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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel.
- dott. Oronzo Putignano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 979/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 2829/2024 pubblicata il 13.06.2024
TRA
(avv.to Castellaneta Maria Anna Pia) Parte_1
(appellante)
E
(avv.to Raimondo Italiano) CP_1
(appellata)
All'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione personale, esponeva che: CP_1
- il 18/8/1990 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari con e Parte_1
dalla loro unione erano nati due figli: (il 7/4/93) e (il 19/11/95)coniugata ed Per_1 Per_2
indipendente;
- era stato militare della Guardia di Finanza ma al momento era in pensione;
- sua moglie, legata in maniera viscerale alla sua famiglia di origine, era diventata col tempo sempre più arrogante, oltre che disinteressata alle esigenze della famiglia, ed era solita tenere comportamenti sia aggressivi, che venivano fomentati da sua madre e sua sorella;
pagina 1 di 7 - già in due precedenti occasioni aveva presentato ricorso per separazione giudiziale con addebito alla moglie con cui poi si era riconciliato;
- il 26/09/2018, la moglie si era allontanata dalla casa coniugale a seguito di una discussione per futili motivi, ma non prima di averlo aggradito e si era trasferita a casa dei suoi genitori;
- in qualità di pensionato percepiva un rateo mensile complessivo di circa € 1.800,00 dal quale, tuttavia, andavano detratte varie spese, tra cui un finanziamento da lui contratto nel 2016;
- sua moglie, invece, era segretaria stenodattilografa nonché impiegata d'ordine come risultava dalle attestazioni rilasciate dalla Regione Puglia.
Chiedeva la separazione personale con addebito a sua moglie, l'assegnazione a sé della casa familiare in ragione della convivenza con suo figlio e che nessun assegno le fosse riconosciuto. Per_1
Si costituiva contestando l'avversa ricostruzione fattuale. Parte_1
Precisava che il aveva sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento offensivo e vessatorio CP_1 culminato, in data 26/09/2018, in un'aggressione, per futili motivi , allorquando era stata strattonata, spinta con violenza contro un armadio e fatta cadere per terra, procurandole “escoriazioni all'avanbraccio destro, arrossamento cutaneo in regione cervico dorsale e cervico dorsalgia post traumatica”, come risultava dal referto del pronto soccorso.
A seguito di quanto avvenuto aveva proposto istanza per ordine di protezione che era stata accolta con il decreto del 12/03/2019 che ordinava al di astenersi dalle condotte pregiudizievoli nei suoi CP_1
confronti e di non avvicinarsi ai luoghi da lei abitualmente frequentati.
Chiedeva che la separazione fosse addebitata a suo marito per la violazione dei doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di importo non inferiore ad € 700,00 mensili e che a carico di lui fosse posto l'obbligo di contribuire al mantenimento di suo figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, in misura di € Per_1
300,00; chiedeva altresì che le fosse assegnata la casa coniugale perché suo figlio intendeva continuare a vivere con lei.
Con intervento adesivo autonomo, si costituiva in giudizio figlio della coppia e, CP_2
dichiarando la sua intenzione di continuare a vivere con sua madre, chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata a lei e che a carico del padre fosse posto l'obbligo di contribuire al suo mantenimento versandogli la somma di € 300,00 mensili.
Il Tribunale, con la sentenza n. 2829/2024 pubblicata il 13/06/2024 così decideva:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di addebito formulata dall'attore in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 3. rigetta quella di addebito formulata dalla convenuta in riconvenzionale;
4. conferma l'assegno di mantenimento in favore della convenuta nella misura stabilita con l'ordinanza presidenziale del 23/5/2019;
5. revoca con effetto immediato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio e Per_1
l'assegnazione alla PRUDENTE della casa familiare;
6. condanna la convenuta e l'interventore al pagamento integrale in favore dell'attore delle spese processuali.
Pronunciava la separazione personale tra i coniugi in mancanza di contestazioni al riguardo.
Riteneva rinunciata la domanda di addebito avanzata dal ma non reietarata in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni.
Rigettava la richiesta di addebito avanzata dalla in quanto non sufficientemente provata Pt_1 atteso che: l'episodio di violenza richiamato risaliva all'anno 2001; a fronte del referto medico attestante le lesioni subite in occasione dell'episodio del 26.09.2018 il aveva depositato CP_1
documentazione attestante la querela presentata nei confronti della moglie nonché video da cui emergeva la natura reciproca dell'aggressione.
Valorizzava, altresì, l'intervenuto decreto di archiviazione del procedimento penale promosso dalla per il reato di maltrattamenti atteso il tenore familiare caratterizzato da discussioni Pt_1
quotidiane reciprocamente alimentate.
Revocava l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio ormai trentenne e non Per_1 ancora laureato e di conseguenza anche l'assegnazione della casa familiare alla . Pt_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- rigettato la domanda di addebito svalutando la prima aggressione in quanto risalente a 18 anni prima del deposito del ricorso per separazione;
- valutato le risultanze probatorie omettendo di riconoscere valenza probatoria ai referti medici ed alla querela presentata contro il marito;
- quantificato l'assegno di mantenimento in € 600,00 coincidente con quanto indicato in sede di udienza presidenziale senza alcuna motivazione al riguardo.
Chiedeva in riforma dell'appellata sentenza, la pronuncia di addebito a carico dell'ex coniuge ed
La corresponsione dell'assegno di mantenimento in misura di € 900, oltre adeguamento ISTAT.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_1
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo è fondato.
pagina 3 di 7 Il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione al ritenendo: CP_1
a) “tollerato” e dunque inidoneo a fondare una pronuncia di addebito, l'episodio di violenza risalente all'anno 2001 ossia 18 anni prima della proposizione del ricorso per separazione introdotto dal CP_1
b) non decisiva la prova relativa alla violenza subita in data 26.09.2018.
La non decisività di detta prova viene agganciata: alla querela presentata dal nei confronti CP_1 della moglie in ordine al medesimo episodio e all'archiviazione del procedimento penale, instaurato dall'appellante, per il reato di maltrattamenti ritenuto insussistente in ragione del clima di tensione familiare caratterizzato da discussioni quotidiane reciprocamente alimentate.
La motivazione non convince perché frutto di una lettura parcellizzata delle risultanze di natura documentale in atti che vengono, altresì, svalutate nella loro valenza probatoria.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ordinanza n. 5171 del 27.02.2024 che ha escluso che la Corte di merito dovesse decidere in ordine all'addebito sulla base della valutazione globale e della comparazione del contegno di entrambi i coniugi;
Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n.
433/2016).
Nel caso di specie, , in data 5.04.2001, è stata vittima di una prima aggressione, Parte_1
da parte del marito che le procurò ferita lacero contusa al labbro destro e trauma cranico come attestato dai referti di Pronto Soccorso del Policlinico di Bari;
dalle foto che rappresentano ematomi vicino alla bocca e la ferita al labbro e dalla querela sporta nei confronti del marito e poi rimessa.
In data 26.09.2018, l'appellante ha subito un'altra pesante aggressione, da parte del a seguito CP_1
della quale si è definitivamente allontanata dalla casa coniugale.
A riscontro ha depositato referto di P.S. del Policlinico di Bari del 26.09.2018 attestante “ escoriazioni all'avanbraccio destro, arrossamento cutaneo in regione cervico dorsale e cervico dorsalgia post traumatica” ed il certificato medico della dott.ssa redatto in pari data, che Per_3
attesta stato ansioso e dorsalgia post traumatica.
pagina 4 di 7 Le lesioni subite trovano ulteriore plastico riscontro nelle foto che ritraggono l'appellante piena di escoriazioni e graffi.
Nè si può trascurare il certificato redatto dal neurologo dott. in data 4.05.2019- Persona_4
successivo di circa 8 mesi dalla predetta lesione- in cui si legge: “Soggetto in discrete condizioni generali con una storia riferita di violenza domestica da molti anni, risoltasi con una separazione giudiziaria nel novembre 2018…L'esame psichico rileva la presenza di un profondo stato depressivo con polarizzazione del pensiero verso le problematiche relazionali, ossessionata dal pensiero di un possibile incontro con l'ex partner”.
Tali emergenze documentali integrano la prova piena di atti di violenza del ai danni della CP_1
moglie e sono, pertanto, idonee a fondare la domanda di addebito avanzata dalla che il Pt_1
Tribunale ha disatteso sulla scorta di una valutazione comparativa del contegno di entrambi i coniugi esclusa, come visto, dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, la prova della gravità, quanto meno, dell'ultimo dei due episodi, di ricava, altresì, dal decreto del 12.3.2019 con cui il Presidente de Tribunale ordinò al CP_1
“1. di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti di
[...]
; Parte_1
2. di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati, stabilendo, altresì, che l'ordine di protezione abbia durata fino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 706 c.p.c.(vd. provvedimento in atti).
Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento, il Tribunale ha confermato l'ordinanza presidenziale resa all'udienza del 23.05.2019 in punto di riconoscimento, in favore della Pt_1 dell'assegno di mantenimento valorizzando sia l'assenza di contestazioni sul punto da parte del CP_1 sia l'insussistenza di fatti sopravvenuti tali da giustificare l'aumento richiesto dalla predetta.
Con la medesima pronuncia è stato, altresì, revocato l'obbligo paterno di contribuzione in favore del figlio ormai ultratrentenne sebbene non ancora autosufficiente il cui importo era pari ad € Per_1
300,0.
Il capo della sentenza relativo alla revoca dell'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento del figlio non è stato appellato dalla che ha contestato unicamente la quantificazione dell'assegno Pt_1 di mantenimento in suo favore negli originari € 600,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato determina, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento (cfr. per tutte Sez. 1 - , Ordinanza n. 16740 del 06/08/2020).
pagina 5 di 7 Quanto alla determinazione dell'assegno, la giurisprudenza ha affermato che l'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Sez. 1 - , Sentenza n. 605 del 12/01/2017; Ordinanza n. 16740 del 06/08/2020).
Inoltre, l'assegno di separazione presuppone, invero, la permanenza del vincolo coniugale e conseguentemente la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (SU 11 luglio 2018 n. 18287).
Nel caso di specie, dalla certificazione reddituale della (classe 1968) allegata agli atti del Pt_1 primo grado emerge che la predetta negli anni 2020, 2021 e 2022 ha avuto un reddito di € 7.200,00
La donna sopporta, altresì, un canone di locazione mensile di € 315,00.
Il prospetto riportato a pag. 30 dell'atto di appello, relativo agli importi percepiti dal CP_1
maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, negli anni 2021, 2022 e 2023 non è attendibile poiché riporta importi lordi.
Il tuttavia, ha dichiarato di percepire una pensione netta mensile pari ad Euro 1.778,35, a fronte CP_1
di una detrazione mensile di Euro 387,50 quale rata per il pagamento di un prestito personale sottoscritto dal resistente, in data 24/02/2016, con la per un importo comprensivo di Parte_2
spese e interessi pari ad Euro 32.558,00.
In realtà, dalla richiesta di finanziamento alla del 2016 il reddito mensile netto Parte_3 indicato è di € 2.100,00 e dai cedolini di pensione INPS prodotti dall'appellato del 2018, l'importo della rata corrisposta (al netto di tutte le detrazioni compresa quella per piccoli prestiti) è di € 2.165,85.
A ciò aggiungasi che, come segnalato dall'appellante e non contestato, il prestito suindicato è scaduto a febbraio 2023 e l'appellato, maresciallo della guardia di finanza, andato in pensione percepisce il
TFR.
Il ha documentato, tuttavia, che nel 2023, a causa di “carcinoma tiroideo (tir3b) del lobo CP_1 destro” è stato sottoposto a intervento chirurgico di “loboistmectomia destra” (vd. lettera di dimissione del Policlinico di Bari, del 28/08/2023) con conseguente necessità di sottoporsi a visite e controlli e che risiede in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad Euro 400.00.
Tutte le suindicate risultanze valutate unitamente alla revoca dell'obbligo paterno di mantenimento del figlio ed alla posizione di oggettiva stabilità economica del portano fondatamente a CP_1
pagina 6 di 7 rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento in favore della in € 800,00 mensili, Pt_1
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in misura di ¼ ponendo i residui ¾ a carico del CP_1
Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase introduttiva dimidiata per assenza di istruttoria in entrambi i gradi).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2829/2024 pubblicata il 13.06.2024 Parte_1
, in parziale riforma della stessa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di;
CP_1
- ridetermina l'assegno di mantenimento, in favore di in misura di € Parte_1
800,00 al mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- compensa per un quarto le spese del doppio grado ponendo a carico del i residui tre CP_1 quarti di dette spese liquidate per l'intero in € 6.713,00 per il primo grado ed in € 8.469,00 per l'appello oltre rsf 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel.
- dott. Oronzo Putignano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 979/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 2829/2024 pubblicata il 13.06.2024
TRA
(avv.to Castellaneta Maria Anna Pia) Parte_1
(appellante)
E
(avv.to Raimondo Italiano) CP_1
(appellata)
All'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione personale, esponeva che: CP_1
- il 18/8/1990 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari con e Parte_1
dalla loro unione erano nati due figli: (il 7/4/93) e (il 19/11/95)coniugata ed Per_1 Per_2
indipendente;
- era stato militare della Guardia di Finanza ma al momento era in pensione;
- sua moglie, legata in maniera viscerale alla sua famiglia di origine, era diventata col tempo sempre più arrogante, oltre che disinteressata alle esigenze della famiglia, ed era solita tenere comportamenti sia aggressivi, che venivano fomentati da sua madre e sua sorella;
pagina 1 di 7 - già in due precedenti occasioni aveva presentato ricorso per separazione giudiziale con addebito alla moglie con cui poi si era riconciliato;
- il 26/09/2018, la moglie si era allontanata dalla casa coniugale a seguito di una discussione per futili motivi, ma non prima di averlo aggradito e si era trasferita a casa dei suoi genitori;
- in qualità di pensionato percepiva un rateo mensile complessivo di circa € 1.800,00 dal quale, tuttavia, andavano detratte varie spese, tra cui un finanziamento da lui contratto nel 2016;
- sua moglie, invece, era segretaria stenodattilografa nonché impiegata d'ordine come risultava dalle attestazioni rilasciate dalla Regione Puglia.
Chiedeva la separazione personale con addebito a sua moglie, l'assegnazione a sé della casa familiare in ragione della convivenza con suo figlio e che nessun assegno le fosse riconosciuto. Per_1
Si costituiva contestando l'avversa ricostruzione fattuale. Parte_1
Precisava che il aveva sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento offensivo e vessatorio CP_1 culminato, in data 26/09/2018, in un'aggressione, per futili motivi , allorquando era stata strattonata, spinta con violenza contro un armadio e fatta cadere per terra, procurandole “escoriazioni all'avanbraccio destro, arrossamento cutaneo in regione cervico dorsale e cervico dorsalgia post traumatica”, come risultava dal referto del pronto soccorso.
A seguito di quanto avvenuto aveva proposto istanza per ordine di protezione che era stata accolta con il decreto del 12/03/2019 che ordinava al di astenersi dalle condotte pregiudizievoli nei suoi CP_1
confronti e di non avvicinarsi ai luoghi da lei abitualmente frequentati.
Chiedeva che la separazione fosse addebitata a suo marito per la violazione dei doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di importo non inferiore ad € 700,00 mensili e che a carico di lui fosse posto l'obbligo di contribuire al mantenimento di suo figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, in misura di € Per_1
300,00; chiedeva altresì che le fosse assegnata la casa coniugale perché suo figlio intendeva continuare a vivere con lei.
Con intervento adesivo autonomo, si costituiva in giudizio figlio della coppia e, CP_2
dichiarando la sua intenzione di continuare a vivere con sua madre, chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata a lei e che a carico del padre fosse posto l'obbligo di contribuire al suo mantenimento versandogli la somma di € 300,00 mensili.
Il Tribunale, con la sentenza n. 2829/2024 pubblicata il 13/06/2024 così decideva:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di addebito formulata dall'attore in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 3. rigetta quella di addebito formulata dalla convenuta in riconvenzionale;
4. conferma l'assegno di mantenimento in favore della convenuta nella misura stabilita con l'ordinanza presidenziale del 23/5/2019;
5. revoca con effetto immediato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio e Per_1
l'assegnazione alla PRUDENTE della casa familiare;
6. condanna la convenuta e l'interventore al pagamento integrale in favore dell'attore delle spese processuali.
Pronunciava la separazione personale tra i coniugi in mancanza di contestazioni al riguardo.
Riteneva rinunciata la domanda di addebito avanzata dal ma non reietarata in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni.
Rigettava la richiesta di addebito avanzata dalla in quanto non sufficientemente provata Pt_1 atteso che: l'episodio di violenza richiamato risaliva all'anno 2001; a fronte del referto medico attestante le lesioni subite in occasione dell'episodio del 26.09.2018 il aveva depositato CP_1
documentazione attestante la querela presentata nei confronti della moglie nonché video da cui emergeva la natura reciproca dell'aggressione.
Valorizzava, altresì, l'intervenuto decreto di archiviazione del procedimento penale promosso dalla per il reato di maltrattamenti atteso il tenore familiare caratterizzato da discussioni Pt_1
quotidiane reciprocamente alimentate.
Revocava l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio ormai trentenne e non Per_1 ancora laureato e di conseguenza anche l'assegnazione della casa familiare alla . Pt_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- rigettato la domanda di addebito svalutando la prima aggressione in quanto risalente a 18 anni prima del deposito del ricorso per separazione;
- valutato le risultanze probatorie omettendo di riconoscere valenza probatoria ai referti medici ed alla querela presentata contro il marito;
- quantificato l'assegno di mantenimento in € 600,00 coincidente con quanto indicato in sede di udienza presidenziale senza alcuna motivazione al riguardo.
Chiedeva in riforma dell'appellata sentenza, la pronuncia di addebito a carico dell'ex coniuge ed
La corresponsione dell'assegno di mantenimento in misura di € 900, oltre adeguamento ISTAT.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_1
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo è fondato.
pagina 3 di 7 Il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione al ritenendo: CP_1
a) “tollerato” e dunque inidoneo a fondare una pronuncia di addebito, l'episodio di violenza risalente all'anno 2001 ossia 18 anni prima della proposizione del ricorso per separazione introdotto dal CP_1
b) non decisiva la prova relativa alla violenza subita in data 26.09.2018.
La non decisività di detta prova viene agganciata: alla querela presentata dal nei confronti CP_1 della moglie in ordine al medesimo episodio e all'archiviazione del procedimento penale, instaurato dall'appellante, per il reato di maltrattamenti ritenuto insussistente in ragione del clima di tensione familiare caratterizzato da discussioni quotidiane reciprocamente alimentate.
La motivazione non convince perché frutto di una lettura parcellizzata delle risultanze di natura documentale in atti che vengono, altresì, svalutate nella loro valenza probatoria.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ordinanza n. 5171 del 27.02.2024 che ha escluso che la Corte di merito dovesse decidere in ordine all'addebito sulla base della valutazione globale e della comparazione del contegno di entrambi i coniugi;
Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n.
433/2016).
Nel caso di specie, , in data 5.04.2001, è stata vittima di una prima aggressione, Parte_1
da parte del marito che le procurò ferita lacero contusa al labbro destro e trauma cranico come attestato dai referti di Pronto Soccorso del Policlinico di Bari;
dalle foto che rappresentano ematomi vicino alla bocca e la ferita al labbro e dalla querela sporta nei confronti del marito e poi rimessa.
In data 26.09.2018, l'appellante ha subito un'altra pesante aggressione, da parte del a seguito CP_1
della quale si è definitivamente allontanata dalla casa coniugale.
A riscontro ha depositato referto di P.S. del Policlinico di Bari del 26.09.2018 attestante “ escoriazioni all'avanbraccio destro, arrossamento cutaneo in regione cervico dorsale e cervico dorsalgia post traumatica” ed il certificato medico della dott.ssa redatto in pari data, che Per_3
attesta stato ansioso e dorsalgia post traumatica.
pagina 4 di 7 Le lesioni subite trovano ulteriore plastico riscontro nelle foto che ritraggono l'appellante piena di escoriazioni e graffi.
Nè si può trascurare il certificato redatto dal neurologo dott. in data 4.05.2019- Persona_4
successivo di circa 8 mesi dalla predetta lesione- in cui si legge: “Soggetto in discrete condizioni generali con una storia riferita di violenza domestica da molti anni, risoltasi con una separazione giudiziaria nel novembre 2018…L'esame psichico rileva la presenza di un profondo stato depressivo con polarizzazione del pensiero verso le problematiche relazionali, ossessionata dal pensiero di un possibile incontro con l'ex partner”.
Tali emergenze documentali integrano la prova piena di atti di violenza del ai danni della CP_1
moglie e sono, pertanto, idonee a fondare la domanda di addebito avanzata dalla che il Pt_1
Tribunale ha disatteso sulla scorta di una valutazione comparativa del contegno di entrambi i coniugi esclusa, come visto, dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, la prova della gravità, quanto meno, dell'ultimo dei due episodi, di ricava, altresì, dal decreto del 12.3.2019 con cui il Presidente de Tribunale ordinò al CP_1
“1. di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti di
[...]
; Parte_1
2. di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati, stabilendo, altresì, che l'ordine di protezione abbia durata fino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 706 c.p.c.(vd. provvedimento in atti).
Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento, il Tribunale ha confermato l'ordinanza presidenziale resa all'udienza del 23.05.2019 in punto di riconoscimento, in favore della Pt_1 dell'assegno di mantenimento valorizzando sia l'assenza di contestazioni sul punto da parte del CP_1 sia l'insussistenza di fatti sopravvenuti tali da giustificare l'aumento richiesto dalla predetta.
Con la medesima pronuncia è stato, altresì, revocato l'obbligo paterno di contribuzione in favore del figlio ormai ultratrentenne sebbene non ancora autosufficiente il cui importo era pari ad € Per_1
300,0.
Il capo della sentenza relativo alla revoca dell'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento del figlio non è stato appellato dalla che ha contestato unicamente la quantificazione dell'assegno Pt_1 di mantenimento in suo favore negli originari € 600,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato determina, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento (cfr. per tutte Sez. 1 - , Ordinanza n. 16740 del 06/08/2020).
pagina 5 di 7 Quanto alla determinazione dell'assegno, la giurisprudenza ha affermato che l'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Sez. 1 - , Sentenza n. 605 del 12/01/2017; Ordinanza n. 16740 del 06/08/2020).
Inoltre, l'assegno di separazione presuppone, invero, la permanenza del vincolo coniugale e conseguentemente la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (SU 11 luglio 2018 n. 18287).
Nel caso di specie, dalla certificazione reddituale della (classe 1968) allegata agli atti del Pt_1 primo grado emerge che la predetta negli anni 2020, 2021 e 2022 ha avuto un reddito di € 7.200,00
La donna sopporta, altresì, un canone di locazione mensile di € 315,00.
Il prospetto riportato a pag. 30 dell'atto di appello, relativo agli importi percepiti dal CP_1
maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, negli anni 2021, 2022 e 2023 non è attendibile poiché riporta importi lordi.
Il tuttavia, ha dichiarato di percepire una pensione netta mensile pari ad Euro 1.778,35, a fronte CP_1
di una detrazione mensile di Euro 387,50 quale rata per il pagamento di un prestito personale sottoscritto dal resistente, in data 24/02/2016, con la per un importo comprensivo di Parte_2
spese e interessi pari ad Euro 32.558,00.
In realtà, dalla richiesta di finanziamento alla del 2016 il reddito mensile netto Parte_3 indicato è di € 2.100,00 e dai cedolini di pensione INPS prodotti dall'appellato del 2018, l'importo della rata corrisposta (al netto di tutte le detrazioni compresa quella per piccoli prestiti) è di € 2.165,85.
A ciò aggiungasi che, come segnalato dall'appellante e non contestato, il prestito suindicato è scaduto a febbraio 2023 e l'appellato, maresciallo della guardia di finanza, andato in pensione percepisce il
TFR.
Il ha documentato, tuttavia, che nel 2023, a causa di “carcinoma tiroideo (tir3b) del lobo CP_1 destro” è stato sottoposto a intervento chirurgico di “loboistmectomia destra” (vd. lettera di dimissione del Policlinico di Bari, del 28/08/2023) con conseguente necessità di sottoporsi a visite e controlli e che risiede in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad Euro 400.00.
Tutte le suindicate risultanze valutate unitamente alla revoca dell'obbligo paterno di mantenimento del figlio ed alla posizione di oggettiva stabilità economica del portano fondatamente a CP_1
pagina 6 di 7 rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento in favore della in € 800,00 mensili, Pt_1
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in misura di ¼ ponendo i residui ¾ a carico del CP_1
Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase introduttiva dimidiata per assenza di istruttoria in entrambi i gradi).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2829/2024 pubblicata il 13.06.2024 Parte_1
, in parziale riforma della stessa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di;
CP_1
- ridetermina l'assegno di mantenimento, in favore di in misura di € Parte_1
800,00 al mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- compensa per un quarto le spese del doppio grado ponendo a carico del i residui tre CP_1 quarti di dette spese liquidate per l'intero in € 6.713,00 per il primo grado ed in € 8.469,00 per l'appello oltre rsf 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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