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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 06/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 393/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConIGlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 393/2025 promosso con ricorso depositato in data 05/03/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FOGLIATO MARTINO
elettivamente domiciliato in Piazzale Della Resistenza, 62/B 32100
Belluno presso il difensore avv. FOGLIATO MARTINO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
1 sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse morale e materiale delle parti e delle figlie CP_1
nata a [...] il [...] e nata a
[...] CP_2
Belluno il 20.11.2001, entrambe maggiorenni ed autosufficienti;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.11.1998 in
Comune di Pieve d'Alpago (BL) da
2 Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 2, parte I, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve d'Alpago (BL) alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale resta nella disponibilità del IGnor SI. T_
, essendosi i coniugi già divisi ogni bene ed arredo comune e
[...]
personale;
2. considerato il lungo status di disoccupazione del IG. da T_
cui sono conseguite per lo stesso difficoltà economiche riconosciute dalla IG.ra , considerato che le figlie del coppia Pt_1
sono entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti e considerato che le figlie della coppia, non avendo rapporto con il padre, da anni, hanno dichiarato di non volere dallo stesso alcun sostegno economico, le parti stabiliscono che il IG. non T_
dovrà versare più alcuna somma per il mantenimento delle figlie;
3. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e dichiarano altresì di non avere avuto reddito dichiarato da almeno 4 anni da poter documentare;
4- le parti prestano consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3 5. le spese del procedimento verranno sostenute dalla IG.ra
. Parte_1
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConIGlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 393/2025 promosso con ricorso depositato in data 05/03/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FOGLIATO MARTINO
elettivamente domiciliato in Piazzale Della Resistenza, 62/B 32100
Belluno presso il difensore avv. FOGLIATO MARTINO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
1 sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse morale e materiale delle parti e delle figlie CP_1
nata a [...] il [...] e nata a
[...] CP_2
Belluno il 20.11.2001, entrambe maggiorenni ed autosufficienti;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.11.1998 in
Comune di Pieve d'Alpago (BL) da
2 Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 2, parte I, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve d'Alpago (BL) alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale resta nella disponibilità del IGnor SI. T_
, essendosi i coniugi già divisi ogni bene ed arredo comune e
[...]
personale;
2. considerato il lungo status di disoccupazione del IG. da T_
cui sono conseguite per lo stesso difficoltà economiche riconosciute dalla IG.ra , considerato che le figlie del coppia Pt_1
sono entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti e considerato che le figlie della coppia, non avendo rapporto con il padre, da anni, hanno dichiarato di non volere dallo stesso alcun sostegno economico, le parti stabiliscono che il IG. non T_
dovrà versare più alcuna somma per il mantenimento delle figlie;
3. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e dichiarano altresì di non avere avuto reddito dichiarato da almeno 4 anni da poter documentare;
4- le parti prestano consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3 5. le spese del procedimento verranno sostenute dalla IG.ra
. Parte_1
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4