Decreto cautelare 6 agosto 2025
Sentenza breve 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/09/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana Maria Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
-OMISSIS- S.r.l. , Società di Gestione dell’Istituto Paritario -OMISSIS- Licei Paritari Classico e Scientifico, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare più idonea ex artt. 55 e 56 c.p.a.
- del Documento di valutazione finale emesso e pubblicato in data 1° agosto 2025 dall'Istituto denominato “-OMISSIS- Licei Classico e Scientifico Paritari”, relativo alla classe quarta, reso in esito a Consiglio di classe tenutosi in data 30 luglio 2025 nel quale si è stabilito la non ammissione del ricorrente alla classe quinta;
- della comunicazione dell’Istituto -OMISSIS- - Cagliari prot. -OMISSIS-;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito e -OMISSIS- S.r.l. quale Società di Gestione dell’Istituto Paritario -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- parte ricorrente, con ricorso munito di istanza cautelare collegiale e monocratica, ha impugnato il Documento di valutazione finale emesso e pubblicato in data 1 agosto 2025 dall’Istituto denominato “-OMISSIS- Licei Classico e Scientifico Paritari”, relativo alla classe quarta, reso in esito a Consiglio di classe tenutosi in data 30 luglio 2025 nel quale si è stabilito la non ammissione del ricorrente alla classe quinta successiva, la comunicazione dell’ Istituto -OMISSIS- – Cagliari prot. -OMISSIS- e tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
- con decreto ex art. 56 c.p.a. n. 231 del 2025 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta al solo fine della partecipazione del ricorrente all’Orientation 4 Summer School – edizione 2026/2027 della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, dal 1 al 5 settembre 2025 e al test di selezione per l’ammissione al corso magistrale in Giurisprudenza in lingua inglese per l’anno accademico 2026/2027, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 settembre 2025;
- si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la -OMISSIS- Srl, quale società di gestione dell’Istituto paritario -OMISSIS-;
- con istanza del 25 agosto 2025 la parte ricorrente ha depositato in giudizio il verbale del Consiglio di classe straordinario del 21 agosto 2025, con il quale l’Istituto intimato ha rivalutato in autotutela il giudizio di non ammissione del ricorrente alla classe quinta, annullando il precedente provvedimento e disponendo perciò l’ammissione alla classe quinta del ricorrente. Di tal che il ricorrente ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in accordo con le parti resistenti;
- alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata;
Ritenuto che al Collegio, alla luce della documentazione versata in atti e della domanda di parte ricorrente, non resti che dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stato soddisfatto l’interesse sotteso al ricorso, compensando le spese del giudizio, come da richiesta delle parti stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.