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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 788/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTAVENERA GIOVANNA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALAIMO MARTELLO DIEGA, pec:
Email_2 appellato, convenuto principale
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco e Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. CP_3
PANARISI ROSA, pec: Email_3 appellato, terzo chiamato
e nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. TERRAZZINO FRANCESCO, Persona_1 pec: Email_4 appellato, terzo chiamato
Conclusioni: per l'appellante
Per tutto quanto premesso e rappresentato in questa sede, l'odierno appellante, come difeso ed elettivamente domiciliato, richiamando espressamente tutte le deduzioni e difese già proposte in tutti gli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente e pedissequamente riportati e trascritti, chiede che Codesta Eccellentissima
Corte di Appello, in accoglimento di tutte le domande formulate ed in riforma della sentenza di primo grado,
VOGLIA
- IN VIA PRELIMINARE: disporre consulenza tecnica d'ufficio medico legale, già richiesta con la memoria ex art. 183, comma VI, secondo termine, al fine di accertare il danno riportato dal signor Parte_1 quale conseguenza immediata e diretta del sinistro del quale è rimasto vittima in data 24 luglio 2008;
- NEL MERITO:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità dei convenuti – ognuno per rispettiva competenza e conseguente responsabilità – in ordine alla produzione del sinistro in conseguenza del quale il signor ha riportato le Parte_1 conseguenze meglio descritte in narrativa;
- per l'effetto, condannare i convenuti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dall'odierno attore n.q. della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Pag. 2 di 15 - si chiede, altresì, che i medesimi convenuti vengano condannati al pagamento delle spese processuali sia di primo che di secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito compensi.
Per gli appellati
Per il Controparte_1 CP_1
VOGLIA L'ECC. MA CORTE DI APPELLO disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
ammessa e valutata la prova documentale che si offre in comunicazione,
In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello ex adverso proposto per le ragioni indicate in atto;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, odierno appellato per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito:
- Rigettare l'Atto di Appello perché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- Confermare, conseguentemente, la Sentenza n. 1173/2018 resa dal Tribunale di Agrigento in data 2 ottobre 2018;
- Rigettare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico legale ex adverso formulata in quanto superflua per le ragioni indicate in atto;
- Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge di prime e seconde cure.
Per il Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzioni e previe le opportune declaratorie così giudicare:
1) In Via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto Parte_1
2) Ancora in Via Preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
NEL MERITO
Pag. 3 di 15 3) Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi d'appello proposti da
[...] confermando la sentenza n. 1173/ 2018 emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. al Pt_1
Tribunale di Agrigento in data 2 ottobre 2018.
4) Rigettare l'stanza di Consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.
Per il Controparte_4
VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO E IL G.R.
Ogni contraria istanza domanda eccezione reietta
1) Rigettare l'appello avverso poiché infondato in fatto e diritto, inammissibile e con qualsiasi altra statuizione e confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui respinge ogni domanda risarcitoria formulata dall'appellante sia pur, occorrendo, con Parte_1 diversa motivazione di cui alle domande 2) e 3) successive
2) OCCORRENDO, PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per i motivi sopra esposti Controparte_4 ed in particolare sub CAPO I
3) Occorrendo, ancora in via PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE ritenere e dichiarare prescritto il diritto dell'appellante nei confronti del per i motivi esposti Controparte_4 sub CAPO II
4) In ogni caso, condannare e il alle Parte_1 Controparte_1 spese e compensi del giudizio di primo grado, oltre spese forfettarie, CAP e IVA ed il solo appellante alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese Parte_1 forfettarie, CAP e IVA.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione del 20 giugno 2016, conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in Controparte_5
conseguenza di un sinistro avvenuto in data 24 luglio 2008, alle ore 16.30 circa, mentre percorreva, a bordo del ciclomotore tipo Scooter 50 tg. 73LDF condotto dal CP_ fratello , la 19, più precisamente in C.da Carbonia sita in Santa CP_6
Elisabetta (AG).
Pag. 4 di 15 2. In particolare, l'istante rilevava che a causa dell'avvallamento del manto stradale il fratello aveva perso il controllo del ciclomotore e a seguito di ciò egli CP_6
era finito rovinosamente a terra. Trasportato in un primo momento al nosocomio di gli veniva diagnosticata “Contusione cranica, con otorragia, emorragia CP_1 celebrale pneumoencefalo, frattura rocca petrosa, frattura temporale dx, ematoma subdurale occipitale bilaterale, con prognosi riservata” e per tali ragioni veniva portato d'urgenza all'Ospedale Civico di Palermo dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma con decompressione. Egli, dunque, spiegava domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., invocando, in subordine, il più generale principio di cui all'art. 2043 c.c.
3. Si costituiva il Libero – già Controparte_1 [...]
– che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di Controparte_8
legittimazione passiva, evidenziando che il sinistro si era verificato sulla strada, denominata “Strada di Penetrazione Agricola Buffa – Canalotto”, costruita dal che, unitamente al competente Controparte_2 Controparte_4
per territorio, ne curavano la manutenzione;
per tali ragioni chiedeva e otteneva la chiamata in giudizio dei suddetti comuni. Nel merito, contestava le avverse pretese chiedendone il rigetto.
4. Si costituivano i Comuni di e di , terzi chiamati, CP_4 Controparte_2
eccependo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito le pretese attoree in punto di an e di quantum.
5. Il procedimento veniva istruito con produzioni documentali e prove testimoniali mediante l'audizione dei testi e CP_6 Testimone_1
6. Con sentenza n. 1173/2018 del 2.10.2018 il Tribunale di Agrigento respingeva ogni domanda risarcitoria formulata dall'attore e compensava le spese.
7. In particolare, il giudice di prime cure, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, soffermandosi sugli elementi più dirimenti per la controversia, rilevava che dalle prove documentali e testimoniali acquisite era emerso che il tratto di strada in cui era avvenuto l'incidente era di tipo
“interpoderale” e poco frequentata perché stretta, che la buca era di grandi
Pag. 5 di 15 dimensioni e che il conducente l'aveva avvistata, che il sinistro era avvenuto in un pomeriggio di piena estate in presenza di luce solare.
8. Inoltre, il Tribunale di Agrigento riteneva non genuino e attendibile il teste in quanto durante la deposizione aveva mostrato una Testimone_1
videoripresa della strada ove era avvenuto il sinistro, effettuata con il suo telefono cellulare la mattina stessa dell'audizione, mostrando così di essere preparato in ordine ai capitoli di prova.
9. Alla luce delle evidenze processuali, tenuto conto delle condizioni di luce esistenti al momento dell'incidente, dell'ampiezza e della visibilità della buca, il
Tribunale di Agrigento, richiamando il principio di autoresponsabilità, riteneva che il sinistro fosse stato causato da una distrazione da parte di , ben in grado CP_6 di porsi in una condizione di attenzione nel transitare nella strada interpoderale adottando le normali cautele richieste o, comunque, con una velocità adeguata allo stato dei luoghi che gli consentisse di evitare in tempo l'ostacolo avvistato.
10. Inoltre, il giudice di prime cure rilevava come i fratelli si fossero posti volontariamente in una situazione di pericolo, emergendo dall'informativa dei
Carabinieri che gli stessi quel giorno avevano prelevato il ciclomotore, sprovvisto di copertura assicurativa, all'insaputa dello zio proprietario.
11. Avverso la sopra menzionata sentenza, con atto depositato in data 11.04.2019,
ha proposto appello lamentando l'errata valutazione delle risultanze Parte_1
istruttorie, l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c., censurando, altresì, l'omessa disposizione di una CTU e la decisione in punto di spese.
12. Si sono costituiti il , il CP_1 Controparte_1 CP_4
e il eccependo in via preliminare il proprio
[...] Controparte_2
difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato. In particolare, il e il hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto, in via preliminare, che venga dichiarato inammissibile l'appello ex art. 342
c.p.c., e il oltre a sollevare eccezione di prescrizione della Controparte_4
Pag. 6 di 15 pretesa attorea nei suoi confronti, ha chiesto la modifica della statuizione di I grado sulle spese.
13. Sostituita l'udienza del 6 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
14. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
15. Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal e dal ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_2
342 c.p.c. non può essere accolta.
16. L'atto di appello, infatti, risulta contenere una chiara individuazione delle parti della sentenza impugnate, nonché una esposizione specifica delle censure mosse alla pronuncia di primo grado, tale da consentire a questa Corte di comprendere le ragioni del gravame e di delineare l'oggetto del giudizio di appello. Deve, dunque, ritenersi soddisfatto il requisito di specificità imposto dalla norma citata, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 27199/2017; Cass. n. 23144/2018; Cass.
n.1081/2021).
17. Nel merito, con il primo motivo di gravame, articolato sotto vari profili,
l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per violazione dei principi di cui all'art. 2051 c.c., e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
18. Egli rileva, in dettaglio, di aver dimostrato sia la verificazione dell'evento sia la peculiarità dello stato dei luoghi sia, infine, il nesso di causalità tra le condizioni della strada e la caduta.
19. Lo stesso, ancora, deduce come sia risultata provata la circostanza per cui la strada nel tempo non sia stata interessata da alcun intervento di manutenzione e che, dunque, si trovi in condizioni pessime, priva di segnaletica orizzontale e verticale.
20. L'appellante, inoltre, rileva che nessuna prova del caso fortuito è stata fornita dai convenuti, i quali si sono limitati a frapporre alle domande attoree
Pag. 7 di 15 presunte responsabilità in ordine alla condotta del fratello, che però non hanno ritrovato alcun riscontro.
21. Il censura, altresì, la sentenza di primo grado per aver ritenuto non Pt_1 attendibile il teste basando tale giudizio esclusivamente sulla Testimone_1
circostanza che egli ha mostrato una videoripresa della strada nel corso della deposizione, senza considerare che il video è stato prodotto dal solo perché Tes_1 fortemente risentito dell'accaduto, e che dal contenuto della sua deposizione di evince che lo stesso non era a conoscenza degli articolati di prova. Inoltre, nessuna delle circostanze rese dal risulta smentita o in contrasto con le ulteriori Tes_1
emergenze probatorie.
22. L'appellante aggiunge che la responsabilità degli Enti convenuti non può essere esclusa dalla qualità di strada “interpoderale”, caratteristica questa che non fa venir meno il dovere di custodia, considerato anche che il teste ha riferito Tes_1
che si tratta di strada frequentata dai proprietari dei terreni e dai lavoratori agricoli della zona.
23. Il , ancora, lamenta l'erroneità della sentenza anche là dove ha escluso la Pt_1 responsabilità dei convenuti rilevando – sulla scorta delle dichiarazioni di CP_6
– che la buca fosse di grandi dimensioni e visibile. In realtà tale affermazione è
[...]
il frutto di una disamina parziale e incompleta della fonte dichiarativa, in quanto sia dall'audizione di sia dalla CTP emerge che, atteso lo stato dei luoghi, era CP_6
impossibile per il conducente del motociclo avvistare la buca in tempo utile ad evitare il verificarsi del sinistro, essendo posta subito dopo una curva in cui vi era anche folta vegetazione.
24. Quanto all'invocato principio di auto responsabilità, l'appellante rileva che non risultano provate condotte colpose, proprie o del fratello , idonee ad CP_6
escludere l'efficienza causale dell'anomalia stradale rispetto all'evento verificatosi.
Tale carattere non potrebbe neppure riconoscersi alla presunta velocità del mezzo o alla distrazione del guidatore (che la sentenza di I grado ha ritenuto come le ipotizzate cause del sinistro). Inoltre, egli aggiunge che l'apodittica tesi della velocità
Pag. 8 di 15 sostenuta dal mezzo risulta smentita anche alla luce della potenza del motociclo
(50 cc) e a maggior ragione se si consideri che aveva a bordo un passeggero.
25. Infine, ritiene che nessuna refluenza possa riconoscersi alla Pt_1 circostanza che il motociclo era privo di copertura assicurativa, posto che la mera disattenzione della vittima, come anche l'assenza della copertura assicurativa
(mera violazione amministrativa), non integrano il caso fortuito.
26. Così sintetizzato il primo motivo di appello si osserva quanto segue.
27. Per consolidato orientamento giurisprudenziale è noto che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dunque, ha carattere oggettivo, e per la sua configurazione l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il comportamento colposo del danneggiato, se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno - costituita dalla cosa in custodia - e il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 27774/2018; Cass. n.
11227/2008).
28. Sotto tale ultimo profilo va evidenziato che la Suprema Corte, già con l'ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn.
2479 e 2480 del 2018), aveva affermato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
Pag. 9 di 15 possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così, in motivazione, Cass. n.
n. 11152/2023).
29. Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. n. 27724/2018; Cass. ord. n. 20312/2019; Cass. ord., n. 38089/2021; Cass. ord. n. 35429/2022; Cass. ord. n. 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,
n. 20943/2022) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. La Suprema corte ha, infatti, statuito, con la già citata sentenza Cass. n. 11152/2023, che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. ord. n. 21675/2023, cit.; Cass. n. 2376/2024; Cass. ord. n. 21065/2024), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
30. Va, altresì, aggiunto che l'onere di custodia gravante sull'ente si atteggia diversamente anche a seconda della natura della strada, essendo ben diverso l'obbligo manutentivo di vigilanza e custodia di un'arteria di grande traffico rispetto ad una strada campestre, come nel caso di specie (cfr. Cass. 287/2015).
31. Applicando i suddetti principi al caso di specie ritiene il Collegio che la sentenza impugnata meriti integrale conferma.
32. Difatti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dagli atti emerge chiaramente un comportamento colposo del conducente del motociclo, posto che: a) la buca era ampia e visibile (cfr. fotografie allegate all'atto di appello); b) , CP_6
in sede di audizione, ha dichiarato di aver visto la buca e di non aver fatto in tempo
Pag. 10 di 15 ad evitarla;
c) dai rilievi della polizia municipale (cfr. all. denominato “relazione
Vigili Urbani c.da. Carbonia”) risulta che “la distanza tra l'inizio del campo di visibilità, superata la curva, ed il punto iniziale del tratto della strada che si presenta sconnesso, ove sarebbe avvenuto il sinistro, è stata misurata in mt 55,00” e, pertanto, se il conducente del motociclo avesse percorso il tratto di strada con una velocità adeguata avrebbe potuto frenare in tempo;
d) il sinistro è avvenuto in un pomeriggio di luglio tra le 16.30 e le 17.00, e quindi con piena luce solare;
e) avrebbero dovuto essere adottate tutte le cautele (velocità, prudenza etc) in base alle caratteristiche della strada interpoderale e dissestata in più punti;
f)
[...]
e il fratello hanno prelevato il motore – sprovvisto di copertura Pt_1 CP_6 assicurativa- all'insaputa dello zio proprietario del mezzo, ponendosi volontariamente in una situazione di pericolo.
33. È incontestato che i danni riportati da siano conseguenza Parte_1 dell'incidente occorso allo stesso a causa delle condizioni del manto stradale, ma occorre rilevare che la condotta di , alla guida del motociclo, ha CP_6
concorso in maniera determinante alla produzione del danno, connotandosi per la sua esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
34. La situazione di possibile danno, infatti, era prevedibile – viste le caratteristiche della strada - e poteva essere superata attraverso l'adozione, da parte di , delle cautele necessarie, come mantenere una velocità CP_6
particolarmente bassa che gli avrebbe consentito, con alta probabilità, di frenare in tempo, considerata anche la visibilità della buca (come dallo stesso teste affermato).
35. In altri termini, la condotta posta in essere da assume CP_6 rilevanza causale determinante nella produzione del danno anche tenuto conto che l'obbligo manutentivo gravante sugli Enti convenuti deve ritenersi ridotto in considerazione del tipo di strada “interpoderale”.
36. In ordine poi all'audizione del teste indipendentemente Testimone_1
dalla possibile inattendibilità dello stesso, deve rilevarsi che egli non ha apportato elementi idonei a modificare la dinamica del sinistro, essendo intervenuto sui luoghi in un secondo momento solo per prestare soccorso. Pag. 11 di 15 37. Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
impugnata per avere omesso qualsiasi motivazione in ordine alla configurazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. sugli Enti convenuti.
38. Egli rileva, in particolare, di avere assolto all'onere probatorio richiesto per la configurabilità della responsabilità aquiliana, e che ciò si evinca dalle argomentazioni sviluppate nel primo motivo del gravame e dalle risultanze documentali in atti.
Inoltre, anche l'elemento psicologico in capo ai convenuti risulta accertato: depongono nel senso del comportamento colposo degli Enti convenuti la violazione del codice della strada e dei regolamenti emanati, che pongono in capo ad essi l'obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze e all'apposizione manutenzione della segnaletica prescritta. Inoltre, è dato rilevare che lo stato dei luoghi è rimasto immutato nel tempo, non essendo stato interessato da alcun intervento manutentivo neppure dopo il sinistro avvenuto nel 2008.
39. Giova ricordare che in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per se' idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Pag. 12 di 15 40. Nel caso di specie, in disparte i dubbi sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2043 c.c., sulla base delle considerazioni già sopra espresse in riferimento all'art. 2051 c.c., non ha fornito elementi idonei a provare che la Parte_1 causa del sinistro sia rintracciabile esclusivamente nelle caratteristiche della strada, essendo invece provato, come meglio specificato sopra, che la condotta imprudente del danneggiato e del conducente del mezzo abbia determinato in via prevalente la verificazione del danno.
41. Quanto alla richiesta del inerente alla modifica della Controparte_4 statuizione sulle spese, si osserva quanto segue.
42. La richiesta relativa alla regolamentazione delle spese di lite, pur non essendo stata veicolata mediante appello incidentale autonomo, risulta tempestivamente formulata e può, pertanto, essere qualificata e valutata d'ufficio come appello incidentale, in conformità ai principi di cui all'art. 112 c.p.c. e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della pronuncia sulle spese, non occorre necessariamente una specifica impugnazione, ove la questione sia stata comunque dedotta nei termini e nei modi di legge (cfr. Cass. n.
24058/2022; Cass. n. 17916/2020).
43. L'appello incidentale non merita però accoglimento.
44. Difatti, se è pur vero che l'odierno appellante fosse soccombente in primo grado, tuttavia, il primo giudice ha motivato la decisione sulla compensazione delle spese rilevando, da un lato, l'effettiva produzione di un danno a carico dell'attore e, dall'altro, la circostanza che le condizioni della strada fossero risalenti nel tempo.
45. Come noto, la compensazione delle spese di lite è subordinata, oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti, alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione" e tale dizione – come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità - costituisce una
"norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice
Pag. 13 di 15 di merito" (così in motivazione, da ultimo e tra le tante, Cass. Sez. 6 - 3, 26/07/2021 n.
21400; Cass. Sez. Lav., 7/08/2019 n. 21157).
46. Siffatta "elasticità" di valutazione costituisce un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle
"altre" ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione è stata ritenuto in contrasto con la Costituzione (Corte cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77).
47. Dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione costituisce il tratto caratterizzante la disciplina in materia, e, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice - sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6 - 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv.
645998 - 01) - è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee”.
48. Nel caso di specie, la decisione del primo giudice non merita censura avendo motivato avuto riguardo alle circostanze concrete del caso: da un lato il danno patito dall'attore e, dall'altro, l'assenza di manutenzione della strada da tempo risalente.
49. Le superiori considerazioni conducono al rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale promosso dal Controparte_4
50. La reciproca soccombenza tra l'appellante e il la Controparte_4
sussistenza delle medesime ragioni indicate dal primo giudice, cui si aggiunge la circostanza che non è stata scrutinata la questione dell'ente proprietario della strada, inducono a compensare anche in questa sede le spese di lite.
51. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
Pag. 14 di 15 - Rigetta l'appello principale avverso la sentenza n. 1173/2018 pronunciata dal
Tribunale di Agrigento, pubblicata in data 2.10.2018, proposto da Parte_1
nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_4
- Rigetta l'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto dal CP_4
[...]
- Compensa le spese di lite;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, 9 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 788/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTAVENERA GIOVANNA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALAIMO MARTELLO DIEGA, pec:
Email_2 appellato, convenuto principale
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco e Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. CP_3
PANARISI ROSA, pec: Email_3 appellato, terzo chiamato
e nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. TERRAZZINO FRANCESCO, Persona_1 pec: Email_4 appellato, terzo chiamato
Conclusioni: per l'appellante
Per tutto quanto premesso e rappresentato in questa sede, l'odierno appellante, come difeso ed elettivamente domiciliato, richiamando espressamente tutte le deduzioni e difese già proposte in tutti gli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente e pedissequamente riportati e trascritti, chiede che Codesta Eccellentissima
Corte di Appello, in accoglimento di tutte le domande formulate ed in riforma della sentenza di primo grado,
VOGLIA
- IN VIA PRELIMINARE: disporre consulenza tecnica d'ufficio medico legale, già richiesta con la memoria ex art. 183, comma VI, secondo termine, al fine di accertare il danno riportato dal signor Parte_1 quale conseguenza immediata e diretta del sinistro del quale è rimasto vittima in data 24 luglio 2008;
- NEL MERITO:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità dei convenuti – ognuno per rispettiva competenza e conseguente responsabilità – in ordine alla produzione del sinistro in conseguenza del quale il signor ha riportato le Parte_1 conseguenze meglio descritte in narrativa;
- per l'effetto, condannare i convenuti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dall'odierno attore n.q. della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Pag. 2 di 15 - si chiede, altresì, che i medesimi convenuti vengano condannati al pagamento delle spese processuali sia di primo che di secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito compensi.
Per gli appellati
Per il Controparte_1 CP_1
VOGLIA L'ECC. MA CORTE DI APPELLO disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
ammessa e valutata la prova documentale che si offre in comunicazione,
In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello ex adverso proposto per le ragioni indicate in atto;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, odierno appellato per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito:
- Rigettare l'Atto di Appello perché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- Confermare, conseguentemente, la Sentenza n. 1173/2018 resa dal Tribunale di Agrigento in data 2 ottobre 2018;
- Rigettare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico legale ex adverso formulata in quanto superflua per le ragioni indicate in atto;
- Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge di prime e seconde cure.
Per il Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzioni e previe le opportune declaratorie così giudicare:
1) In Via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto Parte_1
2) Ancora in Via Preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
NEL MERITO
Pag. 3 di 15 3) Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi d'appello proposti da
[...] confermando la sentenza n. 1173/ 2018 emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. al Pt_1
Tribunale di Agrigento in data 2 ottobre 2018.
4) Rigettare l'stanza di Consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.
Per il Controparte_4
VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO E IL G.R.
Ogni contraria istanza domanda eccezione reietta
1) Rigettare l'appello avverso poiché infondato in fatto e diritto, inammissibile e con qualsiasi altra statuizione e confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui respinge ogni domanda risarcitoria formulata dall'appellante sia pur, occorrendo, con Parte_1 diversa motivazione di cui alle domande 2) e 3) successive
2) OCCORRENDO, PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per i motivi sopra esposti Controparte_4 ed in particolare sub CAPO I
3) Occorrendo, ancora in via PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE ritenere e dichiarare prescritto il diritto dell'appellante nei confronti del per i motivi esposti Controparte_4 sub CAPO II
4) In ogni caso, condannare e il alle Parte_1 Controparte_1 spese e compensi del giudizio di primo grado, oltre spese forfettarie, CAP e IVA ed il solo appellante alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese Parte_1 forfettarie, CAP e IVA.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione del 20 giugno 2016, conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in Controparte_5
conseguenza di un sinistro avvenuto in data 24 luglio 2008, alle ore 16.30 circa, mentre percorreva, a bordo del ciclomotore tipo Scooter 50 tg. 73LDF condotto dal CP_ fratello , la 19, più precisamente in C.da Carbonia sita in Santa CP_6
Elisabetta (AG).
Pag. 4 di 15 2. In particolare, l'istante rilevava che a causa dell'avvallamento del manto stradale il fratello aveva perso il controllo del ciclomotore e a seguito di ciò egli CP_6
era finito rovinosamente a terra. Trasportato in un primo momento al nosocomio di gli veniva diagnosticata “Contusione cranica, con otorragia, emorragia CP_1 celebrale pneumoencefalo, frattura rocca petrosa, frattura temporale dx, ematoma subdurale occipitale bilaterale, con prognosi riservata” e per tali ragioni veniva portato d'urgenza all'Ospedale Civico di Palermo dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma con decompressione. Egli, dunque, spiegava domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., invocando, in subordine, il più generale principio di cui all'art. 2043 c.c.
3. Si costituiva il Libero – già Controparte_1 [...]
– che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di Controparte_8
legittimazione passiva, evidenziando che il sinistro si era verificato sulla strada, denominata “Strada di Penetrazione Agricola Buffa – Canalotto”, costruita dal che, unitamente al competente Controparte_2 Controparte_4
per territorio, ne curavano la manutenzione;
per tali ragioni chiedeva e otteneva la chiamata in giudizio dei suddetti comuni. Nel merito, contestava le avverse pretese chiedendone il rigetto.
4. Si costituivano i Comuni di e di , terzi chiamati, CP_4 Controparte_2
eccependo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito le pretese attoree in punto di an e di quantum.
5. Il procedimento veniva istruito con produzioni documentali e prove testimoniali mediante l'audizione dei testi e CP_6 Testimone_1
6. Con sentenza n. 1173/2018 del 2.10.2018 il Tribunale di Agrigento respingeva ogni domanda risarcitoria formulata dall'attore e compensava le spese.
7. In particolare, il giudice di prime cure, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, soffermandosi sugli elementi più dirimenti per la controversia, rilevava che dalle prove documentali e testimoniali acquisite era emerso che il tratto di strada in cui era avvenuto l'incidente era di tipo
“interpoderale” e poco frequentata perché stretta, che la buca era di grandi
Pag. 5 di 15 dimensioni e che il conducente l'aveva avvistata, che il sinistro era avvenuto in un pomeriggio di piena estate in presenza di luce solare.
8. Inoltre, il Tribunale di Agrigento riteneva non genuino e attendibile il teste in quanto durante la deposizione aveva mostrato una Testimone_1
videoripresa della strada ove era avvenuto il sinistro, effettuata con il suo telefono cellulare la mattina stessa dell'audizione, mostrando così di essere preparato in ordine ai capitoli di prova.
9. Alla luce delle evidenze processuali, tenuto conto delle condizioni di luce esistenti al momento dell'incidente, dell'ampiezza e della visibilità della buca, il
Tribunale di Agrigento, richiamando il principio di autoresponsabilità, riteneva che il sinistro fosse stato causato da una distrazione da parte di , ben in grado CP_6 di porsi in una condizione di attenzione nel transitare nella strada interpoderale adottando le normali cautele richieste o, comunque, con una velocità adeguata allo stato dei luoghi che gli consentisse di evitare in tempo l'ostacolo avvistato.
10. Inoltre, il giudice di prime cure rilevava come i fratelli si fossero posti volontariamente in una situazione di pericolo, emergendo dall'informativa dei
Carabinieri che gli stessi quel giorno avevano prelevato il ciclomotore, sprovvisto di copertura assicurativa, all'insaputa dello zio proprietario.
11. Avverso la sopra menzionata sentenza, con atto depositato in data 11.04.2019,
ha proposto appello lamentando l'errata valutazione delle risultanze Parte_1
istruttorie, l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c., censurando, altresì, l'omessa disposizione di una CTU e la decisione in punto di spese.
12. Si sono costituiti il , il CP_1 Controparte_1 CP_4
e il eccependo in via preliminare il proprio
[...] Controparte_2
difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato. In particolare, il e il hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto, in via preliminare, che venga dichiarato inammissibile l'appello ex art. 342
c.p.c., e il oltre a sollevare eccezione di prescrizione della Controparte_4
Pag. 6 di 15 pretesa attorea nei suoi confronti, ha chiesto la modifica della statuizione di I grado sulle spese.
13. Sostituita l'udienza del 6 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
14. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
15. Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal e dal ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_2
342 c.p.c. non può essere accolta.
16. L'atto di appello, infatti, risulta contenere una chiara individuazione delle parti della sentenza impugnate, nonché una esposizione specifica delle censure mosse alla pronuncia di primo grado, tale da consentire a questa Corte di comprendere le ragioni del gravame e di delineare l'oggetto del giudizio di appello. Deve, dunque, ritenersi soddisfatto il requisito di specificità imposto dalla norma citata, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 27199/2017; Cass. n. 23144/2018; Cass.
n.1081/2021).
17. Nel merito, con il primo motivo di gravame, articolato sotto vari profili,
l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per violazione dei principi di cui all'art. 2051 c.c., e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
18. Egli rileva, in dettaglio, di aver dimostrato sia la verificazione dell'evento sia la peculiarità dello stato dei luoghi sia, infine, il nesso di causalità tra le condizioni della strada e la caduta.
19. Lo stesso, ancora, deduce come sia risultata provata la circostanza per cui la strada nel tempo non sia stata interessata da alcun intervento di manutenzione e che, dunque, si trovi in condizioni pessime, priva di segnaletica orizzontale e verticale.
20. L'appellante, inoltre, rileva che nessuna prova del caso fortuito è stata fornita dai convenuti, i quali si sono limitati a frapporre alle domande attoree
Pag. 7 di 15 presunte responsabilità in ordine alla condotta del fratello, che però non hanno ritrovato alcun riscontro.
21. Il censura, altresì, la sentenza di primo grado per aver ritenuto non Pt_1 attendibile il teste basando tale giudizio esclusivamente sulla Testimone_1
circostanza che egli ha mostrato una videoripresa della strada nel corso della deposizione, senza considerare che il video è stato prodotto dal solo perché Tes_1 fortemente risentito dell'accaduto, e che dal contenuto della sua deposizione di evince che lo stesso non era a conoscenza degli articolati di prova. Inoltre, nessuna delle circostanze rese dal risulta smentita o in contrasto con le ulteriori Tes_1
emergenze probatorie.
22. L'appellante aggiunge che la responsabilità degli Enti convenuti non può essere esclusa dalla qualità di strada “interpoderale”, caratteristica questa che non fa venir meno il dovere di custodia, considerato anche che il teste ha riferito Tes_1
che si tratta di strada frequentata dai proprietari dei terreni e dai lavoratori agricoli della zona.
23. Il , ancora, lamenta l'erroneità della sentenza anche là dove ha escluso la Pt_1 responsabilità dei convenuti rilevando – sulla scorta delle dichiarazioni di CP_6
– che la buca fosse di grandi dimensioni e visibile. In realtà tale affermazione è
[...]
il frutto di una disamina parziale e incompleta della fonte dichiarativa, in quanto sia dall'audizione di sia dalla CTP emerge che, atteso lo stato dei luoghi, era CP_6
impossibile per il conducente del motociclo avvistare la buca in tempo utile ad evitare il verificarsi del sinistro, essendo posta subito dopo una curva in cui vi era anche folta vegetazione.
24. Quanto all'invocato principio di auto responsabilità, l'appellante rileva che non risultano provate condotte colpose, proprie o del fratello , idonee ad CP_6
escludere l'efficienza causale dell'anomalia stradale rispetto all'evento verificatosi.
Tale carattere non potrebbe neppure riconoscersi alla presunta velocità del mezzo o alla distrazione del guidatore (che la sentenza di I grado ha ritenuto come le ipotizzate cause del sinistro). Inoltre, egli aggiunge che l'apodittica tesi della velocità
Pag. 8 di 15 sostenuta dal mezzo risulta smentita anche alla luce della potenza del motociclo
(50 cc) e a maggior ragione se si consideri che aveva a bordo un passeggero.
25. Infine, ritiene che nessuna refluenza possa riconoscersi alla Pt_1 circostanza che il motociclo era privo di copertura assicurativa, posto che la mera disattenzione della vittima, come anche l'assenza della copertura assicurativa
(mera violazione amministrativa), non integrano il caso fortuito.
26. Così sintetizzato il primo motivo di appello si osserva quanto segue.
27. Per consolidato orientamento giurisprudenziale è noto che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dunque, ha carattere oggettivo, e per la sua configurazione l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il comportamento colposo del danneggiato, se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno - costituita dalla cosa in custodia - e il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 27774/2018; Cass. n.
11227/2008).
28. Sotto tale ultimo profilo va evidenziato che la Suprema Corte, già con l'ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn.
2479 e 2480 del 2018), aveva affermato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
Pag. 9 di 15 possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così, in motivazione, Cass. n.
n. 11152/2023).
29. Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. n. 27724/2018; Cass. ord. n. 20312/2019; Cass. ord., n. 38089/2021; Cass. ord. n. 35429/2022; Cass. ord. n. 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,
n. 20943/2022) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. La Suprema corte ha, infatti, statuito, con la già citata sentenza Cass. n. 11152/2023, che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. ord. n. 21675/2023, cit.; Cass. n. 2376/2024; Cass. ord. n. 21065/2024), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalla oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
30. Va, altresì, aggiunto che l'onere di custodia gravante sull'ente si atteggia diversamente anche a seconda della natura della strada, essendo ben diverso l'obbligo manutentivo di vigilanza e custodia di un'arteria di grande traffico rispetto ad una strada campestre, come nel caso di specie (cfr. Cass. 287/2015).
31. Applicando i suddetti principi al caso di specie ritiene il Collegio che la sentenza impugnata meriti integrale conferma.
32. Difatti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dagli atti emerge chiaramente un comportamento colposo del conducente del motociclo, posto che: a) la buca era ampia e visibile (cfr. fotografie allegate all'atto di appello); b) , CP_6
in sede di audizione, ha dichiarato di aver visto la buca e di non aver fatto in tempo
Pag. 10 di 15 ad evitarla;
c) dai rilievi della polizia municipale (cfr. all. denominato “relazione
Vigili Urbani c.da. Carbonia”) risulta che “la distanza tra l'inizio del campo di visibilità, superata la curva, ed il punto iniziale del tratto della strada che si presenta sconnesso, ove sarebbe avvenuto il sinistro, è stata misurata in mt 55,00” e, pertanto, se il conducente del motociclo avesse percorso il tratto di strada con una velocità adeguata avrebbe potuto frenare in tempo;
d) il sinistro è avvenuto in un pomeriggio di luglio tra le 16.30 e le 17.00, e quindi con piena luce solare;
e) avrebbero dovuto essere adottate tutte le cautele (velocità, prudenza etc) in base alle caratteristiche della strada interpoderale e dissestata in più punti;
f)
[...]
e il fratello hanno prelevato il motore – sprovvisto di copertura Pt_1 CP_6 assicurativa- all'insaputa dello zio proprietario del mezzo, ponendosi volontariamente in una situazione di pericolo.
33. È incontestato che i danni riportati da siano conseguenza Parte_1 dell'incidente occorso allo stesso a causa delle condizioni del manto stradale, ma occorre rilevare che la condotta di , alla guida del motociclo, ha CP_6
concorso in maniera determinante alla produzione del danno, connotandosi per la sua esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
34. La situazione di possibile danno, infatti, era prevedibile – viste le caratteristiche della strada - e poteva essere superata attraverso l'adozione, da parte di , delle cautele necessarie, come mantenere una velocità CP_6
particolarmente bassa che gli avrebbe consentito, con alta probabilità, di frenare in tempo, considerata anche la visibilità della buca (come dallo stesso teste affermato).
35. In altri termini, la condotta posta in essere da assume CP_6 rilevanza causale determinante nella produzione del danno anche tenuto conto che l'obbligo manutentivo gravante sugli Enti convenuti deve ritenersi ridotto in considerazione del tipo di strada “interpoderale”.
36. In ordine poi all'audizione del teste indipendentemente Testimone_1
dalla possibile inattendibilità dello stesso, deve rilevarsi che egli non ha apportato elementi idonei a modificare la dinamica del sinistro, essendo intervenuto sui luoghi in un secondo momento solo per prestare soccorso. Pag. 11 di 15 37. Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
impugnata per avere omesso qualsiasi motivazione in ordine alla configurazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. sugli Enti convenuti.
38. Egli rileva, in particolare, di avere assolto all'onere probatorio richiesto per la configurabilità della responsabilità aquiliana, e che ciò si evinca dalle argomentazioni sviluppate nel primo motivo del gravame e dalle risultanze documentali in atti.
Inoltre, anche l'elemento psicologico in capo ai convenuti risulta accertato: depongono nel senso del comportamento colposo degli Enti convenuti la violazione del codice della strada e dei regolamenti emanati, che pongono in capo ad essi l'obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze e all'apposizione manutenzione della segnaletica prescritta. Inoltre, è dato rilevare che lo stato dei luoghi è rimasto immutato nel tempo, non essendo stato interessato da alcun intervento manutentivo neppure dopo il sinistro avvenuto nel 2008.
39. Giova ricordare che in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per se' idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Pag. 12 di 15 40. Nel caso di specie, in disparte i dubbi sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2043 c.c., sulla base delle considerazioni già sopra espresse in riferimento all'art. 2051 c.c., non ha fornito elementi idonei a provare che la Parte_1 causa del sinistro sia rintracciabile esclusivamente nelle caratteristiche della strada, essendo invece provato, come meglio specificato sopra, che la condotta imprudente del danneggiato e del conducente del mezzo abbia determinato in via prevalente la verificazione del danno.
41. Quanto alla richiesta del inerente alla modifica della Controparte_4 statuizione sulle spese, si osserva quanto segue.
42. La richiesta relativa alla regolamentazione delle spese di lite, pur non essendo stata veicolata mediante appello incidentale autonomo, risulta tempestivamente formulata e può, pertanto, essere qualificata e valutata d'ufficio come appello incidentale, in conformità ai principi di cui all'art. 112 c.p.c. e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della pronuncia sulle spese, non occorre necessariamente una specifica impugnazione, ove la questione sia stata comunque dedotta nei termini e nei modi di legge (cfr. Cass. n.
24058/2022; Cass. n. 17916/2020).
43. L'appello incidentale non merita però accoglimento.
44. Difatti, se è pur vero che l'odierno appellante fosse soccombente in primo grado, tuttavia, il primo giudice ha motivato la decisione sulla compensazione delle spese rilevando, da un lato, l'effettiva produzione di un danno a carico dell'attore e, dall'altro, la circostanza che le condizioni della strada fossero risalenti nel tempo.
45. Come noto, la compensazione delle spese di lite è subordinata, oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti, alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione" e tale dizione – come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità - costituisce una
"norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice
Pag. 13 di 15 di merito" (così in motivazione, da ultimo e tra le tante, Cass. Sez. 6 - 3, 26/07/2021 n.
21400; Cass. Sez. Lav., 7/08/2019 n. 21157).
46. Siffatta "elasticità" di valutazione costituisce un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle
"altre" ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione è stata ritenuto in contrasto con la Costituzione (Corte cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77).
47. Dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione costituisce il tratto caratterizzante la disciplina in materia, e, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice - sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6 - 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv.
645998 - 01) - è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee”.
48. Nel caso di specie, la decisione del primo giudice non merita censura avendo motivato avuto riguardo alle circostanze concrete del caso: da un lato il danno patito dall'attore e, dall'altro, l'assenza di manutenzione della strada da tempo risalente.
49. Le superiori considerazioni conducono al rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale promosso dal Controparte_4
50. La reciproca soccombenza tra l'appellante e il la Controparte_4
sussistenza delle medesime ragioni indicate dal primo giudice, cui si aggiunge la circostanza che non è stata scrutinata la questione dell'ente proprietario della strada, inducono a compensare anche in questa sede le spese di lite.
51. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
Pag. 14 di 15 - Rigetta l'appello principale avverso la sentenza n. 1173/2018 pronunciata dal
Tribunale di Agrigento, pubblicata in data 2.10.2018, proposto da Parte_1
nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_4
- Rigetta l'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto dal CP_4
[...]
- Compensa le spese di lite;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, 9 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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