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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/09/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesco Campagna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3477/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 03.04.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente TRA
(C.F. ), in proprio e n.q. di erede del Parte_1 C.F._1 fratello (C.F.: ), elettivamente domiciliato in via Persona_1 C.F._2 F. Fiorentino n.6 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv.ta Alessandra Vadalà che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attore - e (P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'avv. Filippo Lo Giudice n.q. di Responsabile di Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria, elettivamente domiciliata in via Castello n. 5 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv.ta Daniela Grillo, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napoli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta – (P. IVA ), esclusivamente in nome e per Controparte_2 P.IVA_2 conto di giusta procura speciale rilasciata dal sig. Controparte_3 CP_4 n.q. di Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in via G. Spagnolio
[...]
n. 14 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mazzitelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta – P. IVA ), in persona del Vice Presidente del Controparte_5 P.IVA_3 C.d.A. dott. quale procuratrice generale di Controparte_6 Controparte_7 elettivamente domiciliata presso la casella PEC , Email_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Renato Sardi
- Intervenuta – OGGETTO: Ripetizione di indebito in materia di contratti di conto corrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, notificato il 02.12.2020, , in proprio e nella qualità Parte_1 di erede del fratello , conveniva in giudizio la (di seguito Persona_1 CP_8 Contr per brevità ), la e la rassegnando le seguenti Controparte_3 Controparte_7 conclusioni: “in via principale e nel merito:
1. Accertare e dichiarare la nullità assoluta EI contratti di conto corrente conclusi tra i sigg.ri e la Filiale di Reggio Calabria, Per_1 Controparte_1 riportati in premessa e nell'atto ricognitivo del debito, per mancanza della forma scritta ad substantiam e per tutte le altre ragioni indicate nel presente atto e, per
1 l'effetto, rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti esclusivamente in linea capitale, non essendo dovuti interessi o altro tipo di competenze;
2. Accertare e dichiarare la nullità delle clausole e/o della prassi anatocistica relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca Monte EI SC di SI (peraltro senza alcun accordo contrattuale) sui conti correnti EI sigg.ri Per_1 per violazione dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto, rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti senza alcuna capitalizzazione.
3. Accertare e dichiarare la nullità EI tassi di interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente in esame in violazione dell'art. 1284 c.c. e, per l'effetto, rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti applicando il tasso legale, sia sui saldi debitori che sui saldi creditori.
4. Accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto e delle spese applicate sui rapporti di conto corrente, per non essere state convenute e, per l'effetto, rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti escludendo la commissione di massimo scoperto e le spese.
5. Conseguentemente accertare e dichiarare - relativamente alla posizione
[...] e per le violazioni di cui sopra - la nullità dell'intero atto di Controparte_1 costituzione di ipoteca volontaria, redatto dal Notaio in data 29/3/1998 rep. Per_2 N.195.160 racc. n. 7802, anche con riferimento alla ricognizione del debito e promessa di pagamento ivi contenute ed agli impegni fidejussori e, conseguentemente, autorizzare la Conservatoria EI Registri Immobiliari a cancellare l'ipoteca iscritta il 6/4/1998 al n. d'ordine 4953 ed al n. 394 di formalità, rinnovata.
6. Accertare e dichiarare che alla data della costituzione dell'ipoteca volontaria non vi era alcun debito EI fratelli nei confronti del Per_1 Controparte_1 ma un credito di Euro 152.050,84 e/o quello di maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa.
7. In ogni caso, accertare e dichiarare che alla data di cessione EI crediti di
[...]
e rispettivamente a ed a Per_1 Parte_1 Controparte_3 CP_7
non vi era alcun debito EI predetti nei confronti della Banca cedente e, per
[...] l'effetto, dichiarare nulli i rispettivi contratti di cessione per mancanza dell'oggetto (credito) e della causa, ai sensi dell'art 1418 c.c., in combinazione con l'art. 1325 dello stesso codice.
8. Accertare e dichiarare che, per la causale in esame, non esiste alcun debito del ricorrente né nei confronti della banca cedente, né nei confronti EI cessionari del credito e, per l'effetto, autorizzare la Conservatoria EI Registri Immobiliari a cancellare l'ipoteca iscritta il 6/4/1998 al n. d'ordine 4953 ed al n. 394 di formalità, rinnovata.
9. Accertare e dichiarare che alla data odierna esiste un credito del ricorrente nei confronti della banca di Euro 268.825,84 o quello di Controparte_1 maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare essa banca a pagare al sig. l'importo di cui sopra, ovvero quanto Per_1 dovuto a seguito dell'accertamento finale del rapporto dare/avere tra le parti emergente dalla presente causa, oltre gli interessi sino alla data dell'effettivo pagamento;
10. Condannare le convenute al pagamento di una somma da valutarsi in via equitativa per violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.”. In particolare, esponeva che con l'atto stragiudiziale redatto dal Notaio in data Per_2 29/03/98 Rep. n. 195.160 Racc. n. 7802, spedito in forma esecutiva, insieme al fratello deceduto si era riconosciuto debitore nei confronti della delle Persona_1 CP_8
2 seguenti somme: a) Euro 389.637,60 quale saldo del conto corrente n. 15316, chiuso in data 22/09/97, intestato a;
b) Euro 35.049,94 quale saldo debitore del Parte_1 conto corrente n. 20196, chiuso il 30/09/97, intestato a , per un totale di Parte_1 Euro 586.542,64. Il fratello si era dichiarato debitore di Euro 161.855,10 quale saldo debitore del conto corrente n. 24323. A garanzia EI predetti debiti, per i quali avevano formalizzato un piano di rientro, avevano concesso l'iscrizione ipotecaria di Euro 710.766,04 sui loro beni. Il , con raccomandate a.r. del 24/10/2000, del 6/6/2002, del 29/1/2004, del Per_1 15/10/2010 e del 13/12/2013, aveva più volte chiesto alla Controparte_1 di rideterminare i rapporti dare/avere, eliminando la capitalizzazione trimestrale
[...] degli interessi, i tassi ultralegali e la commissione di massimo scoperto, oltre a richiedere con le raccomandate del 6/6/2002 e del 13/12/2013 anche la copia EI contratti di conto corrente, degli estratti conto e della convenzione di interessi ultra legali e con quelle del 29/1/2004 e del 13/12/2013 la cancellazione dell'ipoteca iscritta, perché derivante da esposizioni inesistenti o nulle per violazione di norme imperative. La banca non aveva dato seguito alle predette richieste e in data 23/12/2015 aveva ceduto ad il presunto credito vantato nei confronti di Controparte_7 [...]
e, successivamente, in data 20/12/2017 aveva ceduto anche il presunto Pt_1 credito vantato nei confronti di alla società Persona_1 Controparte_3 La cessionaria gli aveva intimato il pagamento della somma di Controparte_7 Euro 1.028.872,78 con raccomandata del 10/6/2016. L'attore aveva, quindi, contestato l'inesistenza del credito nonché l'esecuzione di diversi pagamenti, al che la cessionaria aveva riconosciuto il pagamento della complessiva somma di € 73.617,84 in favore della cedente. L'attore aveva poi inviato un'altra missiva in cui, oltre a contestare l'esistenza di un credito della cessionaria, aveva rilevato di essere invece lui stesso creditore, alla luce EI ricalcoli effettuati sul rapporto di conto corrente. Dal canto suo, la cessionaria della posizione di , Controparte_3 Persona_1 tramite la rappresentante aveva spiegato intervento nella Controparte_2 procedura esecutiva immobiliare n. 8/2018 RGE pendente avanti il Tribunale di Reggio Calabria per il recupero del suo presunto credito di Euro 393.336,52. Con comunicazione PEC del 2/04/2020 l'attore aveva contestato ancora una volta alla Monte EI SC di ai cessionari e CP_1 Controparte_7 Controparte_3 ed ai rispettivi rappresentanti e Controparte_5 Controparte_2 l'inesistenza del credito, la nullità dell'atto ricognitivo e di concessione di ipoteca, invitando gli stessi a ricalcolare i saldi EI conti correnti, a procedere alla cancellazione dell'ipoteca volontaria, a ritirare l'intervento spiegato dalla Controparte_9 rappresentata da nella procedura esecutiva immobiliare RG n. Controparte_2
8/2018 pendente avanti il Tribunale di Reggio Calabria ed a cancellare il suo nominativo dalla Centrale Rischi. Aveva altresì richiesto la copia EI contratti e degli e/c. Entrambe le procuratrici delle cessionarie avevano risposto negativamente alle richieste formulate. In punto di diritto, eccepiva la nullità EI contratti di conto corrente per violazione della Legge n. 154/92 e dell'art. 117 TUB, in quanto non redatti in forma scritta nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e di interessi ultralegali, c.m.s, commissioni e spese mai pattuiti. Espungendo le poste illegittime e ricalcolando il rapporto dare-avere tra le parti, rilevava che alla data della stipula dell'atto notarile di costituzione di ipoteca volontaria
3 il credito era inesistente e lo stesso era a dirsi al momento della cessione del credito, intervenuta dopo i versamenti effettuati dai due fratelli, anzi sussistendo semmai un loro credito di Euro 806.923,49, calcolato partendo da un saldo iniziale pari a zero. Da ciò conseguiva che gli atti di cessione erano nulli per inesistenza del credito e che ancora residuava in favore dell'attore verso un suo controcredito di € CP_8 806.923,49. In base ad un secondo calcolo, con saldo iniziale depurato dalle competenze pregresse certificate dalla i saldi negativi erano inferiori a quelli risultanti dagli e/c: 1) il CP_5 saldo del conto corrente n. 15316-22 intestato a da negativo per Euro Parte_1 389.637,80 passava a positivo per Euro 290.181,73; 2) il saldo del conto corrente n. 20196-06 intestato a da negativo per Euro 35.049,94 passava a Parte_1 negativo per Euro 52.354,76; 3) il saldo del conto corrente n. 24323-23 intestato a
[...]
da negativo per Euro 161.855,11 passava a negativo per Euro 25.035,28. Per_1 Da ciò conseguiva che alla data riportata nell'atto notarile l'esposizione debitoria complessiva EI fratelli di Euro 586.542,66 risultava inesistente, avendosi al Per_1 contrario un saldo positivo di Euro 212.791,69. Alla data di cessione EI crediti non esisteva alcun credito, tenuto conto EI versamenti intervenuti ed anzi esisteva un controcredito di Euro 329.566,69, sicché anche in questo caso i contratti di cessione erano nulli per inesistenza del credito ceduto. In merito all'atto di riconoscimento del debito costituzione di ipoteca volontaria redatto dal Notaio in data 29/3/1998 Rep. n. 195.160 Racc. n. 7802 deduceva che lo Per_2 stesso non era fonte di obbligazione, ma determinava solo l'inversione dell'onere della prova e non impediva la contestazione della validità EI sottostanti rapporti creditizi per violazione di norme imperative e/o di settore. Adduceva, altresì, la nullità dell'atto ricognitivo del debito per inesistenza del credito. Infine, rilevava che la e le società cessionarie si erano comportate in violazione CP_5 del canone di buona fede e correttezza, essendosi sempre rifiutate di consegnare la documentazione richiesta e di effettuare i ricalcoli richiesti nonché per essere intervenute nella procedura esecutiva. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.03.2021, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande. CP_8 In primo luogo, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore nella misura in cui agiva quale erede del fratello , non avendo dimostrato la detta qualità, Persona_1 nonché la prescrizione di tutte le pretese sia afferenti a rimesse ripristinatorie sia afferenti a rimesse solutorie. Deduceva poi che fino all'entrata in vigore della legislazione sulla trasparenza bancaria non vigeva l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, requisito necessario solo per l'applicazione di interessi ultralegali ex art. 1284 c.c., cui si sarebbero dovuti sostituire gli interessi legali e, dopo l'entrata in vigore della legge n. 154/1992, i tassi sostitutivi Bot. Rilevava ancora che i ricalcoli effettuati erano erronei essendo tutte le poste applicate legittime. In merito all'atto ricognitivo del debito sosteneva che lo stesso dovesse qualificarsi come promessa di pagamento titolata, parificabile alla confessione, disciplinata dall'art. 2730 c.c., irrevocabile ove non si dimostrasse che essa era stata rilasciata per errore di fatto e violenza, ed il cui rilascio, conseguentemente, non ammetteva la prova contraria da parte del confitente. Infine, rilevava che non vi era prova dell'insussistenza del credito per il periodo anteriore al 1992 e che l'omessa consegna degli e/c non poteva ritenersi un
4 comportamento violativo degli obblighi di buona fede e correttezza imposti alla banca, in quanto l'onere di conservazione aveva una durata di dieci anni prima della data della richiesta formulata dal cliente. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.03.2021, si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_7 legittimazione passiva in ordine alle domande di accertamento e condanna alla restituzione di somme a favore dell'attore, rivestendo la qualifica di mera cessionaria Contr del credito vantato da verso e non dell'intero rapporto Parte_1 contrattuale, comprensivo di attività e passività. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree e, nella denegata ipotesi di Contr accoglimento delle stesse, di essere manlevata da Eccepiva anzitutto la prescrizione delle domande proposte in quanto i conti erano stati chiusi ventitré anni prima dell'instaurazione del giudizio. Deduceva, infine, l'infondatezza delle domande attoree. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.03.2021, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_3 In particolare, esponeva che il proprio credito trovava origine nel riconoscimento di debito effettuato dall'attore e dal fratello nell'atto di concessione di ipoteca volontaria nei confronti della . Controparte_1 La posizione ceduta era quella di con riferimento al saldo debitore del Persona_1 conto corrente n. 24323, maggiorato degli interessi come convenuti fino al soddisfo e pertanto aveva legittimamente proposto intervento nella procedura esecutiva n. 8/2018 per le somme risultanti dalle scritture contabili e riconosciute dovute dai debitori. In ogni caso, eccepiva la prescrizione dell'azione attorea nonché la sua infondatezza. All'udienza del 24.03.2021 veniva concesso alla termine per produrre la CP_5 documentazione attestante i poteri di rappresentarla in giudizio in capo al Vicepresidente del CDA dott. In data 29.03.2021 la ottemperava a CP_6 CP_5 quanto richiesto. Con ordinanza del 09.06.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria l'attore rilevava di essere erede testamentario del fratello in virtù del testamento olografo del 03.06.2002, che produceva Persona_1 in allegato alla memoria. In merito alla prescrizione evidenziava di avere prodotto i vari atti interruttivi che ne avevano di volta in volta interrotto il decorso. Ribadiva le proprie difese e controdeduceva alle eccezioni avversarie. All'udienza del 12.01.2022 veniva ammessa CTU contabile, che veniva poi depositata in data 14.09.2022. In data 29.03.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione EI termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 05.12.2023, il GI rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, disponendo che il CTU provvedesse a redigere una integrazione peritale dettagliata in parte motiva. Il CTU ottemperava a quanto richiesto con deposito dell'01.04.2024. Con ordinanza del 06.05.2024, il GI disponeva un'ulteriore integrazione della perizia avuto riguardo all'elenco dettagliato delle rimesse prescritte. Il CTU ottemperava a tale richiesta mediante il deposito dell'elaborato del 10.07.2024. Con ordinanza del 21.11.2024, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 03.04.2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione EI termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 2. agisce nel presente giudizio sia in proprio che nella qualità di erede Parte_1 universale del fratello , giusto testamento olografo dell'1.03.1990, Persona_1 pubblicato dal Notaio in data 03.06.2002 con n. rep. 233.678 e n. racc. Persona_3 8936 (vd. allegato della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.), al fine di contestare i saldi debitori di tre conti correnti intrattenuti con la e in particolare: 1) il n. CP_8 15316 intestato a e chiuso in data 22.09.1997 con un saldo negativo di Parte_1
€ 389.637,60; 2) il n. 20196 intestato a e chiuso in data 30.09.1997 con Parte_1 un saldo negativo di € 35.049,94; 3) il n. 24323 intestato a e chiuso in Persona_1 data 22.09.1997 con un saldo negativo di € 161.855,10. In particolare, l'attore evidenzia di essersi riconosciuto debitore di queste somme, unitamente al fratello, nei confronti della giusto atto notarile del CP_8 29.03.1998 (all. 1 del fascicolo attoreo) e di avere ivi contestualmente costituito ipoteca volontaria sui propri beni a garanzia del pagamento delle stesse. Effettivamente, dalla lettura del predetto atto emerge come i due germani avessero una notevole esposizione debitoria verso diverse banche, tra cui la in virtù di vari CP_8 rapporti bancari e come in quella sede si siano riconosciuti debitori, per quel che qui interessa, anche EI saldi negativi EI tre conti correnti intercorsi con la ed CP_8 abbiano costituito un'ipoteca per il valore di £ 1.376.234.978, di cui £ 1.135.704.9048 per capitale, comprensivo di interessi maturati alla data del 30.09.1997, £ 195.121.208 a titolo di interessi al tasso dell'8,25% per la durata di due anni con capitalizzazione composta e con liquidazione annua e £ 45.408.822 a titolo di spese varie. Questi crediti sono stati poi ceduti dalla alle altre due società convenute CP_8 nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione: il credito vantato nei confronti di
[...]
è stato ceduto alla (vedasi all. 3 del fascicolo attoreo ed all. Pt_1 Controparte_7 2 del fascicolo della mentre quello vantato nei confronti di Controparte_7 [...]
è stato ceduto alla (vedasi allegato della comparsa della Per_1 Controparte_3 convenuta). Ciò posto, l'attore invoca l'invalidità sia dell'atto ricognitivo del debito contenente la costituzione di ipoteca volontaria sia delle successive cessioni, in ragione dell'asserita inesistenza EI crediti riconosciuti e poi ceduti, esistendo semmai a suo favore un credito derivante dal ricalcolo EI saldi dare e avere tra le parti, di cui chiede la ripetizione. Dunque, ai fini del giudizio, risulta preliminare la qualificazione giuridica della ricognizione di debito operata dai fratelli in occasione della costituzione di Per_1 ipoteca volontaria, posto che le parti convenute sostengono trattarsi di una vera e propria confessione ex art. 2730 c.c., come tale non revocabile se non in presenza di errore di fatto o violenza ex art. 2732 c.c.. Orbene, in proposito appare opportuno richiamare la costante giurisprudenza di legittimità che ha fatto chiarezza in merito alla distinzione tra la promessa di pagamento/ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. e la confessione, evidenziando come le prime abbiano per oggetto rapporti giuridici oppure opinioni o valutazioni e comportano la presunzione, fino a prova contraria, del rapporto fondamentale, producendo quale effetto l'inversione dell'onere della prova in merito al rapporto sottostante;
mentre la seconda, disciplinata dall'art. 2730 cod. civ. e segg., ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, con la conseguenza per cui la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria ed il debitore può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13689 del 2012; Sez. 3, Sentenza n. 12285 del 2004).
6 Sulla scorta EI principi appena esposti, deve affermarsi che nel caso di specie la ricognizione di debito operata dall'attore e dal fratello non integri una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2730 c.c., in quanto il mero riferimento ai rapporti giuridici da cui derivano i tre crediti riconosciuti, in assenza dell'espressa ammissione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, non è sufficiente per qualificarla in tal senso. Ciò significa che ben può l'attore contestare, come fa in questa sede, la validità EI rapporti giuridici fondamentali, ossia EI tre rapporti di conto corrente intrattenuti con Contr
In primo luogo, l'attore contesta la carenza della forma scritta, da cui scaturirebbe l'invalidità EI contratti conclusi. Tale prima doglianza, tuttavia, risulta infondata, risalendo tutti i rapporti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, che ha imposto per la prima volta la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti bancari (cfr. Cass. sez. I n. 17090/2008), sicchè questi ben potevano essere validamente conclusi anche per facta concludentia (cfr. Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995). Ne discende che tutti e tre i contratti di c/c sono pienamente validi ed efficaci, non potendo ovviamente la novella normativa trovare applicazione retroattiva. L'attore contesta poi la legittimità degli interessi ultralegali applicati, della loro capitalizzazione, della cms e di tutte le spese e commissioni non pattuite, giungendo così ad affermare l'esistenza di un proprio credito in luogo di un debito, previo ricalcolo EI rapporti dare e avere tra le parti. Tutte le convenute però eccepiscono la prescrizione dell'azione di ripetizione, in quanto i rapporti bancari sono stati chiusi nel lontano settembre 1997. Ebbene, si rileva che il diritto di ripetizione azionato nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.. La Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che il dies a quo, nel caso in cui il credito derivi da rapporti bancari di conto corrente, deve ravvisarsi nella data di chiusura del conto, momento nel quale si definiscono in via conclusiva i rapporti di dare-avere tra le parti (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127). Tale risalente orientamento è stato successivamente in parte superato dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha individuato due distinti dies a quo, scindendo i versamenti effettuati dal cliente sul proprio conto nelle due sottocategorie di rimesse ripristinatorie e di rimesse solutorie, specificando che per le prime il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così in sostanza anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto del pagamento (cfr. Cass. S.U. n. 24418/2010). Pertanto, considerato che due conti sono stati chiusi in data 22.09.1997 ed un altro in data 30.09.1997 il termine decennale di prescrizione risulta senz'altro decorso alla data di instaurazione del presente giudizio (02.12.2020). Ciò nonostante, occorre verificare se vi siano atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale che abbiano impedito il suo maturarsi prima della data della domanda giudiziale. Infatti, l'attore produce una serie di raccomandate (vd. all. 2 dell'atto di citazione), che afferma costituiscano validi atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.: 1) con tre distinte raccomandate del 24.10.2000 è stato contestato il solo anatocismo con riferimento al conto n. 15316.22, al conto n. 20196.06 ed al conto n.
7 24323.23, chiedendosi l'integrale ricalcolo EI tre rapporti;
2) con la lettera del 06.06.2002 l'attore ha richiesto alla banca copia di tutti i contratti e delle fiEIussioni afferenti ai tre rapporti bancari;
3) con la lettera del 29.01.2004 è stata chiesta la riliquidazione EI conti mediante la loro epurazione non solo dall'anatocismo ma anche dalla cms e dai tassi ultralegali;
4) con due distinte lettere del 15.10.2010, una per i due conti intestati a e l'altra per quello intestato a , l'attore Parte_1 Persona_1 ne ha chiesto nuovamente la riliquidazione mediante la loro epurazione dall'anatocismo, dalla cms e dai tassi ultralegali;
5) con la lettera del 13.12.2013 per tutti i conti è stata ancora una volta richiesta la riliquidazione con eliminazione di anatocismo, cms ed interessi ultralegali. Da ultimo il decorso della prescrizione è stato interrotto con la comunicazione dell'istanza di mediazione ai sensi dell'art. 5 c. 6 del d.lgs. 28/2010 nella versione temporalmente vigente alle parti invitate;
tuttavia, non si ha contezza di questa data, quindi, deve farsi riferimento alla successiva data di redazione del verbale negativo del 29.07.2020. Ciò posto, si osserva che con riferimento agli addebiti effettuati a titolo di anatocismo senz'altro il termine non è decorso, essendo stato interrotto più volte nel corso del tempo per tutti e tre i rapporti oggetto di causa prima del maturarsi del termine decennale, con conseguente nuovo decorso da ciascun atto interruttivo: la prescrizione è stata interrotta nel 2000, nel 2004, nel 2010, nel 2013 e nel 2020. Invero, la
[...] contesta la ricezione della raccomandata del 2004, ma anche a prescindere da CP_8 essa tra gli ultimi atto interruttivi del 24.10.2000, ricevuti il 10.11.2000 ed il 15.11.2000 e quello successivo del 15.10.2010, ricevuto il 18.10.2010, il termine decennale non è comunque decorso. Pertanto, la doglianza afferente alla capitalizzazione degli interessi può essere esaminata essendo le relative poste indebite ripetibili. L'eccezione di prescrizione è, invece, parzialmente fondata con riferimento alla c.m.s. e agli interessi ultra legali, costi che vengono contestati per la prima volta il 29.1.2004 con comunicazioni raccomandate (che risultano regolarmente notificate a controparte e la cui, contestazione è in ogni caso tardiva essendo avvenuta con la memoria ex art 183 n. 2 c.p.c.) - successivamente reiterate - nei confronti della convenuta, il termine di prescrizione si è dunque compiuto esclusivamente con riferimento a quelle somme prelevate a titolo di cms e di interessi ultra legali in epoca anteriore al 30.1.1994. Con riguardo all'anatocismo, è circostanza non contestata che il contratto risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 e che prevedeva la chiusura contabile EI conti in attivo con cadenza annuale e EI conti in passivo con periodicità trimestrale, con applicazione di interessi su interessi. Orbene, nel caso di specie, le clausole in questione vanno dichiarate nulle e tutti gli addebiti effettuati a tale titolo devono ritenersi illegittimi. Infatti, considerato che il rapporto bancario oggetto di causa è anteriore al 1992 e che la banca non ha dimostrato di essersi adeguata alla Delibera Cicr 2000, facendo sottoscrivere alla correntista la clausola anatocistica per il periodo successivo all'emanazione della delibera, si osserva che senz'altro l'applicazione dell'anatocismo sia avvenuta illegittimamente per tutto il corso del rapporto di c/c oggetto di causa, di talchè occorre escludere tout court qualsiasi forma di anatocismo. Si rammenta, in proposito, che prima dell'adozione della predetta delibera l'anatocismo è stato applicato dagli istituti di credito ai rapporti bancari in maniera assolutamente illegittima.
8 Invero, il legislatore aveva tentato di salvare le clausole anatocistiche pattuite nei contratti ante 2000, prevedendo all'art. 25 co. 3 del d.lgs. 342/1999 che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”. Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta norma, così di fatto rendendo illegittima l'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo ante 2000, a prescindere da una pattuizione scritta. Ne consegue, quindi, che sicuramente va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola;
ma anche per il periodo successivo va affermata l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto mai la Banca convenuta si è adeguata alla delibera del 09.02.2000, che all'art. 7 co. 3 permetteva di salvare i precedenti contratti bancari a condizione che nel caso in cui le nuove clausole avessero avuto carattere peggiorativo avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto dalla clientela, altrimenti sarebbe bastata una comunicazione alla clientela. La predominante giurisprudenza di merito, condivisa anche da questo Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo in quanto le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10- 2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016; Trib. Torino, 10 maggio 2022, n. 2012). La predetta impostazione ermeneutica è stata, peraltro, avallata dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9140/2020 (cui è conforme la pronuncia n. 29420/2020): “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”, sebbene vi siano pronunce anche di segno contrario. Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'anatocismo praticato dalla banca dovrà considerarsi illegittimo, con conseguente diritto della correntista alla restituzione delle somme versate a tale titolo. Risulta, altresì, fondato l'assunto di parte attrice relativo all'illegittimità della commissione di massimo scoperto. A tal riguardo deve osservarsi che è pacifico tra le parti che la stessa sia stata applicata senza che siano indicati in modo completo tutti gli elementi costitutivi, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto
9 dell'onere economico pattuito ex art. 1346 c.c.: essa è stata indicata solo nella misura percentuale (evincibile dagli estratti conto, cfr all.7 del deposito effettuato il 15.12.20), omettendosi la disciplina della periodicità del calcolo, della base di calcolo e delle modalità di calcolo. Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa - per essere validamente pattuita - deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo. Per le ragioni esposte, la clausola di pattuizione della c.m.s. deve essere ritenuta invalida per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto della correntista all'espunzione delle somme versate a tale titolo. Quanto infine agli interessi ultra legali, parte convenuta deduce che sia stata formalizzata la convenzione di interesse ultralegale senza tuttavia provare tale circostanza. Ne discende che ai sensi dell'art. 117 del TUB dovrà essere applicato il tasso legale relativamente ai rapporti non prescritti e dunque per quelli successivi al 30.1.94. Sulle basi di quanto fin qui argomentato, occorre adesso ricalcolare l'effettivo saldo di dare-avere tra le parti, facendo riferimento agli esiti della CTU disposta in corso di causa. Le conclusioni rassegnate dal CTU, dallo stesso ben argomentate anche nella risposta alle osservazioni mosse dalle parti, sono pienamente condivise da questo Giudice. Il consulente, in particolare, ha ricalcolato il dare e avere EI c/c 1) eliminando gli effetti dell'anatocismo e dell'applicazione delle c.m.s. 2) tenuto conto delle certificazioni degli interessi passivi anteriori all'1.1.92 rilasciate dalla banca con riferimento al conto 15316.22, 3) applicando alle somme ricavate gli interessi legali e 4) tenuto conto delle rimesse solutorie prescritte, mantenute al fine di non pregiudicare l'efficacia sostanziale della prescrizione. È stato così ottenuto il seguente saldo al 30.6.97: i conti correnti bancari n. 15316.22 e n. 20196.06 entrambi intestati a avevano saldo rispettivamente pari a Parte_1 578.635.259 £ (pari a 298.840,17 €) a credito del correntista e pari a -108.786.892 £ (pari a – 56.183,74 €) a debito del correntista, e il conto corrente bancario n. 24323.23 intestato ad aveva saldo paria – 72.555.414 £ (pari a – 37.471,74 €) a Persona_1 debito del correntista. Parte attrice ha poi provato che prima della cessione del credito aveva Parte_1 effettuato ulteriori versamenti per complessivi euro 73.617,84, mentre Persona_1 aveva effettuato ulteriori versamenti per complessivi euro 43.157,16. Ne discende che la posizione complessiva di con riferimento ai due Parte_1 conti correnti a lui intestati oggetto dell'odierno processo sia pari a 612.392.382 £ ovvero a 316.274,27 € a credito del correntista. Quanto a la posizione complessiva relativa al conto corrente n. 24323.23 Persona_1 risulta essere positiva per 11.008.500 £ pari a 5.685,42 € a credito del correntista. Tenuto conto di quanto si è detto supra con riferimento alla natura non confessoria del riconoscimento di debito operato dagli attori in sede di costituzione di ipoteca volontaria, ne consegue inevitabilmente l'accoglimento della domanda inerente alla declaratoria di nullità EI contratti di cessione del credito: al momento della stipula non
10 Contr vi era alcun debito degli attori nei confronti di cedente il credito, e conseguenzialmente neppure nei confronti EI cessionari. Autorizza all'uopo la competente conservatoria EI registri immobiliari a cancellare l'ipoteca iscritta il 6/4/1998 al n. d'ordine 4953 ed al n. 394 di formalità, rinnovata. Contr Gli esiti del ricalcolo del dare/avere impongono altresì di condannare al pagamento in favore di , in proprio e quale erede di , della Parte_1 Persona_1 somma di € 321.959,69 oltre interessi sino alla data del soddisfo. Non ricorrono i presupposti per una condanna delle parti convenute ex art. agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. non ravvisandosi nel caso di specie alcuna violazione EI principi di buona fede contrattuale. In ragione della soccombenza di Controparte_1 CP_2
le condanna solidalmente al pagamento delle spese legali di
[...] Controparte_5 parte attrice che si quantificano in complessivi € 10.860,00 per compensi oltre iva, cpa e spese come per legge oltre a € 518,00 per spese documentate, cifra determinata applicando le tariffe medie dello scaglione del D.M. 55/14 previsto per le cause di valore indeterminabile e complessità media. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di declaratoria della nullità assoluta EI contratti di conto corrente n. 15316.22, n. 20196.06 e n. 24323.23 stipulati tra le parti attrici e e la domanda di condanna ex art. artt. Controparte_1 1175, 1374 e 1375 c.c. ;
2. Accoglie nel resto le domande di parte attrice, entro i limiti individuati in motivazione, e per l'effetto: a. dichiara la nullità delle clausole anatocistiche, degli interessi ultra legali , della c.m.s. e delle spese applicate ai predetti contratti di conto corrente;
b. ridetermina i rapporti di dare avere esistenti tra le parti in complessivi € 321.959,69 a credito EI correntisti;
c. accerta che alla data di costituzione dell'ipoteca non vi erano debiti EI correntisti nei confronti della banca;
d. condanna al pagamento in favore Controparte_1 di , in proprio e quale erede di , della Parte_1 Persona_1 somma di € 321.959,69 oltre interessi sino alla data del soddisfo. e. dichiara la nullità dell' atto di costituzione di ipoteca volontaria, redatto dal Notaio in data 29/3/1998 rep. N.195.160 racc. n. 7802; Per_2 f. autorizzare la Conservatoria EI registri immobiliari competente a cancellare l'ipoteca iscritta il 6/4/1998 al n. d'ordine 4953 ed al n. 394 di formalità, rinnovata;
g. dichiara la nullità EI contratti di cessione del credito impugnati per mancanza della causa;
3. condanna Controparte_1 Controparte_2 [...] solidalmente al pagamento delle spese legali di parte attrice che si CP_5 liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi oltre iva, cpa e spese come per legge oltre a € 518,00 per spese documentate;
4. compensa tra le parti le spese di CTU
11 Reggio Calabria 4.9.25
il Giudice Francesco Campagna
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