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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/03/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 1 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 1 gennaio 2024 da
Parte_1
elettivamente domiciliata ad Agrigento via Poggio Muscello n.50 presso e nello studio dell'avv. Calogero Franco che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
In punto a: carta docente
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 26 marzo 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 gennaio 2024 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il
1 affinchè previa dichiarazione di illegittimità, Controparte_1
con conseguente disapplicazione, e/o interpretazione sistematica dell'art. 1, commi da
121 a 124, della L. n. 107/2015, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
accertasse il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e per l'effetto condannasse l'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore della stessa dell'importo di € 500,00 per tali anni per un totale di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107 del 2015, con le modalità di erogazione previste per tale beneficio.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni
Parte resistente nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace
La causa istruita con la produzione di documenti venivano discusse e decise ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza dando lettura della sentenza.
Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola tale fattispecie.
L'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 stabilisce che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di
2 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
L'art. 1 ai commi 122, 123 e 124, poi, prevede che: “ 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123,
tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137
milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
3 della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”
Il DPCM del 23 settembre 2015 poi stabilisce che: “ Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di seguito denominata "Carta".
Art. 2 Destinatari 1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta,
che e' nominativa, personale e non trasferibile…”
Analogamente il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce all'art. 3 “ Beneficiari della
Carta 1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
3. L'identita' dei docenti e' verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da
4 AgID. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.”
Parte ricorrente censura la suddetta normativa nella parte in cui indica come destinatari della carta unicamente i docenti di ruolo a tempo indeterminato e non anche i docenti a tempo determinato sostenendo che anche gli stessi abbiano obbligo di formazione in base alle disposizioni del CCNL e che l'esclusione dei docenti a contratto determinato sarebbe in contrasto sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sia con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Si rileva, innanzitutto, che, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.1842/2022, un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere la carta anche al personale assunto a tempo determinato.
Altrimenti vi sarebbe la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost considerato che anche i docenti a tempo determinato hanno obbligo formativo e che opinare diversamente inciderebbe negativamente anche sulla posizione dei discenti di docenti a tempo determinato.
Si rileva, inoltre, che è, comunque, intervenuta a dirimere la questione la con Org_1
ordinanza del 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21 che ha statuito che:
“Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , CP_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
5 mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Nelle more è intervenuta anche la pronuncia n. 29961/2023 della Suprema Corte che in dispositivo ha così disposto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Stante quanto sopra esposto e considerata la documentazione prodotta da cui risulta che la ricorrente ha lavorato negli anni in relazione ai quali chiede la carta docente con contratti al 30 giugno ed è ancora alle dipendenze del resistente deve CP_1
dichiararsi il suo diritto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 a usufruire della carta docente dell'importo nominale di euro
500 annui i suddetti anni scolastici alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e il deve essere condannato a consentirle la fruizione della CP_1
suddetta carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a
6 tempo indeterminato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1/2024 R.G., così provvede :
1) Dichiara il diritto di a usufruire della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e per l'effetto condanna il in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici
2) Condanna il in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore a rifondere a le spese giudiziali che liquida nella somma Parte_1
di euro 850,00 per compensi ed euro 49,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie a 15 % iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Reggio Emilia, 26 marzo 2024
Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 1 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 1 gennaio 2024 da
Parte_1
elettivamente domiciliata ad Agrigento via Poggio Muscello n.50 presso e nello studio dell'avv. Calogero Franco che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
In punto a: carta docente
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 26 marzo 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 gennaio 2024 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il
1 affinchè previa dichiarazione di illegittimità, Controparte_1
con conseguente disapplicazione, e/o interpretazione sistematica dell'art. 1, commi da
121 a 124, della L. n. 107/2015, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
accertasse il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e per l'effetto condannasse l'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore della stessa dell'importo di € 500,00 per tali anni per un totale di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107 del 2015, con le modalità di erogazione previste per tale beneficio.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni
Parte resistente nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace
La causa istruita con la produzione di documenti venivano discusse e decise ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza dando lettura della sentenza.
Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola tale fattispecie.
L'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 stabilisce che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di
2 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
L'art. 1 ai commi 122, 123 e 124, poi, prevede che: “ 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123,
tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137
milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
3 della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”
Il DPCM del 23 settembre 2015 poi stabilisce che: “ Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di seguito denominata "Carta".
Art. 2 Destinatari 1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta,
che e' nominativa, personale e non trasferibile…”
Analogamente il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce all'art. 3 “ Beneficiari della
Carta 1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
3. L'identita' dei docenti e' verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da
4 AgID. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.”
Parte ricorrente censura la suddetta normativa nella parte in cui indica come destinatari della carta unicamente i docenti di ruolo a tempo indeterminato e non anche i docenti a tempo determinato sostenendo che anche gli stessi abbiano obbligo di formazione in base alle disposizioni del CCNL e che l'esclusione dei docenti a contratto determinato sarebbe in contrasto sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sia con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Si rileva, innanzitutto, che, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.1842/2022, un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere la carta anche al personale assunto a tempo determinato.
Altrimenti vi sarebbe la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost considerato che anche i docenti a tempo determinato hanno obbligo formativo e che opinare diversamente inciderebbe negativamente anche sulla posizione dei discenti di docenti a tempo determinato.
Si rileva, inoltre, che è, comunque, intervenuta a dirimere la questione la con Org_1
ordinanza del 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21 che ha statuito che:
“Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , CP_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
5 mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Nelle more è intervenuta anche la pronuncia n. 29961/2023 della Suprema Corte che in dispositivo ha così disposto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Stante quanto sopra esposto e considerata la documentazione prodotta da cui risulta che la ricorrente ha lavorato negli anni in relazione ai quali chiede la carta docente con contratti al 30 giugno ed è ancora alle dipendenze del resistente deve CP_1
dichiararsi il suo diritto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 a usufruire della carta docente dell'importo nominale di euro
500 annui i suddetti anni scolastici alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e il deve essere condannato a consentirle la fruizione della CP_1
suddetta carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a
6 tempo indeterminato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1/2024 R.G., così provvede :
1) Dichiara il diritto di a usufruire della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e per l'effetto condanna il in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici
2) Condanna il in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore a rifondere a le spese giudiziali che liquida nella somma Parte_1
di euro 850,00 per compensi ed euro 49,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie a 15 % iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Reggio Emilia, 26 marzo 2024
Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri
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