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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 339/2024 R.G. avente a oggetto appello avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 9/2024 del 23 gennaio 2024
PROMOSSA DA
(P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Palermo in via Galileo Galilei n. 157/A e quivi elettiva-
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Passalacqua che la rappre-
senta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
RECLAMANTE
Co CONTRO
in persona del suo cu- Controparte_2
ratore, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Carlo
Landolina che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura alle-
gata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
E NEI CONFRONTI DI
(P.I.: ), (P.I.: CP_3 P.IVA_2 Parte_2
) e (P.I.: , in persona dei P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4
1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la reclamante
Revocare la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
adottando ogni opportuno e consequenziale provvedimento. CP_4
Con vittoria dei compensi professionali di giudizio.
Per la Curatela
Rigettare, con qualsivoglia statuizione, tutte le domande, anche istrut-
torie, formulate dalla in persona del legale rappresen- CP_5 Parte_1
tante pro tempore, per tutte le motivazioni esposte nel presente scritto difen-
sivo.
Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto n. 9/2024 del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
1.1. Per la riforma di quel decreto ha proposto reclamo la società; dal canto suo, la Curatela ha chiesto il rigetto del gravame.
Non si sono costituite , e CP_3 Parte_2 [...]
, le società che, dichiaratesi creditrici di avevano Parte_3 Parte_1
chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa società.
1.2. All'udienza del 4 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione.
2. Con il primo motivo di impugnazione – intitolato «Erroneità della decisione per avere il collegio rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle tre società ricorrenti» –, la reclamante deduce quanto segue: «Sono
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 emerse nel corso del giudizio di primo grado due circostanze: 1) le tre società
ricorrenti avevano stipulato con due polizze assicurative che le CP_6 [...]
contro il rischio di crediti insoluti;
2) le tre medesime società ave- Parte_4
vano conseguito e ottenuto da l'indennizzo assicurativo per i crediti CP_6
vantati dalle stesse nei confronti di Parte_1
Alla stregua di tali circostanze, che il Tribunale riconosce come sussi-
stenti in seno alla sentenza oggi reclamata, […] eccepiva che il Parte_1
terzo (ossia l'assicuratore si fosse pienamente e integralmente sur- CP_6
rogato nei diritti di credito delle tre società ricorrenti che chiedevano l'aper-
tura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
Sulla scorta di tali premesse (poi oggetto di ampia trattazione nelle pa-
gine da 4 a 6 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio), Parte_1
così conclude: «La sentenza reclamata va quindi sul punto riformata appli-
cando il principio che, ex art. 1203 Cc, […] in combinato disposto con l'art.
1916 Cc, il credito vantato dalle ricorrenti si era estinto per surrogazione le-
gale a favore di e che per l'effetto le società ricorrenti non avevano CP_6
legittimazione attiva».
2.1. Dal canto suo, la Curatela deduce «che, come rilevato dalle società
ricorrenti in seno alla memoria depositata in data 19 luglio 2023 nel procedi-
mento unitario, le società e non hanno CP_3 Parte_2
ricevuto alcun indennizzo dalla Compagnia assicurativa, con la ovvia conse-
guenza che la predetta argomentazione – che si contesta – potrà esclusivamente rivolgersi nei confronti della sola , ma solo parzialmente, Parte_3
stante che il recupero del credito non è stato integrale».
2.2. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 2.2.1. Prescindendo in questa sede dall'approfondimento della que-
stione teorica sollevata dalla reclamante – e cioè se, nei procedimenti in cui viene chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore, sussi-
sta o meno la legittimazione attiva in capo a un soggetto in precedenza senz'al-
tro creditore dello stesso imprenditore, ma poi soddisfatto da altro soggetto –,
si osserva che, a giudizio di questa Corte, non v'è prova che e CP_3 [...]
siano state integralmente soddisfatte (da e/o Parte_2 Parte_1 CP_7
, sicché non possono sussistere dubbi circa la loro persistente qualità di
[...]
creditrici di , e, quindi, della legittimazione attiva delle stesse nel Parte_1
presente giudizio.
2.2.2. E invero, nella memoria datata 8 giugno 2023, , per Parte_1
contestare detta legittimazione delle allora ricorrenti, affermava che era «ine-
quivocabilmente in atti la circostanza che il credito per cui agisce controparte procedente è stato dallo stesso incassato».
Ora, a parte l'uso del singolare («il credito»; «controparte»; «dallo
stesso»), che renderebbe lecito affermare che solo uno dei creditori era stato soddisfatto dalla compagnia di assicurazione comunque non può non CP_6
rilevarsi che già in primo grado prospettò, sul punto, una difesa del Parte_1
tutto generica, essendosi limitata a sostenere che era «in atti» la prova del pa-
gamento, senza però specificare, con precisione e nel dettaglio, quali documenti potessero suffragare quella dichiarazione.
Ed è emblematico, a conferma di quanto appena esposto, che in questo grado la reclamante per un verso ribadisca, genericamente, che «i crediti vantati dalle tre società istanti [erano] stati integralmente pagati, in parte dalla stessa e per la differenza dall'assicuratore , senza però indicare Parte_1 CP_6
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 le fonti di prova da cui quella circostanza si sarebbe potuta rilevare;
e, per altro verso, avanzi poi «richiesta di ordine di esibizione al terzo circa CP_6
l'escussione delle polizze assicurative in atti e circa il pagamento dei crediti vantati dalle tre società ricorrenti verso , con la qual cosa dimo- Parte_1
strando, implicitamente (ma inequivocabilmente), di ritenere che il materiale probatorio in atti non permetta a questa Corte di pervenire all'affermazione dell'avvenuto soddisfacimento di tutti i crediti mediante pagamenti di CP_6
(dovendo, appunto, farsi ricorso a documentazione da acquisire aliunde).
2.2.3. Sotto questo profilo, poi, si osserva che la richiesta de qua è inam-
missibile perché – com'è noto – l'esercizio del potere del giudice di ordinare a una parte o a un terzo, ex art. 210 Cpc, di esibire in giudizio un documento presuppone la certezza dell'esistenza di quel documento nonché del possesso del documento medesimo da parte del soggetto a cui l'ordine deve essere ri-
volto. Si tratta, dunque, di un potere utilizzabile solo quando (la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e) l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (giurisprudenza pacifica e costante:
si vedano, ex multis, Cass. 210/1964, 2760/1996, 5908/2004 e 27412/2021):
dunque, non essendovi prova che abbia pagato a e a CP_6 CP_3 [...]
(in tutto o in parte) gli importi di cui le stesse erano creditrici Parte_2
verso , non può neanche ordinarsi alla stessa di esibire a Parte_1 CP_6
questa Corte il documento che proverebbe tale circostanza, non essendovi cer-
tezza in ordine all'esistenza dello stesso.
2.3. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la doglianza va re-
spinta.
3. Con il secondo motivo – intitolato «Erroneità della decisione per
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5 avere il collegio rigettato la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 Cpc» – Ristructura così deduce: «L'odierna reclamante richiedeva la so-
spensione del procedimento in quanto riteneva, a buon ragione, che il proce-
dimento andasse sospeso, in quanto strettamente connesso alle sorti del proce-
dimento avente a oggetto l'impugnazione della sentenza dichiarativa di falli-
mento di Ifm Srl, società controllata al 97,4% da ». Parte_1
A sostegno del motivo si afferma che l'esito del giudizio di impugna-
zione promosso da Ifm Srl era «pregiudiziale e decisivo rispetto alle sorti del procedimento di , come sarebbe confermato «dal fatto che il Parte_1
Tribunale che [ha] emesso la sentenza oggi reclamata, [aveva] disposto diversi rinvii, dapprima per verificare se il procedimento di appello promosso da Ifm
Srl portasse a una riforma della sentenza di primo grado», e poi, emessa la sen-
tenza di secondo grado che aveva confermato quella di primo grado, «per veri-
ficare se Ifm Srl proponesse ricorso in Cassazione».
3. La doglianza va respinta.
3.1. «L'art. 295 Cpc, nel prevedere la sospensione necessaria del giudi-
zio civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude a un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statui-
zioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati,
non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coin-
cidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio, oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente lo-
gico-giuridico la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse
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6 parti (Cass. 17235/2014).
Non è quindi configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra
cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità lo-
gica, giacché la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass.
12996/2018, Cass. 20072/2017)» (così la motivazione di Cass. 4343/2022, ri-
chiamata dal Tribunale;
corsivi e sottolineature sono dell'estensore di questa sentenza).
3.2. Alla luce di quanto precede è, quindi, evidente che non meriti cen-
sura la scelta del Tribunale di non sospendere questo giudizio in attesa della definizione di altra controversia, e ciò dal momento che – come correttamente evidenziato da quel giudice – si tratta di due «procedure concorsuali proposte da diversi creditori nei confronti di distinti soggetti giuridici».
4. Il terzo motivo è intitolato «Erroneità della decisione per avere il col-
legio trascurato le precise argomentazioni, osservazioni e deduzioni afferenti l'assenza dei presupposti della declaratoria dello stato di insolvenza sulla base della memoria tecnica a firma del Prof. ». Parte_5
La reclamante, dopo aver riconosciuto che la propria esposizione debi-
toria «più significativa è quella della società Ifm Srl [del] valore di
€924.436,62», aggiunge:
- che «i bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021 sono stati regolarmente approvati e depositati», «i libri sociali sono aggiornati e correttamente tenuti»,
e dunque sussiste «la massima trasparenza ed un regolare assetto amministra-
tivo e contabile»;
- che «dai dati essenziali di bilancio e contabili risulta che Parte_1
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7 Par mantiene un patrimonio netto positivo (capitale sociale di euro 10.329 euro)
Parte e che il sempre stato positivo (anche nel 2019 e 2018)».
Quindi, dopo un ampio excursus sulle nozioni di «stato di crisi», sul fatto che «le analisi di bilancio, tutt'al più, possono servire a fornire sintomi,
indizi, per l'accertamento di un eventuale stato di crisi», e sulla circostanza che,
«ai fini della dichiarazione di fallimento, gli indizi esteriori dell'insolvenza sono quei fatti che esprimono lo stato non transitorio dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni» (pagg. 11-13 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio), la reclamante conclude che «lo stato di irreversibilità dell'insolvenza non può certo essere desunto dall'analisi di bilanci storici, anche dalla più ac-
curata, ma semmai da una proiezione finanziaria a dodici mesi, fondata su so-
lide assunzioni non solo di mercato, ma anche endoaziendali, circa la non so-
stenibilità del debito finanziario […] nei successivi dodici mesi» (pag. 14).
4.1. Il motivo non può accogliersi.
4.1.1. Invero, a parte il fatto che un'esposizione debitoria di oltre nove-
centomila euro, rispetto alla quale non vengono forniti elementi in ordine alla capacità di procedere a una pronta estinzione della stessa, è di per sé indice di insolvenza, si osserva che, al di là delle teoriche considerazioni appena rias-
sunte, comunque la reclamante non ha assolto al proprio onere di dimostrare di essere in grado di adempiere prontamente i propri debiti, essendo sufficiente,
per il creditore, provare l'esistenza del titolo che lo legittima all'esercizio della pretesa;
e ciò secondo le regole generali, in base alle quali chi agisce per il pa-
gamento di un proprio credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rap-
porto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a dimostrare il man-
cato pagamento, poiché quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova
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8 incombe al debitore che l'eccepisca, e soltanto di fronte alla comprovata esi-
stenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, se costui controdeduca che il pagamento debba invece imputarsi a un credito diverso o più antico (Cass. 4689/1983, 3053/1985,
20288/2011 e 19039/2019).
4.1.2. In altri termini, è noto che lo stato d'insolvenza consiste nell'og-
gettiva impossibilità in cui si trova l'imprenditore di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni;
sul punto, si osserva che è la stessa reclamante ad affermare: «La Suprema Corte ha chiarito che lo stato di insol-
venza rilevante al fine della declaratoria fallimentare non si basa meramente
su un fatto episodico, bensì su “uno stato, e cioè una situazione dotata di un
certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29913 del 20 novembre
2018), intendendosi per tale “uno stato d'impotenza economico-patrimoniale,
idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “nor-
mali”, ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 dell'11 febbraio
2003)» (pagg. 12 e 13).
E tuttavia, a fronte di tale premessa, la reclamante si limita a sostenere di detenere «un patrimonio positivo e stabilmente positivo, in tutti gli esercizi e in tutti i bilanci esaminati dal 2018 al 2021, compresa la situazione contabile al 31 dicembre 2022», senza però aggiungere come tale situazione patrimoniale possa consentirle di estinguere almeno i debiti che essa stessa riconosce, ossia quello nei confronti di Ifm Srl, il che costituisce inequivocabile indice della sussistenza di un conclamato stato di insolvenza.
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9 4.1.3. Né ci si esime dall'evidenziare che la reclamante, nelle proprie note depositate (il 30 giugno 2025, e dunque) a distanza di oltre un anno dall'in-
staurazione del giudizio (e si ribadisce che la stessa reclamante aveva affer-
mato, all'inizio di questo grado, che l'irreversibilità dello stato di insolvenza va valutata sulla base di «una proiezione finanziaria a dodici mesi»), ha sostenuto di aver «prodotto ampia documentazione tecnica e contabile (memoria Prof.
Bastia) che dimostra:
- la presenza di patrimonio netto positivo nei bilanci;
- la regolarità dei pagamenti e la trasparenza contabile;
- l'assenza di protesti o di azioni esecutive rilevanti;
- la possibilità di risanamento e di regolare soddisfacimento delle obbli-
gazioni, anche tramite l'accesso a strumenti di regolazione della crisi».
E tuttavia, non solo non sono state indicate le modalità mediante le quali la reclamante potrebbe (quanto meno cominciare a) procedere, nell'immediato,
al pagamento delle proprie esposizione debitorie, ma soprattutto non si fa cenno a eventuali iniziative, intraprese dopo l'inizio di questo grado del giudizio, per una composizione negoziata della crisi. E sotto questo profilo non può non evi-
denziarsi che il Tribunale aveva già fatto riferimento, tra i numerosi elementi sintomatici dell'insolvenza di , al«le risultanze delle attività intra- Parte_1
prese dall'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione ne-
goziata della crisi avviata dalla società resistente [id est, Ristructura;
nota
dell'estensore di questa sentenza], il quale [aveva] riscontrato la sussistenza di molteplici lacune documentali, che “[avevano] inibito la possibilità di iniziare le trattative con i creditori” ed “[escludevano], in radice, la possibilità […] di formulare una positiva valutazione in ordine alla ragionevole perseguibilità del
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10 risanamento”, ragion per cui “non [poteva] quindi che concludersi rilevando non documentato e per tale motivo attualmente non perseguibile il risanamento aziendale”».
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che il decreto impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
6. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della reclamante al rim-
borso, alla Curatela appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versa-
mento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sul reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Pa- Parte_1
lermo n. 9/2024 del 23 gennaio 2024, respinge il gravame;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al rimborso, alla Curatela della Liquidazione Giudiziale della stessa delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in com- Parte_1
plessivi €3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, solidalmente da parte della società re-
clamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 339/2024 R.G. avente a oggetto appello avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 9/2024 del 23 gennaio 2024
PROMOSSA DA
(P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Palermo in via Galileo Galilei n. 157/A e quivi elettiva-
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Passalacqua che la rappre-
senta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
RECLAMANTE
Co CONTRO
in persona del suo cu- Controparte_2
ratore, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Carlo
Landolina che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura alle-
gata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
E NEI CONFRONTI DI
(P.I.: ), (P.I.: CP_3 P.IVA_2 Parte_2
) e (P.I.: , in persona dei P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4
1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la reclamante
Revocare la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
adottando ogni opportuno e consequenziale provvedimento. CP_4
Con vittoria dei compensi professionali di giudizio.
Per la Curatela
Rigettare, con qualsivoglia statuizione, tutte le domande, anche istrut-
torie, formulate dalla in persona del legale rappresen- CP_5 Parte_1
tante pro tempore, per tutte le motivazioni esposte nel presente scritto difen-
sivo.
Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto n. 9/2024 del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
1.1. Per la riforma di quel decreto ha proposto reclamo la società; dal canto suo, la Curatela ha chiesto il rigetto del gravame.
Non si sono costituite , e CP_3 Parte_2 [...]
, le società che, dichiaratesi creditrici di avevano Parte_3 Parte_1
chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa società.
1.2. All'udienza del 4 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione.
2. Con il primo motivo di impugnazione – intitolato «Erroneità della decisione per avere il collegio rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle tre società ricorrenti» –, la reclamante deduce quanto segue: «Sono
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 emerse nel corso del giudizio di primo grado due circostanze: 1) le tre società
ricorrenti avevano stipulato con due polizze assicurative che le CP_6 [...]
contro il rischio di crediti insoluti;
2) le tre medesime società ave- Parte_4
vano conseguito e ottenuto da l'indennizzo assicurativo per i crediti CP_6
vantati dalle stesse nei confronti di Parte_1
Alla stregua di tali circostanze, che il Tribunale riconosce come sussi-
stenti in seno alla sentenza oggi reclamata, […] eccepiva che il Parte_1
terzo (ossia l'assicuratore si fosse pienamente e integralmente sur- CP_6
rogato nei diritti di credito delle tre società ricorrenti che chiedevano l'aper-
tura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
Sulla scorta di tali premesse (poi oggetto di ampia trattazione nelle pa-
gine da 4 a 6 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio), Parte_1
così conclude: «La sentenza reclamata va quindi sul punto riformata appli-
cando il principio che, ex art. 1203 Cc, […] in combinato disposto con l'art.
1916 Cc, il credito vantato dalle ricorrenti si era estinto per surrogazione le-
gale a favore di e che per l'effetto le società ricorrenti non avevano CP_6
legittimazione attiva».
2.1. Dal canto suo, la Curatela deduce «che, come rilevato dalle società
ricorrenti in seno alla memoria depositata in data 19 luglio 2023 nel procedi-
mento unitario, le società e non hanno CP_3 Parte_2
ricevuto alcun indennizzo dalla Compagnia assicurativa, con la ovvia conse-
guenza che la predetta argomentazione – che si contesta – potrà esclusivamente rivolgersi nei confronti della sola , ma solo parzialmente, Parte_3
stante che il recupero del credito non è stato integrale».
2.2. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 2.2.1. Prescindendo in questa sede dall'approfondimento della que-
stione teorica sollevata dalla reclamante – e cioè se, nei procedimenti in cui viene chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore, sussi-
sta o meno la legittimazione attiva in capo a un soggetto in precedenza senz'al-
tro creditore dello stesso imprenditore, ma poi soddisfatto da altro soggetto –,
si osserva che, a giudizio di questa Corte, non v'è prova che e CP_3 [...]
siano state integralmente soddisfatte (da e/o Parte_2 Parte_1 CP_7
, sicché non possono sussistere dubbi circa la loro persistente qualità di
[...]
creditrici di , e, quindi, della legittimazione attiva delle stesse nel Parte_1
presente giudizio.
2.2.2. E invero, nella memoria datata 8 giugno 2023, , per Parte_1
contestare detta legittimazione delle allora ricorrenti, affermava che era «ine-
quivocabilmente in atti la circostanza che il credito per cui agisce controparte procedente è stato dallo stesso incassato».
Ora, a parte l'uso del singolare («il credito»; «controparte»; «dallo
stesso»), che renderebbe lecito affermare che solo uno dei creditori era stato soddisfatto dalla compagnia di assicurazione comunque non può non CP_6
rilevarsi che già in primo grado prospettò, sul punto, una difesa del Parte_1
tutto generica, essendosi limitata a sostenere che era «in atti» la prova del pa-
gamento, senza però specificare, con precisione e nel dettaglio, quali documenti potessero suffragare quella dichiarazione.
Ed è emblematico, a conferma di quanto appena esposto, che in questo grado la reclamante per un verso ribadisca, genericamente, che «i crediti vantati dalle tre società istanti [erano] stati integralmente pagati, in parte dalla stessa e per la differenza dall'assicuratore , senza però indicare Parte_1 CP_6
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 le fonti di prova da cui quella circostanza si sarebbe potuta rilevare;
e, per altro verso, avanzi poi «richiesta di ordine di esibizione al terzo circa CP_6
l'escussione delle polizze assicurative in atti e circa il pagamento dei crediti vantati dalle tre società ricorrenti verso , con la qual cosa dimo- Parte_1
strando, implicitamente (ma inequivocabilmente), di ritenere che il materiale probatorio in atti non permetta a questa Corte di pervenire all'affermazione dell'avvenuto soddisfacimento di tutti i crediti mediante pagamenti di CP_6
(dovendo, appunto, farsi ricorso a documentazione da acquisire aliunde).
2.2.3. Sotto questo profilo, poi, si osserva che la richiesta de qua è inam-
missibile perché – com'è noto – l'esercizio del potere del giudice di ordinare a una parte o a un terzo, ex art. 210 Cpc, di esibire in giudizio un documento presuppone la certezza dell'esistenza di quel documento nonché del possesso del documento medesimo da parte del soggetto a cui l'ordine deve essere ri-
volto. Si tratta, dunque, di un potere utilizzabile solo quando (la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e) l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (giurisprudenza pacifica e costante:
si vedano, ex multis, Cass. 210/1964, 2760/1996, 5908/2004 e 27412/2021):
dunque, non essendovi prova che abbia pagato a e a CP_6 CP_3 [...]
(in tutto o in parte) gli importi di cui le stesse erano creditrici Parte_2
verso , non può neanche ordinarsi alla stessa di esibire a Parte_1 CP_6
questa Corte il documento che proverebbe tale circostanza, non essendovi cer-
tezza in ordine all'esistenza dello stesso.
2.3. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la doglianza va re-
spinta.
3. Con il secondo motivo – intitolato «Erroneità della decisione per
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5 avere il collegio rigettato la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 Cpc» – Ristructura così deduce: «L'odierna reclamante richiedeva la so-
spensione del procedimento in quanto riteneva, a buon ragione, che il proce-
dimento andasse sospeso, in quanto strettamente connesso alle sorti del proce-
dimento avente a oggetto l'impugnazione della sentenza dichiarativa di falli-
mento di Ifm Srl, società controllata al 97,4% da ». Parte_1
A sostegno del motivo si afferma che l'esito del giudizio di impugna-
zione promosso da Ifm Srl era «pregiudiziale e decisivo rispetto alle sorti del procedimento di , come sarebbe confermato «dal fatto che il Parte_1
Tribunale che [ha] emesso la sentenza oggi reclamata, [aveva] disposto diversi rinvii, dapprima per verificare se il procedimento di appello promosso da Ifm
Srl portasse a una riforma della sentenza di primo grado», e poi, emessa la sen-
tenza di secondo grado che aveva confermato quella di primo grado, «per veri-
ficare se Ifm Srl proponesse ricorso in Cassazione».
3. La doglianza va respinta.
3.1. «L'art. 295 Cpc, nel prevedere la sospensione necessaria del giudi-
zio civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude a un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statui-
zioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati,
non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coin-
cidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio, oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente lo-
gico-giuridico la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse
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6 parti (Cass. 17235/2014).
Non è quindi configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra
cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità lo-
gica, giacché la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass.
12996/2018, Cass. 20072/2017)» (così la motivazione di Cass. 4343/2022, ri-
chiamata dal Tribunale;
corsivi e sottolineature sono dell'estensore di questa sentenza).
3.2. Alla luce di quanto precede è, quindi, evidente che non meriti cen-
sura la scelta del Tribunale di non sospendere questo giudizio in attesa della definizione di altra controversia, e ciò dal momento che – come correttamente evidenziato da quel giudice – si tratta di due «procedure concorsuali proposte da diversi creditori nei confronti di distinti soggetti giuridici».
4. Il terzo motivo è intitolato «Erroneità della decisione per avere il col-
legio trascurato le precise argomentazioni, osservazioni e deduzioni afferenti l'assenza dei presupposti della declaratoria dello stato di insolvenza sulla base della memoria tecnica a firma del Prof. ». Parte_5
La reclamante, dopo aver riconosciuto che la propria esposizione debi-
toria «più significativa è quella della società Ifm Srl [del] valore di
€924.436,62», aggiunge:
- che «i bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021 sono stati regolarmente approvati e depositati», «i libri sociali sono aggiornati e correttamente tenuti»,
e dunque sussiste «la massima trasparenza ed un regolare assetto amministra-
tivo e contabile»;
- che «dai dati essenziali di bilancio e contabili risulta che Parte_1
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7 Par mantiene un patrimonio netto positivo (capitale sociale di euro 10.329 euro)
Parte e che il sempre stato positivo (anche nel 2019 e 2018)».
Quindi, dopo un ampio excursus sulle nozioni di «stato di crisi», sul fatto che «le analisi di bilancio, tutt'al più, possono servire a fornire sintomi,
indizi, per l'accertamento di un eventuale stato di crisi», e sulla circostanza che,
«ai fini della dichiarazione di fallimento, gli indizi esteriori dell'insolvenza sono quei fatti che esprimono lo stato non transitorio dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni» (pagg. 11-13 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio), la reclamante conclude che «lo stato di irreversibilità dell'insolvenza non può certo essere desunto dall'analisi di bilanci storici, anche dalla più ac-
curata, ma semmai da una proiezione finanziaria a dodici mesi, fondata su so-
lide assunzioni non solo di mercato, ma anche endoaziendali, circa la non so-
stenibilità del debito finanziario […] nei successivi dodici mesi» (pag. 14).
4.1. Il motivo non può accogliersi.
4.1.1. Invero, a parte il fatto che un'esposizione debitoria di oltre nove-
centomila euro, rispetto alla quale non vengono forniti elementi in ordine alla capacità di procedere a una pronta estinzione della stessa, è di per sé indice di insolvenza, si osserva che, al di là delle teoriche considerazioni appena rias-
sunte, comunque la reclamante non ha assolto al proprio onere di dimostrare di essere in grado di adempiere prontamente i propri debiti, essendo sufficiente,
per il creditore, provare l'esistenza del titolo che lo legittima all'esercizio della pretesa;
e ciò secondo le regole generali, in base alle quali chi agisce per il pa-
gamento di un proprio credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rap-
porto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a dimostrare il man-
cato pagamento, poiché quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova
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8 incombe al debitore che l'eccepisca, e soltanto di fronte alla comprovata esi-
stenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, se costui controdeduca che il pagamento debba invece imputarsi a un credito diverso o più antico (Cass. 4689/1983, 3053/1985,
20288/2011 e 19039/2019).
4.1.2. In altri termini, è noto che lo stato d'insolvenza consiste nell'og-
gettiva impossibilità in cui si trova l'imprenditore di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni;
sul punto, si osserva che è la stessa reclamante ad affermare: «La Suprema Corte ha chiarito che lo stato di insol-
venza rilevante al fine della declaratoria fallimentare non si basa meramente
su un fatto episodico, bensì su “uno stato, e cioè una situazione dotata di un
certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29913 del 20 novembre
2018), intendendosi per tale “uno stato d'impotenza economico-patrimoniale,
idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “nor-
mali”, ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 dell'11 febbraio
2003)» (pagg. 12 e 13).
E tuttavia, a fronte di tale premessa, la reclamante si limita a sostenere di detenere «un patrimonio positivo e stabilmente positivo, in tutti gli esercizi e in tutti i bilanci esaminati dal 2018 al 2021, compresa la situazione contabile al 31 dicembre 2022», senza però aggiungere come tale situazione patrimoniale possa consentirle di estinguere almeno i debiti che essa stessa riconosce, ossia quello nei confronti di Ifm Srl, il che costituisce inequivocabile indice della sussistenza di un conclamato stato di insolvenza.
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9 4.1.3. Né ci si esime dall'evidenziare che la reclamante, nelle proprie note depositate (il 30 giugno 2025, e dunque) a distanza di oltre un anno dall'in-
staurazione del giudizio (e si ribadisce che la stessa reclamante aveva affer-
mato, all'inizio di questo grado, che l'irreversibilità dello stato di insolvenza va valutata sulla base di «una proiezione finanziaria a dodici mesi»), ha sostenuto di aver «prodotto ampia documentazione tecnica e contabile (memoria Prof.
Bastia) che dimostra:
- la presenza di patrimonio netto positivo nei bilanci;
- la regolarità dei pagamenti e la trasparenza contabile;
- l'assenza di protesti o di azioni esecutive rilevanti;
- la possibilità di risanamento e di regolare soddisfacimento delle obbli-
gazioni, anche tramite l'accesso a strumenti di regolazione della crisi».
E tuttavia, non solo non sono state indicate le modalità mediante le quali la reclamante potrebbe (quanto meno cominciare a) procedere, nell'immediato,
al pagamento delle proprie esposizione debitorie, ma soprattutto non si fa cenno a eventuali iniziative, intraprese dopo l'inizio di questo grado del giudizio, per una composizione negoziata della crisi. E sotto questo profilo non può non evi-
denziarsi che il Tribunale aveva già fatto riferimento, tra i numerosi elementi sintomatici dell'insolvenza di , al«le risultanze delle attività intra- Parte_1
prese dall'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione ne-
goziata della crisi avviata dalla società resistente [id est, Ristructura;
nota
dell'estensore di questa sentenza], il quale [aveva] riscontrato la sussistenza di molteplici lacune documentali, che “[avevano] inibito la possibilità di iniziare le trattative con i creditori” ed “[escludevano], in radice, la possibilità […] di formulare una positiva valutazione in ordine alla ragionevole perseguibilità del
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10 risanamento”, ragion per cui “non [poteva] quindi che concludersi rilevando non documentato e per tale motivo attualmente non perseguibile il risanamento aziendale”».
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che il decreto impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
6. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della reclamante al rim-
borso, alla Curatela appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versa-
mento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sul reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Pa- Parte_1
lermo n. 9/2024 del 23 gennaio 2024, respinge il gravame;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al rimborso, alla Curatela della Liquidazione Giudiziale della stessa delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in com- Parte_1
plessivi €3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, solidalmente da parte della società re-
clamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
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11 Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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