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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5311/2022 vertente tra:
Avv. Giallauria Francesca opponente
e
Controparte_1
opposta nonché
Controparte_2
opposta non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5311/2022 R.G., vertente tra
Avv. Giallauria Francesca, rappresentata e difesa da sé medesima, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, Corso Trieste n. 273;
opponente
e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via De Michele n. 39, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
, Controparte_2
opposta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 18.6.2022, la professionista istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 002820229001977111000, notificata in data 19.4.2022, recante
2 l'importo di euro 4.298,42, fondata sul mancato pagamento di n. 3 cartelle esattoriali e n. 2 avvisi di addebito.
Precisamente, l'intimazione opposta riguarda: 1) cartella esattoriale n. 02820150039745655000 notificata il 3.6.2016, per contributi relativi all'anno 2011, ente impositore Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
2) cartella esattoriale n. 02820160030835632000 notificata il
24.1.2017, per contributi relativi all'anno 2014, ente impositore Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
3) cartella esattoriale 02820190052400152000 notificata il 25.1.2020, per contravvenzione al CdS, ente impositore Comune di Roma;
4) avviso di addebito
32820170005212381000 notificato il 29.1.2018, ente impositore INPS;
5) avviso di addebito
32820180007507242000 notificato il 9.2.2019, ente impositore INPS.
A supporto della opposizione l'istante adduceva i seguenti motivi: 1. omessa notificazione degli atti presupposti;
2. intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
3. violazione dell'art 7, co. 1, L.n.
212/2000, per omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento;
4. illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi per mancata esplicitazione della relativa modalità di calcolo.
Sulla scorta di tali ragioni, instava per la preliminare sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto, nonché – nel merito – per l'accoglimento della opposizione.
All'esito della prima udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti convenute – non costituitesi in giudizio – ritenuta la sussistenza prima facie dei gravi motivi, veniva accolta la istanza di sospensione avanzata.
Successivamente, si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense che
– eccependo la incompetenza per materia del giudice adito in favore del giudice del lavoro – contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto della opposizione (cfr. deposito del
19.1.2024).
Il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo ed in relazione alla preliminare eccezione di incompetenza del giudice adito, per essere funzionalmente competente il GL, il Tribunale reputa di procedere oltre: come noto, nella specie, non rileva una ipotesi di incompetenza in senso tecnico, afferendo la questione ad una ripartizione interna degli affari dell'Ufficio giudiziario.
In via preliminare deve osservarsi che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima
3 volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica degli atti presupposti.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Tanto chiarito, con specifico riguardo agli avvisi di addebito n. 32820170005212381000 e n. 32820180007507242000 sottesi alla opposta intimazione di pagamento, afferenti crediti di cui alla Gestione separata contributi e sanzioni civili su reddito arti e professioni – ente impositore
INPS, si reputa che la domanda vada respinta.
Rileva, nella specie, il difetto della “legittimatio ad causam”, questione certamente rilevabile d'Ufficio (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/02/2012, n.1912).
Tenuto conto della peculiarità del sistema della riscossione previdenziale, va fatta piana applicazione dei principi espressi dalle SS.UU. n. 7514/2022, secondo cui in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 “… la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha
4 agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. …” (cfr. in motivazione Cass. SS.UU.
n. 7514 cit.).
In punto di qualificazione sub specie juris - da svolgersi a prescindere dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I, 20/03/1999, n. 2574) - l'opponente lamenta, per alcuni profili (id est la omessa notificazione degli atti presupposti, la violazione dell'art 7, co. 1, L.n. 212/2000 per omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi per mancata esplicitazione della modalità di calcolo), la irregolarità formale della intimazione di pagamento per i vizi della stessa, con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la censura sopra indicata sub 2 invece va ricondotta nell'alveo dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Tanto detto, deve dichiararsi la inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi spiegati, in quanto proposti oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: l'atto introduttivo – a fronte della notificazione della intimazione di pagamento opposta, avvenuta, come dedotto dalla stessa parte istante, in data 19.4.2022 - veniva notificato in data 18.6.2022.
Si procederà, a questo punto, alla disamina della censura di prescrizione.
Ed invero, la natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alle cartelle esattoriali, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
Nella fattispecie in esame, l' – omettendo di costituirsi in giudizio - non ha Controparte_3
fornito prova della notificazione delle n. 3 cartelle esattoriali sottese alla intimazione di pagamento.
Si è sottolineato che laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria
(non esercitata per omessa notifica della cartella), la censura di omessa notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019).
Il Tribunale, all'esito di una più attenta disamina delle argomentazioni devolute, nonché della costituzione della opposta Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, reputa che essa sia infondata.
Quanto alla cartella esattoriale n. 02820190052400152000, avente ad oggetto contravvenzioni al
CdS, rileva la infondatezza della eccezione di prescrizione: pur in difetto di prova della notificazione
5 della cartella di pagamento, all'atto della notificazione della intimazione di pagamento il termine di prescrizione quinquennale non era elasso.
Infine, relativamente alle cartelle esattoriali nn. 02820150039745655000, 02820160030835632000, giova operare un excursus della normativa susseguitasi nel tempo in tema di prescrizione.
L'art. 19, Legge n. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”; successivamente, a fronte della riduzione del termine prescrizionale dei contributi (da 10 anni a 5 anni) ad opera dell'art. 3, L n. 335/95, la giurisprudenza di legittimità si è espressa per la applicabilità di tale normativa anche alla Cassa, sostenendo che la summenzionata legge del
1995 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che è il dies a quo, individuato nella data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla Cassa.
Al riguardo, si precisa che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5622/2006, ha espressamente affermato che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla Cassa l'ammontare dei redditi” (in senso conforme, Cass., n. 3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012 e n. 6259/2011;
Trib. Catania, n. 4694/2015 e n. 2372/2013; da ultimo, Corte d'Appello di Roma, n. 134/2020, n.
5523/2017 e Corte d'Appello di Milano, n. 1132/2018).
L'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che
“La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla Cassa, ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla Cassa.
La giurisprudenza di legittimità – con particolare riguardo alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n.
247/12 - ha affermato l'operatività dell'art. 66 l. n. 247 del 2012 unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (cfr. Cass n. 6729/2013), dacché il termine di prescrizione decennale deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al
6 momento della sua entrata in vigore (2 febbraio 2013), ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale
(quinquennale) previsto dalla precedente normativa.
Tanto chiarito, nella specie, le cartelle sottese alla opposta intimazione di pagamento si riferiscono a contributi relativi agli anni 2011, 2014 e 2015.
Per tutti i crediti – alla luce di quanto innanzi detto - deve trovare applicazione il termine di prescrizione decennale;
in particolare, ciò vale anche con riguardo a quello relativo all'anno 2011
(antecedente alla entrata in vigore della legge 2012), non essendo a tale momento maturata la prescrizione quinquennale all'epoca vigente.
Il dies a quo – come sopra accennato - è quello della data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla Cassa (trasmissione alla Cassa del c.d. Mod. 5 con i redditi e il volume d'affari prodotti nell'anno precedente), attività di cui nella fattispecie in esame non vi è riscontro.
E' utile, al riguardo, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “La L. 20 settembre
1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso
l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.” (cfr. Cass.
n. 6259 del 2011 e n. 35873 del 2021).
Se ne inferisce che per i crediti relativi agli anni 2014 e 2015 la prescrizione decennale, all'atto della notificazione della intimazione di pagamento opposta (avvenuta il 19.4.2022), non era ancora maturata.
Quanto, invece, al credito portato dalla cartella n. 02820150039745655000, relativo all'anno 2011, agli atti di causa rileva l'interruzione del termine di prescrizione in data 23.6.2014 (cfr. doc. 7 e 7.1, afferenti la comunicazione dell'omissione relativa all'anno 2011 - allegati alla costituzione della opposta), dacché pur mancando la prova della notificazione della cartella, Controparte_4 all'atto della notificazione della intimazione di pagamento il termine di prescrizione decennale non era elasso.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
7 Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Alcuna statuizione va, sul punto, adottata con riguardo alla posizione dell' non costituitasi in CP_5
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5311/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell' CP_5
• rigetta l'opposizione spiegata dall'Avv. Giallauria Francesca avverso la intimazione di pagamento opposta;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta,
, che liquida (al netto della riduzione nella Controparte_1 misura indicata in parte motiva) in € 852,00, di cui € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva ed € 426,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• nulla per spese con riguardo alla posizione dell' CP_5
Santa Maria Capua Vetere, 28.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
8
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5311/2022 vertente tra:
Avv. Giallauria Francesca opponente
e
Controparte_1
opposta nonché
Controparte_2
opposta non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5311/2022 R.G., vertente tra
Avv. Giallauria Francesca, rappresentata e difesa da sé medesima, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, Corso Trieste n. 273;
opponente
e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via De Michele n. 39, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
, Controparte_2
opposta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 18.6.2022, la professionista istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 002820229001977111000, notificata in data 19.4.2022, recante
2 l'importo di euro 4.298,42, fondata sul mancato pagamento di n. 3 cartelle esattoriali e n. 2 avvisi di addebito.
Precisamente, l'intimazione opposta riguarda: 1) cartella esattoriale n. 02820150039745655000 notificata il 3.6.2016, per contributi relativi all'anno 2011, ente impositore Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
2) cartella esattoriale n. 02820160030835632000 notificata il
24.1.2017, per contributi relativi all'anno 2014, ente impositore Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
3) cartella esattoriale 02820190052400152000 notificata il 25.1.2020, per contravvenzione al CdS, ente impositore Comune di Roma;
4) avviso di addebito
32820170005212381000 notificato il 29.1.2018, ente impositore INPS;
5) avviso di addebito
32820180007507242000 notificato il 9.2.2019, ente impositore INPS.
A supporto della opposizione l'istante adduceva i seguenti motivi: 1. omessa notificazione degli atti presupposti;
2. intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
3. violazione dell'art 7, co. 1, L.n.
212/2000, per omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento;
4. illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi per mancata esplicitazione della relativa modalità di calcolo.
Sulla scorta di tali ragioni, instava per la preliminare sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto, nonché – nel merito – per l'accoglimento della opposizione.
All'esito della prima udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti convenute – non costituitesi in giudizio – ritenuta la sussistenza prima facie dei gravi motivi, veniva accolta la istanza di sospensione avanzata.
Successivamente, si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense che
– eccependo la incompetenza per materia del giudice adito in favore del giudice del lavoro – contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto della opposizione (cfr. deposito del
19.1.2024).
Il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo ed in relazione alla preliminare eccezione di incompetenza del giudice adito, per essere funzionalmente competente il GL, il Tribunale reputa di procedere oltre: come noto, nella specie, non rileva una ipotesi di incompetenza in senso tecnico, afferendo la questione ad una ripartizione interna degli affari dell'Ufficio giudiziario.
In via preliminare deve osservarsi che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima
3 volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica degli atti presupposti.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Tanto chiarito, con specifico riguardo agli avvisi di addebito n. 32820170005212381000 e n. 32820180007507242000 sottesi alla opposta intimazione di pagamento, afferenti crediti di cui alla Gestione separata contributi e sanzioni civili su reddito arti e professioni – ente impositore
INPS, si reputa che la domanda vada respinta.
Rileva, nella specie, il difetto della “legittimatio ad causam”, questione certamente rilevabile d'Ufficio (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/02/2012, n.1912).
Tenuto conto della peculiarità del sistema della riscossione previdenziale, va fatta piana applicazione dei principi espressi dalle SS.UU. n. 7514/2022, secondo cui in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 “… la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha
4 agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. …” (cfr. in motivazione Cass. SS.UU.
n. 7514 cit.).
In punto di qualificazione sub specie juris - da svolgersi a prescindere dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I, 20/03/1999, n. 2574) - l'opponente lamenta, per alcuni profili (id est la omessa notificazione degli atti presupposti, la violazione dell'art 7, co. 1, L.n. 212/2000 per omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi per mancata esplicitazione della modalità di calcolo), la irregolarità formale della intimazione di pagamento per i vizi della stessa, con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la censura sopra indicata sub 2 invece va ricondotta nell'alveo dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Tanto detto, deve dichiararsi la inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi spiegati, in quanto proposti oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: l'atto introduttivo – a fronte della notificazione della intimazione di pagamento opposta, avvenuta, come dedotto dalla stessa parte istante, in data 19.4.2022 - veniva notificato in data 18.6.2022.
Si procederà, a questo punto, alla disamina della censura di prescrizione.
Ed invero, la natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alle cartelle esattoriali, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
Nella fattispecie in esame, l' – omettendo di costituirsi in giudizio - non ha Controparte_3
fornito prova della notificazione delle n. 3 cartelle esattoriali sottese alla intimazione di pagamento.
Si è sottolineato che laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria
(non esercitata per omessa notifica della cartella), la censura di omessa notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019).
Il Tribunale, all'esito di una più attenta disamina delle argomentazioni devolute, nonché della costituzione della opposta Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, reputa che essa sia infondata.
Quanto alla cartella esattoriale n. 02820190052400152000, avente ad oggetto contravvenzioni al
CdS, rileva la infondatezza della eccezione di prescrizione: pur in difetto di prova della notificazione
5 della cartella di pagamento, all'atto della notificazione della intimazione di pagamento il termine di prescrizione quinquennale non era elasso.
Infine, relativamente alle cartelle esattoriali nn. 02820150039745655000, 02820160030835632000, giova operare un excursus della normativa susseguitasi nel tempo in tema di prescrizione.
L'art. 19, Legge n. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”; successivamente, a fronte della riduzione del termine prescrizionale dei contributi (da 10 anni a 5 anni) ad opera dell'art. 3, L n. 335/95, la giurisprudenza di legittimità si è espressa per la applicabilità di tale normativa anche alla Cassa, sostenendo che la summenzionata legge del
1995 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che è il dies a quo, individuato nella data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla Cassa.
Al riguardo, si precisa che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5622/2006, ha espressamente affermato che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla Cassa l'ammontare dei redditi” (in senso conforme, Cass., n. 3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012 e n. 6259/2011;
Trib. Catania, n. 4694/2015 e n. 2372/2013; da ultimo, Corte d'Appello di Roma, n. 134/2020, n.
5523/2017 e Corte d'Appello di Milano, n. 1132/2018).
L'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che
“La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla Cassa, ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla Cassa.
La giurisprudenza di legittimità – con particolare riguardo alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n.
247/12 - ha affermato l'operatività dell'art. 66 l. n. 247 del 2012 unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (cfr. Cass n. 6729/2013), dacché il termine di prescrizione decennale deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al
6 momento della sua entrata in vigore (2 febbraio 2013), ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale
(quinquennale) previsto dalla precedente normativa.
Tanto chiarito, nella specie, le cartelle sottese alla opposta intimazione di pagamento si riferiscono a contributi relativi agli anni 2011, 2014 e 2015.
Per tutti i crediti – alla luce di quanto innanzi detto - deve trovare applicazione il termine di prescrizione decennale;
in particolare, ciò vale anche con riguardo a quello relativo all'anno 2011
(antecedente alla entrata in vigore della legge 2012), non essendo a tale momento maturata la prescrizione quinquennale all'epoca vigente.
Il dies a quo – come sopra accennato - è quello della data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla Cassa (trasmissione alla Cassa del c.d. Mod. 5 con i redditi e il volume d'affari prodotti nell'anno precedente), attività di cui nella fattispecie in esame non vi è riscontro.
E' utile, al riguardo, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “La L. 20 settembre
1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso
l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.” (cfr. Cass.
n. 6259 del 2011 e n. 35873 del 2021).
Se ne inferisce che per i crediti relativi agli anni 2014 e 2015 la prescrizione decennale, all'atto della notificazione della intimazione di pagamento opposta (avvenuta il 19.4.2022), non era ancora maturata.
Quanto, invece, al credito portato dalla cartella n. 02820150039745655000, relativo all'anno 2011, agli atti di causa rileva l'interruzione del termine di prescrizione in data 23.6.2014 (cfr. doc. 7 e 7.1, afferenti la comunicazione dell'omissione relativa all'anno 2011 - allegati alla costituzione della opposta), dacché pur mancando la prova della notificazione della cartella, Controparte_4 all'atto della notificazione della intimazione di pagamento il termine di prescrizione decennale non era elasso.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
7 Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Alcuna statuizione va, sul punto, adottata con riguardo alla posizione dell' non costituitasi in CP_5
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5311/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell' CP_5
• rigetta l'opposizione spiegata dall'Avv. Giallauria Francesca avverso la intimazione di pagamento opposta;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta,
, che liquida (al netto della riduzione nella Controparte_1 misura indicata in parte motiva) in € 852,00, di cui € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva ed € 426,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• nulla per spese con riguardo alla posizione dell' CP_5
Santa Maria Capua Vetere, 28.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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