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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. TT Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 8.10.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1432/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA in Parte_1 persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Calì presso lo studio del quale elegge domicilio in alla Via Domenico Fontana n. 66 Pt_1
APPELLANTE
E
in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rapp.te p.t. della Controparte_1
” elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Controparte_2
RE IT, sito in Casalnuovo di Napoli (NA), via Ascalesi n. 31 che lo rappresenta e difende
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29.2.2019 innanzi al Tribunale di Nola, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2019/132 notificatagli in data 29 gennaio 2019 ad istanza di di con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma CP_3 Pt_1 complessiva di € 5.189,33 e relativa confisca dei beni sequestrati, a fronte di verbale di accertamento e contestazione n. 50/2018 e pedissequo verbale di sequestro amministrativo di attrezzature atte a svolgere attività di autocarrozzeria, sita in Ottaviano alla via Vecchia Sarno n.
105, entrambi elevati in data 24 luglio 2018 dal Comando Stazione CC “Parco” Ottaviano, per violazione dell'art. 10, DPR 558/1999, sanzionata dall'art. 10, comma 2, L. 122/1992, ovvero per
“esercizio di attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta nell'apposito registro”. Tanto premesso, eccepiva la illegittimità della contestazione e chiedeva Controparte_1 annullarsi il provvedimento in esame.
Con sentenza n.2108/22 il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione evidenziando che spettava all'Autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre era carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Ebbene, osservava il GL, nel caso in esame non era stata raggiunta una prova sufficiente dell'illecito amministrativo contestato all'opponente, non avendo la
Pubblica Autorità adempiuto all'ordine di deposito ex art. 6, co. 8, D.Lgs. 150/2011 né in prima udienza né successivamente ad essa. Detto inadempimento, concludeva il giudice, gli impediva, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 10, lett. b), di convalidare il provvedimento opposto.
Con ricorso depositato in data 22.3.2023 proponeva appello la Camera di Commercio eccependo:
A) in via del tutto preliminare la nullità della sentenza dal momento che il decreto di fissazione di udienza emesso in data 27.02.1019 non gli era stato mai notificato;
infatti solo a seguito di accesso agli atti aveva appreso che il Giudice aveva emesso decreto di fissazione udienza ed onerato la cancelleria per la notifica dello stesso, adempimento che la cancelleria non aveva mai effettuato
B) che nel merito, l'Ordinanza di Ingiunzione oggetto di impugnazione era valida;
infatti, in data 25.07.2018 i militari della Stazione dei Carabinieri “Parco” di Ottaviano Antonio, con verbale di accertamento e contestazione n. 50/2018 avevano posto sotto sequestro amministrativo un'autocarrozzeria meccanica sita in Via Vecchia Sarno 105 di Ottaviano per violazione dell'art. 10 del DPR 558/99; i Carabinieri avevano, altresì, provveduto a sottoporre a sequestro amministrativo le attrezzature atte a svolgere l'attività di officina abusiva in quanto esercitata senza previa iscrizione al registro di cui all'art. 10 DPR 558/99
e, quindi esercitata in violazione dell'art. l0 della L.122/1992)
C) che il suddetto verbale veniva trasmesso nei termini di legge all'autorità amministrativa competente (Camera di Commercio di;
Pt_1
D) che il in data 30.08.2018 aveva presentato delle note difensive nelle quali CP_1 sostanzialmente riconosceva le sue colpe
E) che in data 29.01.2019 aveva notificato al l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_1
Tanto premesso la così concludeva in questo grado: Parte_1
“• in via del tutto preliminare, in accoglimento del presente appello, dichiararsi per le ragioni di cui in premessa, NULLITÀ DELLA SENTENZA N. 2108.2022 emessa dal Tribunale di Nola, e conseguentemente autorizzare la remissione nei termini per consentire alla Parte_1
l'espletamento di tutte le attività che ha visto precluse per ragioni alla stessa non imputabile, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
• Nella denegata ipotesi di non remissione in termine, nel merito accertarsi la correttezza del verbale di accertamento emesso dai Carabinieri e di conseguenza dell'ordinanza di ingiunzione N.
2019/132 emessa dalla Camera di Commercio, per l'effetto condannare l'appellato al pagamento di quanto dovuto…”
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa, in uno a tutte quelle di analogo oggetto pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile della Corte di
Appello, alla Sezione Lavoro.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dalla Parte_1
Ed invero, dalla visione dello storico del fascicolo telematico risulta che il decreto di
[...] fissazione dell'udienza e il ricorso sono stati comunicati/notificati alla “ Parte_1
P
- PARTE – (tipologia notifica) RITIRO CANCELLERIA – (stato) NOTIFICATO”,
[...] ossia il cancelliere ha certificato, mediante tale annotazione, che la notifica del ricorso e del decreto
è avvenuta in cancelleria. Ma vi è di più. Risulta infatti che il primo decreto per la trattazione scritta, datato 15.2.2021, è stato comunicato/notificato alla “ - PARTE – Parte_1
(tipologia notifica) TELEMATICA – (stato) NOTIFICATO”. Ne consegue che, quanto meno in quella data, la di ha avuto notizia della pendenza del giudizio e non ha Pt_1 Parte_1 provveduto né a costituirsi, né a chiedere di essere rimessa in termini.
Tanto precisato si osserva che il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione sostenendo che spettava all'Autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e che nel caso in esame non era stata raggiunta una prova sufficiente dell'illecito amministrativo contestato all'opponente, non avendo la Pubblica Autorità provveduto, né in prima udienza né successivamente ad essa, al deposito di tutti gli atti posti a fondamento dell'O.I..
Tale argomentazione non è condivisibile in quanto, sebbene la Camera di Commercio non abbia provveduto al deposito della documentazione posta a fondamento della ordinanza, la stessa risultava depositata integralmente dall'opponente, pertanto il giudice avrebbe potuto certamente valutare il merito e la fondatezza della pretesa.
Passando quindi alla verifica dell'operato della Camera di Commercio che ha emesso l'ordinanza n.
2019/132 notificata al in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale Controparte_1
CP_ rapp.te p.t. della in data 29 gennaio 2019, va innanzitutto Controparte_2 esaminata la disciplina applicabile al caso in esame.
Al con il verbale di accertamento n. 50/2018 e poi con l'O.I. risulta contestata la CP_1 violazione dell'art. 10 DPR 558/1999 che prevede:
“Art. 10
Imprese di autoriparazione
1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio
1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per
l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
L'Art. 22 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 prevede al comma 3
“3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali: …
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122…”
L'art. 10 della L. 122/1992 prevede
“Art. 10 Imprese di autoriparazione
1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio
1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4
…..
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.”
L'art. 7 della L. 122/1992 prevede:
“Art. 7
Responsabile tecnico
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali
è prevista una pena detentiva.
c)
(( Parte_3
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico- professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni;
tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.”.
L'art. 10 della L. 122/1992 prevede
“Art. 10 Vigilanza e sanzioni
… 2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per
l'attività illecita.”
Tuttavia l' Art. 2 della L. 122/1992 prevedeva nel testo in vigore dal: 5/3/1992 al 30/9/1996
“Art. 2 Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, …”
Tale ultima norma (art. 2) è stata abrogata proprio dal DPR 14.12.199 n. 558 sopra riportato.
Nel caso in esame il ha documentato di essere il legale rappresentante nonché socio CP_1 accomandatario della società P.IVA che è Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1 regolarmente iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, con oggetto sociale
“Riparazione di carrozzerie di autoveicoli”.
La S.a.s., pertanto, in seguito alla domanda di iscrizione e alla verifica del possesso di tutti i requisiti, sopra indicati, è stata iscritta nell'apposito registro.
Dal verbale di accertamento 50/2018 si ricava che il Raggruppamento Carabinieri Parchi contesta al solo persona fisica, di aver “violato la norma di cui all'art. 10 DPR 558/1999 Controparte_1
e sanzionato dall'art. 10 comma 3 Legge 122/1992” in quanto intervenuti il giorno 24.7.2018 alle ore 12:00 presso un'autocarrozzeria sita in via Sarno 105 nel comune di Ottaviano “hanno accertato quanto segue: il sig. …effettuava attività di autoriparazione di Controparte_1 carrozzeria senza essere iscritto al previsto registro di cui all'art. 10 del DPR 558/99”. Con il verbale di accertamento non è stata effettuata analoga contestazione alla s.a.s. amministrata dal e regolarmente iscritta e, soprattutto, non sono state contestate né al persona CP_1 CP_1 fisica, né alla s.a.s. ulteriori violazioni.
La CCIAA , preso atto del verbale di accertamento e contestazione e ritenute infondate le doglianze del in quanto “la società alla data CP_1 Controparte_2 dell'accertamento dell'illecito operava in assenza dei requisiti tecnico professionali , in carenza della designazione del responsabile tecnico , come rilevabile dalla visura del Registro delle
Imprese; che l'autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un'entità astratta come società o enti in genere” ordinava “al predetto CP_1 in solido con “ ” … di pagare quale sanzione
[...] Controparte_2 amministrativa dovuta per la sopracitata violazione la somma di euro 5.164,33…”
Appare evidente che tra la contestazione e l'Ordinanza Ingiunzione vi è totale difformità:
- sotto il profilo soggettivo: perché il verbale contesta a persona fisica di Controparte_1 esercitare attività di autocarrozzeria senza la previa iscrizione al registro di cui all'art. 10 del
DPR 558/99; laddove nell'O.I. la contestazione riguarda la società Controparte_2 sebbene nella persona del suo amministratore e r.l.
[...] Controparte_1
- sotto il profilo della condotta contestata: nel verbale di accertamento si contesta al CP_1
l'omessa iscrizione nel registro di cui all'art. 10 DPR 558/99, laddove con l'O.I. si contesta alla società di operare in assenza dei requisiti Controparte_2 tecnico professionali, in carenza della designazione del responsabile tecnico
La Cassazione ha ripetutamente chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio” (Sentenza n. 6838 del 16/06/1995; nello stesso senso Sentenza n. 6408 del 15/07/1996)
Ed ancora “In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.”
(Sent. n. 9790/2011; e nello stesso senso Sent. n. 18883/2017 e Ordinanza n. 21904/2022).
Nel caso di specie si è verificata la chiara violazione del precetto di corrispondenza tra contestazione e condanna, avendo la irrogato una sanzione per una fattispecie, individuata CP_3 nei suoi elementi costitutivi, diversa da quella attribuita in sede di contestazione, oltre che nei confronti di un soggetto diverso.
Ne consegue che, sebbene per i motivi di cui innanzi, la sentenza va confermata e l'ordinanza ingiunzione n. 2019/132 va annullata, con conseguente non debenza della sanzione di complessivi €
5.189,33, comminata a Controparte_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la al pagamento Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.983,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria RE IT, dichiaratasi anticipataria.
Napoli 8.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
TT Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. TT Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 8.10.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1432/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA in Parte_1 persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Calì presso lo studio del quale elegge domicilio in alla Via Domenico Fontana n. 66 Pt_1
APPELLANTE
E
in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rapp.te p.t. della Controparte_1
” elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Controparte_2
RE IT, sito in Casalnuovo di Napoli (NA), via Ascalesi n. 31 che lo rappresenta e difende
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29.2.2019 innanzi al Tribunale di Nola, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2019/132 notificatagli in data 29 gennaio 2019 ad istanza di di con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma CP_3 Pt_1 complessiva di € 5.189,33 e relativa confisca dei beni sequestrati, a fronte di verbale di accertamento e contestazione n. 50/2018 e pedissequo verbale di sequestro amministrativo di attrezzature atte a svolgere attività di autocarrozzeria, sita in Ottaviano alla via Vecchia Sarno n.
105, entrambi elevati in data 24 luglio 2018 dal Comando Stazione CC “Parco” Ottaviano, per violazione dell'art. 10, DPR 558/1999, sanzionata dall'art. 10, comma 2, L. 122/1992, ovvero per
“esercizio di attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta nell'apposito registro”. Tanto premesso, eccepiva la illegittimità della contestazione e chiedeva Controparte_1 annullarsi il provvedimento in esame.
Con sentenza n.2108/22 il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione evidenziando che spettava all'Autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre era carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Ebbene, osservava il GL, nel caso in esame non era stata raggiunta una prova sufficiente dell'illecito amministrativo contestato all'opponente, non avendo la
Pubblica Autorità adempiuto all'ordine di deposito ex art. 6, co. 8, D.Lgs. 150/2011 né in prima udienza né successivamente ad essa. Detto inadempimento, concludeva il giudice, gli impediva, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 10, lett. b), di convalidare il provvedimento opposto.
Con ricorso depositato in data 22.3.2023 proponeva appello la Camera di Commercio eccependo:
A) in via del tutto preliminare la nullità della sentenza dal momento che il decreto di fissazione di udienza emesso in data 27.02.1019 non gli era stato mai notificato;
infatti solo a seguito di accesso agli atti aveva appreso che il Giudice aveva emesso decreto di fissazione udienza ed onerato la cancelleria per la notifica dello stesso, adempimento che la cancelleria non aveva mai effettuato
B) che nel merito, l'Ordinanza di Ingiunzione oggetto di impugnazione era valida;
infatti, in data 25.07.2018 i militari della Stazione dei Carabinieri “Parco” di Ottaviano Antonio, con verbale di accertamento e contestazione n. 50/2018 avevano posto sotto sequestro amministrativo un'autocarrozzeria meccanica sita in Via Vecchia Sarno 105 di Ottaviano per violazione dell'art. 10 del DPR 558/99; i Carabinieri avevano, altresì, provveduto a sottoporre a sequestro amministrativo le attrezzature atte a svolgere l'attività di officina abusiva in quanto esercitata senza previa iscrizione al registro di cui all'art. 10 DPR 558/99
e, quindi esercitata in violazione dell'art. l0 della L.122/1992)
C) che il suddetto verbale veniva trasmesso nei termini di legge all'autorità amministrativa competente (Camera di Commercio di;
Pt_1
D) che il in data 30.08.2018 aveva presentato delle note difensive nelle quali CP_1 sostanzialmente riconosceva le sue colpe
E) che in data 29.01.2019 aveva notificato al l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_1
Tanto premesso la così concludeva in questo grado: Parte_1
“• in via del tutto preliminare, in accoglimento del presente appello, dichiararsi per le ragioni di cui in premessa, NULLITÀ DELLA SENTENZA N. 2108.2022 emessa dal Tribunale di Nola, e conseguentemente autorizzare la remissione nei termini per consentire alla Parte_1
l'espletamento di tutte le attività che ha visto precluse per ragioni alla stessa non imputabile, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
• Nella denegata ipotesi di non remissione in termine, nel merito accertarsi la correttezza del verbale di accertamento emesso dai Carabinieri e di conseguenza dell'ordinanza di ingiunzione N.
2019/132 emessa dalla Camera di Commercio, per l'effetto condannare l'appellato al pagamento di quanto dovuto…”
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa, in uno a tutte quelle di analogo oggetto pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile della Corte di
Appello, alla Sezione Lavoro.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dalla Parte_1
Ed invero, dalla visione dello storico del fascicolo telematico risulta che il decreto di
[...] fissazione dell'udienza e il ricorso sono stati comunicati/notificati alla “ Parte_1
P
- PARTE – (tipologia notifica) RITIRO CANCELLERIA – (stato) NOTIFICATO”,
[...] ossia il cancelliere ha certificato, mediante tale annotazione, che la notifica del ricorso e del decreto
è avvenuta in cancelleria. Ma vi è di più. Risulta infatti che il primo decreto per la trattazione scritta, datato 15.2.2021, è stato comunicato/notificato alla “ - PARTE – Parte_1
(tipologia notifica) TELEMATICA – (stato) NOTIFICATO”. Ne consegue che, quanto meno in quella data, la di ha avuto notizia della pendenza del giudizio e non ha Pt_1 Parte_1 provveduto né a costituirsi, né a chiedere di essere rimessa in termini.
Tanto precisato si osserva che il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione sostenendo che spettava all'Autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e che nel caso in esame non era stata raggiunta una prova sufficiente dell'illecito amministrativo contestato all'opponente, non avendo la Pubblica Autorità provveduto, né in prima udienza né successivamente ad essa, al deposito di tutti gli atti posti a fondamento dell'O.I..
Tale argomentazione non è condivisibile in quanto, sebbene la Camera di Commercio non abbia provveduto al deposito della documentazione posta a fondamento della ordinanza, la stessa risultava depositata integralmente dall'opponente, pertanto il giudice avrebbe potuto certamente valutare il merito e la fondatezza della pretesa.
Passando quindi alla verifica dell'operato della Camera di Commercio che ha emesso l'ordinanza n.
2019/132 notificata al in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale Controparte_1
CP_ rapp.te p.t. della in data 29 gennaio 2019, va innanzitutto Controparte_2 esaminata la disciplina applicabile al caso in esame.
Al con il verbale di accertamento n. 50/2018 e poi con l'O.I. risulta contestata la CP_1 violazione dell'art. 10 DPR 558/1999 che prevede:
“Art. 10
Imprese di autoriparazione
1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio
1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per
l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
L'Art. 22 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 prevede al comma 3
“3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali: …
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122…”
L'art. 10 della L. 122/1992 prevede
“Art. 10 Imprese di autoriparazione
1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio
1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4
…..
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.”
L'art. 7 della L. 122/1992 prevede:
“Art. 7
Responsabile tecnico
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali
è prevista una pena detentiva.
c)
(( Parte_3
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico- professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni;
tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.”.
L'art. 10 della L. 122/1992 prevede
“Art. 10 Vigilanza e sanzioni
… 2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per
l'attività illecita.”
Tuttavia l' Art. 2 della L. 122/1992 prevedeva nel testo in vigore dal: 5/3/1992 al 30/9/1996
“Art. 2 Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, …”
Tale ultima norma (art. 2) è stata abrogata proprio dal DPR 14.12.199 n. 558 sopra riportato.
Nel caso in esame il ha documentato di essere il legale rappresentante nonché socio CP_1 accomandatario della società P.IVA che è Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1 regolarmente iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, con oggetto sociale
“Riparazione di carrozzerie di autoveicoli”.
La S.a.s., pertanto, in seguito alla domanda di iscrizione e alla verifica del possesso di tutti i requisiti, sopra indicati, è stata iscritta nell'apposito registro.
Dal verbale di accertamento 50/2018 si ricava che il Raggruppamento Carabinieri Parchi contesta al solo persona fisica, di aver “violato la norma di cui all'art. 10 DPR 558/1999 Controparte_1
e sanzionato dall'art. 10 comma 3 Legge 122/1992” in quanto intervenuti il giorno 24.7.2018 alle ore 12:00 presso un'autocarrozzeria sita in via Sarno 105 nel comune di Ottaviano “hanno accertato quanto segue: il sig. …effettuava attività di autoriparazione di Controparte_1 carrozzeria senza essere iscritto al previsto registro di cui all'art. 10 del DPR 558/99”. Con il verbale di accertamento non è stata effettuata analoga contestazione alla s.a.s. amministrata dal e regolarmente iscritta e, soprattutto, non sono state contestate né al persona CP_1 CP_1 fisica, né alla s.a.s. ulteriori violazioni.
La CCIAA , preso atto del verbale di accertamento e contestazione e ritenute infondate le doglianze del in quanto “la società alla data CP_1 Controparte_2 dell'accertamento dell'illecito operava in assenza dei requisiti tecnico professionali , in carenza della designazione del responsabile tecnico , come rilevabile dalla visura del Registro delle
Imprese; che l'autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un'entità astratta come società o enti in genere” ordinava “al predetto CP_1 in solido con “ ” … di pagare quale sanzione
[...] Controparte_2 amministrativa dovuta per la sopracitata violazione la somma di euro 5.164,33…”
Appare evidente che tra la contestazione e l'Ordinanza Ingiunzione vi è totale difformità:
- sotto il profilo soggettivo: perché il verbale contesta a persona fisica di Controparte_1 esercitare attività di autocarrozzeria senza la previa iscrizione al registro di cui all'art. 10 del
DPR 558/99; laddove nell'O.I. la contestazione riguarda la società Controparte_2 sebbene nella persona del suo amministratore e r.l.
[...] Controparte_1
- sotto il profilo della condotta contestata: nel verbale di accertamento si contesta al CP_1
l'omessa iscrizione nel registro di cui all'art. 10 DPR 558/99, laddove con l'O.I. si contesta alla società di operare in assenza dei requisiti Controparte_2 tecnico professionali, in carenza della designazione del responsabile tecnico
La Cassazione ha ripetutamente chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio” (Sentenza n. 6838 del 16/06/1995; nello stesso senso Sentenza n. 6408 del 15/07/1996)
Ed ancora “In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.”
(Sent. n. 9790/2011; e nello stesso senso Sent. n. 18883/2017 e Ordinanza n. 21904/2022).
Nel caso di specie si è verificata la chiara violazione del precetto di corrispondenza tra contestazione e condanna, avendo la irrogato una sanzione per una fattispecie, individuata CP_3 nei suoi elementi costitutivi, diversa da quella attribuita in sede di contestazione, oltre che nei confronti di un soggetto diverso.
Ne consegue che, sebbene per i motivi di cui innanzi, la sentenza va confermata e l'ordinanza ingiunzione n. 2019/132 va annullata, con conseguente non debenza della sanzione di complessivi €
5.189,33, comminata a Controparte_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la al pagamento Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.983,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria RE IT, dichiaratasi anticipataria.
Napoli 8.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
TT Giammarino Mariavittoria Papa