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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6428/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.09.2024, promossa da
e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. , nato a [...] CodiceFiscale_1
(Romania) il 21.3.1981 (c.f. ), in proprio e nq di genitori esercenti la potestà CodiceFiscale_2
sui figli minori - nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 C.F._3
) – e – nata a [...] il [...] (c.f. ) -
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4
elettiv.te domiciliati in Catania Via Leopardi n. 82 presso lo studio dell'Avv. Vito Ercole Patti, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attori;
contro
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Paternò Via V.Emanuele n. 123 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla, che lo rappresenta e pagina 1 di 24 difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 3.5.2022 e in proprio e nq di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà sui figli minori e Persona_1 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale l' Controparte_1
esponendo che in occasione della seconda gravidanza nel 2014 della
[...]
coppia, che ha portò la nascita del piccolo , la stessa decise di farsi seguire Persona_1
dall'ambulatorio solidale ostetrico-ginecologico presso il Dipartimento materno-infantile dell'ospedale
. CP_1
Esponevano che dalla cartella del predetto , annessa alla Cartella Clinica, si Controparte_2
rilevano i seguenti dati: Data ultima mestruazione: 04/01/2014 — epoca presunta del parto
11/10/2014. 28/03/2014: settimana 11+6, eseguita ecografia (regolare) BCF presente (xxx) esami ematochimici regolari e, in particolare, negatività alla Toxoplasmosi;
09/05/2014: settimana 17,
eseguita ecografia (regolare) BCF presente (xxx) esami ematochimici non eseguiti. 13/06/2014:
settimana 22+6, eseguita ecografia morfologica (regolare, ance se in realtà a pag. 5 della cartella clinica si riporta un valore del ventricolo pari a 12 mm) BCF presente (xxx) eseguiti esami ematochimici ma sussiste una cancellazione al valore della Toxoplasmosi;
11/07/2014: settimana 26+6, eseguita ecografia (regolare) BCF presente (xxx) esami ematochimici non eseguiti;
01/08/2014: settimana
29+6, eseguita ecografia (malformazione del ventricolo) BCF presente (xxx) eseguiti esami ematochimici: POSITIVITA' alla Toxoplasmosi.
pagina 2 di 24 Deducevano che al dì là di quanto è riportato nello schema di cui sopra, un referto delle analisi cliniche eseguite in data 14/06/2014, presso il laboratorio di Patologia Clinica della Azienda
in questione, riferisce i valori della Toxoplasmosi nei seguenti termini: Toxoplasmosi CP_1
IgG>250 (range: negativo fino a 6,5 – indeterminati da 6,5 a 8, ovviamente positivi per valori maggiori); Toxoplasmosi IgM>10 (range: negativo fino a 0,9 – indeterminati da 0,9 a 11, ovviamente positivi per valori maggiori).
Rilevavano che in data 13 giugno del 2014, la sig.ra si recò presso l'ambulatorio per Pt_1
effettuare i controlli previsti: in quella occasione venne eseguita una ecografia morfologica. L'esisto della ecografia del 13/06/2014 fu descritto come “REGOLARE”. Tuttavia, all'interno della cartella clinica (pag. 5) si riporta per quella data che la dimensione del ventricolo era già di 12 mm.
Successivamente, alla data del 17/10/2014, la dimensione del ventricolo era 14 mm. In data
14/06/2014, come sopra riportato, furono effettuate delle analisi del sangue. All'esito della visita del
13/6/2014 i Sanitari chiedevano se la signora avesse animali in casa e se per caso nelle ultime Pt_1
settimane avesse riscontrato particolari fastidi o dei rialzi termici. La signora negava tali circostanze e i
Sanitari al riguardo non rilasciarono alcuna prescrizione farmacologica. Ritornata all'ambulatorio in data 11/07/2014, nulla le veniva prescritto né le veniva detto di particolare sulle sue condizioni di salute, né si rileva alcunchè dalla cartella ambulatoriale alla data suddetta. Riconvocata il 07/08/2014,
stavolta insieme al marito e la figlia, le veniva comunicato il riscontro della infezione da toxoplasmosi,
che l'ecografia poneva in evidenza la presenza di una anomalia cerebrale del feto e le veniva prescritta
1 cp al dì fino al parto. Veniva altresì tranquillizzata, rilevando che il contagio da Per_2
toxoplasmosi era da ritenere tardivo e che non avrebbe determinato particolari anomalie, anche in relazione alla terapia adottata Mai prima di quella data le era stato detto di essere affetta da
Toxoplasmosi, né alcun medicinale le era stato prescritto.
In data 18/10/2014, alla 41esima settimana, la sig.ra accedeva al reparto Ostetrico del citato Pt_1
nosocomio per il parto che si svolse in maniera spontanea e regolare, con la nascita di un neonato vivo pagina 3 di 24 e vitale, cui veniva dato il nome di . La Paziente veniva dimessa dal reparto il Persona_1
20/10/2014.
Esponevano – quindi – che il piccolo , subito dopo la nascita, veniva trasferito Persona_1
presso la U.O. di Neonatologia dell'ospedale " " ove permaneva degente fino al 01/11/2014 e CP_1
dunque dimesso con diagnosi di: "Infezione connatale da toxo-plasmosi. Ventricolomegalia dx. Ittero.
Corioretinite. Nato da parto spontaneo". Esponevano che quindi veniva successivamente trasferito al di Sezione Controparte_3 CP_4
Autonoma di Neurochirurgia Infantile, ed in data 19/11/2014, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di foraminoplastica destra e sottostomia per via endoscopica. La visita oculistica, eseguita in corso di degenza, poneva in evidenza una sospetta iperplasia del vitreo. Veniva dimesso in data
22/11/2014. In data 11/12/2014 veniva nuovamente ricoverato presso il medesimo sopracitato reparto per ulteriori controlli dai quali si rilevava la necessità di nuovo intervento. Veniva dimesso in data
22/12/2014. Poiché, come detto, successivamente al controllo strumentale, si rilevava la chiusura della stomia eseguita chirurgicamente, in data 19/01/2015, il piccolo paziente veniva, nel medesimo policlinico, nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico di "settostomia con tecnica endoscopica".
Veniva dimesso in data 22/01/2015. Ciò posto chiedevano in particolare di “a) Vagliare il comportamento complessivo dei medici e personale medico dell' CP_1 Controparte_1
che ebbero in cura la sig.ra nei giorni suddetti, dal primo accesso
[...] Parte_1
all'ambulatorio solidale. B) Dire le condotte negligenti, imperite ed imprudenti. C) Considerare che codeste condotte hanno vanificato la possibilità di terapia corretta e tempestiva dell'infezione che avanzava progressivamente nel feto causando in quest'ultimo gli effetti della toxoplasmosi non curata,
effetti gravissimi ed irreparabili che hanno portato ad un deficit visivo totale in occhio destro e ad un deficit cognitivo;
hanno sottratto il diritto ad una attività di counseling ed hanno negato il diritto alla coppia di genitori di autodeterminarsi sulla possibilità di scelta della eventuale interruzione della gravidanza. D) Ritenere e dichiarare in conseguenza la convenuta Azienda responsabile dei danni subiti pagina 4 di 24 dal piccolo e condannarla al risarcimento del danno, così identificato: qual Persona_1
danno non patrimoniale iure proprio per i genitori di e e Persona_3 Persona_4
della sorella ci si rimette all'equità del Giudice, ritenendosi però che il criterio da utilizzare Parte_3
dovrebbe essere oggetto di profonda personalizzazione, soprattutto per la sofferenza del bambino, e conseguentemente dei genitori, già dai primissimi mesi di vita, con due interventi all'encefalo presso l'ospedale di a tre mesi dalla nascita, e la compromissione della vita personale e CP_3 CP_4
familiare per tutta la vita a seguire e così in misura non inferiore ad € 75.600,00 per il padre e €
77.760,00 per la madre, ed € 21.600,00 per la sorella, per un totale di € 174.960,00, così come calcolato seguendo i criteri delle tabelle del Tribunale di Roma, allegate;
qual danno patrimoniale per e , quali genitori del piccolo , € 460.980,00, derivante da una Pt_1 Per_4 Persona_1
percentuale di invalidità del 45% e dalla personalizzazione del danno secondo le tabelle milanesi e così
per un totale di Euro 635.940,00; ovvero la maggiore o minore somma che codesto Tribunale riterrà
equa, anche alla luce delle pubblicande nuove tabelle di riferimento.”
L'Azienda convenuta si costituiva in giudizio opponendosi.
In corso di causa parte attrice proponeva querela di falso in via incidentale in relazione ad alcune registrazioni operate sulla cartella clinica con riferimento alla insorgenza della toxoplasmosi e della prescrizione del farmaco di contrasto. Parte convenuta – all'udienza dl 26.02.2024 – dichiarava di non volersi avvalere delle annotazioni contenute nella cartella clinica ed oggetto di querela ed in conseguenza non si dava corso all'istruzione della querela e si dichiarava non utilizzabile il documento nella parte oggetto di querela.
Disposta ed espletata ctu medico legale le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 18.9.2024 e la causa a tale udienza veniva posta in decisione. Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico,
pronuncia la presente per i seguenti pagina 5 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale la struttura ospedaliera è solidalmente responsabile, sia in via contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.),
per i danni provocati al paziente dal medico ivi operante, poichè l'attività che un libero professionista svolge presso una casa di cura privata, quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto di esecuzione d'opera, comporta un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente e il medico preposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/01/2005, n.571; Cass. Civ. sez. III 11
marzo 1998, in Ragiusan 1998, 183; Trib. Milano, 23/05/2003; Trib. Milano 20 settembre 1999, in
Giur. Milanese 2000, 114; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova Giur. Civ., 1997, I, 984; Trib.
Roma 28 giugno 1982, in Temi Rom. 1982, 601). La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si pagina 6 di 24 obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del pagina 7 di 24 risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_4
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_4
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_4
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha rilevato che “ E' indubbio che il piccolo Persona_5
abbia contratto la toxoplasmosi congenita, trasmessa dalla madre con l'infezione acuta
[...]
pagina 8 di 24 primaria in atto, attestata dalla presenza di anticorpi di tipo Ig G ed Ig M contro il
Toxoplasma , come risulta dagli atti di causa. Inoltre, gli accertamenti diagnostici, a cui fu sottoposto il piccolo dopo la nascita, hanno ulteriormente convalidato la diagnosi di Per_1
infezione connatale da toxoplasma con sequele neurologiche ed oculari (alterazione del profilo bulbare in entrambi gli occhi ). L'inizio dell'infezione materna da toxoplasma , in assenza di sintomi , non può essere esattamente accertata, ma, con alta probabilità, il periodo di sviluppo dell'infezione nel caso in questione va compreso tra l'epoca di gravidanza a 11ª
settimane + 6 gg (prima visita ostetrica il 28/03/2014 con sierologia negativa ) ed il 14/6/2014 a
23 settimane con il referto di IgG ed IgM positive. Nell'intervallo di tempo tra 28/03/2014 ed il 14/06/2014 non fu eseguito dai medici dell' la ripetizione del Toxo Controparte_2
Test che secondo le linee guida italiane doveva essere effettuato dopo 4-6 settimane, in quanto la gravida era suscettibile a contrarre la toxoplasmosi. In occasione della visita del
14/06/2023, quando fu accertata la sieroconversione degli anticorpi IgG ed IgM, i Sanitari
dell'ambulatorio solidale non hanno ripetuto gli esami ematochimici per confermare la diagnosi di infezione materna, non hanno proposto alla SI.ra l'esecuzione di Pt_1
un'amniocentesi per stabilire se fosse già in atto un'infezione fetale da toxoplasma, né
prescritto una terapia farmacologica. Solo in data 7/08/2014 fu prescritta una terapia con spiramicina 1 compressa al dì. Tale terapia, a nostro parere, non era idonea alla 23ª settimana di gravidanza perché prescritta con un dosaggio insufficiente (la posologia del farmaco prevede la prescrizione di n. 3 compresse al dì per un totale di 9000 U.I ) ed errata, per tipologia di farmaco, perché i farmaci di scelta erano la sulfadiazina assieme alla pagina 9 di 24 pirimetazina. Rispondendo, quindi, ai quesiti posti dal SI. Giudice si può affermare. È parere degli scriventi CCTTUU, dopo l'analisi della Cartella dell , della Cartella Controparte_2
Clinica della SI.ra , ricoverata per il parto presso L'Ospedale “Cannizzaro” di Pt_1
Catania e la Cartella clinica di ricovero del neonato presso la UOC di Neonatologia Presidio,
che i medici che ebbero a gestire l'iter clinico dell'attuale ricorrente hanno omesso le
seguenti azioni : proporre la ripetizione degli esami per la ricerca degli anticorpi antiToxo in occasione della seconda visita ostetrica effettuata a cui fu sottoposta La SI.ra in data Pt_1
09/05/2014 come raccomandato dalle linee guida italiane della gravidanza fisiologica
(ripetizione degli esami ogni 4-6 settimane fino al termine della gravidanza); proporre, in data 14/06/2014, l'effettuazione dei test di Immunoblot, che è una metodica più specifica, per la conferma di avvenuta infezione materna, la ricerca dei Test di avidità delle IgG ed il dosaggio delle IgA dopo l'accertamento della positività degli anticorpi IgG ed IgM nel Toxo
Test ; proporre un “counseling “ alla SI.ra per informarla sulla possibilità di una Pt_1
diagnosi fetale invasiva tramite amniocentesi per accertare l'avvenuta infezione fetale dovuta al passaggio transplacentare del toxoplasma;
solo in data 7/08/2014 prescrivere terapia con spiramicina, 1 compressa al dì, per altro terapia non era idonea alla 23ª settimana di gravidanza perché prescritta con un dosaggio insufficiente (la posologia del farmaco prevede la prescrizione di n. 3 compresse al dì per un totale di 9000 U.I ) ed errata, per tipologia di farmaco, perché i farmaci di scelta erano la sulfadiazina assieme alla pirimetazina. Pertanto, si ritiene che i medici che ebbero a gestire il periodo di gravidanza della abbiano Pt_1
commesso, in cooperazione fra loro, una serie di omissioni che potrebbero aver favorito la pagina 10 di 24 trasmissione per via transplacentare del parassita Toxoplasma Gondii. Le principali criticità
riscontrate nell'assistenza offerta alla SI.ra in cura all'ambulatorio per la Pt_1 CP_2
sorveglianza della sua gravidanza, sono state l'omessa ripetizione di alcuni esami per confermare quanto prima l'infezione materna da Toxoplasma, non avere proposto alla paziente un ”counseling” sulla sua situazione clinica e sulla necessità di una diagnosi prenatale invasiva (amniocentesi e l'errata e tardiva prescrizione terapeutica ), in violazione delle linee guida e non rappresentando, queste, un altro grado di difficoltà nell'espletamento delle prestazioni richieste ma anzi sono prestazioni di tipo rutinario. Non può essere,
comunque, sottaciuto che non è dimostrato, dagli studi riportati in letteratura, su ciò si rimanda alla bibliografica riportata alla fine del presente elaborato, se il trattamento con antibiotici nelle donne in gravidanza con infezione acuta abbia qualche effetto nel prevenire l'infezione congenita o migliorare gli esiti neonatali. Tali omissioni hanno permesso il diffondersi dell'agente infettate oltre la barriera placentare con conseguenze a carico del feto che, allo stato attuale si configurano nel minore in una microcefalia con Persona_6
disabilità intellettiva di grado moderato, corioretinite monolaterale destra con deficit visivo monolaterale di grave entità (conta le dita a 30 cm) ed esiti di idrocefalo destro trattato chirurgicamente. …. Rispondendo sinteticamente ai quesiti posti dal SI. Giudice, si può
esprimere quanto segue: sottoposto a visita medico legale il minore Persona_1
ed esaminati tutti, e solo, i documenti già prodotti dalle parti, ad esclusione di quello motivo di querela da parte del legale rappresentate di parte attrice, e, sulla base della visita medica e degli esami predetti è possibile formulare la seguente diagnosi medico legale: “Microcefalia
pagina 11 di 24 con disabilità intellettiva di grado moderato, corioretinite monolaterale destra con deficit
visivo monolaterale di grave entità (conta le dita a 30 cm) ed esiti di idrocefalo destro
trattato chirurgicamente”; i reliquati anatomo-funzionali di cui all'enunciato diagnostico sopra riportato, sono riconducibile ad errore omissivo diagnostico terapeutico da parte dei sanitari che ebbero in cura la madre durante la gestazione ravvisandovi profili Parte_1
di responsabilità professionale;
tali omissioni sono, con molta verosimiglianza, alla base dell'insorgenza dei reliquati anatomo funzionasi sopra indicati;
le prestazioni richieste ai
Sanitari non rappresentavano un alto grado di difficoltà, potendosi indicare quali prestazioni rutinarie, e non sono state seguite le linee guida raccomandate per la corretta gestione della gestante;
l'errore ha comportato una perdita di chance, globalmente medio-grave, sulla possibilità di guarigione, del vivere meglio, dell'autodeterminarsi del minore privando lo stesso della possibilità di programmare al meglio la propria vita e di esplicare le proprie attitudini psico fisiche;
non sono documentate spese sanitarie nel fascicolo di causa….. …… è
possibile solo evidenziate un periodo di Temporanea assoluta che si concretizza dal
22/10/2014 al 22/11/2015 per un totale di gg 72 (settantadue). Infine, privilegiando il momento valutativo del caso, queste nell'insieme sono in grado di concretare in Persona_1
un indubbio pregiudizio fisio-psichico, inteso nella più ampia accezione del termine,
producendo nella di lui persona, avuto riguardo dei più comuni barames valutativi, un danno da menomazione permanente in ragione del 45% (quarantacinque percento) rispetto alla totale”.
pagina 12 di 24 Le conclusioni del collegio sono assolutamente chiare nel ricondurre i danni patiti dal piccolo alla tardiva diagnosi di toxoplasmosi della gestante (da un lato) ed alla altrettanto tardiva Per_1
somminsitrazione della terapia antibiotica.
Ed invero non pare dubitabile che l'avere prescritto la terapia equivale a ritenere la stessa utile al fine del contrasto all'infezione sia per la gestante che per il feto, viceversa non sarebbe stata prescritta.
Né si rinvengono in atti indicazioni offerte alla gestante in ordine alla potenziale pericolosità della terapia in questione.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte del minore occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
pagina 13 di 24 1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché
sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che il minore è affetto da Per_1
Microcefalia con disabilità intellettiva di grado moderato, corioretinite monolaterale destra
con deficit visivo monolaterale di grave entità (conta le dita a 30 cm) ed esiti di idrocefalo
destro trattato chirurgicamente.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 45% ed un periodo di ITA di gg
72.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti. Peraltro la relazione integrativa disposta in questa sede non è stata nemmeno contestata da parte convenuta.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito pagina 14 di 24 dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità. Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso: per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 3977.28 (55.24*72*100%).
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
pagina 15 di 24 quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si pagina 16 di 24 limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Nel caso di specie in applicazione dei predetti criteri e considerata la percentuale di invalidità
permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a €
6803.56.
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 1.0 (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 306160.00 (= € 6803.56 x45x 1.0).
A tale somma va aggiunta quella di € 153080.00 a titolo di danno morale, sempre in appplicazione delle richiamate tabelle.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno pagina 17 di 24 biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
E' tuttavia assolutamente evidente che di fatto siamo di fronte ad una ipotesi (classica) di perdita totale della capacità lavorativa.
Il diritto risarcitorio si compendia in parte qua nella liquidazione del lucro cessante per la perdita totale della capacità lavorativa e reddituale. Esso, come è noto, può avvenire unicamente attraverso il ricorso alla prova presuntiva e la relativa prognosi va effettuata, oltre che alla stregua degli studi compiuti e delle inclinazioni manifestate, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia.
Va – però – osservato che nessuna somma a tal titolo è stata richiesta da parte attrice.
3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore del minore della complessiva somma di € 463217.28. Per_7
pagina 18 di 24 Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che pagina 19 di 24 con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
pagina 20 di 24 Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (18.10.2014).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (31.03.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
In ordine al danno iure proprio reclamato dai genitori.
La Cass. Civ., sez. III, con ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540 ha chiarito che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.
pagina 21 di 24 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso,
traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già
Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale
di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della pagina 22 di 24 tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022). La
questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione –
danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nella specie si tratta dei genitori della vittima ed è in re ipsa il totale coinvolgimento dei genitori nella assistenza continua al piccolo , del tutto non autosufficiente. Per_1
Ciò posto ne segue in applicazione delle richiamate Tabelle del Tribunale di Roma che spetta a ciascun genitore un complessivo risarcimento di € 90046.087 [€ 6948.00 valore punto max * 36 punti
(20 genitore + 10 eta danneggiato + 6 età parente) *0.8 (coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza) * 45% (percntuale invalidità)].
Per la sorella invece spetta un complessivo risarcimento di € 92547.36 [€ 6948.00 valore punto max
* 37 punti (20 genitore + 10 eta danneggiato + 7 età parente) *0.8 (coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza) * 45% (percentuale invalidità)].
Tali somme vanno però limitate a quelle oggetto di domanda ovvero € € 75.600,00 per il padre e €
77.760,00 per la madre, ed € 21.600,00 per la sorella.
Nessuna altra somma può essere liquidata – rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei pagina 23 di 24 genitori per omessa informazione sulle patologie del feto che avrebbe impedito la scelta dell'interruzione volontaria della gravidanza, e per le conseguenze psicologiche che tale omessa informazione ha determinato sugli attori – non essendovi domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da e in proprio e nq di genitori esercenti la potestà sui figli Parte_1 Parte_2
minori e contro Persona_1 Parte_3 [...]
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_1
condanna la convenuta al pagamento in favore del minore a titolo di Persona_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di €
463217.28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in parte motiva;
condanna la convenuta al pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale subiti in Parte_3
conseguenza dell'evento per cui è causa – rispettivamente - della complessiva somma di € 77760.00
per la madre, € 75.600,00 per il padre e € 21.600,00 per la sorella, oltre oltre interessi legali al soddisfo;
condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate in complessivi € 1713.00 per spese, € 20000.00 per compensi, oltre rimborso compensi ctu, spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 31 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 24 di 24
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6428/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.09.2024, promossa da
e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. , nato a [...] CodiceFiscale_1
(Romania) il 21.3.1981 (c.f. ), in proprio e nq di genitori esercenti la potestà CodiceFiscale_2
sui figli minori - nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 C.F._3
) – e – nata a [...] il [...] (c.f. ) -
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4
elettiv.te domiciliati in Catania Via Leopardi n. 82 presso lo studio dell'Avv. Vito Ercole Patti, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attori;
contro
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Paternò Via V.Emanuele n. 123 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla, che lo rappresenta e pagina 1 di 24 difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 3.5.2022 e in proprio e nq di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà sui figli minori e Persona_1 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale l' Controparte_1
esponendo che in occasione della seconda gravidanza nel 2014 della
[...]
coppia, che ha portò la nascita del piccolo , la stessa decise di farsi seguire Persona_1
dall'ambulatorio solidale ostetrico-ginecologico presso il Dipartimento materno-infantile dell'ospedale
. CP_1
Esponevano che dalla cartella del predetto , annessa alla Cartella Clinica, si Controparte_2
rilevano i seguenti dati: Data ultima mestruazione: 04/01/2014 — epoca presunta del parto
11/10/2014. 28/03/2014: settimana 11+6, eseguita ecografia (regolare) BCF presente (xxx) esami ematochimici regolari e, in particolare, negatività alla Toxoplasmosi;
09/05/2014: settimana 17,
eseguita ecografia (regolare) BCF presente (xxx) esami ematochimici non eseguiti. 13/06/2014:
settimana 22+6, eseguita ecografia morfologica (regolare, ance se in realtà a pag. 5 della cartella clinica si riporta un valore del ventricolo pari a 12 mm) BCF presente (xxx) eseguiti esami ematochimici ma sussiste una cancellazione al valore della Toxoplasmosi;
11/07/2014: settimana 26+6, eseguita ecografia (regolare) BCF presente (xxx) esami ematochimici non eseguiti;
01/08/2014: settimana
29+6, eseguita ecografia (malformazione del ventricolo) BCF presente (xxx) eseguiti esami ematochimici: POSITIVITA' alla Toxoplasmosi.
pagina 2 di 24 Deducevano che al dì là di quanto è riportato nello schema di cui sopra, un referto delle analisi cliniche eseguite in data 14/06/2014, presso il laboratorio di Patologia Clinica della Azienda
in questione, riferisce i valori della Toxoplasmosi nei seguenti termini: Toxoplasmosi CP_1
IgG>250 (range: negativo fino a 6,5 – indeterminati da 6,5 a 8, ovviamente positivi per valori maggiori); Toxoplasmosi IgM>10 (range: negativo fino a 0,9 – indeterminati da 0,9 a 11, ovviamente positivi per valori maggiori).
Rilevavano che in data 13 giugno del 2014, la sig.ra si recò presso l'ambulatorio per Pt_1
effettuare i controlli previsti: in quella occasione venne eseguita una ecografia morfologica. L'esisto della ecografia del 13/06/2014 fu descritto come “REGOLARE”. Tuttavia, all'interno della cartella clinica (pag. 5) si riporta per quella data che la dimensione del ventricolo era già di 12 mm.
Successivamente, alla data del 17/10/2014, la dimensione del ventricolo era 14 mm. In data
14/06/2014, come sopra riportato, furono effettuate delle analisi del sangue. All'esito della visita del
13/6/2014 i Sanitari chiedevano se la signora avesse animali in casa e se per caso nelle ultime Pt_1
settimane avesse riscontrato particolari fastidi o dei rialzi termici. La signora negava tali circostanze e i
Sanitari al riguardo non rilasciarono alcuna prescrizione farmacologica. Ritornata all'ambulatorio in data 11/07/2014, nulla le veniva prescritto né le veniva detto di particolare sulle sue condizioni di salute, né si rileva alcunchè dalla cartella ambulatoriale alla data suddetta. Riconvocata il 07/08/2014,
stavolta insieme al marito e la figlia, le veniva comunicato il riscontro della infezione da toxoplasmosi,
che l'ecografia poneva in evidenza la presenza di una anomalia cerebrale del feto e le veniva prescritta
1 cp al dì fino al parto. Veniva altresì tranquillizzata, rilevando che il contagio da Per_2
toxoplasmosi era da ritenere tardivo e che non avrebbe determinato particolari anomalie, anche in relazione alla terapia adottata Mai prima di quella data le era stato detto di essere affetta da
Toxoplasmosi, né alcun medicinale le era stato prescritto.
In data 18/10/2014, alla 41esima settimana, la sig.ra accedeva al reparto Ostetrico del citato Pt_1
nosocomio per il parto che si svolse in maniera spontanea e regolare, con la nascita di un neonato vivo pagina 3 di 24 e vitale, cui veniva dato il nome di . La Paziente veniva dimessa dal reparto il Persona_1
20/10/2014.
Esponevano – quindi – che il piccolo , subito dopo la nascita, veniva trasferito Persona_1
presso la U.O. di Neonatologia dell'ospedale " " ove permaneva degente fino al 01/11/2014 e CP_1
dunque dimesso con diagnosi di: "Infezione connatale da toxo-plasmosi. Ventricolomegalia dx. Ittero.
Corioretinite. Nato da parto spontaneo". Esponevano che quindi veniva successivamente trasferito al di Sezione Controparte_3 CP_4
Autonoma di Neurochirurgia Infantile, ed in data 19/11/2014, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di foraminoplastica destra e sottostomia per via endoscopica. La visita oculistica, eseguita in corso di degenza, poneva in evidenza una sospetta iperplasia del vitreo. Veniva dimesso in data
22/11/2014. In data 11/12/2014 veniva nuovamente ricoverato presso il medesimo sopracitato reparto per ulteriori controlli dai quali si rilevava la necessità di nuovo intervento. Veniva dimesso in data
22/12/2014. Poiché, come detto, successivamente al controllo strumentale, si rilevava la chiusura della stomia eseguita chirurgicamente, in data 19/01/2015, il piccolo paziente veniva, nel medesimo policlinico, nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico di "settostomia con tecnica endoscopica".
Veniva dimesso in data 22/01/2015. Ciò posto chiedevano in particolare di “a) Vagliare il comportamento complessivo dei medici e personale medico dell' CP_1 Controparte_1
che ebbero in cura la sig.ra nei giorni suddetti, dal primo accesso
[...] Parte_1
all'ambulatorio solidale. B) Dire le condotte negligenti, imperite ed imprudenti. C) Considerare che codeste condotte hanno vanificato la possibilità di terapia corretta e tempestiva dell'infezione che avanzava progressivamente nel feto causando in quest'ultimo gli effetti della toxoplasmosi non curata,
effetti gravissimi ed irreparabili che hanno portato ad un deficit visivo totale in occhio destro e ad un deficit cognitivo;
hanno sottratto il diritto ad una attività di counseling ed hanno negato il diritto alla coppia di genitori di autodeterminarsi sulla possibilità di scelta della eventuale interruzione della gravidanza. D) Ritenere e dichiarare in conseguenza la convenuta Azienda responsabile dei danni subiti pagina 4 di 24 dal piccolo e condannarla al risarcimento del danno, così identificato: qual Persona_1
danno non patrimoniale iure proprio per i genitori di e e Persona_3 Persona_4
della sorella ci si rimette all'equità del Giudice, ritenendosi però che il criterio da utilizzare Parte_3
dovrebbe essere oggetto di profonda personalizzazione, soprattutto per la sofferenza del bambino, e conseguentemente dei genitori, già dai primissimi mesi di vita, con due interventi all'encefalo presso l'ospedale di a tre mesi dalla nascita, e la compromissione della vita personale e CP_3 CP_4
familiare per tutta la vita a seguire e così in misura non inferiore ad € 75.600,00 per il padre e €
77.760,00 per la madre, ed € 21.600,00 per la sorella, per un totale di € 174.960,00, così come calcolato seguendo i criteri delle tabelle del Tribunale di Roma, allegate;
qual danno patrimoniale per e , quali genitori del piccolo , € 460.980,00, derivante da una Pt_1 Per_4 Persona_1
percentuale di invalidità del 45% e dalla personalizzazione del danno secondo le tabelle milanesi e così
per un totale di Euro 635.940,00; ovvero la maggiore o minore somma che codesto Tribunale riterrà
equa, anche alla luce delle pubblicande nuove tabelle di riferimento.”
L'Azienda convenuta si costituiva in giudizio opponendosi.
In corso di causa parte attrice proponeva querela di falso in via incidentale in relazione ad alcune registrazioni operate sulla cartella clinica con riferimento alla insorgenza della toxoplasmosi e della prescrizione del farmaco di contrasto. Parte convenuta – all'udienza dl 26.02.2024 – dichiarava di non volersi avvalere delle annotazioni contenute nella cartella clinica ed oggetto di querela ed in conseguenza non si dava corso all'istruzione della querela e si dichiarava non utilizzabile il documento nella parte oggetto di querela.
Disposta ed espletata ctu medico legale le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 18.9.2024 e la causa a tale udienza veniva posta in decisione. Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico,
pronuncia la presente per i seguenti pagina 5 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale la struttura ospedaliera è solidalmente responsabile, sia in via contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.),
per i danni provocati al paziente dal medico ivi operante, poichè l'attività che un libero professionista svolge presso una casa di cura privata, quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto di esecuzione d'opera, comporta un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente e il medico preposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/01/2005, n.571; Cass. Civ. sez. III 11
marzo 1998, in Ragiusan 1998, 183; Trib. Milano, 23/05/2003; Trib. Milano 20 settembre 1999, in
Giur. Milanese 2000, 114; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova Giur. Civ., 1997, I, 984; Trib.
Roma 28 giugno 1982, in Temi Rom. 1982, 601). La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si pagina 6 di 24 obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del pagina 7 di 24 risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_4
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_4
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_4
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha rilevato che “ E' indubbio che il piccolo Persona_5
abbia contratto la toxoplasmosi congenita, trasmessa dalla madre con l'infezione acuta
[...]
pagina 8 di 24 primaria in atto, attestata dalla presenza di anticorpi di tipo Ig G ed Ig M contro il
Toxoplasma , come risulta dagli atti di causa. Inoltre, gli accertamenti diagnostici, a cui fu sottoposto il piccolo dopo la nascita, hanno ulteriormente convalidato la diagnosi di Per_1
infezione connatale da toxoplasma con sequele neurologiche ed oculari (alterazione del profilo bulbare in entrambi gli occhi ). L'inizio dell'infezione materna da toxoplasma , in assenza di sintomi , non può essere esattamente accertata, ma, con alta probabilità, il periodo di sviluppo dell'infezione nel caso in questione va compreso tra l'epoca di gravidanza a 11ª
settimane + 6 gg (prima visita ostetrica il 28/03/2014 con sierologia negativa ) ed il 14/6/2014 a
23 settimane con il referto di IgG ed IgM positive. Nell'intervallo di tempo tra 28/03/2014 ed il 14/06/2014 non fu eseguito dai medici dell' la ripetizione del Toxo Controparte_2
Test che secondo le linee guida italiane doveva essere effettuato dopo 4-6 settimane, in quanto la gravida era suscettibile a contrarre la toxoplasmosi. In occasione della visita del
14/06/2023, quando fu accertata la sieroconversione degli anticorpi IgG ed IgM, i Sanitari
dell'ambulatorio solidale non hanno ripetuto gli esami ematochimici per confermare la diagnosi di infezione materna, non hanno proposto alla SI.ra l'esecuzione di Pt_1
un'amniocentesi per stabilire se fosse già in atto un'infezione fetale da toxoplasma, né
prescritto una terapia farmacologica. Solo in data 7/08/2014 fu prescritta una terapia con spiramicina 1 compressa al dì. Tale terapia, a nostro parere, non era idonea alla 23ª settimana di gravidanza perché prescritta con un dosaggio insufficiente (la posologia del farmaco prevede la prescrizione di n. 3 compresse al dì per un totale di 9000 U.I ) ed errata, per tipologia di farmaco, perché i farmaci di scelta erano la sulfadiazina assieme alla pagina 9 di 24 pirimetazina. Rispondendo, quindi, ai quesiti posti dal SI. Giudice si può affermare. È parere degli scriventi CCTTUU, dopo l'analisi della Cartella dell , della Cartella Controparte_2
Clinica della SI.ra , ricoverata per il parto presso L'Ospedale “Cannizzaro” di Pt_1
Catania e la Cartella clinica di ricovero del neonato presso la UOC di Neonatologia Presidio,
che i medici che ebbero a gestire l'iter clinico dell'attuale ricorrente hanno omesso le
seguenti azioni : proporre la ripetizione degli esami per la ricerca degli anticorpi antiToxo in occasione della seconda visita ostetrica effettuata a cui fu sottoposta La SI.ra in data Pt_1
09/05/2014 come raccomandato dalle linee guida italiane della gravidanza fisiologica
(ripetizione degli esami ogni 4-6 settimane fino al termine della gravidanza); proporre, in data 14/06/2014, l'effettuazione dei test di Immunoblot, che è una metodica più specifica, per la conferma di avvenuta infezione materna, la ricerca dei Test di avidità delle IgG ed il dosaggio delle IgA dopo l'accertamento della positività degli anticorpi IgG ed IgM nel Toxo
Test ; proporre un “counseling “ alla SI.ra per informarla sulla possibilità di una Pt_1
diagnosi fetale invasiva tramite amniocentesi per accertare l'avvenuta infezione fetale dovuta al passaggio transplacentare del toxoplasma;
solo in data 7/08/2014 prescrivere terapia con spiramicina, 1 compressa al dì, per altro terapia non era idonea alla 23ª settimana di gravidanza perché prescritta con un dosaggio insufficiente (la posologia del farmaco prevede la prescrizione di n. 3 compresse al dì per un totale di 9000 U.I ) ed errata, per tipologia di farmaco, perché i farmaci di scelta erano la sulfadiazina assieme alla pirimetazina. Pertanto, si ritiene che i medici che ebbero a gestire il periodo di gravidanza della abbiano Pt_1
commesso, in cooperazione fra loro, una serie di omissioni che potrebbero aver favorito la pagina 10 di 24 trasmissione per via transplacentare del parassita Toxoplasma Gondii. Le principali criticità
riscontrate nell'assistenza offerta alla SI.ra in cura all'ambulatorio per la Pt_1 CP_2
sorveglianza della sua gravidanza, sono state l'omessa ripetizione di alcuni esami per confermare quanto prima l'infezione materna da Toxoplasma, non avere proposto alla paziente un ”counseling” sulla sua situazione clinica e sulla necessità di una diagnosi prenatale invasiva (amniocentesi e l'errata e tardiva prescrizione terapeutica ), in violazione delle linee guida e non rappresentando, queste, un altro grado di difficoltà nell'espletamento delle prestazioni richieste ma anzi sono prestazioni di tipo rutinario. Non può essere,
comunque, sottaciuto che non è dimostrato, dagli studi riportati in letteratura, su ciò si rimanda alla bibliografica riportata alla fine del presente elaborato, se il trattamento con antibiotici nelle donne in gravidanza con infezione acuta abbia qualche effetto nel prevenire l'infezione congenita o migliorare gli esiti neonatali. Tali omissioni hanno permesso il diffondersi dell'agente infettate oltre la barriera placentare con conseguenze a carico del feto che, allo stato attuale si configurano nel minore in una microcefalia con Persona_6
disabilità intellettiva di grado moderato, corioretinite monolaterale destra con deficit visivo monolaterale di grave entità (conta le dita a 30 cm) ed esiti di idrocefalo destro trattato chirurgicamente. …. Rispondendo sinteticamente ai quesiti posti dal SI. Giudice, si può
esprimere quanto segue: sottoposto a visita medico legale il minore Persona_1
ed esaminati tutti, e solo, i documenti già prodotti dalle parti, ad esclusione di quello motivo di querela da parte del legale rappresentate di parte attrice, e, sulla base della visita medica e degli esami predetti è possibile formulare la seguente diagnosi medico legale: “Microcefalia
pagina 11 di 24 con disabilità intellettiva di grado moderato, corioretinite monolaterale destra con deficit
visivo monolaterale di grave entità (conta le dita a 30 cm) ed esiti di idrocefalo destro
trattato chirurgicamente”; i reliquati anatomo-funzionali di cui all'enunciato diagnostico sopra riportato, sono riconducibile ad errore omissivo diagnostico terapeutico da parte dei sanitari che ebbero in cura la madre durante la gestazione ravvisandovi profili Parte_1
di responsabilità professionale;
tali omissioni sono, con molta verosimiglianza, alla base dell'insorgenza dei reliquati anatomo funzionasi sopra indicati;
le prestazioni richieste ai
Sanitari non rappresentavano un alto grado di difficoltà, potendosi indicare quali prestazioni rutinarie, e non sono state seguite le linee guida raccomandate per la corretta gestione della gestante;
l'errore ha comportato una perdita di chance, globalmente medio-grave, sulla possibilità di guarigione, del vivere meglio, dell'autodeterminarsi del minore privando lo stesso della possibilità di programmare al meglio la propria vita e di esplicare le proprie attitudini psico fisiche;
non sono documentate spese sanitarie nel fascicolo di causa….. …… è
possibile solo evidenziate un periodo di Temporanea assoluta che si concretizza dal
22/10/2014 al 22/11/2015 per un totale di gg 72 (settantadue). Infine, privilegiando il momento valutativo del caso, queste nell'insieme sono in grado di concretare in Persona_1
un indubbio pregiudizio fisio-psichico, inteso nella più ampia accezione del termine,
producendo nella di lui persona, avuto riguardo dei più comuni barames valutativi, un danno da menomazione permanente in ragione del 45% (quarantacinque percento) rispetto alla totale”.
pagina 12 di 24 Le conclusioni del collegio sono assolutamente chiare nel ricondurre i danni patiti dal piccolo alla tardiva diagnosi di toxoplasmosi della gestante (da un lato) ed alla altrettanto tardiva Per_1
somminsitrazione della terapia antibiotica.
Ed invero non pare dubitabile che l'avere prescritto la terapia equivale a ritenere la stessa utile al fine del contrasto all'infezione sia per la gestante che per il feto, viceversa non sarebbe stata prescritta.
Né si rinvengono in atti indicazioni offerte alla gestante in ordine alla potenziale pericolosità della terapia in questione.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte del minore occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
pagina 13 di 24 1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché
sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che il minore è affetto da Per_1
Microcefalia con disabilità intellettiva di grado moderato, corioretinite monolaterale destra
con deficit visivo monolaterale di grave entità (conta le dita a 30 cm) ed esiti di idrocefalo
destro trattato chirurgicamente.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 45% ed un periodo di ITA di gg
72.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti. Peraltro la relazione integrativa disposta in questa sede non è stata nemmeno contestata da parte convenuta.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito pagina 14 di 24 dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità. Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso: per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 3977.28 (55.24*72*100%).
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
pagina 15 di 24 quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si pagina 16 di 24 limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Nel caso di specie in applicazione dei predetti criteri e considerata la percentuale di invalidità
permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a €
6803.56.
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 1.0 (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 306160.00 (= € 6803.56 x45x 1.0).
A tale somma va aggiunta quella di € 153080.00 a titolo di danno morale, sempre in appplicazione delle richiamate tabelle.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno pagina 17 di 24 biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
E' tuttavia assolutamente evidente che di fatto siamo di fronte ad una ipotesi (classica) di perdita totale della capacità lavorativa.
Il diritto risarcitorio si compendia in parte qua nella liquidazione del lucro cessante per la perdita totale della capacità lavorativa e reddituale. Esso, come è noto, può avvenire unicamente attraverso il ricorso alla prova presuntiva e la relativa prognosi va effettuata, oltre che alla stregua degli studi compiuti e delle inclinazioni manifestate, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia.
Va – però – osservato che nessuna somma a tal titolo è stata richiesta da parte attrice.
3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore del minore della complessiva somma di € 463217.28. Per_7
pagina 18 di 24 Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che pagina 19 di 24 con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
pagina 20 di 24 Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (18.10.2014).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (31.03.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
In ordine al danno iure proprio reclamato dai genitori.
La Cass. Civ., sez. III, con ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540 ha chiarito che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.
pagina 21 di 24 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso,
traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già
Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale
di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della pagina 22 di 24 tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022). La
questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione –
danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nella specie si tratta dei genitori della vittima ed è in re ipsa il totale coinvolgimento dei genitori nella assistenza continua al piccolo , del tutto non autosufficiente. Per_1
Ciò posto ne segue in applicazione delle richiamate Tabelle del Tribunale di Roma che spetta a ciascun genitore un complessivo risarcimento di € 90046.087 [€ 6948.00 valore punto max * 36 punti
(20 genitore + 10 eta danneggiato + 6 età parente) *0.8 (coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza) * 45% (percntuale invalidità)].
Per la sorella invece spetta un complessivo risarcimento di € 92547.36 [€ 6948.00 valore punto max
* 37 punti (20 genitore + 10 eta danneggiato + 7 età parente) *0.8 (coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza) * 45% (percentuale invalidità)].
Tali somme vanno però limitate a quelle oggetto di domanda ovvero € € 75.600,00 per il padre e €
77.760,00 per la madre, ed € 21.600,00 per la sorella.
Nessuna altra somma può essere liquidata – rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei pagina 23 di 24 genitori per omessa informazione sulle patologie del feto che avrebbe impedito la scelta dell'interruzione volontaria della gravidanza, e per le conseguenze psicologiche che tale omessa informazione ha determinato sugli attori – non essendovi domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da e in proprio e nq di genitori esercenti la potestà sui figli Parte_1 Parte_2
minori e contro Persona_1 Parte_3 [...]
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_1
condanna la convenuta al pagamento in favore del minore a titolo di Persona_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di €
463217.28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in parte motiva;
condanna la convenuta al pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale subiti in Parte_3
conseguenza dell'evento per cui è causa – rispettivamente - della complessiva somma di € 77760.00
per la madre, € 75.600,00 per il padre e € 21.600,00 per la sorella, oltre oltre interessi legali al soddisfo;
condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate in complessivi € 1713.00 per spese, € 20000.00 per compensi, oltre rimborso compensi ctu, spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 31 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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