Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 112/2025 RGA avverso la sentenza n. 4/2025 R.S. del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, emessa nella causa R.G. n. 2599/2023 in data 03/01/2025, pubblicata in data
24/01/2025 e notificata in data 28/01/2025 via mail pec;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 15/05/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Papotto Mario Guido ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Roma in Via Capua, n. 72; appellante;
contro
– di seguito Controparte_1 indicata anche come “ - (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Borghetti
Cristiana con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Bologna, via
Oberdan, n. 26;
pag. 1 di 17
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12/12/2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione
[...] di Giudice del Lavoro.
Affermava di aver lavorato presso la Controparte_2 con sede in Bentivoglio (BO), Via Casa Rossa n. 2, dal 07/09/2015 al 31/12/2015 con contratti a tempo determinato e qualifica di operaio addetto al montaggio,
Livello 4 CCNL Metalmeccanico Confapi, e dal 01/01/2016 con trasformazione a tempo indeterminato e attribuzione del livello 5.
Riferiva che durante l'ultimo anno di lavoro, la retribuzione era stata pari a 1.800,00/1.900,00 Euro e che, a partire dal 26/05/2016, l'azienda aveva messo a disposizione del ricorrente un appartamento sito in Funo di Argelato (BO), Via
Gallera n. 230, piano 2, ammobiliato, sostenendone i relativi costi, sia di locazione
(canone di Euro 700,00 mensili in favore della proprietaria , poi CP_3
Ester Costruzioni S.r.l.), sia di utenze e ulteriori spese. Rappresentava sul punto che il godimento del predetto immobile era da ritenersi un componente della retribuzione (c.d. fringe benefit), e che pertanto il ricorrente vi si era trasferito da
Napoli, sua città di origine, dapprima singolarmente, ed in seguito insieme al figlio ed alla moglie . Riportava che di tale Persona_1 Persona_2 ampliamento del nucleo familiare, la Società datrice era stata tempestivamente informata attraverso comunicazione al responsabile del settore Amministrazione
e Personale . Testimone_1
Lamentava che nell'ottobre del 2022 la , in ragione di asserite difficoltà CP_1 economiche legate al ciclo produttivo, aveva rappresentato al ricorrente la propria intenzione di procedere con la disdetta del predetto contratto di locazione,
pag. 2 di 17 e che, con raccomandata A/R del 20/02/2023, la medesima aveva invitato il lavoratore ad allontanare la propria moglie ed il figlio dall'appartamento entro il
10/03/2023, nonché a riconsegnarlo libero e vuoto da persone e cose entro il
02/05/2023, al fine di consentirne il rilascio alla proprietà entro la data del
31/05/2023.
Proseguiva poi rappresentando che, in seguito al suddetto invito, la Società aveva inviato allo stesso ricorrente, rispettivamente nelle date del 01/03/2023,
09/03/2023 e 10/03/2023, tre distinte lettere di contestazione disciplinare non correlate direttamente all'oggetto del presente giudizio ma riferite a presunte condotte illegittime che il dipendente avrebbe tenuto in diverse occasioni, lettere in seguito alle quali il lavoratore aveva presentato le proprie giustificazioni in data 18/03/2023, ricevendo cionondimeno in data 22/03/2023 due provvedimenti disciplinari.
Affermava che, nella pendenza dei sopra menzionati procedimenti, il lavoratore in data 23/03/2023 aveva riscontrato la comunicazione aziendale relativa al rilascio dell'immobile de quo, rappresentando in tale occasione che al momento dell'assunzione non vi era stata da parte dell'azienda nessuna indicazione in merito all'uso foresteria o a limitazioni rispetto alla presenza di eventuali familiari, e che la concessione dell'appartamento costituisse parte della retribuzione, con la conseguenza che il rilascio dell'immobile da parte del ricorrente, senza concessione di un immobile alternativo, determinava una diminuzione non consentita della retribuzione stessa.
Lamentava che, in seguito ad uno scambio di corrispondenza senza esito tra i rispettivi legali, intercorso nei mesi di aprile e maggio 2023, aveva CP_1 proceduto ad inviare in data 31/05/2023 una lettera di licenziamento per giusta causa con effetto immediato, e ciò poiché la medesima ravvisava nel mancato riscontro alla richiesta di liberazione dell'immobile entro una data precisa “una grave insubordinazione…che pregiudica e lede irrimediabilmente la fiducia nei suoi confronti e rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro”, ragione per cui il ricorrente impugnava il predetto licenziamento con comunicazione a mezzo pec del 19/06/2023.
Rappresentava, alla luce di tutto quanto sopra, il carattere asseritamente ritorsivo del licenziamento, ovvero la sussistenza di elementi che consentirebbero di pag. 3 di 17 ritenere che il recesso esercitato dalla resistente fosse stato determinato in via esclusiva da un motivo illecito ex art. 1345 c.c., in quanto il licenziamento de quo sarebbe stato in realtà solo l'epilogo finale di una condotta aziendale caratterizzata dapprima dalle tre contestazioni disciplinari, intervenute tra febbraio e marzo 2023 a seguito del rifiuto al rilascio dell'immobile da parte del ricorrente, condotta poi conclusasi con la sanzione espulsiva.
Evidenziava come l'appartamento de quo non potesse ritenersi un'abitazione temporanea ad uso foresteria, essendo trascorsi ben 8 anni dall'inizio del rapporto di lavoro, ribadendo poi che l'azienda fosse stata informata dallo stesso lavoratore della sua intenzione di abitare presso l'immobile con il figlio e la coniuge, motivo per cui non sarebbe stato credibile che avesse avuto CP_1 conoscenza di tale situazione di fatto tramite apposite verifiche, aggiungendosi a ciò che la stessa non aveva mai manifestato al la restrizione in CP_1 Pt_1 merito alla presenza di eventuali suoi familiari presso l'abitazione.
Ribadiva inoltre come la concessione di una sistemazione abitativa ad uso personale-familiare al lavoratore fosse stata concordata in sede di assunzione, costituendo parte integrante della retribuzione, con conseguente applicazione del principio di irriducibilità della stessa ex art. 2103 c.c.. Contestava il predetto licenziamento intimato per giusta causa e senza preavviso poiché illegittimo alla luce dell'infondatezza in fatto e in diritto delle motivazioni addotte dall'azienda. Chiedeva pertanto in via principale che il Tribunale di Bologna in funzione di
Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse, per tutti i motivi indicati in ricorso, che il licenziamento intimato dalla in data 31/05/2023 per giusta causa CP_1 era inefficace, illegittimo, illecito, ingiusto e/o nullo, in quanto vietato dagli artt.
4 della Legge n. 604 del 1966, 15 della Legge n. 300 del 1970 e 3 della Legge n.
108 del 1990, con la condanna di a reintegrare il ricorrente nel posto di CP_1 lavoro e nelle mansioni da ultimo svolte, o in mansioni ad esse equivalenti, ed a corrispondergli a titolo risarcitorio un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, il 31/05/2023, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese.
pag. 4 di 17 Si costituiva in giudizio in data Controparte_1
28/03/2024 con memoria difensiva e domanda riconvenzionale, a mezzo della quale allegava in primo luogo che nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 11/04/2016 tra la Società e l'allora proprietaria , CP_3 fosse espressamente previsto che l'immobile doveva “essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione per il personale della società conduttrice”. Proseguiva sul punto affermando che, alla luce delle difficoltà economiche incontrate dall'Azienda e della conseguente contrazione dell'attività e necessità di risparmio, fin dalla data del 26/10/2022 il Rag. e l'Ing. Testimone_1 [...]
, rispettivamente Responsabile settore Amministrazione-Personale e CP_4
Direttore Generale, avevano palesato al ricorrente che a breve sarebbe stata disdettata la locazione relativa alla foresteria da lui occupata, con la conseguente necessità di liberare l'immobile in tempo utile per consentire i lavori di ripristino e la relativa imbiancatura prima della riconsegna fissata il 09/04/2023.
Rammentava che tale circostanza era poi stata ribadita con lettera di del CP_1
07/11/2022, lettera della quale veniva data lettura al lavoratore nei locali aziendali stante il rifiuto del dipendente di ritirarne copia brevi manu.
Riportava di aver ricevuto, in data 02/01/2023, una comunicazione via pec dal
Comune di Argelato (BO) riguardante la pendenza di un procedimento di iscrizione anagrafica di (sposata in seconde nozze dal ricorrente) Persona_2 inerente l'immobile di Funo, evidente conseguenza del fatto che la stessa vivesse già lì, come pure il figlio . Persona_1
Rappresentava che, stante il recesso dal contratto di locazione per la data del
31/05/2023 già formalizzato da , era dunque necessario che la Società CP_1 rientrasse in possesso di tale immobile entro il mese di aprile 2023, per essere nella condizione di riconsegnarlo a sua volta all'attuale proprietaria Ester
Costruzioni S.r.l. libero da cose e persone, nei tempi definiti con quest'ultima. Aggiungeva sul punto che, stanti i molteplici rifiuti e mancati riscontri da parte del ricorrente in merito al rilascio dell'immobile, in data 08/05/2023, la convenuta aveva invitato nuovamente il medesimo a liberare l'appartamento entro il
16/05/2023, essendo cessato il contratto di locazione, formalizzando altresì in tale occasione la proposta di riconoscere in busta mensilmente in favore del ricorrente una somma lorda di Euro 250,00 a decorrere dal mese successivo al giorno del pag. 5 di 17 rilascio dell'immobile de quo, il tutto quale equivalente del fringe benefit aziendale revocato.
Lamentava poi che, con lettera del 19/05/2023, la medesima era costretta a dare corso ad un nuovo procedimento disciplinare a carico del Sig. in cui si Pt_1 dava atto che “con comunicazione via mail le è stato chiesto di liberare da persone e cose l'immobile sito a Funo (BO), Via Argelato 230, entro il 16/05/2023; nella citata missiva è infatti espressamente scritto che ha inoltre necessità che CP_1 lei liberi da persone e cose l'immobile che non è di entro e non oltre CP_1 il 16/05/2023 essendo cessato il contratto di locazione come già comunicatole in precedenti missive”, comunicazione alla quale il lavoratore non aveva fatto seguire alcuna giustificazione.
Rappresentava come, stante tutto quanto sopra, la Società datrice avesse proceduto, in data 31/05/2023, a comunicare il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, dando lettura della lettera al ricorrente presso i locali aziendali.
Rammentava che, in data 01/06/2023, la aveva notificato Controparte_5 all'odierna resistente un'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida ex art. 657 c.p.c,. relativa alla foresteria occupata dal con fissazione di udienza al 10/07/2023. Pt_1
Rappresentava che con provvedimento del 10/07/2023 il Giudice del Tribunale di
Bologna aveva convalidato lo sfratto a carico di , fissando il termine del CP_1
10/08/2023 per l'esecuzione del rilascio, con condanna in capo alla stessa
[...]
a rifondere le spese del giudizio quantificate Controparte_1 in Euro 1.145,50, oltre 15% e accessori.
Lamentava che e la sua famiglia, nonostante le molteplici Parte_1 diffide di , nonché la procedura di sfratto avviata e i conseguenti quattro CP_1 accessi effettuati anche con la forza pubblica, avevano liberato l'immobile solo in data 10/01/2024, con costi tutti a carico di per l'intero periodo di CP_1 illegittima occupazione della predetta foresteria, costi complessivamente pari ad
Euro 24.580,58, di cui Euro 1.274,25 per utenze e consumi della famiglia Pt_1
e del figlio del ricorrente dal 01/06/2023 al 10/01/2024, Euro 5.797,69 per indennità di occupazione 01/06 – 31/12/2023 versata da ad Ester CP_1
Costruzioni S.r.l., Euro 6.908,64 per spese legali, Euro 600,00 relativi ai costi per pag. 6 di 17 il fabbro, ed ivi incluso il danno all'immagine stimato dall'Azienda in Euro
10.000,00.
Allegava che il valore annuale economico del benefit de quo stabilito nel rispetto delle previsioni ex art. 51, co. 3, lettera c) del TUIR, ammontava ad Euro 2.698,42 annuali, e quindi ad Euro 224,87 mensili, e che tale benefit veniva concesso al ricorrente per supportarlo in una sua fase di vita complessa legata a problemi familiari relativi ad un suo precedente divorzio ed al mantenimento dei suoi figli minori, specialmente durante il periodo della pandemia Covid, essendo in quel momento alquanto problematico reperire un alloggio alternativo alla foresteria aziendale.
Contestava in diritto l'asserita nullità e/o inefficacia del licenziamento in quanto ritorsivo, e ciò poiché il ricorrente si sarebbe limitato a sostenere la sussistenza di ulteriori generici elementi estranei alla vicenda de quo che avrebbero sostenuto la ritorsività, il tutto mentre la giurisprudenza di legittimità riconosceva che la sussistenza di un carattere ritorsivo del licenziamento non può essere fondata su elementi generici presuntivi che non siano legati da un nesso di causalità con il recesso (Cass. civ., n. 8237/1994), nonché l'onere della controparte di allegare e dimostrare di essersi sempre comportato in modo legittimo e che il recesso era stato motivato solo ed esclusivamente da un intento di vendetta, e che dunque l'unica vera ragione determinante del provvedimento espulsivo era esclusivamente vendicativo (Cass. civ. Sez. Lav. sent. 17.6.2020 n. 11705).
Affermava come l'unico motivo del licenziamento fosse da rinvenire nella condotta accertata e addebitata al lavoratore, e quindi nella gravissima insubordinazione messa in atto, che per la sua rilevanza sul piano disciplinare, aveva reciso definitivamente il rapporto fiduciario.
Contestava poi la sussistenza di qualsivoglia obbligo del datore di riconoscere al ricorrente la possibilità di usufruire sine die della foresteria aziendale, tantomeno unitamente alla sua famiglia, nonché il diritto del lavoratore di poter richiedere un'abitazione alternativa, e ciò tenendo in conto che, anche qualora la concessione dell'appartamento fosse stato un vero e proprio benefit, sarebbe stato in ogni caso possibile procedere alla revoca unilaterale del medesimo senza preavviso e senza diritto ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo, offerti peraltro più volte al lavoratore dall'Azienda. pag. 7 di 17 Negava infine la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 18, L. 300/1970, per come modificati dalla L. 92/2012, e ciò in quanto il fatto contestato era assolutamente sussistente, poiché materialmente esistente ed imputabile al lavoratore, oltre che in contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza e i doveri di osservanza e diligenza posti in capo al lavoratore stesso. Chiedeva pertanto in via principale il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, nonché in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che aveva cagionato un danno alla Parte_1
pari a Euro 24.580,58, la condanna del medesimo al pagamento in favore CP_1 della convenuta della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.
Il tutto con vittoria di spese.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 18/12/2023, il Giudice del Lavoro fissava l'udienza di discussione per la data del 15/04/2024, poi differita al 16/09/2024. Il processo si svolgeva pertanto alle udienze del 16/09/2024 e
03/01/2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…) >>.
Il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 4/2025 R.S, così statuendo: “(…) respinge le domande proposte da
contro
Parte_1
Controparte_2
Condanna al risarcimento del danno arrecato a Parte_1 [...]
liquidato in Euro 14.580,58 con interessi Controparte_2 legali dalla mora al saldo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_1
liquidate in Euro 5.000,00 per Controparte_2 compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza: a) quanto alla natura del beneficio (fringe benefit) dell'alloggio concesso al lavoratore, ha ritenuto che non costituisse componente in natura della retribuzione, con conseguente diritto della società allora resistente alla revocabilità unilaterale del beneficio in questione senza diritto del dipendente ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo;
b) sul punto, inoltre, non ha mancato di sottolineare: “(…) che, anche volendo considerare il fringe benefit in esame quale componente della retribuzione, è un fatto incontestato che l'azienda ha offerto più volte all'ex dipendente una somma pag. 8 di 17 lorda di Euro 250,00 a titolo di emolumento sostituivo, a decorrere dal mese successivo al giorno del rilascio dell'immobile, importo maggiore rispetto al valore mensile del fringe benefit de quo di Euro 224,87 previsto ex art. art. 51, co.
3, lett. c) del TUIR”; 3) sulla scorta di questi presupposti giuridico-fattuali, da un lato, ha ritenuto che “il rifiuto di procedere al rilascio dell'appartamento” da parte del lavoratore costituisse giusta causa di licenziamento, trattandosi di comportamento idoneo a ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario e, dall'altro lato, ha giudicato fondata la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla società datrice di lavoro, liquidando i danni dalla stessa patiti nella somma complessiva di Euro 14.580,58 con interessi legali dalla mora al saldo, con esclusione del solo danno all'immagine, ritenuto non provato;
4) ha condannato, infine, il lavoratore allora ricorrente al pagamento delle spese di lite, in ragione della sua soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con ricorso del 27/02/2025, il sig. ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado e di seguito annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro
n. 472025 depositata in data 24.01.2025 per l'effetto, previ gli adempimenti di rito ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento del presente ricorso da pronunciarsi nei confronti di Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, voglia così
[...] statuire: - In via principale, accertare e dichiarare per i motivi indicati nel presente ricorso, che il licenziamento intimato dalla in data Controparte_1
31.05.2023 per giusta causa è inefficace, illegittimo, illecito, ingiusto e/o nullo in quanto vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del
1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 e per tutti i motivi richiamati nel presente atto e, per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., a reintegrare Controparte_1 il Sig. nel posto di lavoro e nelle mansioni da ultimo svolte, o Parte_1 in mansioni ad esse equivalenti, ed a corrispondergli a titolo risarcitorio un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, il 31.05.2023, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione pag. 9 di 17 contributiva ed assistenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, qualora l'Ill.ma Corte di Appello adita non dovesse ritenere di disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, si chiede la condanna del datore di lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre che la indennità sostitutiva del preavviso ed il
TFR spettante ex C.C.N.L. di riferimento;
- in via subordinata, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. un'indennità Pt_1 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre che la indennità sostitutiva del preavviso ed il TFR spettante ex C.C.N.L. di riferimento;
- Con vittoria delle spese, dei compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri fiscali come per legge. (…)”.
Con lo spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le prospettazioni da lui già svolte in prime cure, deducendo, in particolare, in punto a: “A) Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto sulla natura del “fringe benefit” dell'alloggio al dipendente, sulla sua natura di retribuzione e sulla irrevocabilità”; “B Errore in giudicando. Mancato espletamento delle prove testimoniali richieste”; “C) Sulla domanda riconvenzionale”; “D) Istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza”.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato l'ammissibilità e Controparte_1 la fondatezza dell'avverso gravame per le ragioni diffusamente illustrate nella propria comparsa di costituzione, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata (con acqui il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti già prodotti in prime cure dalle parti.
pag. 10 di 17 Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. i cui motivi di gravame consentono di Parte_1 individuare con precisione le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione e le ragioni di censura (con conseguente infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., sulla cui interpretazione v. Cassazione, Sezioni Unite sentenza 16/11/2017, n.27199, i cui principi ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla vigente formulazione dell'art. 434 c.p.c., che di quella precedente ricalca i tratti essenziali), va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse ad gire ex art. 100 c.p.c. Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'interesse a impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui – sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e che, in forza di essa, non si poteva procedere a esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato – ci si dolga della omessa pronuncia, da parte del Giudice di appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare, confermata in Appello e poi in Cassazione” (cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171).
Pertanto, “il Giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso, sia con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere
(dovuta, nel caso di specie, a una transazione) ne determina la inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 7 settembre 2005, n. 17815), dal momento che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda, in tale modo, conseguire” (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4729; v. anche Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057;
pag. 11 di 17 Cass. 15 ottobre 2013, n. 23357; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio
2011, n. 2051).
In altri termini, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione della azione dall'art. 100 cod. proc. civ., (…) deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche”
(cfr. Cass. 23 novembre 2007, n. 24434).
Tanto premesso in linea generale sul concetto d'interesse ad agire, va, poi, osservato che “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (in tal senso, ex multis,
Cass. ord. 19 maggio 2022, n. 16242).
Ebbene, l'odierno appellante, nello spiegato atto di gravame ha omesso di impugnare la sentenza gravata nella parte in cui si afferma testualmente: “(…) Osserva ancora il Tribunale che, anche volendo considerare il fringe benefit in esame quale componente della retribuzione, è un fatto incontestato che l'azienda ha offerto più volte all'ex dipendente una somma lorda di Euro 250,00 a titolo di emolumento sostituivo, a decorrere dal mese successivo al giorno del rilascio dell'immobile, importo maggiore rispetto al valore mensile del fringe benefit de quo di Euro 224,87 previsto ex art. art. 51, co. 3, lett. c) del TUIR.
A fronte del mancato riscontro a tale proposta più volte formulata dal datore di lavoro, appare a maggior ragione corretta la revoca unilaterale del fringe benefit in oggetto. (…)”.
Tale autonoma motivazione della pronuncia gravata, idonea di per sé a fondare tutte le statuizioni di cui al dispositivo (in quanto rende del tutto ingiustificato, illecito e contrario a buona fede il rifiuto dell'odierno appellante di restituire l'immobile a lui concesso in godimento, con conseguenti danni per la società appellata, che è rimasta esposta alle legittime rivendicazioni del proprietario pag. 12 di 17 dell'immobile), non essendo stata impugnata risulta essere divenuta definitiva, con l'evidente conseguenza che le censure relative alle altre rationes decidendi non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto dal sig. Parte_1 va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse ad agire ex art. 100
[...]
c.p.c.
Per altro, si osserva ad abundantiam, che il gravame proposto dal lavoratore andrebbe comunque disatteso nel merito, dovendosi condividere sulla questione controversa il ragionamento logico-giuridico articolato dal Giudice di prime che sul punto ha osservato: << (…) Il Tribunale osserva in primo luogo come nel caso di specie non sia ravvisabile la sussistenza di un motivo illecito o ritorsivo posto a fondamento della risoluzione del rapporto lavorativo in oggetto.
Sul punto, osserva il Tribunale che il contratto di locazione relativo all'immobile posto in Funo di Argelato (BO), Via Galliera n. 230 stipulato da , CP_1 prevedesse che “l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione per il personale della società conduttrice”, risultando pertanto il medesimo sussumibile nella fattispecie del contratto ad uso foresteria. Tale tipologia di contratto, intesa quale peculiare forma di locazione, non è soggetta alle regole generali sulle locazioni abitative di cui alla Legge N°431/1998, rimanendo invece disciplinata dalle norme codicistiche di cui agli artt. 1571 c.c.
e ss., ed è del resto caratterizzato sul piano soggettivo, dall'essere un contratto a favore di terzo, poiché colui che utilizza il bene è un soggetto diverso da chi stipula il contratto, nella specie un dipendente della società datrice di lavoro, nonché caratterizzato sotto il profilo temporale dalla durata transitoria.
La locazione in oggetto era pertanto destinata a soddisfare l'esigenza, che è la causa stessa del contratto, della datrice di lavoro di destinare l'immobile a temporaneo alloggio di propri dipendenti od ospiti.
Osserva ancora il Tribunale che, il contratto di locazione è stato stipulato per la durata di tre anni dal 11/04/2016 al 10/04/2019, e poi rinnovato di due anni in due anni fino alla disdetta comunicata da ad Ester Costruzioni S.r.l. in CP_1 data 25/11/2022, con la precisazione che il ricorrente vi si è stabilito per ben 8 anni nel periodo 2016 – 2024, fino al rilascio avvenuto al termine di una procedura di sfratto, con costi interamente a carico del datore di lavoro.
pag. 13 di 17 E' poi emerso dalla documentazione prodotta dalle parti, ed è incontestato tra le parti, che almeno dal mese di marzo 2023, presso l'appartamento erano residenti non solo lo stesso ricorrente ma anche il di lui figlio Parte_1 Per_1
nonché la coniuge , soggetti del tutto estranei a
[...] Persona_2
e non aventi alcun rapporto lavorativo con la Società, e che dunque CP_1 occupavano illegittimamente l'immobile, stante la predetta natura del contratto di locazione in oggetto e la disdetta nel frattempo comunicata (n.d.r. né vi è prova che la loro presenza nell'immobile fosse stata comunicata alla datrice di lavoro che ne è venuta a conoscenza solo in quanto ha ricevuto, in data 02/01/2023, una comunicazione via pec dal Comune di Argelato (BO) riguardante la pendenza di un procedimento di iscrizione anagrafica di - sposata in seconde Persona_2 nozze dall'allora ricorrente - inerente l'immobile di Funo, evidente conseguenza del fatto che la stessa vivesse già lì, come pure il figlio ). Persona_1
Alla luce di quanto sopra, la Società datrice, una volta comunicata la disdetta, era pertanto onerata di procedere al rilascio dell'immobile entro il termine essenziale della predetta data del 31/05/2023, con la conseguente necessità di ottenere a sua volta la riconsegna dell'appartamento da parte del lavoratore e del suo nucleo familiare, al fine di evitare azioni giudiziarie da parte della locatrice.
In merito alla natura del beneficio concesso al lavoratore, osserva il Tribunale che nel caso di specie, il fringe benefit in esame non appare costituire una componente in natura della retribuzione, e ciò in quanto secondo la
Giurisprudenza di legittimità sul punto “il godimento a titolo gratuito dell'alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce e costituisca, dunque, emolumento collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni e non piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa;
in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non è coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost. nè è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati”. (Cass. civ., n. 38169/2022). pag. 14 di 17 Ciò posto, rileva il Tribunale, che il godimento a titolo gratuito dell'alloggio a uso foresteria, assicurato al ricorrente per un periodo continuativo di circa 8 anni, è pertanto emolumento non collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni di operaio metalmeccanico, quanto piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa in provincia di Bologna, lontano dall'originario luogo di residenza (Napoli), motivo per cui era senz'altro possibile per procedere alla revoca unilaterale del beneficio senza diritto del CP_1 dipendente ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo (n.d.r. anche in considerazione del fatto che i contratti di lavoro stipulati inter partes non fanno alcuna menzione di tale beneficio, tanto da non poterlo considerare una componente in natura della retribuzione).
Inoltre, tenuto conto della rilevanza disciplinare della condotta, del tenore delle giustificazioni rese dal dipendente, nonché della mancata prova di un ulteriore ed univoco motivo illecito posto a fondamento del licenziamento, risulta senz'altro giustificata la sanzione del licenziamento per giusta causa.
In particolare, risulta evidente come il rifiuto di procedere al rilascio dell'appartamento sia stato il presupposto del provvedimento espulsivo, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento idoneo alla prova dell'esistenza di un diverso motivo illecito determinante che abbia avuto un rapporto causale esclusivo nella determinazione datoriale, essendosi il lavoratore limitato a generiche deduzioni di ulteriori elementi non provati.
Parimenti, non risulta applicabile a caso di specie la disciplina di cui all'art. 18, L. n. 300/1970, vista l'assoluta sussistenza del fatto materiale e la sua imputabilità al lavoratore, nonché il contrasto della condotta tenuta con gli obblighi di buona fede e correttezza e i doveri di osservanza e diligenza insiti in qualsiasi rapporto lavorativo.
Osserva infine il Tribunale che la sanzione impugnata appare legittima anche sotto il profilo della proporzionalità, visti i connotati intrinseci della condotta, la sua gravità ed evidente intenzionalità, tali da giustificare la rottura del rapporto fiduciario ed il conseguente recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra, si respingono le domande proposte dal ricorrente.
Muovendo alla disamina alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, risulta provata dalla documentazione offerta in giudizio la sussistenza di un danno pag. 15 di 17 economico per la Società pari a complessivi Euro 14.580,58, di cui agli importi specificati in precedenza. (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
L'odierno appellante, peraltro, nel proprio sintetico atto di gravame, non ha offerto a questa Corte alcun dirimente spunto di riflessione idoneo ad incrinare la solidità
e la coerenza del ragionamento logico – giuridico svolto dal Giudice a quo, essendosi limitato ad una tralatizia riproposizione delle proprie prospettazioni già scrutinate funditus nella pronuncia gravata.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della pronuncia gravata.
La reiezione del gravame dispensa questa Corte dalla disamina dell'inibitoria proposta dal medesimo appellante che resta assorbita.
Da ultimo, appare opportuno evidenziare che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato anche nella parte in cui ha disatteso la richiesta dell'allora società resistente di risarcimento di un asserito danno all'immagine, ritenuto indimostrato, trattandosi di automa statuizione non oggetto di impugnazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della società appellata).
Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 16 di 17 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale Parte_1 conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'odierno appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado che si liquidano in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello proposto dal sig. Parte_1 ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 15.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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