Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott.ssa Laura Petitti Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Claudia Musola Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1262/2024 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza cartolare del
12.12.2024 e
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Corleone, in via Bentivegna n.185, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco
Puccio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Corleone, in via Bentivegna n.185, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco Puccio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
12.12.2024
ESPOSIZIONE IN FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51, depositato in data 25.06.2024, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, come successivamente precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 ed ulteriormente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024.
A seguito di richiesta di precisazioni delle condizioni del ricorso, di integrazione in merito alle condizioni reddituali della ricorrente, nonché di integrazione documentale, stante la necessità di acquisire l'estratto dell'atto di matrimonio, il procuratore delle stesse ha provveduto al deposito telematico della documentazione richiesta con note scritte in sostituzione dell'udienza del
21.11.2024.
All'udienza appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta, personalmente sottoscritte, dichiarando di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come successivamente precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, ed ulteriormente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 12.12.2024.
Il Giudice delegato, quindi, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come successivamente precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, ed ulteriormente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza
12.12.2024. Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...]; Parte_2
-Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25.06.2024, come successivamente precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza 21.11.2024, ed ulteriormente ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato nel comune di Corleone il 27.07.2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n.22 - P. II - serie A - Anno 2013).
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 30.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti