Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2024, n. 21065
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Sentenza 12 marzo 2024

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Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2024, n. 21065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21065
    Data del deposito : 12 marzo 2024

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