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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 5338/2021 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 7/1/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.00;
- che, alle ore 12.30, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 7/1/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5338, Ruolo Generale
dell'anno 2021, all'udienza del 7/1/2025, a trattazione scritta, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Leonilda Mari e Antonio Magurno, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata da elettivamente Controparte_1 Controparte_2
domiciliata, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Menghini e
Davide Sarina, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La società a seguito di deposito di ricorso Controparte_1 monitorio, aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo n.
460/2011, depositato in data 2/5/2011, del Tribunale di Velletri, per €
224.453,52, oltre interessi fino al saldo e spese, per esposizione debitoria di credito, questo, derivante dai Controparte_3 contratti bancari indicati in atti, con garanzia fideiussoria rilasciata
(anche) da;
il tutto come risultante dalla documentazione Parte_1 prodotta con il ricorso monitorio.
L'opponente in estrema sintesi, eccepiva di non essere Parte_1 effettivamente venuta a conoscenza del decreto monitorio per nullità e/o inefficacia della notificazione, vantando così il diritto a spiegare opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. Nel merito, la ha allegato Pt_1 come la garanzia fideiussoria fosse invalida, eccependo l'intervenuta
Pagina 3 Dott. Renato Buzi decadenza di controparte ex art. 1957 c.c. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La banca ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Sospesa, dopo l'iniziale rigetto dell'inibitoria, la esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, la causa era istruita documentalmente;
era inoltre ammessa C.t.u. grafologica;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Disposta udienza a trattazione scritta, le parti costituite precisavano le conclusioni e depositavano telematicamente le note difensive autorizzate;
all'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori
Pagina 4 Dott. Renato Buzi mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
Preliminarmente, come discorso di carattere generale, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Iniziando dalla ammissibilità dell'opposizione tardiva, va ricordato che la nozione di "consumatore" ha carattere oggettivo e va valutata in base ad un criterio funzionale, incentrato sull'esame del rapporto contrattuale (se rientra o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione).
Pertanto, nel contratto di fideiussione, se il garante agisce professionalmente, il codice del consumo non è applicabile;
di contro, è sempre soggetta alla tutela consumeristica, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di chi ha agito per motivi personali, ad esempio per legami familiari e/o in spirito d'amicizia (v. Cass.
12286/2024).
Atteso che spetta al giudice verificare se il contraente garante possa essere qualificato come "consumatore" e dunque se possa trovare applicazione la speciale disciplina consumeristica, il fideiussore consumatore è esonerato dall'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del codice del consumo, essendo invece onere della controparte dimostrare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
Pagina 5 Dott. Renato Buzi professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una "probatio diabolica" a carico del presunto consumatore.
Nella specie, nulla di tutto ciò ha dimostrato l'opposta creditrice di talché, deve concludersi come il fideiussore Controparte_1 opponente possa beneficiare delle tutele previste dal Codice del
Consumo.
Al riguardo, va poi rammostrato, come, a rigore, l'opposizione proposta oltre il termine di quaranta giorni, in assenza di prova delle condizioni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. (v. ordinanza 19/11/2021), andrebbe dichiarata inammissibile, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di opposizione, in applicazione del consueto ordine di trattazione delle questioni divisato dagli art. 276, comma 2, e 279, comma 2, c.p.c. Tuttavia, la Corte di Giustizia (v.
Corte giust., 17 maggio 2022, causa C-600/19, sentenza Ibercaja Banco) ha affermato che gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, Dir. 93/13/CEE del
Consiglio devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità della cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice nazionale né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di talune clausole del contratto nel medesimo procedimento.
Va dunque predicata l'esclusione della preclusione del deducibile in forza del giudicato implicito, in quanto costituisce pratica applicazione dei limiti riconosciuti al principio di autonomia processuale degli Stati membri rispetto alle materie di competenza concorrente ex art. 4 TFUE, tra cui rientra quella della "protezione dei consumatori".
Infatti, ammettere che l'effetto preclusivo del giudicato si formi anche sulla validità del contratto affetto da una clausola abusiva, consente una pratica di sconfinamento di competenze, quale forma di eccesso di potere giurisdizionale, categoricamente escluso dal diritto dei Trattati in virtù del principio di attribuzione.
Una visione complessiva del rapporto tra giudicato nazionale e diritto europeo suggerisce che il principio di attribuzione porta ad escludere la formazione del giudicato anticomunitario nelle materie di competenza esclusiva, mentre in quelle di competenza concorrente ne circoscrive l'effetto preclusivo esclusivamente al dedotto, allorquando la
Pagina 6 Dott. Renato Buzi preclusione del deducibile impedisca di ottemperare all'obbligo comunitario di assicurare una tutela effettiva al consumatore.
Ne deriva che, in materia consumeristica, i meccanismi processuali che impediscono l'inveramento della norma comunitaria sostanziale devono essere funzionalizzati o, all'occasione, disapplicati in attuazione del canone di effettività.
Nella specie, dunque, la regola che impone lo scrutinio pregiudiziale dell'ammissibilità della domanda va disapplicata, al fine di consentire al giudice di valutare e rilevare l'abusività di eventuale clausola anticonsumeristica;
mentre si impone la rimodulazione dei limiti oggettivi del giudicato, sì da permettere il rilievo d'ufficio della nullità della clausola abusiva processuale, altrimenti precluso dalla formazione del giudicato implicito.
Tutto ciò, d'altronde, è in linea con quanto decretato da Cass., Sez.
Un., 9479/2023, che, dando attuazione alla ridetta sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 maggio 2022, ha confermato come la mancata opposizione del decreto ingiuntivo non precluda il rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva, qualora il giudice del monitorio non abbia esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore.
Il Tribunale pertanto ritiene ammissibile l'impugnativa della , a Pt_1 prescindere da una previa rimessione nei termini per l'opposizione al decreto da parte del giudice dell'esecuzione o dell'opposizione a precetto.
Di qui la possibilità di scrutinare i motivi di opposizione e, segnatamente, quello relativo alla clausola in deroga all'art. 1957 c.c.
(v. art. 6 della fideiussione 6/3/2008 azionata da Controparte_1 documento 7 fascicolo monitorio).
In proposito, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., indicata nel ridetto art. 6 della fideiussione, in ragione della natura di consumatore del fideiussore e del carattere vessatorio della clausola stessa, risulta fondata ed è idonea a risolvere l'intera controversia.
Deve infatti risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica per le ragioni sopra indicate.
Parte opposta, dal canto suo, non ha dimostrato che il fideiussore ha prestato garanzia in favore della medesima Banca creditrice per
Pagina 7 Dott. Renato Buzi soddisfare finalità attinenti alla propria attività professionale, limitandosi ad assumere che è alla società debitrice principale che bisogna fare riferimento per escludere la qualifica consumeristica del fideiussore.
Tuttavia, la tesi del cosiddetto “professionista di riflesso” deve reputarsi ormai superata in giurisprudenza, specialmente a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 5868/2023), che hanno statuito che deve ritenersi consumatore “(…) il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (…)”.
Bisogna, pertanto, ritenere che nella fattispecie in esame il garante ha sottoscritto la fideiussione non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che agiva come consumatore non professionista legato presumibilmente da rapporti di tipo personale con il debitore principale.
Tanto premesso, resta da esaminare la natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., riportata all'art. 6 della fideiussione stipulata da . Parte_1
Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., sia dell'art. 33, co. 2, lett. t), del Codice di Consumo.
Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale.
Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341, co. 2, c.c. e 33, co. 2, lett. t),
Dlgs. 206/2005.
Se però per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341, co. 2, c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del
Pagina 8 Dott. Renato Buzi contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34, co. 5, Dlgs. 206/2005.
Del resto, l'esigenza di proteggere la parte più debole del contratto - quale il consumatore - posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica approvazione per iscritto (come previsto ex art. 1341, co. 2, c.c.), ma richiede una pattuizione a parte che riguardi proprio il contenuto della clausola idonea a svantaggiare il consumatore.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, “In materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)” (v. Trib. Milano,
12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n. 1091; v.
Cass. 27558/2023).
Nel caso di specie, l'opposta non ha provato in Controparte_1 alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. - come prevista all'art. 6 della fideiussione predetta - alla trattativa con evidentemente confidando di aver garantito la doppia Parte_1 sottoscrizione, come richiesto dall'art. 1341, co. 2, c.c.
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale della fideiussione di cui all'art. 6 della lettera fideiussoria effettivamente sottoscritta da in data 6/3/2008 (v. documento 7 prodotto Parte_1 da c.t.u. grafologica depositata nel fascicolo Controparte_1 telematico), da cui deriva la reviviscenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le
Pagina 9 Dott. Renato Buzi sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
A questo punto occorre verificare se la Banca abbia osservato il termine sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Nessuna prova certa e tranquillante è stata fornita in proposito dall'istituto di credito, non risultando agli atti elementi probatori idonei ad individuare con esattezza il momento a partire dal quale il debitore risulta decaduto dal beneficio del termine e, quindi, la scadenza dell'obbligazione.
In particolare, la produzione in giudizio di proposta di piano di rientro della , risalente al 4/6/2010 (cfr. documento 13 prodotto Pt_1 da con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), Controparte_1 funzionale a dilazionare il termine di pagamento delle obbligazioni, permette di ritenere che già al tempo di tale richiesta fosse decorso il termine pattuito per l'adempimento, senza che tale circostanza condizioni il dovere di attivazione e coltivazione diligente cui è tenuto il creditore nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Invero, “Eventuali accordi tra il creditore ed il debitore principale, successivi al negozio che regola l'obbligazione principale, che ad esempio dilazionino il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto all'art. 1957 c.c. in favore del fideiussore, vincolando solo le parti contraenti e non il fideiussore, che è ad essi estraneo” (v. Cass. 12901/1993). Il rischio pertanto ricade interamente sulla che concede al debitore un nuovo CP_4 assetto temporale per l'adempimento dell'obbligazione principale, anche se questo determina la liberazione del fideiussore alla scadenza originaria dell'obbligazione principale.
Emerge dunque con evidenza che, alla data della domanda monitoria
(ricorso datato 5/4/2011), il termine di sei mesi (decorrente almeno dal
4/6/2010) era già maturato, con conseguente estinzione della garanzia per fideiussione qui azionata.
La invocata ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il
Pagina 10 Dott. Renato Buzi destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido (come nel caso concreto), o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v. Cass. 2091/2022).
Atteso quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti della garante opponente . Parte_1
Le superiori conclusioni assorbono dunque ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura (si rammenta che la procedura - fase monitoria e fase di opposizione - è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese), si ritiene che, stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, novità della questione esaminata (riguardo alla invalidità della fideiussione esatta in via monitoria), ricorra l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente e per intero a carico solidale delle parti, con rivalsa interna del 50%.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 460/2011, depositato in data 2/5/2011, del Tribunale di
Velletri, che va pertanto revocato nei di lei confronti;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di
C.t.u., con rivalsa interna del 50%.
Pagina 11 Dott. Renato Buzi Velletri, 7/1/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 12 Dott. Renato Buzi