Decreto cautelare 27 giugno 2023
Ordinanza cautelare 20 luglio 2023
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da CO Di Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Gagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad UV :
IA TE, EM DI, LE DI, TT GI DI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento implicito di rigetto sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR n. 380/2001;
- di ogni altro o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 26 giugno 2023:
- del provvedimento del Comune di Vittoria prot. n. 28519 del 21 giugno 2023, di diffida a sgomberare il compendio immobiliare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA E/O MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ART.LI 7, 8 e 10 BIS DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. Non sarebbe stato comunicato preavviso di rigetto.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA E/O MANCATA APPLICAZIONE ART. 36 D.P.R. N.380/2001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI VITTORIA - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE. Il silenzio serbato dal Comune sulla domanda di sanatoria ex art.36 DPR 6 giugno 2001 n. 380, sarebbe illegittimo atteso che sussisterebbe la piena conformità del fabbricato oggetto di sanatoria rispetto alla disciplina urbanistica del Comune di Vittoria.
Parte ricorrente ha quindi impugnato ricorso per motivi aggiunti l’atto di diffida in epigrafe, deducendo l’illegittimità del predetto provvedimento in via derivata, rimandando espressamente ai motivi di diritto del ricorso introduttivo, trascritti nel ricorso per motivi aggiunti.
Il giorno 11 luglio 2023 è stato depositato intervento ad UV , da parte di interventori che «…risultano destinatari l’atto del 21 giugno 2023 prot. 28519…» e che «…con il ricorso iscritto al n.r.g. 1277/2023 gli intervenienti hanno autonomamente impugnato il provvedimento n. 28519/2023…» (atto di intervento, pagg. 3 e 4).
Il Comune si è costituito spiegando difese in rito e nel merito con cui:
a) ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad UV perché proposto da soggetti legittimati a proporre il ricorso in via principale;
b) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti perché: a) atto meramente consequenziale rispetto a precedenti atti, tutti validi ed efficaci; b) con riferimento all’ordinanza di sospensione delle opere e acquisizione della lottizzazione abusiva, limitatamente alla parte che riguarda i beni immobili di proprietà del ricorrente, detto atto sarebbe stato già impugnato, anche dall’odierno ricorrente, e confermato in due gradi di giudizio; c) l’immobile per cui è causa risulterebbe essere di proprietà comunale, da ciò derivando che l’odierno ricorrente non avrebbe più alcuna legittimazione ad agire, dovendo procedere allo sgombero già da tempo; d) l’odierno atto impugnato, per come evidenziato da parte ricorrente, si porrebbe "in ottemperanza alla sentenza n. 326 del 10 maggio 2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa" sicché, anche in questo caso, non vi sarebbe continuità tra il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, con consequenziale inammissibilità del ricorso;
c) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in ragione dell’emanazione della sentenza di questo TAR Sicilia – TA del 22 febbraio 2024, n. 655, che ha respinto il ricorso riguardante il medesimo compendio produttivo e abitativo sito in C.da Serra Rovetto e, in particolare, l’impugnazione del provvedimento prot. n. 37079/Gen. del 30 agosto 2023, avente ad oggetto: “Diffida a sgomberare il compendio produttivo ed abitativo sito in contrada Rovetto (...)” e della deliberazione della giunta municipale n. 325 del giorno 11 agosto 2023 avente ad oggetto “Patrimonio indisponibile del Comune di Vittoria degli immobili di cui all’ordinanza del Dirigente della Direzione Territorio e Patrimonio n. 9 del 20 settembre 2021”;
c) ha controdedotto nel merito.
Con il ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha richiesto l’adozione di misure cautelari; al riguardo, con decreto 27 giugno 2023, n. 314, è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche; con ordinanza 20 luglio 2023, n. 357, è stata rigettata l’istanza cautelare.
Con memoria depositata in data 11 settembre 2024, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso per motivi aggiunti, sul presupposto che i provvedimenti impugnati fossero stati caducati dall’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi e segnatamente dal provvedimento di sgombero prot. 37079 del 30 agosto 2023 nonché dall’adozione della deliberazione della G.M. n. 325 del 11 agosto 2023.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 il ricorso è stato trattato e trattenuto in decisione.
A seguire, in ragione delle eccezioni di controparte, i ricorsi devono essere dichiarati improcedibili, ciò, fra l’altro, esimendo il Collegio dalla delibazione dell’ammissibilità dell’atto di intervento.
Con ordinanza n. 9 del 20 settembre 2021 e con delibera di GM n. 325 del giorno 11 agosto 2023, gli immobili di cui si tratta sono stati (fra altri) acquisiti al patrimonio comunale e destinati alla realizzazione di un centro interculturale, sportivo e di aggregazione sociale, ciò determinando un assetto della vicenda che fa venire meno l’interesse di parte ricorrente alla odierna decisione.
L’ordinanza n. 9/2021 è stata impugnata dinanzi a questo TAR Sicilia – TA che, con le sentenze n. 1521 e 1522 del 2022, confermate dal CGARS con le sentenze 326 e 327 del 2023, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi.
Il ricorso proposto avverso la delibera di GM 325/20233 è stato rigettato con sentenza di questo TAR Sicilia – TA 22 febbraio 2024, n. 655, e la domanda di sospensione cautelare della sentenza contenuta in seno all’appello proposto è stata respinta con ordinanza CGARS 25 marzo 2024, n. 103.
Ne deriva che dall’accoglimento dei ricorsi in esame nessuna utilità pratica potrebbe derivare a parte ricorrente, essendosi irreversibilmente stabilizzato l’assetto di interessi che essa intendeva contrastare, a seguito del consolidarsi degli effetti dei provvedimenti con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale degli stessi immobili dei quali qui si controverte.
Non vi è dunque ragione per discostarsi dall’orientamento secondo cui «…i provvedimenti sopravvenuti determinano l’improcedibilità del ricorso qualora attuino un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente”. In questa direzione, la dichiarazione di improcedibilità consegue “ad una sopravvenienza (fattuale o giuridica) tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento…» (TAR Sicilia – TA, 24 febbraio 2025, n. 698).
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti attesa la complessità della vicenda sottesa alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO