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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/12/2024, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n.385/2024 R.G.A.C., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Carulli, Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorella Liotta;
CP_1
APPELLATO
E
Controparte_2
INTERVENIENTE EX LEGE
per la riforma della ordinanza n. 4719/2024, resa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 31 luglio 2024.
All'udienza tenutasi il 12 novembre 2024 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza. - 2 -
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha depositato note scritte con le conclusioni in atti, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
1)Con ordinanza n. 4719/2024 pubblicata in data 31 luglio 2024 il Tribunale di Vasto decideva sul ricorso proposto da ai sensi dell'art. 337 quinques c.c. e CP_1
737 e ss c.p.c. nei confronti di , con il quale, premesso che dalla Parte_1
convivenza tra i due erano nati tre figli, (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nato il [...]) e (nato il [...]), e che finita la Per_3
convivenza il Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento n. 3251/2019, svolto su ricorso della , aveva disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, Pt_1
disciplinando il diritto di visita paterno e ponendo a carico del l'obbligo di CP_1
contribuzione al mantenimento dei figli nella misura di euro 700,00 mensili, adiva il
Tribunale asserendo modifiche delle condizioni economiche delle parti e l'ostruzionismo della madre a far vedere i figli al padre, chiedendo quindi di disporre l'affido condiviso dei figli, la riduzione dell'assegno di mantenimento in euro 400,00 mensili e la regolamentazione dei diritti di visita in due fine settimana alternati al mese, oltre ai giorni di visita nei periodi estivi e di festività.
1.1) Si costituiva chiedendo la conferma dell'affido esclusivo dei Parte_1
figli minori e la misura dell'assegno in euro 700,00, condividendo le richieste solo in ordine ai diritti di visita del padre.
1.2) Venivano sentiti i minori e svolti accertamenti sui redditi delle parti, quindi svolta consulenza tecnica d'ufficio in merito alle capacità genitoriali delle parti.
1.3) Nel corso del procedimento di primo grado, rubricato con il n. 717/2021 V.G., venivano aperti e svolti vari sub procedimenti. In particolare all'esito del sub procedimento n. 717-1/2021, a modifica dei provvedimenti in vigore veniva disposto con provvedimento del 26 settembre 2022 l'affido congiunto dei minori e Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la casa paterna Per_3
in Barletta, incaricando i Servizi Sociali di monitorare la situazione, confermando invece l'affido esclusivo di alla madre con collocamento presso la predetta in Per_1 - 3 -
San Salvo, anche in questo caso incaricando i Servizi Sociali di Vasto di monitorare la situazione e relazionare al Tribunale.
1.4) All'esito dell'ulteriore sub procedimento n. 717-2/2021, visti gli esiti della CTU
e le relazioni periodiche dei Servizi Sociali con provvedimento del 3 agosto 2023 venivano disposti incontri liberi tra i fratelli ed incontri liberi tra la ed i figli Pt_1
e nonché venivano sospesi gli incontri tra il Vino e la figlia Per_2 Per_3
ammonendo il Vino ad utilizzare con la minore contegno e linguaggio Per_1
consoni, ad astenersi da insulti e minacce e dal forzarla ad avere contatti telefonici con lui. Venivano incaricati i Servizi Sociali di monitorare la situazione e relazionare al
Tribunale gli esiti trimestralmente, curando l'attivazione di interventi di mediazione familiare, di supporto di tipo individuale ai genitori e psicologico ai tre minori, favorendo anche il riavvicinamento tra ed il padre. Per_1
1.5) All'esito del sub procedimento 717-4/2021. Sentito il minore il Per_3
Collegio decideva il collocamento del minore presso l'abitazione della madre Per_2
in San Salvo, autorizzando il cambio di scuola del minore.
2)La ordinanza impugnata. Il Tribunale di Vasto decideva il ricorso nel modo che segue.
Preliminarmente il Tribunale osservava come alla luce delle risultanze della CTU, delle audizioni dei minori e delle situazioni di fatto consolidatesi nel corso della procedura dovevano prendersi provvedimenti diversi nei riguardi dei figli minorenni delle parti.
2.1) In ordine alla minore il Collegio ravvisava la persistenza di una rilevante Per_1
criticità non superata anche per la mancata collaborazione di entrambi, dato che la minore non aveva intrapreso alcun percorso psicologico e si rifiutava ancora di vedere il padre, ed il Vino non aveva attivato alcun percorso di supporto alla CP_1
genitorialità.
Inoltre, malgrado le ammonizioni, anche dopo la CTU il aveva usato espressioni CP_1
aggressive ed offensive verso la figlia e verso la moglie davanti alla figlia.
Pertanto, malgrado la CTU avesse concluso per una capacità genitoriale del CP_1
tendenzialmente moderata, consigliando l'affido congiunto per tutti i figli minori della - 4 -
coppia, lo stesso consulente aveva subordinato tale affido congiunto all'attivazione dei supporti di sostegno, mai di fatto attivati per indisponibilità della minore e soprattutto del padre.
In ogni caso le condotte tenute dal dopo lo svolgimento della CTU, sia CP_1
nei confronti della minore come già ricordato, che tenute nei confronti del Per_1
minore come emerso nel sub procedimento 717-4/2021, non rendevano Per_2
opportuno aderire pienamente alle indicazioni del Consulente d'ufficio.
Pertanto veniva confermato l'affido esclusivo di alla madre con collocamento Per_1
presso l'abitazione della stessa in San Salvo, disponendo che le visite paterne con la minore avvenissero solo all'esito positivo di un percorso di supporto alla genitorialità del Vino e psicologico della minore, al fine di favorire il riavvicinamento padre – figlia.
2.2) In ordine al minore il collegio ricordava come nell'ambito del sub Per_2
procedimento 717-4/2021 fossero emersi comportamenti violenti del nei CP_1
confronti del minore, seppur con finalità correttive, il tutto dimostrato dalla certificazione medica in atti (“trauma cranio cervicale e contusioni multiple” con prognosi di 7 giorni) e dalle dichiarazioni rese dal fratello (che confermava Per_3
un “ceffone” dato dal padre al ragazzo perché sorpreso a scuola a fumare).
I comportamenti violenti apparivano altamente diseducativi e lesivi dell'interesse del minore, portavano anche ad atteggiamenti emulativi del ragazzo, cosicchè il collegio riteneva che gli stessi suggerissero e giustificassero l'affido esclusivo di alla Per_2
madre con collocamento presso di lei, disponendo visite paterne solo all'esito positivo di un percorso di supporto della genitorialità del Vino e psicologico del minore, volto a favorire il loro riavvicinamento.
2.3) In ordine al minore il Tribunale confermava il regime di affidamento Per_3
condiviso, con collocamento prevalente presso la residenza paterna a Barletta.
Veniva richiamata l'audizione del minore, la CTU, le relazioni dei Servizi Sociali ed il radicamento del ragazzo nel contesto familiare, sociale e scolastico di Barletta. - 5 -
Non erano emerse condotte aggressive del nei confronti del minore e CP_1 Per_3
quest'ultimo aveva sempre riferito di avere un buon rapporto con il padre e di essere da questo mantenuto, curato e seguito, con l'aiuto dei nonni paterni.
Né vi era stato da parte del CTU un giudizio di incapacità genitoriale, anzi, malgrado l'alta conflittualità tra le parti, nessuna di loro nei confronti dei figli aveva evidenziato elementi tali da compromettere la competenza genitoriale che era stata giudicata moderata.
I minori, inoltre sentiti, erano stati giudicati dal CTU capaci di discernimento e con capacità intellettiva e di critica, anche se in condizione di stress e disagio data la conflittualità tra i genitori che li portava anche a schierarsi con uno di loro, come apertamente fatto da Per_1
aveva un ruolo di mediatore tra fratello e sorella, subiva spesso Per_3
comportamenti violenti e prevaricatori del fratello tanto da sentire la sua Per_2
mancanza, ma da riferire di desiderare continuare a vivere a Barletta con il papà e che se tornasse anche “lo accetterei perché è pur sempre mio fratello”. Per_2
Pertanto anche per tali ragioni il Collegio riteneva che il collocamento di Per_3
presso il padre doveva ritenersi maggiormente conforme al suo sano sviluppo psicofisico.
Il regime condiviso di affidamento peraltro non aveva elementi contrari, considerato il comportamento della madre che appariva collaborativa a distanza della cura del figlio, anche nel seguirlo nel rendimento scolastico.
2.4) In ordine all'aspetto economico, il Collegio, tenuto conto delle mutate condizioni economiche delle parti nel corso del procedimento, di cui si dava conto, e del collocamento di due dei figli presso la madre e di uno presso il padre, disponeva che ciascuno sostenesse i bisogni del figlio collocato presso di sé e che il contribuisse CP_1
al mantenimento di e collocati presso la con un assegno Per_2 Per_1 Pt_1
mensile di euro 200,00, di cui euro 100,00 per ciascuno dei minori.
2.5) Le spese venivano compensate tra le parti.
3)Impugnazioneo. Avverso la predetta ordinanza proponeva reclamo/appello per i motivi di seguito indicati. Parte_1 - 6 -
3.1) Sull'affidamento condiviso del piccolo e sul collocamento presso il Per_3
padre.
Rilevava l'appellante come sia stata erronea la decisione del Tribunale per non aver considerato il comportamento violento ed aggressivo del padre come ostativo alla decisione presa.
Si segnalava anche il fatto che le dichiarazioni del minore apparivano Per_3
chiaramente contraddittorie tra loro, in difesa del padre e contro il fratello Per_2
risultando sicuramente eterodirette.
3.2) Sul comportamento complessivo del Vino e sulla capacità genitoriale dello stesso.
Rilevava l'appellante come erroneo sia il collocamento di presso il padre Per_3
considerato il comportamento sprezzante delle regole del predetto, ricordando che non aveva riconsegnato i ragazzi dopo il periodo estivo di dieci giorni presso di lui, dovendo a tal fine intervenire l'organo giudiziario, che malgrado ammonito più volte, aveva continuato ad insultare la figlia senza sottoporsi ai percorsi di sostegno Per_1
genitoriale indicati dai Servizi Sociali e dal CTU.
Risultava quindi lo stesso del tutto inadeguato al supporto del figlio che non doveva essere collocato presso l'abitazione paterna.
Si concludeva quindi chiedendo l'immediato rientro del minore con Per_3
collocamento presso l'abitazione materna in San Salvo, con vigilanza dei Servizi
Sociali.
3.3) Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed in via CP_1
incidentale chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata al fine di stabilire l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
4)Motivi della decisione. L'impugnazione proposta da è infondata Parte_1
e deve essere rigettata.
4.1) Preliminarmente deve osservarsi come l'impugnazione sia stata depositata dopo il 28 febbraio 2023, quindi debba essere regolata secondo le norme di cui alla c.d.
Riforma Cartabia, considerandola appello avverso il provvedimento decisorio conclusivo del giudizio in materia di affido di figli di cui al procedimento di primo grado n. 717/2021 V.G. - 7 -
Deve essere in proposito rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma
4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30
e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali
è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
L'art. 473 bis.30 cpc, in tema di forma dell'appello, prevede che “L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342”
appello è infondato per le ragioni che seguono. - 8 -
4.1) Nel merito, con i due motivi di gravame proposti da , che Parte_1
possono essere trattati congiuntamente, la predetta osserva come la decisione impugnata sia erronea nell'aver disposto il collocamento del minore presso Per_3
l'abitazione paterna, malgrado emerga un comportamento violento del predetto e dichiarazioni del minore chiaramente eterodirette, oltre che un atteggiamento del Vino di costante violazione delle regole e ammonizioni stabilite ed espresse dal Tribunale nel corso del procedimento in oggetto.
I motivi appaiono privi di fondamento.
Si osserva al riguardo che dalla CTU svolta in primo grado, con metodo corretto e approfondito, che questa Corte condivide, non è emersa una incapacità genitoriale del tanto da essere lo stesso consulente a consigliare un affido condiviso CP_1
dei minori, consiglio mantenuto e seguito dal Tribunale per il minore ed Per_3
invece non seguito per i minori e , a causa di comportamenti tenuti Per_2 Per_1
dal successivamente all'elaborato peritale. CP_1
Il collocamento di presso il padre appare idoneo e condivisibile, soprattutto Per_3
tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo stesso minore che ha chiaramente espresso la volontà di vivere con il padre, trovandosi bene a Barletta, sia con gli amici che nell'ambiente scolastico, riferendo di essere ben inserito nell'ambiente familiare del padre, anche con la compagna dello stesso e con i nonni paterni.
Ha riferito anche il minore di preferire tale sistemazione rispetto a quella nella casa materna e di avere contatti frequenti telefonici con la sorella ed a volte anche Per_1
con il fratello entrambi collocati presso l'abitazione della madre. Per_2
In particolare ha parlato del fatto di aver spesso subito prevaricazioni da parte del fratello di essere stato colpito dallo stesso, oltre ad aver ricevuto inviti dal Per_2
predetto a fumare e bere.
Riferiva che gli mancava ma che stava bene con il padre e che se il fratello Per_2
fosse tornato a vivere con loro lo avrebbe accettato perché: “è sempre mio fratello”, così dimostrando di preferire una situazione di vita a distanza.
L'atteggiamento del ragazzo appare conforme a quanto indicato dallo stesso CTU che ha indicato come abbia tra i fratelli un faticoso ruolo di mediatore, Per_3 - 9 -
nell'ambito degli aspri conflitti tra i genitori e tra i fratelli che si schieravano con il padre o con la madre.
Pertanto, anche per tali motivi, appare del tutto condivisibile la soluzione adottata dal
Tribunale di collocamento di presso l'abitazione paterna, diversamente ed Per_3
a distanza da e collocati presso l'abitazione materna. Per_1 Per_2
Né sono emersi circostanze da cui poter ritenere che abbia mai avuto CP_1
comportamenti aggressivi o violenti o di insulti nei confronti del minore Per_3
non potendo pertanto gravare sul rapporto tra il ed il figlio le condotte CP_1 Per_3
tenute dal verso gli altri figli. CP_1
Pertanto deve rigettarsi l'impugnazione proposta da . Parte_1
4.3) In ordine alla domanda riconvenzionale proposta da da CP_1
qualificarsi come appello incidentale, deve osservarsi come il predetto abbia chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'affidamento congiunto dei figli e Per_2
con argomentazioni del tutto generiche e senza adeguata o approfondita Per_1
critica al ragionamento seguito in senso opposto dal primo giudice.
Al riguardo, tale impugnazione incidentale si palesa del tutto inammissibile.
In ogni caso se ne evidenzia anche l'infondatezza, stante la assoluta condivisibilità delle decisioni impugnate.
In particolare ha dimostrato di assumere atteggiamenti aggressivi ed CP_1
offensivi non consoni nei confronti di una minore come la figlia spesso Per_1
apostrofata come “cessa” e simili, offendendo anche la madre della stessa davanti a lei, tanto che rifiuta da tempo di avere rapporti con il padre. Per_1
Malgrado ammonito dal tenere tali atteggiamenti e disposto un percorso di supporto genitoriale per riavvicinare il Vino alla figlia, lo stesso non ha intrapreso alcunchè, restando inerte e non dimostrando di avere almeno provato ad adempiere a quanto suggeritogli sia dal CTU che dal Tribunale in più occasioni.
Nei confronti di ha avuto comportamenti aggressivi e violenti, che la Parte_2
ha documentato con certificazione medica e che sia che lo stesso Pt_1 Per_3
Vino hanno confermato parlando di “qualche ceffone”, così dando dimostrazione di - 10 -
una condotta violenta e diseducativa, non tollerabile nei confronti di minore affidato alle proprie cure.
Pertanto deve confermarsi l'affido esclusivo di e alla madre con Per_1 Per_2
collocamento presso l'abitazione della predetta.
4.4) Il rigetto delle reciproche istanze giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da Parte_1
, contro l'ordinanza n. 4719/2024 resa dal Tribunale di Vasto pubblicata
[...]
in data 31 luglio 2024, nei confronti di , e sull'impugnazione CP_1
incidentale da quest'ultimo proposto, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
• Rigetta l'impugnazione proposta da e quella incidentale Parte_1
proposta da CP_1
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Dichiara l'appellante principale e quello incidentale tenuti ciascuno al versamento di somma equivalente a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto su relazione della Dott. Barbara Del
Bono in data 5 dicembre 2024.
La Presidente Est.
Barbara Del Bono