Sentenza 27 agosto 2024
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Parere interlocutorio 14 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
Parere definitivo 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05474/2025REG.PROV.COLL.
N. 00048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2025, proposto da GE Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola Rampon Fratelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13509/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienza Agricola Rampon Fratelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Nessuno è presente per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’Azienda agricola Rampon Fratelli ha premesso in fatto che: con provvedimento del 3 dicembre 2010 l’GE ha accolto la domanda presentata dall’azienda agricola per la rateizzazione, ai sensi dell’art. 8 quater , d.l. n. 5/2009, del debito dovuto a titolo di prelievo supplementare per l’annata lattiero casearia 2002/2003; l’azienda agricola per sostentarsi riceve ogni anno gli aiuti comunitari PAC; nell’anno 2010 GE ha compensato gli aiuti comunitari spettanti all’azienda con le somme da quest’ultima dovute a titolo di prima rata del predetto contratto di rateizzazione; negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 l’azienda agricola ha regolarmente versato le rate dovute in forza del contratto di rateizzazione ed EA ha versato all’azienda le somme dovute a titolo di aiuti europei; negli anni 2014, 2015 e 2016 EA inaspettatamente non ha versato all’azienda i contributi europei, compensando il relativo importo con presunti debiti dovuti a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiero casearie 1999/2000 e 2000/2001, non oggetto del contratto di rateizzazione; a causa di ciò l’azienda non è riuscita a pagare la quinta, la sesta e la settima rata del contratto di rateizzazione e, conseguentemente, l’amministrazione ha dichiarato la risoluzione del contratto stesso.
L’azienda ha quindi chiesto al Tribunale di annullare tale ultimo provvedimento e di accertare l’illegittimità della compensazione degli aiuti europei ad essa spettanti con i prelievi delle annate 1999/2000 e 2000/2001 ed il diritto dell’azienda medesima alla restituzione delle somme illegittimamente compensate, deducendo: violazione degli artt. 8 ter e quinquies d.l. n. 5/2009, dell’art. 5 ter Reg. CE n. 885/2006, dell’art. 3, comma 13, del contratto di rateizzazione, difetto e carenza di istruttoria, errore sui presupposti ed eccesso di potere, mancato accertamento dei debiti considerati come dovuti ed esigibili. In particolare l’azienda ricorrente ha rappresentato di avere già provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare per le annate 1999/2000 e 2000/2001, mediante versamento ai primi acquirenti Eurolat S.p.a. (1999/2000) e Parmalat S.p.a. (annata 2000/2001), con la conseguenza che EA ha illegittimamente compensato un proprio credito inesistente con il credito dell’azienda relativo agli aiuti europei e ciò ha comportato per l’azienda il venire meno della provvista per il pagamento delle rate relative al contratto di rateizzazione per l’annata 1998/1999.
Si sono costituiti in giudizio GE e il Ministero, contestando la fondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 13509/2024 il Tribunale ha accolto l’unico motivo di ricorso, ritenendo che l’azienda avesse già estinto il proprio debito relativo al prelievo supplementare per le annate 1999/2000 e 2000/2001 mediante il pagamento al primo acquirente e che, comunque, in relazione a tali annate è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2020 che ha annullato i relativi prelievi. Conseguentemente il Tribunale ha condannato l’amministrazione alla restituzione della somma di euro 102.857,42, oltre interessi dalla domanda, anche mediante imputazione a titolo di pagamento delle rate scadute nelle annualità 2014, 2015 e 2016 e la restituzione dell’eventuale somma residua.
EA ed il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste hanno impugnato la predetta sentenza deducendo: 1) violazione dell’art. 1294 c.c. e del principio di solidarietà tra primo acquirente e produttore nell’obbligazione di pagamento del prelievo supplementare in materia di quote latte; violazione dell’art. 5, comma 3, l. n. 468/1992 e del Reg. CE n. 1392/2001; 2) violazione degli artt. 5 del Reg. CE n. 885/2006, introdotto dal Reg. CE n. 1034/2008; degli artt. 8 ter , 8 quater , 8 quinquies , d.l. n. 5/2009, conv. in l. n. 33/2009, e delle norme e dei principi in tema di rateizzazione ex lege del pagamento del prelievo supplementare sugli esuberi di produzione rispetto al q.r.i.
Si è costituita l’azienda agricola appellata contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza cautelare n. 422/2025 questo Consiglio ha disposto la sospensione della esecutività della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha affermato il diritto dell’appellata alla restituzione della somma di euro 102.857,42, oltre interessi legali maturati dal giorno della domanda.
All’udienza pubblica del 12 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Con il primo motivo di appello le amministrazioni hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che l’obbligazione gravante sul produttore e sul primo acquirente abbia natura solidale, con conseguente possibilità per l’ente creditore di agire indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro, a prescindere dai rapporti interni tra i due condebitori solidali e, quindi, anche qualora le somme dovute a titolo di prelievo siano già state versate dal produttore al primo acquirente.
Tale motivo di appello è inammissibile e comunque infondato.
2.1. In primo luogo, il collegio rileva che, come sopra esposto, la sentenza di primo grado motiva l’annullamento su due ragioni: il produttore ha già pagato al primo acquirente, estinguendo così il proprio debito; i prelievi relativi alle annualità in contestazione (1999/2000 e 2000/2001) sono stati annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato m. 1973/2020.
Tale seconda ragione, di per sé sufficiente a giustificare la pronuncia di annullamento, non è stata specificamente censurata con l’atto di appello, circostanza che renderebbe inammissibile l’impugnazione per difetto di interesse.
2.2. Nel merito va comunque rilevato che, in base alla disciplina europea pro tempore vigente, richiamata anche nell’atto di appello, lo Stato membro può agire direttamente nei confronti del produttore, solo qualora sia accertato che quest’ultimo non abbia versato l’importo al primo acquirente.
Ed infatti con sentenza del 15 gennaio 2004, emessa in C-230/01 la Corte di Giustizia ha affermato che “gli artt. 1 e 2 del Reg CEE del Consiglio del 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, non autorizzano l’organismo competente ad agire direttamente, a parte il caso delle vendite dirette, contro il produttore per recuperare l’importo da questi dovuto a titolo di prelievo supplementare sul latte. Tuttavia l’obbligo, imposto agli Stati membri dall’art. 10 CE, di adottare provvedimenti che garantiscono il recupero del prelievo nell’ipotesi in cui il meccanismo previsto dall’art. 2, n. 2, del detto regolamento sia destinato all’insuccesso, comporta la facoltà di agire direttamente contro il produttore al fine di recuperare l’importo dovuto qualora sia accertato che questi non l’ha versato all’acquirente e che quest’ultimo non si è adoperato per riscuoterlo presso il produttore”.
L’interpretazione del Reg. CEE n. 3950/1992, offerta dalla Corte di Giustizia, è stata poi espressamente positivizzata nei successivi interventi normativi europei in materia di quote latte.
In particolare l’art. 84 Reg CE n. 1234/2007 (rubricato importi non pagati o pagati in eccesso) al comma 3 ha previsto che “Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell’articolo 84, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente”. A contrario si desume, quindi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza europea, che lo Stato non può agire contro il produttore se il primo acquirente ha adempiuto all’obbligo di riscuotere il contributo.
Peraltro va rilevato che il successivo Reg. UE n. 1308/2013, pur abrogando il Reg. CE n. 1234/2007, all’art. 230 ha tuttavia previsto che continuano ad applicarsi le disposizioni del Reg. CE n. 1234/2007 relative al regime di contenimento della produzione di latte (parte II, titolo I, capo III, sezione III), tra cui anche l’art. 84 citato.
Ciò premesso in diritto, nel caso in esame il Tribunale, con statuizione non impugnata, ha accertato che l’azienda appellata, per entrambe le annate in contestazione, ha versato i contributi dovuti al primo acquirente, con conseguente estinzione del proprio debito e impossibilità per lo Stato di agire nei suoi confronti. Lo Stato potrà invece agire nei confronti del primo acquirente che ha trattenuto le somme dal produttore senza tuttavia versarle all’amministrazione.
Il motivo di appello è quindi anche nel merito infondato.
3. Con il secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha violato l’art. 8 quinquies , d.l. n. 5/2009, secondo cui la sottoscrizione del contratto di rateizzazione è subordinata alla rinuncia da parte dell’azienda ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta e integra comunque ricognizione del debito.
Anche questo secondo motivo di appello è infondato.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che il contratto di rateizzazione aveva esclusivamente ad oggetto i debiti relativi all’annata lattiero casearia 2002/2003 e non poteva pertanto precludere la contestazione delle somme dovute per le diverse annate lattiero casearie 1999/2000 e 2000/2001.
4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. In applicazione della regola della soccombenza le amministrazioni appellanti vanno condannate al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le amministrazioni appellanti al pagamento in favore dell’azienda appellata della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessorio di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO