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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo Italiano
il Giudice dott. Rocco Abbondandolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.5087 del 2020
promosso da , con Avv. Parte_1
ACETO ANTONIO
parte attrice contro
rappresentata congiuntamente Controparte_1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati
parte convenuta
Oggetto: contratti Bancari (deposito bancario,
cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
FATTO- Con l'atto introduttivo del presente giudizio proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 350/2020, emesso dal giudice designato di questo Tribunale di Benevento in data 2/4/2020,
con il quale veniva ingiunto ad esso opponente di
1
di € 11.962,70 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi, ed oltre le spese della procedura liquidate in
€ 400,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Instauratosi il contraddittorio parte convenuta contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto dell' opposizione.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori necessari, sulle conclusioni delle parti in atti la causa è stata assegnata a sentenza e decisa tenendosi conto delle illustrazioni difensive delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione della controversia è assorbente la questione preliminare sollevata dal convenuto circa l'eccepita improcedibilità della domanda. La domanda
è improcedibile per l'irritualità, integrante nullità, del procedimento di mediazione. Ai sensi dell'art. 4,
comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010, come modificato dal
D.L. 21 giugno 2013, convertito in L. n. 98 del 2013, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia. Dal coordinato disposto dell'art. 4,
2 comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 e dell'art. 71
quater, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al c.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia, risulta che: "la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato". Nel caso di specie, come è
facilmente evincibile dalla documentazione prodotta dal convenuto la circostanza che l'invito alla mediazione è stato predisposto ed inviato alle parti dal responsabile dell'Organismo di Mediazione di
PISA, è segno inequivocabile che la relativa domanda sia stata presentata presso la suddetta sede centrale.
Ne consegue che la domanda, essendo stata presentata presso l'Organismo ubicato nella circoscrizione del
Tribunale di Pisa, è inammissibile essendo stata inoltrata presso un Organismo territorialmente incompetente.
La norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente.
3 A nulla rileva la circostanza che il mediatore ha tra le sedi operative quella di Benevento atteso che la norma fa riferimento al luogo del deposito dell'istanza di mediazione e nel caso di specie è stata presentata l'istanza alla sede di Pisa dell'organismo di mediazione. Né può essere condivisa l'argomentazione circa lo svolgimento dell'incontro in videoconferenza.
Invero, pur tenuto conto che "la mediazione può
avvenire anche attraverso procedure telematiche di comunicazione a istanza avvalendosi di una piattaforma telematica predisposta al fine di garantire la sicurezza della comunicazione e il rispetto della riservatezza. In ogni caso la mediazione in videoconferenza sarà possibile solo se tutte le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso", deve ritenersi che il principio della competenza territoriale degli organismi di mediazione deve essere osservato a prescindere dal fatto che l'incontro dinnanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza (cfr. Tribunale Napoli Nord, sent. del
10.09.2024 n. 7753). In altri termini, in ragione delle disposizioni sopra richiamate, l'invito non può essere diretto a un luogo diverso, poiché la domanda di
4 mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti, a nulla rilevando che detto organismo aveva una sede secondaria anche nel circondario del
Tribunale di Benevento o che l'incontro si sia svolto in videoconferenza avendo la parte volontariamente presentato l'istanza alla sede incompetente territorialmente. In quanto alla video conferenza, la stessa è anche possibile ma deve essere accettata dalle parti, mentre nessuna accettazione risulta, neanche dal verbale, da parte dell'opponente, pregiudicato anche nel diritto di comparire personalmente. Né vale il richiamo di parte opposta nelle memorie conclusionali circa la vigenza all'epoca della normativa emergenziale COVID, peraltro non protrattasi fino alla data della mediazione e comunque anche tale normativa, seppur con particolari precauzioni, prevedeva la trattazione in presenza dei procedimenti nei quali era prevista la comparizione personale delle parti, come nel procedimento di mediazione.
Ne segue la declatoria di improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio dalla e la conseguente revoca dello stesso. Controparte_1
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PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza eccezione e deduzione
[...]
disattese, così provvede:
accoglie l'opposizione e, dichiarata improcedibile la domanda, revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2020;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00, oltre accessori di legge, se dovuti e spese di cu, con distrazione in favore dell'Avv. Aceto, aticipatario.
Così deciso in Benevento il 12/06/2025
Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
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