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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2734/2024
Oggi 12 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Silvia Rosa', sono comparsi:
- per , l'avv. GANNER MARTIN sostituito dall'avv. DAVID DILITZ;
Parte_1
- per Controparte_1
, l'avv. CHINI ERIC;
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente si riporta integralmente al proprio ricorso del 30.09.2024 ed alle proprie note conclusionali del 03.06.2025 e precisa le conclusioni come da note conclusionali, come segue:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
I. In via principale e di merito:
•per i motivi sopra esposti, annullare ovvero revocare l'ordinanza-ingiunzione della
Ripartizione Servizio Forestale della CI Autonoma di Bolzano – Alto Adige del
27.08.2024, n. prot. 689529 p_bz, ed ogni provvedimento e atto conseguente e connesso;
II. In subordine:
•ridurre al minimo di legge la sanzione amministrativa infitta con ordinanza-ingiunzione della Ripartizione Servizio Forestale della CI Autonoma di Bolzano – Alto Adige del
27.08.2024, n. prot. 689529 p_bz;
III. In ogni caso:
•con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, inclusi gli eventuali costi per l'attività di periti;
IV. In via istruttoria:
(omissis)
pagina 1 di 12 Il procuratore dell'amministrazione provinciale resistente/convenuta si riporta integralmente a quanto argomentato e dedotto nel proprio atto di costituzione dd. 02.12.2024 nonché alle note del 03.06.2025, ribadendo le conclusioni ivi formulate.
Il medesimo chiede altresì, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze così come puntualmente indicate nella memoria di costituzione dd. 02.12.2024.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GANNER MARTIN;
PARTE RICORRENTE
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti SEGNA
[...] P.IVA_1
JUTTA, CHINI ERIC, ROILO ALEXANDRA, GIANESELLO PATRIZIA dell'Avvocatura della CI, presso la quale ha eletto domicilio;
PARTE RESISTENTE con oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981;
CONCLUSIONI
Come da sopra riportato verbale pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. In data 4/3/2024 la CI , in Controparte_1
persona del Direttore pro tempore, contestava al ricorrente la violazione dell'art. 19, comma
III, della legge provinciale 17 luglio 1987 nr. 14 e gli ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 372,00 (n. protocollo 14/87/9389/2024).
In particolare, l'ente sosteneva che, all'esito del sopralluogo dd. 19/2/2024, era stato accertato che l'ingiunto deteneva 43 cerve e cerbiatti dell'anno 2023 + 3 cervi, numero di capi in contrasto con il quantitativo massimo autorizzato nel proprio centro di allevamento di fauna selvatica, e che l'ingiunto non aveva quindi ridotto il numero di capi come sollecitato con lettera del 13/8/2021, Prot. 627830 dell'allora Ufficio della Caccia e Pesca (così CP_2 nella contestazione dd. 4.3.2024: “In Bezug auf das Schreiben des Amtes für Jagd und
Fischerei vom 13. August 2021, Protokollnummer 627830 wurde ER IN aufgefordert den Adultbestand an LD (1+) in seinem Wildgehege innerhalb 31.August 2021 auf den genehmigten Bestand:
1) von 8 Stück zu reduzieren, sofern zum oben genanntem Zeitpunkt nur das aktuelle
(alte) Gehege besteht oder
2) von insgesamt 20 Stück zu reduzieren, sofern zum oben genanntem Zeitpunkt die im
Jahr 2020 genehmigte Gehege Erweiterung realisiert (=mit LD bestoßen) ist“).
Il ricorrente avanzava in data 31.5.2024 richiesta di audizione personale ai sensi dell'art. 7,
L.P. 9/1977, che aveva luogo il 16.7.2024.
Successivamente, con ordinanza-ingiunzione della Ripartizione Servizio Forestale della
CI Autonoma di Bolzano – Alto Adige del 27.08.2024, n. prot. 689529 p_bz, notificata con PEC in pari data, l'Autorità adduceva la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 19, comma 3
L.P. 14/1987, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera g)
L.P. 14/1987; comminava la sanzione di € 372,00.- per la violazione delle citate disposizioni, ed ordinava all'ingiunto di provvedere al pagamento della somma entro 30 giorni dalla notifica.
pagina 3 di 12 1.2. Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione depositato in data 30.9.2024 insorgeva lamentando in primo luogo che non sarebbe sussistente l'elemento Parte_1 oggettivo della violazione, atteso che gli animali di cui si tratta non costituirebbero “fauna selvatica” ai sensi delle disposizioni di legge alla base dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
in secondo luogo, il ricorrente affermava che gli artt. 2 e 19 della L.P. n. 14/1987 violerebbero gli artt. 3, 4, 10, 11, 35 e 41 della Costituzione e l'art. 2135 c.c. Cont 1.3. In data 2/12/2024 si costituiva in giudizio la sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.
1.4. All'esito della prima udienza dd. 12/12/2025, il Giudice, sospesa l'efficacia dell'impugnata ordinanza ingiunzione e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale della causa al 26/6/2025, poi anticipata al 12/6/2025, con termine per note conclusionali sino al 3/6/2025.
2. In diritto.
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'asserita “Insussistenza dell'elemento oggettivo della sanzione amministrativa inflitta;
erronea e/o falsa applicazione della legge provinciale n 14/1987, in particolare delle disposizioni di cui all'art. 2, co. 1, ovvero art. 19, commi. 2, 3 e 4, L.P. n. 14/1987”, in quanto il recinto in Glaning” non potrebbe CP_3 qualificarsi come “centro di allevamento di fauna selvatica” ai sensi dell'art. 19, comma 1,
L.P. n. 14/1987, disciplinante i “centri di allevamento di fauna selvatica”. Infatti, gli animali di cui si tratta non vivrebbero in stato di naturale libertà e non costituirebbero pertanto “fauna selvatica” ai sensi della definizione contenuta nell'art. 2 della medesima L.P. Per contro, gli animali allevati dal ricorrente e da questi tenuti all'interno della recinzione non si troverebbero
“in stato di naturale libertà”, ma sarebbero animali da allevamento a piena dipendenza dall'uomo, facenti parte del patrimonio disponibile del privato, nati in cattività e discendenti da animali che, a loro volta, sono nati e cresciuti cattività, tutti nutriti e accuditi dall'odierno ricorrente, il quale organizza e finanzia periodicamente anche i controlli veterinari necessari.
Conseguentemente, la stessa recinzione in Glaning” non potrebbe qualificarsi come CP_3
“centro di allevamento di fauna selvatica” ai sensi dell'art. 19 L.P. cit., in quanto il sig. Pt_1 da anni si limita a svolgere esclusivamente l'attività agricola di allevamento di cervi ai sensi pagina 4 di 12 dell'art. 2135 c.c., non ricadente nell'ambito di applicazione della L.P. 14/1987 e, quindi, non soggetta ad alcun limite qualitativo e quantitativo da parte della Pubblica Autorità.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
L'art. 2 co. 1 della L.P. 14/987, sancisce che “Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole [e i piccioni domestici inselvatichiti] nonché le nutrie”.
L'art. 19 della L.P. 14/1987, che disciplina i centri di allevamento di fauna selvatica, prevede quanto segue:
“(1) Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.
(2) La detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche, inclusa la selvaggina di allevamento, in un centro di allevamento di fauna selvatica è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia. I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di fauna selvatica, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, sentita l'associazione più rappresentativa sul territorio provinciale dei titolari di centri per la selvaggina, i requisiti che i centri per la selvaggina devono soddisfare nonché le prescrizioni relative alla loro gestione, alle specie che vi si devono tenere e al prelievo degli animali.
(3) La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l'ispettorato forestale territorialmente competente. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio, dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE nonché alla direttiva 2009/147/CE.
(4) L'autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, salvo che per i centri esistenti e già autorizzati al momento dell'entrata in vigore
pagina 5 di 12 della presente disposizione con riferimento alle specie contenute o alla superficie. La revoca dell'autorizzazione è altresì disposta dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia quando si verificano ripetute infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.
(5) Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di fauna selvatica, nonché la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all'articolo 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.
(6) Nei centri di allevamento della fauna selvatica è vietato l'esercizio della caccia. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, da agenti di vigilanza venatoria o da un cacciatore autorizzato a tale scopo dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia. Il cacciatore autorizzato deve essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'assicurazione prevista all'articolo 11, comma 6.
(6-bis) Nei centri di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare non sono considerate esercizio venatorio la cattura e l'uccisione della fauna, ivi detenuta, da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 o di un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.
(7-bis) Il titolare del centro di allevamento di fauna selvatica è sollecitato per iscritto dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia a rimuovere dal centro di allevamento eventuali animali appartenenti a specie selvatiche tenuti senza autorizzazione o dopo la revoca della stessa. Se la rimozione non avviene entro il termine fissato, non inferiore a 30 giorni, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone d'ufficio la rimozione degli animali dal centro, addebitando i relativi costi al titolare del centro di allevamento.
(8) (…)
(9) L'autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del periodo di pascolo e l'autorizzazione all'esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996,
n. 21, e successive modifiche.
pagina 6 di 12 (10) L'ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdottisi in un centro di allevamento, stabilendo le modalità dell'intervento.
(11) Qualora siano in possesso dei requisiti previsti, al titolare di un centro di allevamento di fauna selvatica o a una persona da esso designata all'autorità competente viene concesso un termine di 20 giorni per catturare, narcotizzare o abbattere gli animali selvatici fuggiti dal centro. Parimenti, in casi motivati e sentito il titolare del centro di fauna selvatica, possono essere incaricati gli organi di cui all'articolo 31, comma 1, o i titolari di permesso di caccia, secondo le indicazioni dell'autorità competente, a narcotizzare o ad abbattere gli animali selvatici fuggiti”.
È evidente quindi che la normativa provinciale (come modificata dalla L.P. 10/2022, entrata in vigore il 19.8.2022 e dunque applicabile al caso di specie) regolamenti espressamente anche i centri di allevamenti di fauna selvatica al cui interno vi si trovi selvaggina da allevamento” (in tedesco “Farmwild”; art. 19 co. 2), quale quella tenuta dal ricorrente, che la utilizza anche a scopi alimentari, come dallo stesso allegato e documentato.
In ogni caso, anche a prescindere dalla specificazione relativa alla selvaggina da allevamento introdotta dalla L.P. 10/2022, l'eccezione del ricorrente, secondo egli avrebbe riposto affidamento incolpevole sul tenore del previgente testo di legge e sul comportamento inerte dell'amministrazione, non coglie nel segno.
Infatti, il Tribunale condivide le argomentazioni della PAB, secondo cui, già nella previgente versione della L.P. 14/1987, il concetto di “fauna selvatica” risultava configurato -attraverso un'interpretazione sistematica della disciplina e di coordinamento dell'art. 19 con le altre disposizioni della legge in parola- se l'animale (anche da allevamento) appartiene ad una specie di cui vi siano popolazioni viventi in stato di naturale libertà temporaneamente o stabilmente presente sul territorio provinciale e/o nazionale.
Tale interpretazione, oltre che rispondere ad un criterio logico, risulta avvallata dalla definizione di fauna selvatica contenuta anche nella legge nazionale n. 157/1992, secondo cui
“Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.
pagina 7 di 12 Condivide inoltre il Tribunale le argomentazioni già espresse dal T.R.G.A. Bolzano con la pronuncia n. 34/2024, secondo cui dal tenore complessivo delle disposizioni della L.P.
14/1987, ed in particolare dell'art. 19, risulta evidente che gli animali selvatici, che vengono tenuti in recinzioni da allevatori, devono in ogni caso parificarsi alla fauna selvatica “vivente in stato di libertà”, in particolare per quanto riguarda l'uccisione degli stessi, facendo riferimento il testo normativo al termine “abbattimento” e non a quello di “macellazione”.
Il richiama inoltre un proprio precedente (sentenza n. 199/2022) in cui ha CP_4 affermato che gli animali selvatici, che vengono tenuti dall'uomo in recinzioni o recinti per scopi agricoli, e che quindi non vivono allo stato brado, non rientrano comunque nella categoria degli animali domestici e da allevamento, ma ricadono sempre in quella degli animali selvatici. Infatti, dal tenore complessivo e sistematico della L.P. 14/1987, deve affermarsene l'applicazione rispetto a tutte le specie selvatiche, e ciò indipendentemente dalla circostanza che gli animali si trovino in stato di libertà o all'interno di un centro di allevamento di fauna selvatica.
Si osservi inoltre che, se la sola detenzione degli animali selvatici all'interno della recinzione bastasse per esimere l'allevatore dall'applicazione delle disposizioni della L.P. 14/1987, l'art. 19 della medesima legge, con cui vengono sancite specifiche prescrizioni e disposizioni proprio per i centri di allevamento di fauna selvatica, non avrebbe ragione di sussistere, propugnando il ricorrente in tal senso un'inammissibile interpretazione abrogatrice della disposizione stessa.
Poiché è indiscusso che i cervi SS detenuti dal ricorrente appartengono ad una specie di cui esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà temporaneamente e stabilmente presente sul territorio provinciale, il primo motivo di opposizione del ricorrente è dunque infondato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'incostituzionalità dell'art. 19 della L.P.
14/1987, nella parte in cui impone l'obbligo giuridico di ottenere una preventiva autorizzazione amministrativa per l'esercizio di attività agricola di allevamento di animali di specie zoologiche selvatiche che non vivono in stato di “naturale libertà” (testualmente
“Illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 19 della legge provinciale n.
14/1987 per contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 10, 11, 35 e 41 della
Costituzione ovvero con l'art. 2135 c.c.”).
pagina 8 di 12 Evidenzia il ricorrente che ai sensi dell'art. 1 della Legge CIle 14/1987 citata, essa ha lo scopo di disciplinare “l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo. Con la presente legge sono attuate, nel settore faunistico, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche e la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Inoltre, sono effettuati adeguamenti al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.” La ratio della normativa consisterebbe dunque esclusivamente nel monitorare le attività venatorie e nel proteggere la “fauna selvatica”, non nel disciplinare e/o limitare l'esercizio dell'attività agricola di allevamento di cui all'art. 2135 c.c.
Gli ulteriori oneri imposti all'allevatore dall'art. 19, L.P. n. 14/1987, e in particolare la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione amministrativa per l'allevamento di bestiame che non vive in “stato di naturale libertà”, si porrebbero dunque in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, 4, 10, 11, 35, 41 e 42 della Costituzione.
Il medesimo art. 19 contrasterebbe poi con la ratio di diversi regolamenti UE in materia di igiene alimentare (Regolamento CE n. 852/2004, Regolamento CE n. 853/2004, Regolamento
UE n. 625/2017), consistente nella rigida diversificazione di trattamento tra animali da allevamento e animali che vivono in stato di naturale libertà nell'ambito di produzione di alimenti di origine animale.
Inoltre, gli oneri imposti dall'art. 19 cit. , L.P. n. 14/1987 determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra allevatori di animali “tradizionali” da allevamento (bovini, suini, ovini, ecc.), ed allevatori di animali di specie selvatiche (es. cervi nobili), pur se nati e cresciuti in cattività e perfettamente addomesticati, integrando altresì un'ingiustificata limitazione del diritto al lavoro e alla realizzazione economica in relazione all'esercizio delle attività agricole di allevamento.
pagina 9 di 12 Le doglianze del ricorrente non colgono nel segno.
Si osservi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.P. 14/1987 “La presente legge disciplina l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo”.
La ratio dell'art. 19, che, come visto, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica, va individuata nell'ambito ed in coerenza con lo scopo complessivo della legge sancito dall'art. 1, che è quello di protezione e conservazione della fauna selvatica, anche nell'eventualità in cui essa formi oggetto di attività agricola di allevamento ex art. 2135 c.c.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente provinciale, subordinato all'effettuazione di taluni accertamenti relativi alla sussistenza di determinate caratteristiche strutturali e funzionali (quali l'isolamento dai terreni contigui, la chiusura totale dei recinti, la collocazione esclusiva nel centro di specie selvatiche che ivi trovano il biotopo loro confacente, sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale) affinché il centro d'allevamento possa costituire alloggio adeguato per la fauna ivi dimorante, rappresentano pertanto una limitazione all'esercizio di un'attività economica imprenditoriale, che risulta proporzionata e giustificata dallo scopo di garantire la protezione e il miglioramento delle condizioni di vita della fauna selvatica ivi collocata (v. anche Cass. civ. 15/1997). Inoltre l'allevamento di fauna selvatica, proprio perché connesso con ragioni di tutela della stessa, rappresenta in ogni caso una situazione differente da quella degli allevamenti “tradizionali” di animali da macello.
Quanto alla presunta antinomia fra normativa sovranazionale e normativa provinciale, si osservi che i Regolamenti in materia di igiene alimentare citati da parte ricorrente
(Regolamento CE n. 852/2004, Regolamento CE n. 853/2004, Regolamento UE n. 625/2017) disciplinano diversa materia rispetto a quella di causa e sono inconferenti nella fattispecie de qua, per cui gli istituti della disapplicazione della norma interna in contrasto con quella sovranazionale, o dell'interpretazione della norma interna in conformità al diritto UE, non rilevano nel caso che ci occupa.
2.3. Quanto, infine, alla dedotta violazione od erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, co.
1-bis, L.P. n. 9/1977, in punto di inosservanza del termine per l'emanazione e pagina 10 di 12 notifica dell'ordinanza ingiunzione, eccepita per la prima volta da parte ricorrente nelle note conclusionali depositate in data 3.6.2025 e che costituisce un vero e proprio nuovo motivo di opposizione, deve rilevarsene la tardività, in quanto proposto oltre il maturare delle preclusioni assertive (v. Cass. civ. 9178/2010 e 6505/2017).
In ogni caso, il motivo risulta infondato, per quanto di seguito.
All'esito dell'originario accertamento del 28.7.2021, al ricorrente era stato assegnato -a mente dell'art. 4bis L.P. 9/1977- il termine del 31.8.2021 per adeguarsi alle prescrizioni contenute nella lettera dell'Amministrazione del 13.8.2021 (doc.to 17 ricorrente). A seguito di ulteriore sopralluogo compiuto in data 19.2.2024, l'Amministrazione ha constatato che l'attuale ricorrente non si era (ancora) adeguato alle prescrizioni imposte, così contestando al ricorrente con atto dd. 4.3.2024 –entro il termine di 90 gg previsto dall'art. 4 L.P. 9/1977- la violazione dell'art 19 L.P. 14/1987 e determinando la relativa sanzione (doc.to 2 ricorrente). Il ricorrente ha quindi chiesto di potere essere sentito, come previsto dall'art. 7 L.P. 9/1977, e l'audizione ha avuto luogo il 16.7.2024, all'esito della quale l'Amministrazione ha emesso l'ordinanza- ingiunzione del 27.8.2024 (doc.to 12 resistente), nel rispetto del termine di 180 giorni dall'audizione previsto dall'art. 7 co. 1bis L.P. 9/1977.
2.4. Poiché la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa sul numero massimo dei capi autorizzati non è contestata dal ricorrente, l'opposizione va dunque rigettata con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
3. Spese di lite
Le spese di lite sono a carico del ricorrente soccombente ex art. 91 c.p.c.
Queste vengono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, e dunque, considerato il valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione da € 0,01 a €
1.100,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), nei valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per le sole fasi svolte: Euro 131,00 per la fase di studio, Euro 131,00 per la fase introduttiva, e Euro 200,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente Euro
462,00 per compenso avvocato oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie
(cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 689529 p_bz del 27/8/2024 della e per l'effetto Controparte_5
conferma la stessa;
2. Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario, oltre ad oneri sociali riflessi nella misura di legge dovuta del 23,84% (INPDAP 23,80%, 0,04%) sulle voci CP_6
gravate.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 12 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2734/2024
Oggi 12 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Silvia Rosa', sono comparsi:
- per , l'avv. GANNER MARTIN sostituito dall'avv. DAVID DILITZ;
Parte_1
- per Controparte_1
, l'avv. CHINI ERIC;
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente si riporta integralmente al proprio ricorso del 30.09.2024 ed alle proprie note conclusionali del 03.06.2025 e precisa le conclusioni come da note conclusionali, come segue:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
I. In via principale e di merito:
•per i motivi sopra esposti, annullare ovvero revocare l'ordinanza-ingiunzione della
Ripartizione Servizio Forestale della CI Autonoma di Bolzano – Alto Adige del
27.08.2024, n. prot. 689529 p_bz, ed ogni provvedimento e atto conseguente e connesso;
II. In subordine:
•ridurre al minimo di legge la sanzione amministrativa infitta con ordinanza-ingiunzione della Ripartizione Servizio Forestale della CI Autonoma di Bolzano – Alto Adige del
27.08.2024, n. prot. 689529 p_bz;
III. In ogni caso:
•con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, inclusi gli eventuali costi per l'attività di periti;
IV. In via istruttoria:
(omissis)
pagina 1 di 12 Il procuratore dell'amministrazione provinciale resistente/convenuta si riporta integralmente a quanto argomentato e dedotto nel proprio atto di costituzione dd. 02.12.2024 nonché alle note del 03.06.2025, ribadendo le conclusioni ivi formulate.
Il medesimo chiede altresì, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze così come puntualmente indicate nella memoria di costituzione dd. 02.12.2024.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GANNER MARTIN;
PARTE RICORRENTE
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti SEGNA
[...] P.IVA_1
JUTTA, CHINI ERIC, ROILO ALEXANDRA, GIANESELLO PATRIZIA dell'Avvocatura della CI, presso la quale ha eletto domicilio;
PARTE RESISTENTE con oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981;
CONCLUSIONI
Come da sopra riportato verbale pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. In data 4/3/2024 la CI , in Controparte_1
persona del Direttore pro tempore, contestava al ricorrente la violazione dell'art. 19, comma
III, della legge provinciale 17 luglio 1987 nr. 14 e gli ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 372,00 (n. protocollo 14/87/9389/2024).
In particolare, l'ente sosteneva che, all'esito del sopralluogo dd. 19/2/2024, era stato accertato che l'ingiunto deteneva 43 cerve e cerbiatti dell'anno 2023 + 3 cervi, numero di capi in contrasto con il quantitativo massimo autorizzato nel proprio centro di allevamento di fauna selvatica, e che l'ingiunto non aveva quindi ridotto il numero di capi come sollecitato con lettera del 13/8/2021, Prot. 627830 dell'allora Ufficio della Caccia e Pesca (così CP_2 nella contestazione dd. 4.3.2024: “In Bezug auf das Schreiben des Amtes für Jagd und
Fischerei vom 13. August 2021, Protokollnummer 627830 wurde ER IN aufgefordert den Adultbestand an LD (1+) in seinem Wildgehege innerhalb 31.August 2021 auf den genehmigten Bestand:
1) von 8 Stück zu reduzieren, sofern zum oben genanntem Zeitpunkt nur das aktuelle
(alte) Gehege besteht oder
2) von insgesamt 20 Stück zu reduzieren, sofern zum oben genanntem Zeitpunkt die im
Jahr 2020 genehmigte Gehege Erweiterung realisiert (=mit LD bestoßen) ist“).
Il ricorrente avanzava in data 31.5.2024 richiesta di audizione personale ai sensi dell'art. 7,
L.P. 9/1977, che aveva luogo il 16.7.2024.
Successivamente, con ordinanza-ingiunzione della Ripartizione Servizio Forestale della
CI Autonoma di Bolzano – Alto Adige del 27.08.2024, n. prot. 689529 p_bz, notificata con PEC in pari data, l'Autorità adduceva la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 19, comma 3
L.P. 14/1987, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera g)
L.P. 14/1987; comminava la sanzione di € 372,00.- per la violazione delle citate disposizioni, ed ordinava all'ingiunto di provvedere al pagamento della somma entro 30 giorni dalla notifica.
pagina 3 di 12 1.2. Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione depositato in data 30.9.2024 insorgeva lamentando in primo luogo che non sarebbe sussistente l'elemento Parte_1 oggettivo della violazione, atteso che gli animali di cui si tratta non costituirebbero “fauna selvatica” ai sensi delle disposizioni di legge alla base dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
in secondo luogo, il ricorrente affermava che gli artt. 2 e 19 della L.P. n. 14/1987 violerebbero gli artt. 3, 4, 10, 11, 35 e 41 della Costituzione e l'art. 2135 c.c. Cont 1.3. In data 2/12/2024 si costituiva in giudizio la sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.
1.4. All'esito della prima udienza dd. 12/12/2025, il Giudice, sospesa l'efficacia dell'impugnata ordinanza ingiunzione e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale della causa al 26/6/2025, poi anticipata al 12/6/2025, con termine per note conclusionali sino al 3/6/2025.
2. In diritto.
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'asserita “Insussistenza dell'elemento oggettivo della sanzione amministrativa inflitta;
erronea e/o falsa applicazione della legge provinciale n 14/1987, in particolare delle disposizioni di cui all'art. 2, co. 1, ovvero art. 19, commi. 2, 3 e 4, L.P. n. 14/1987”, in quanto il recinto in Glaning” non potrebbe CP_3 qualificarsi come “centro di allevamento di fauna selvatica” ai sensi dell'art. 19, comma 1,
L.P. n. 14/1987, disciplinante i “centri di allevamento di fauna selvatica”. Infatti, gli animali di cui si tratta non vivrebbero in stato di naturale libertà e non costituirebbero pertanto “fauna selvatica” ai sensi della definizione contenuta nell'art. 2 della medesima L.P. Per contro, gli animali allevati dal ricorrente e da questi tenuti all'interno della recinzione non si troverebbero
“in stato di naturale libertà”, ma sarebbero animali da allevamento a piena dipendenza dall'uomo, facenti parte del patrimonio disponibile del privato, nati in cattività e discendenti da animali che, a loro volta, sono nati e cresciuti cattività, tutti nutriti e accuditi dall'odierno ricorrente, il quale organizza e finanzia periodicamente anche i controlli veterinari necessari.
Conseguentemente, la stessa recinzione in Glaning” non potrebbe qualificarsi come CP_3
“centro di allevamento di fauna selvatica” ai sensi dell'art. 19 L.P. cit., in quanto il sig. Pt_1 da anni si limita a svolgere esclusivamente l'attività agricola di allevamento di cervi ai sensi pagina 4 di 12 dell'art. 2135 c.c., non ricadente nell'ambito di applicazione della L.P. 14/1987 e, quindi, non soggetta ad alcun limite qualitativo e quantitativo da parte della Pubblica Autorità.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
L'art. 2 co. 1 della L.P. 14/987, sancisce che “Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole [e i piccioni domestici inselvatichiti] nonché le nutrie”.
L'art. 19 della L.P. 14/1987, che disciplina i centri di allevamento di fauna selvatica, prevede quanto segue:
“(1) Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.
(2) La detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche, inclusa la selvaggina di allevamento, in un centro di allevamento di fauna selvatica è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia. I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di fauna selvatica, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, sentita l'associazione più rappresentativa sul territorio provinciale dei titolari di centri per la selvaggina, i requisiti che i centri per la selvaggina devono soddisfare nonché le prescrizioni relative alla loro gestione, alle specie che vi si devono tenere e al prelievo degli animali.
(3) La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l'ispettorato forestale territorialmente competente. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio, dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE nonché alla direttiva 2009/147/CE.
(4) L'autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, salvo che per i centri esistenti e già autorizzati al momento dell'entrata in vigore
pagina 5 di 12 della presente disposizione con riferimento alle specie contenute o alla superficie. La revoca dell'autorizzazione è altresì disposta dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia quando si verificano ripetute infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.
(5) Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di fauna selvatica, nonché la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all'articolo 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.
(6) Nei centri di allevamento della fauna selvatica è vietato l'esercizio della caccia. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, da agenti di vigilanza venatoria o da un cacciatore autorizzato a tale scopo dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia. Il cacciatore autorizzato deve essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'assicurazione prevista all'articolo 11, comma 6.
(6-bis) Nei centri di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare non sono considerate esercizio venatorio la cattura e l'uccisione della fauna, ivi detenuta, da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 o di un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.
(7-bis) Il titolare del centro di allevamento di fauna selvatica è sollecitato per iscritto dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia a rimuovere dal centro di allevamento eventuali animali appartenenti a specie selvatiche tenuti senza autorizzazione o dopo la revoca della stessa. Se la rimozione non avviene entro il termine fissato, non inferiore a 30 giorni, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone d'ufficio la rimozione degli animali dal centro, addebitando i relativi costi al titolare del centro di allevamento.
(8) (…)
(9) L'autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del periodo di pascolo e l'autorizzazione all'esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996,
n. 21, e successive modifiche.
pagina 6 di 12 (10) L'ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdottisi in un centro di allevamento, stabilendo le modalità dell'intervento.
(11) Qualora siano in possesso dei requisiti previsti, al titolare di un centro di allevamento di fauna selvatica o a una persona da esso designata all'autorità competente viene concesso un termine di 20 giorni per catturare, narcotizzare o abbattere gli animali selvatici fuggiti dal centro. Parimenti, in casi motivati e sentito il titolare del centro di fauna selvatica, possono essere incaricati gli organi di cui all'articolo 31, comma 1, o i titolari di permesso di caccia, secondo le indicazioni dell'autorità competente, a narcotizzare o ad abbattere gli animali selvatici fuggiti”.
È evidente quindi che la normativa provinciale (come modificata dalla L.P. 10/2022, entrata in vigore il 19.8.2022 e dunque applicabile al caso di specie) regolamenti espressamente anche i centri di allevamenti di fauna selvatica al cui interno vi si trovi selvaggina da allevamento” (in tedesco “Farmwild”; art. 19 co. 2), quale quella tenuta dal ricorrente, che la utilizza anche a scopi alimentari, come dallo stesso allegato e documentato.
In ogni caso, anche a prescindere dalla specificazione relativa alla selvaggina da allevamento introdotta dalla L.P. 10/2022, l'eccezione del ricorrente, secondo egli avrebbe riposto affidamento incolpevole sul tenore del previgente testo di legge e sul comportamento inerte dell'amministrazione, non coglie nel segno.
Infatti, il Tribunale condivide le argomentazioni della PAB, secondo cui, già nella previgente versione della L.P. 14/1987, il concetto di “fauna selvatica” risultava configurato -attraverso un'interpretazione sistematica della disciplina e di coordinamento dell'art. 19 con le altre disposizioni della legge in parola- se l'animale (anche da allevamento) appartiene ad una specie di cui vi siano popolazioni viventi in stato di naturale libertà temporaneamente o stabilmente presente sul territorio provinciale e/o nazionale.
Tale interpretazione, oltre che rispondere ad un criterio logico, risulta avvallata dalla definizione di fauna selvatica contenuta anche nella legge nazionale n. 157/1992, secondo cui
“Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.
pagina 7 di 12 Condivide inoltre il Tribunale le argomentazioni già espresse dal T.R.G.A. Bolzano con la pronuncia n. 34/2024, secondo cui dal tenore complessivo delle disposizioni della L.P.
14/1987, ed in particolare dell'art. 19, risulta evidente che gli animali selvatici, che vengono tenuti in recinzioni da allevatori, devono in ogni caso parificarsi alla fauna selvatica “vivente in stato di libertà”, in particolare per quanto riguarda l'uccisione degli stessi, facendo riferimento il testo normativo al termine “abbattimento” e non a quello di “macellazione”.
Il richiama inoltre un proprio precedente (sentenza n. 199/2022) in cui ha CP_4 affermato che gli animali selvatici, che vengono tenuti dall'uomo in recinzioni o recinti per scopi agricoli, e che quindi non vivono allo stato brado, non rientrano comunque nella categoria degli animali domestici e da allevamento, ma ricadono sempre in quella degli animali selvatici. Infatti, dal tenore complessivo e sistematico della L.P. 14/1987, deve affermarsene l'applicazione rispetto a tutte le specie selvatiche, e ciò indipendentemente dalla circostanza che gli animali si trovino in stato di libertà o all'interno di un centro di allevamento di fauna selvatica.
Si osservi inoltre che, se la sola detenzione degli animali selvatici all'interno della recinzione bastasse per esimere l'allevatore dall'applicazione delle disposizioni della L.P. 14/1987, l'art. 19 della medesima legge, con cui vengono sancite specifiche prescrizioni e disposizioni proprio per i centri di allevamento di fauna selvatica, non avrebbe ragione di sussistere, propugnando il ricorrente in tal senso un'inammissibile interpretazione abrogatrice della disposizione stessa.
Poiché è indiscusso che i cervi SS detenuti dal ricorrente appartengono ad una specie di cui esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà temporaneamente e stabilmente presente sul territorio provinciale, il primo motivo di opposizione del ricorrente è dunque infondato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'incostituzionalità dell'art. 19 della L.P.
14/1987, nella parte in cui impone l'obbligo giuridico di ottenere una preventiva autorizzazione amministrativa per l'esercizio di attività agricola di allevamento di animali di specie zoologiche selvatiche che non vivono in stato di “naturale libertà” (testualmente
“Illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 19 della legge provinciale n.
14/1987 per contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 10, 11, 35 e 41 della
Costituzione ovvero con l'art. 2135 c.c.”).
pagina 8 di 12 Evidenzia il ricorrente che ai sensi dell'art. 1 della Legge CIle 14/1987 citata, essa ha lo scopo di disciplinare “l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo. Con la presente legge sono attuate, nel settore faunistico, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche e la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Inoltre, sono effettuati adeguamenti al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.” La ratio della normativa consisterebbe dunque esclusivamente nel monitorare le attività venatorie e nel proteggere la “fauna selvatica”, non nel disciplinare e/o limitare l'esercizio dell'attività agricola di allevamento di cui all'art. 2135 c.c.
Gli ulteriori oneri imposti all'allevatore dall'art. 19, L.P. n. 14/1987, e in particolare la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione amministrativa per l'allevamento di bestiame che non vive in “stato di naturale libertà”, si porrebbero dunque in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, 4, 10, 11, 35, 41 e 42 della Costituzione.
Il medesimo art. 19 contrasterebbe poi con la ratio di diversi regolamenti UE in materia di igiene alimentare (Regolamento CE n. 852/2004, Regolamento CE n. 853/2004, Regolamento
UE n. 625/2017), consistente nella rigida diversificazione di trattamento tra animali da allevamento e animali che vivono in stato di naturale libertà nell'ambito di produzione di alimenti di origine animale.
Inoltre, gli oneri imposti dall'art. 19 cit. , L.P. n. 14/1987 determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra allevatori di animali “tradizionali” da allevamento (bovini, suini, ovini, ecc.), ed allevatori di animali di specie selvatiche (es. cervi nobili), pur se nati e cresciuti in cattività e perfettamente addomesticati, integrando altresì un'ingiustificata limitazione del diritto al lavoro e alla realizzazione economica in relazione all'esercizio delle attività agricole di allevamento.
pagina 9 di 12 Le doglianze del ricorrente non colgono nel segno.
Si osservi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.P. 14/1987 “La presente legge disciplina l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo”.
La ratio dell'art. 19, che, come visto, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica, va individuata nell'ambito ed in coerenza con lo scopo complessivo della legge sancito dall'art. 1, che è quello di protezione e conservazione della fauna selvatica, anche nell'eventualità in cui essa formi oggetto di attività agricola di allevamento ex art. 2135 c.c.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente provinciale, subordinato all'effettuazione di taluni accertamenti relativi alla sussistenza di determinate caratteristiche strutturali e funzionali (quali l'isolamento dai terreni contigui, la chiusura totale dei recinti, la collocazione esclusiva nel centro di specie selvatiche che ivi trovano il biotopo loro confacente, sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale) affinché il centro d'allevamento possa costituire alloggio adeguato per la fauna ivi dimorante, rappresentano pertanto una limitazione all'esercizio di un'attività economica imprenditoriale, che risulta proporzionata e giustificata dallo scopo di garantire la protezione e il miglioramento delle condizioni di vita della fauna selvatica ivi collocata (v. anche Cass. civ. 15/1997). Inoltre l'allevamento di fauna selvatica, proprio perché connesso con ragioni di tutela della stessa, rappresenta in ogni caso una situazione differente da quella degli allevamenti “tradizionali” di animali da macello.
Quanto alla presunta antinomia fra normativa sovranazionale e normativa provinciale, si osservi che i Regolamenti in materia di igiene alimentare citati da parte ricorrente
(Regolamento CE n. 852/2004, Regolamento CE n. 853/2004, Regolamento UE n. 625/2017) disciplinano diversa materia rispetto a quella di causa e sono inconferenti nella fattispecie de qua, per cui gli istituti della disapplicazione della norma interna in contrasto con quella sovranazionale, o dell'interpretazione della norma interna in conformità al diritto UE, non rilevano nel caso che ci occupa.
2.3. Quanto, infine, alla dedotta violazione od erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, co.
1-bis, L.P. n. 9/1977, in punto di inosservanza del termine per l'emanazione e pagina 10 di 12 notifica dell'ordinanza ingiunzione, eccepita per la prima volta da parte ricorrente nelle note conclusionali depositate in data 3.6.2025 e che costituisce un vero e proprio nuovo motivo di opposizione, deve rilevarsene la tardività, in quanto proposto oltre il maturare delle preclusioni assertive (v. Cass. civ. 9178/2010 e 6505/2017).
In ogni caso, il motivo risulta infondato, per quanto di seguito.
All'esito dell'originario accertamento del 28.7.2021, al ricorrente era stato assegnato -a mente dell'art. 4bis L.P. 9/1977- il termine del 31.8.2021 per adeguarsi alle prescrizioni contenute nella lettera dell'Amministrazione del 13.8.2021 (doc.to 17 ricorrente). A seguito di ulteriore sopralluogo compiuto in data 19.2.2024, l'Amministrazione ha constatato che l'attuale ricorrente non si era (ancora) adeguato alle prescrizioni imposte, così contestando al ricorrente con atto dd. 4.3.2024 –entro il termine di 90 gg previsto dall'art. 4 L.P. 9/1977- la violazione dell'art 19 L.P. 14/1987 e determinando la relativa sanzione (doc.to 2 ricorrente). Il ricorrente ha quindi chiesto di potere essere sentito, come previsto dall'art. 7 L.P. 9/1977, e l'audizione ha avuto luogo il 16.7.2024, all'esito della quale l'Amministrazione ha emesso l'ordinanza- ingiunzione del 27.8.2024 (doc.to 12 resistente), nel rispetto del termine di 180 giorni dall'audizione previsto dall'art. 7 co. 1bis L.P. 9/1977.
2.4. Poiché la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa sul numero massimo dei capi autorizzati non è contestata dal ricorrente, l'opposizione va dunque rigettata con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
3. Spese di lite
Le spese di lite sono a carico del ricorrente soccombente ex art. 91 c.p.c.
Queste vengono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, e dunque, considerato il valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione da € 0,01 a €
1.100,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), nei valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per le sole fasi svolte: Euro 131,00 per la fase di studio, Euro 131,00 per la fase introduttiva, e Euro 200,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente Euro
462,00 per compenso avvocato oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie
(cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 689529 p_bz del 27/8/2024 della e per l'effetto Controparte_5
conferma la stessa;
2. Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario, oltre ad oneri sociali riflessi nella misura di legge dovuta del 23,84% (INPDAP 23,80%, 0,04%) sulle voci CP_6
gravate.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 12 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 12 di 12