Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il consigliere delegato, Dott.ssa Silvana Ferriero, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento di equa riparazione n. 184/2025 R.V.G., proposto da Parte 1 [...]
' Parte 6 [...] Parte 5
, Parte 3 Parte 4 Parte 2
Pt 7, i primi due in proprio e gli altri quali eredi di Persona 1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosina Vennari giusta procura in atti;
CONTRO
Controparte 1
visto il ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 con il quale i ricorrenti hanno proposto domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi davanti al giudice di Pace di
Cropalati e al Tribunale di Castrovillari;
vista la documentazione integrativa depositata nel termine all'uopo assegnato;
rilevato:
che rispetto alla fase davanti al giudice di pace mancano tutti gli atti avendo i ricorrenti prodotto attestazione della cancelleria di irreperibilità del fascicolo ma che, attesa la regola di giudizio che dovrà applicarsi, la circostanza non assume alcun rilievo;
che il giudizio di secondo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2015 ed è stato definito con sentenza del 26 giugno 2024 con una durata quindi di nove anni e 5 mesi dai quali va detratto il periodo di circa tre mesi intercorso tra l'interruzione dichiarata all'udienza del 26 aprile 2022 e il deposito del ricorso in riassunzione del 12 luglio 2022, con una residua durata quindi di nove anni e due mesi ovvero sei anni in più della durata che la legge considera ragionevole per la definizione del giudizio di primo grado;
considerato che
il giudizio ha avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno quantificato dall'attore in €
1210 proposta nei confronti dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2051; che detto importo di € di € 1210 inferiore a quello che si otterrebbe pur liquidando al minimo l'indennizzo per gli anni di ritardo, rappresenta il limite massimo dell'indennizzo riconoscibile in applicazione della regola di cui al n. 3 dell'art. 2 bis legge n. 89 del 2001; che Parte 3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2 hanno chiarito di agire in giudizio quali eredi di Persona 1 deceduto il 22 novembre 2021 onde essi hanno diritto al solo importo che sarebbe spettato al proprio dante causa da ripartire tra loro in ragione delle rispettive quote ereditarie;
DM 55 del 2014 come modificati dal DM 147/2022 per le procedure monitorie - vanno poste a carico del CP 1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, II sezione civile, così provvede:
,in persona del Ministro pro accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al Controparte_1 tempore, il pagamento senza dilazione dei seguenti importi:
€ 1210 ciascuno oltre interessi legali dalla data della 1) e Parte 2Parte 1
domanda al soddisfo;
2) Parte_3 Parte 4 Parte_5 Parte_6 Parte 7
,
complessivi € 1210 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, da riparti tra lo in ragione della rispettiva quota ereditaria. ingiunge, altresì, al Controparte_1 , in persona del CP 3 il pagamento della somma di
27,00 per spese vive e in € 473,00 per compensi oltre, iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Distrae le spese in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso l'8 aprile 2025
Il Consigliere delegato
Silvana Ferriero