TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/12/2024, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4801/2023 promossa da:
- con C.F.: -, rapp.ta, difesa e dom.ta Parte_1 C.F._1 da/presso Avv. Giovanna Augusta DE' MANZANO giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di:
– con C.F.: –, rapp.to, difeso e dom.to Controparte_1 C.F._2 da/presso Avv. Maria Luisa BOLDRINI come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in p. del Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3/12/2024, ovvero [pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. i coniugi vivranno separati di letto e di mensa, portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsivoglia pretesa economica in ordine al mantenimento, reciprocamente dichiarandosi economicamente autosufficienti. Rinunciano altresì alle rispettive domande di addebito;
pagina 1 di 3
3. l'immobile sito in Sassoferrato (AN), Via Vallerossa 4, attualmente condotto in locazione dal sig. rimarrà nell'esclusiva disponibilità dello stesso, e la sig.ra si impegna a CP_1 Pt_1 non più rientrarvi né altrimenti a turbarne il possesso;
4. le parti concordano la compensazione integrale delle spese relative al presente giudizio”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale da con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio nel Comune Sassoferrato in data 23/12/2017 (atto trascritto al n. 27, p. 2, s. C, uff. 1, anno 2017 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune).
A sostegno del ricorso, ha dedotto:
che dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
che la residenza coniugale era stata fissata in un appartamento condotto in locazione in Sassoferrato;
che l'unico a lavorare era il CP_1
che nel mese di maggio 2022 ella ricorrente veniva sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per fatti commessi nell'anno 20081;
che l'odierno resistente era a conoscenza dei trascorsi di vita della deducente ovvero del fatto che in passato avesse fatto uso di sostanze stupefacente e che ciò l'avesse indotta a commettere i reati alla stessa contestati;
che dal giorno dell'arresto il marito non l'aveva più cercata, non andandola a trovare in carcere, non scrivendole né telefonandole, smettendo, anzi, di rispondere alle chiamate della donna.
La ricorrente ha, quindi, chiesto la separazione con addebito al marito che, a suo dire, era venuto meno ai suoi doveri coniugali di assistenza materiale e morale dal momento della carcerazione della moglie, la quale ha domandato, altresì, di disporre a carico del un assegno di contributo al suo mantenimento nella misura di Euro 300,00 CP_1 mensili.
2. Alla prima udienza di comparizione, nella contumacia del resistente, la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e veniva disposta, su richiesta della stessa, l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione reddituale del CP_1
3. Si costituiva, quindi, in giudizio quest'ultimo, formulando istanza di remissione in termini, non avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo a causa di un disservizio postale e, quindi, per fatti a lui non imputabili. Di qui la remissione in termini.
Con la comparsa di costituzione, il resistente ha contestato fermamente i fatti addebitatigli e, a sua volta, ha formulato domanda di addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà in quanto nel lungo periodo della convivenza prima e del matrimonio poi non era stato messo a conoscenza da parte della moglie del fatto che era stata condannata in passato con pena sospesa e che era ancora pendente un procedimento penale poi conclusosi con la 1 Si accerterà nel corso del processo trattarsi, invero, di esecuzione di pene definitive. pagina 2 di 3 sua condanna per falsa testimonianza e calunnia proprio nel periodo in cui la coppia aveva deciso di sposarsi;
ha censurato, quindi, la condotta omissiva della moglie che gli aveva soltanto riferito di aver commesso degli errori in gioventù ma di aver pagato ogni debito con la giustizia, circostanza smentita il giorno dell'arresto emesso, in realtà, sulla base di un ordine di esecuzione a seguito di cumulo di pene definitive.
Di qui, la richiesta di rigetto delle domande avversarie.
4. Nelle more del giudizio, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo circa le condizioni della separazione e insistevano per il relativo accoglimento con rinuncia ad ogni appendice conclusiva.
Il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio.
4. Il Tribunale può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Rinunciate le reciproche domande di addebito, in via preliminare va osservato che non sono state formulate domande ulteriori;
pertanto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi solo sulla separazione.
Ebbene, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che lascia agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
5. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese dell'intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti. Del resto, in tal senso, è la volontà da queste espressa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così decide:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio nel Comune di Sassoferrato in data 23/12/2017, trascritto al n. 27, p. 2, s. C, uff. 1, anno 2017 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportate;
- spese compensate.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 04/XII/2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4801/2023 promossa da:
- con C.F.: -, rapp.ta, difesa e dom.ta Parte_1 C.F._1 da/presso Avv. Giovanna Augusta DE' MANZANO giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di:
– con C.F.: –, rapp.to, difeso e dom.to Controparte_1 C.F._2 da/presso Avv. Maria Luisa BOLDRINI come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in p. del Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3/12/2024, ovvero [pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. i coniugi vivranno separati di letto e di mensa, portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsivoglia pretesa economica in ordine al mantenimento, reciprocamente dichiarandosi economicamente autosufficienti. Rinunciano altresì alle rispettive domande di addebito;
pagina 1 di 3
3. l'immobile sito in Sassoferrato (AN), Via Vallerossa 4, attualmente condotto in locazione dal sig. rimarrà nell'esclusiva disponibilità dello stesso, e la sig.ra si impegna a CP_1 Pt_1 non più rientrarvi né altrimenti a turbarne il possesso;
4. le parti concordano la compensazione integrale delle spese relative al presente giudizio”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale da con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio nel Comune Sassoferrato in data 23/12/2017 (atto trascritto al n. 27, p. 2, s. C, uff. 1, anno 2017 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune).
A sostegno del ricorso, ha dedotto:
che dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
che la residenza coniugale era stata fissata in un appartamento condotto in locazione in Sassoferrato;
che l'unico a lavorare era il CP_1
che nel mese di maggio 2022 ella ricorrente veniva sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per fatti commessi nell'anno 20081;
che l'odierno resistente era a conoscenza dei trascorsi di vita della deducente ovvero del fatto che in passato avesse fatto uso di sostanze stupefacente e che ciò l'avesse indotta a commettere i reati alla stessa contestati;
che dal giorno dell'arresto il marito non l'aveva più cercata, non andandola a trovare in carcere, non scrivendole né telefonandole, smettendo, anzi, di rispondere alle chiamate della donna.
La ricorrente ha, quindi, chiesto la separazione con addebito al marito che, a suo dire, era venuto meno ai suoi doveri coniugali di assistenza materiale e morale dal momento della carcerazione della moglie, la quale ha domandato, altresì, di disporre a carico del un assegno di contributo al suo mantenimento nella misura di Euro 300,00 CP_1 mensili.
2. Alla prima udienza di comparizione, nella contumacia del resistente, la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e veniva disposta, su richiesta della stessa, l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione reddituale del CP_1
3. Si costituiva, quindi, in giudizio quest'ultimo, formulando istanza di remissione in termini, non avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo a causa di un disservizio postale e, quindi, per fatti a lui non imputabili. Di qui la remissione in termini.
Con la comparsa di costituzione, il resistente ha contestato fermamente i fatti addebitatigli e, a sua volta, ha formulato domanda di addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà in quanto nel lungo periodo della convivenza prima e del matrimonio poi non era stato messo a conoscenza da parte della moglie del fatto che era stata condannata in passato con pena sospesa e che era ancora pendente un procedimento penale poi conclusosi con la 1 Si accerterà nel corso del processo trattarsi, invero, di esecuzione di pene definitive. pagina 2 di 3 sua condanna per falsa testimonianza e calunnia proprio nel periodo in cui la coppia aveva deciso di sposarsi;
ha censurato, quindi, la condotta omissiva della moglie che gli aveva soltanto riferito di aver commesso degli errori in gioventù ma di aver pagato ogni debito con la giustizia, circostanza smentita il giorno dell'arresto emesso, in realtà, sulla base di un ordine di esecuzione a seguito di cumulo di pene definitive.
Di qui, la richiesta di rigetto delle domande avversarie.
4. Nelle more del giudizio, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo circa le condizioni della separazione e insistevano per il relativo accoglimento con rinuncia ad ogni appendice conclusiva.
Il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio.
4. Il Tribunale può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Rinunciate le reciproche domande di addebito, in via preliminare va osservato che non sono state formulate domande ulteriori;
pertanto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi solo sulla separazione.
Ebbene, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che lascia agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
5. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese dell'intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti. Del resto, in tal senso, è la volontà da queste espressa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così decide:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio nel Comune di Sassoferrato in data 23/12/2017, trascritto al n. 27, p. 2, s. C, uff. 1, anno 2017 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportate;
- spese compensate.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 04/XII/2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3