. Tribunale di Venezia voglia, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta di , nato il [...] Controparte_1
a San Donà di Piave (VE), scomparso in data 1.09.1943 e dichiarato irreperibile con Verbale nr. n. 2/245-D del 27/11/1957 del Comitato
Provinciale per gli Orfani di Guerra di Venezia.
Per il P.M.:
Accogliersi il ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data , premesso di essere l'unico Parte_1
figlio di , nato il [...] a [...]à di Piave (VE), con Controparte_1
ultima residenza nota in San Donà di Piave;
che era Controparte_1
scomparso in data 1.9.1943 in seguito agli eventi bellici avvenuti nell'isola di Creta (Grecia) ed era stato dichiarato irreperibile con Verbale nr. n.
2/245-D del 27.11.1957 del Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra di Venezia;
che aveva lasciato, oltre al figlio , la Controparte_1 Pt_1
moglie signora , deceduta in data 2.11.2022, per cui Persona_1
l'esponente era l'unico erede di;
che non esisteva alcun Controparte_1
procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né persona che gravata da obbligazioni o che perderebbe diritti per effetto della morte dello stesso. Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata la morte presunta do
. Controparte_1
Interveniva altresì il Pubblico Ministero.
Il Presidente delegato, letto il ricorso, con decreto di data 21.4.2023, visto l'art. 473 bis.62 c.p.c. disponeva che la domanda fosse inserita due volte e
Pag. 2 di 6 a distanza di 10 giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in due quotidiani, “ ” e , riservandosi di CP_2 Controparte_3
fissare udienza di comparizione delle parti, decorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione. Quindi con decreto di data 25.3.24, a fronte del decorso di sei mesi dall'ultima pubblicazione, fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé in data 16.5.2024, ove compariva il solo ricorrente il quale chiedeva che il Tribunale disponesse forme alternative di pubblicità o, comunque, di autorizzare la pubblicazione solamente sulla Gazzetta
Ufficiale, già effettuata, tenuto conto dell'epoca della scomparsa del ricorrente.
Il ricorrente chiedeva che il Giudice trattenesse in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio. Con ordinanza di data 23.7.2024, il
Giudice disponeva la comparizione personale del ricorrente e all'udienza del 26.9.2024 faceva presente al ricorrente la necessità di provvedere alla pubblicazione di cui al secondo comma di cui all'art. 473 bis.62 c.p.c..
Riservatosi, con ordinanza di data 29.10.2024, disponeva che la pubblicazione avvenisse entro e non oltre il 30.1.25 per estratto sul quotidiano e sul settimanale “Gente Veneta” edito Controparte_3
dalla Diocesi di Venezia. All'esito, all'udienza del 20.3.2025, tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio.
La domanda proposta merita accoglimento, in quanto alla luce della documentazione dimessa e delle pubblicazioni effettuate deve ritenersi che il signor sia deceduto, nella sua qualità di appartenente ai Controparte_1
corpi armati, durante la Seconda guerra mondiale.
Pag. 3 di 6 Infatti, il Comando Militare di Venezia – Ufficio matricola truppe – ha emesso in data 1.8.1947 un verbale di irreperibilità in cui dava atto che
, di e di nato a [...]à di Piave Controparte_1 Per_2 Persona_3
il 28.5.1913, effettivo al 7 Com. 2° Btg. Del 341° Regg. Ftr. P.M. 121, iscritto al n. 37600/298 di matricola del distretto Militare di Venezia, non aveva più dato notizie di sé dal 1.9.1943 in Creta P.M. 121 ed era scomparso.
Il Ministero della Difesa, nel 2022, interpellato dal ricorrente, ha confermato che: “In esito a quanto chiesto si comunica che, agli atti di questo Commissariato Generale, il DA LL , effettivo al CP_1
341° Reggimento Fanteria, risulta disperso il 1° settembre 1943 in seguito agli eventi bellici avvenuti nell'isola di CRETA (Grecia), come indicato nel
Verbale di irreperibilità allegato in copia digitale. Si evidenzia che lo status di disperso viene attribuito al Militare di cui, a partire da una determinata data (indicata nel Verbale di irreperibilità), non si sono avute più notizie e non è stato visto tra i vivi né riconosciuto tra i morti. Tale condizione non consente, purtroppo, di poter formulare alcuna ipotesi sia relativamente alla sorte del sia in merito Parte_2
all'esistenza di un'eventuale sepoltura delle sue Spoglie”.
Egli da quando è scomparso in data 1.9.1943, non ha più dato notizie di sé alla famiglia o ad altri in questi anni, né dopo le prescritte pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani “ e “Gente Controparte_3
Veneta”, alcuno ha fornito notizie al riguardo.
Visto l'art. 60 c.c., essendo trascorsi tre anni dalla cessazione delle ostilità, essendo scomparso nel corso di operazioni belliche alle Controparte_1
Pag. 4 di 6 quali ha preso parte nei corpi armati, senza che si siano avute più notizie di lui, deve pertanto essere dichiarata la morte presunta di , Controparte_1
nato a [...]à di Piave il 28.5.1913, verosimilmente avvenuta in data
1.9.1943.
Ai sensi dell'art. 473 bis.63 c.p.c. va conseguentemente disposto che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della
Giustizia e ordinato che copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto sia depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale, disponendo altresì che il Cancelliere dia notizia, ai sensi dell'art. 133, II comma, c.p.c., all'Ufficio dello Stato Civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero,
DICHIARA
la morte presunta di , nato a [...]à di Piave il Controparte_1
28.5.1913, avvenuta verosimilmente in data 1.9.1943;
DISPONE
che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della
Giustizia.
Pag. 5 di 6 ORDINA
Che copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto sia depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
DISPONE
che il Cancelliere dia notizia, ai sensi dell'art. 133, II comma, c.p.c., all'Ufficio dello Stato Civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Nulla per le spese.
Venezia, 24 aprile 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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