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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 315 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SCARPINO ALDO Parte_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 227/2013, del 04.11.2013, Parte_1
dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla omonima ditta il pagamento in favore di , ex dipendente, della somma di € 9.120,24 a Controparte_1 titolo di TFR1. Deduceva l'infondatezza della pretesa azionata da per avergli CP_1
corrisposto, durante tutto il rapporto lavorativo, la somma mensile di € 200,00 in aggiunta alla retribuzione dovuta, in acconto sul futuro tfr, con versamenti effettuati in contanti. Chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione deducendo l'insolvibilità di e, nel CP_1
merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale di e della prova per CP_1
testi.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dando atto del mancato raggiungimento della prova, da parte di , Pt_1 dell'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del TFR;
ha rilevato che “non si rinvengono, infatti, riscontri dimostrativi dell'effettiva e continuativa rimessione a CP_1
– in aggiunta allo stipendio incassato da quest'ultimo – di somme ulteriori finalizzate ad anticipare il pagamento del trattamento di fine rapporto”. Ha ritenuto, infine, nella genericità delle difese dell'opponente, anche la mancata confutazione dei conteggi forniti da CP_1 ricordando che “«Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul
"quantum debeatur"».
Ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.800,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ed ha lamentato: Pt_1
1.l'erronea applicazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c. in tema di deroga all'inammissibilità della prova testimoniale del pagamento.
Premettendo di aver chiesto di provare per testi la circostanza del pagamento degli acconti dedotti in seno all'opposizione, eccepiva la nullità dell'ordinanza del 09.10.2019 con cui il primo giudice aveva rigettato le istanze istruttorie dell'opponente rinviando la causa per la discussione, osservando in merito che i limiti posti alla prova testimoniale dalla norma richiamata dal giudice, comunque anacronistici, erano ampiamente superabili dal giudice
“tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza
(art. 2721 c. 2 c.c.)” . Sebbene ex art. 2726 c.c., l'onere della prova in relazione ai pagamenti di regola deve essere assolto mediante prova scritta, ha sostenuto che in casi particolari, specie nell'ambito di rapporti che implicano un vincolo fiduciario (come nel caso di specie vista la durata del rapporto di lavoro e la natura di piccolo imprenditore della parte datoriale), era ammissibile, ai sensi dell'art. 2724 c.c., dare ingresso alla prova per testimoni del pagamento dedotto.
2.l'omesso esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori ex art. 421 cpc.
2 Premettendo che il giudice ha il potere-dovere di disporre d'ufficio gli atti istruttori sollecitati dalle prove acquisite e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che sussista un ostacolo nel verificarsi di decadenze e preclusioni in danno delle parti, ha sostenuto rilevava che egli aveva offerto di provare mediante prova testimoniale i pagamenti extra, fatti in contanti, in corso di rapporto.
Ha riportato le circostanze capitolate2 e rammentato il deposito effettuato il data 26.10.2021, in prossimità dell'udienza di discussione fissata per il 03.11.2021 dei verbali di causa di un analogo ricorso in opposizione3, avente il medesimo oggetto ma instaurato nei confronti di altro dipendente, relativi alle dichiarazioni testimoniali assunte in quel giudizio, dalle quali erano emerse le dazioni di denaro in aggiunta alla retribuzione mensile da parte di Pt_1
in favore dei dipendenti, ritenuti integranti quantomeno un principio di prova. Alla luce
[...]
di tali elementi il primo giudice avrebbe dovuto ammettere la prova per testi richiesta, nella quale insta in questa sede.
Ha concluso, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del d.i. opposta.
L'appellato non si è costituito.
A seguito del deposito delle note scritte dell'unica parte costituita , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della parte appellata, che nn si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello.
2.L'appello è infondato
L'ordinanza con cui il giudice non ha ammesso la prova testimoniale – pervenendo alla statuizione di rigetto dell'opposizione per difetto di prova dell'eccezione di pagamento di anticipi sul tfr - è in linea con il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr Cass. civ. n. 7940/2020).
L'odierno appellante non è riuscito a spiegare in modo plausibile la ragione per cui all'atto dell'asserita consegna di somme ripetute per un arco temporale particolarmente lungo, non si sia fatto rilasciare mai una quietanza scritta, come suggeriva un elementare regola di prudenza, a fronte della natura del rapporto intercorso tra le parti, il cui vincolo fiduciario nei termini dedotti non assume rilevanza ai fini della deroga in materia di prova del pagamento;
dirimente è poi la constatazione che l'odierno appellante non ha fornito alcuna giustificazione all'asserita dazione che viola il principio di infrazionabilità dell'adempimento del credito per tfr che matura solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2120 c.c., essendo consentito l'anticipo di erogazione solo su richiesta del lavoratore con anzianità di otto anni per alcune finalità tipizzate ed a determinate condizioni ed entro determinati limiti percentuali.
Consegue il rigetto dell'appello.
3. Non luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 22.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 621/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 con ricorso depositato il 04.09.2013 chiedeva al Tribunale l'emissione dell'ingiunzione di Controparte_1 pagamento in parola premettendo di essere stato dipendente della ditta con qualifica di operaio Parte_1 termo idraulico dal 03.06.2002 e di essere stato licenziato il 31.05.2012 senza che gli venisse corrisposto il dovuto trattamento di fine rapporto.
1 2 “1) Vero è che il sig. ha consegnato al dipendente , così come agli altri Parte_1 Controparte_1 dipendenti, la somma di duecento euro al mese in aggiunta alla retribuzione in conto futuro t.f.r.; 2) vero che il sig. consegnava la somma in questione al momento della corresponsione della retribuzione”; 3) Parte_1 vero è che ad occuparsi della materiale corresponsione della busta paga era spesso la segretaria sig.ra
[...] ; 4) vero che la somma extra retribuzione di € 200,00 avveniva in contanti”. CP_2 3 RG 664/2014 / , verbali udienza del 23/5/2016, del 14/11/2017 e del Parte_1 Parte_2
15/01/2019.
3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 315 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SCARPINO ALDO Parte_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 227/2013, del 04.11.2013, Parte_1
dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla omonima ditta il pagamento in favore di , ex dipendente, della somma di € 9.120,24 a Controparte_1 titolo di TFR1. Deduceva l'infondatezza della pretesa azionata da per avergli CP_1
corrisposto, durante tutto il rapporto lavorativo, la somma mensile di € 200,00 in aggiunta alla retribuzione dovuta, in acconto sul futuro tfr, con versamenti effettuati in contanti. Chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione deducendo l'insolvibilità di e, nel CP_1
merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale di e della prova per CP_1
testi.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dando atto del mancato raggiungimento della prova, da parte di , Pt_1 dell'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del TFR;
ha rilevato che “non si rinvengono, infatti, riscontri dimostrativi dell'effettiva e continuativa rimessione a CP_1
– in aggiunta allo stipendio incassato da quest'ultimo – di somme ulteriori finalizzate ad anticipare il pagamento del trattamento di fine rapporto”. Ha ritenuto, infine, nella genericità delle difese dell'opponente, anche la mancata confutazione dei conteggi forniti da CP_1 ricordando che “«Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul
"quantum debeatur"».
Ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.800,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ed ha lamentato: Pt_1
1.l'erronea applicazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c. in tema di deroga all'inammissibilità della prova testimoniale del pagamento.
Premettendo di aver chiesto di provare per testi la circostanza del pagamento degli acconti dedotti in seno all'opposizione, eccepiva la nullità dell'ordinanza del 09.10.2019 con cui il primo giudice aveva rigettato le istanze istruttorie dell'opponente rinviando la causa per la discussione, osservando in merito che i limiti posti alla prova testimoniale dalla norma richiamata dal giudice, comunque anacronistici, erano ampiamente superabili dal giudice
“tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza
(art. 2721 c. 2 c.c.)” . Sebbene ex art. 2726 c.c., l'onere della prova in relazione ai pagamenti di regola deve essere assolto mediante prova scritta, ha sostenuto che in casi particolari, specie nell'ambito di rapporti che implicano un vincolo fiduciario (come nel caso di specie vista la durata del rapporto di lavoro e la natura di piccolo imprenditore della parte datoriale), era ammissibile, ai sensi dell'art. 2724 c.c., dare ingresso alla prova per testimoni del pagamento dedotto.
2.l'omesso esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori ex art. 421 cpc.
2 Premettendo che il giudice ha il potere-dovere di disporre d'ufficio gli atti istruttori sollecitati dalle prove acquisite e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che sussista un ostacolo nel verificarsi di decadenze e preclusioni in danno delle parti, ha sostenuto rilevava che egli aveva offerto di provare mediante prova testimoniale i pagamenti extra, fatti in contanti, in corso di rapporto.
Ha riportato le circostanze capitolate2 e rammentato il deposito effettuato il data 26.10.2021, in prossimità dell'udienza di discussione fissata per il 03.11.2021 dei verbali di causa di un analogo ricorso in opposizione3, avente il medesimo oggetto ma instaurato nei confronti di altro dipendente, relativi alle dichiarazioni testimoniali assunte in quel giudizio, dalle quali erano emerse le dazioni di denaro in aggiunta alla retribuzione mensile da parte di Pt_1
in favore dei dipendenti, ritenuti integranti quantomeno un principio di prova. Alla luce
[...]
di tali elementi il primo giudice avrebbe dovuto ammettere la prova per testi richiesta, nella quale insta in questa sede.
Ha concluso, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del d.i. opposta.
L'appellato non si è costituito.
A seguito del deposito delle note scritte dell'unica parte costituita , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della parte appellata, che nn si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello.
2.L'appello è infondato
L'ordinanza con cui il giudice non ha ammesso la prova testimoniale – pervenendo alla statuizione di rigetto dell'opposizione per difetto di prova dell'eccezione di pagamento di anticipi sul tfr - è in linea con il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr Cass. civ. n. 7940/2020).
L'odierno appellante non è riuscito a spiegare in modo plausibile la ragione per cui all'atto dell'asserita consegna di somme ripetute per un arco temporale particolarmente lungo, non si sia fatto rilasciare mai una quietanza scritta, come suggeriva un elementare regola di prudenza, a fronte della natura del rapporto intercorso tra le parti, il cui vincolo fiduciario nei termini dedotti non assume rilevanza ai fini della deroga in materia di prova del pagamento;
dirimente è poi la constatazione che l'odierno appellante non ha fornito alcuna giustificazione all'asserita dazione che viola il principio di infrazionabilità dell'adempimento del credito per tfr che matura solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2120 c.c., essendo consentito l'anticipo di erogazione solo su richiesta del lavoratore con anzianità di otto anni per alcune finalità tipizzate ed a determinate condizioni ed entro determinati limiti percentuali.
Consegue il rigetto dell'appello.
3. Non luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 22.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 621/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 con ricorso depositato il 04.09.2013 chiedeva al Tribunale l'emissione dell'ingiunzione di Controparte_1 pagamento in parola premettendo di essere stato dipendente della ditta con qualifica di operaio Parte_1 termo idraulico dal 03.06.2002 e di essere stato licenziato il 31.05.2012 senza che gli venisse corrisposto il dovuto trattamento di fine rapporto.
1 2 “1) Vero è che il sig. ha consegnato al dipendente , così come agli altri Parte_1 Controparte_1 dipendenti, la somma di duecento euro al mese in aggiunta alla retribuzione in conto futuro t.f.r.; 2) vero che il sig. consegnava la somma in questione al momento della corresponsione della retribuzione”; 3) Parte_1 vero è che ad occuparsi della materiale corresponsione della busta paga era spesso la segretaria sig.ra
[...] ; 4) vero che la somma extra retribuzione di € 200,00 avveniva in contanti”. CP_2 3 RG 664/2014 / , verbali udienza del 23/5/2016, del 14/11/2017 e del Parte_1 Parte_2
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