Articolo 454 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 453Articolo 455
Versione
9 ottobre 2010
Art. 454. Omissione di comunicazioni agli aventi diritto 1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 397, e' punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente