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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 113/2024
La Corte d'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 113/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici in
VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
, elettivamente domiciliati Controparte_4
in VIA STILICONE 16/A 20154 MILANO presso lo studio dell'Avv.
CERULLI GRACIELA che li rappresenta e difende per mandato in atti. PARTI APPELLATE
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”. per le parti appellate: “In via principale
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respingere l'appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, confermando la decisione di primo grado. Con vittoria delle spese giudiziali e degli onorari
In via subordinata
Qualora l'On.le Corte di Appello adita lo ritenga opportuno, chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex. art. 363 bis c.p.c. avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 34 del Codice Sabaudo e/o delle norme del Codice Civile del 1865 che regolavano la disciplina circa
l'attribuzione o la perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis con particolare riferimento ai cittadini che emigravano fuori dal territorio italiano.”
MOTIVAZIONE
pag. 2/16 1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 17/07/2023, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Genova per il riconoscimento dello stato di cittadini italiani, precisando di esser discendenti diretti della signora
[...]
cittadina italiana, nata a [...] il [...] CP_5
(figlia di e ) deceduta in Persona_1 Persona_2
Uruguay in data 15 agosto 1893.
I ricorrenti evidenziavano in ricorso che la predetta contraeva matrimonio nel 1863 con il signor (nel certificato in atti che la sposa è Persona_3
indicata come cittadina italiana); dal matrimonio tra l'ava italiana ed il signor nasceva nel 1867, indicata Per_3 Persona_4
come nata da una coppia di cittadini italiani (con ciò confermando la cittadinanza italiana dell'ava alla nascita della figlia); in data 1° maggio
1884, la signora contraeva matrimonio in Persona_4
Uruguay con il signor;
dal loro matrimonio nasceva Persona_5
in data 21 luglio 1887; la donna a sua volta contraeva Persona_6
matrimonio con il signor (cittadino uruguaiano); dalla loro Persona_7
unione nasceva il signor (classe 1913); in data 30 Persona_8
ottobre 1937, il signor contraeva matrimonio con la Persona_8
signora generando nel 1940 che, a Persona_9 Persona_10
propria volta, nel 1960 contraeva matrimonio generando: - il signor
[...]
in data 5 gennaio 1965, ricorrente e - la signora Controparte_1
in data 15 febbraio 1966, ricorrente, Controparte_2
quest'ultima a sua volta madre dei ricorrenti: - Parte_2
nata il [...] e - nato il
[...] Controparte_4
data 27 dicembre 1997.
pag. 3/16 1.2. Il si costituiva in giudizio con il patrocinio Parte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato contestando l'interesse ad agire;
nel merito rilevava che la “sig.ra è nata a [...] nel 1843; CP_5
dunque, in epoca preunitaria, in uno Stato preunitario. Quando è nata non era, certamente, cittadino italiano” e che avrebbe comunque perso la cittadinanza italiana per effetto della stabile emigrazione in Uruguay.
1.3. Il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso riconoscendo la cittadinanza italiana agli odierni appellati.
In via preliminare, rigettava l'eccezione di carenza di interesse ad agire con motivazione non oggetto di impugnazione.
Nel merito, rilevava che i cittadini degli Stati preunitari acquisirono automaticamente alla data di nascita del Regno d'Italia (1861) la cittadinanza italiana, perdendo quella del medesimo stato preunitario e che la RA (classe 1843) dai documenti in atti risulta esser CP_5
indubbiamente in vita nel 1861 (anno in cui con L. 17.3.1861 n. 4671 è stato proclamato il Regno d'Italia), essendosi coniugata nel 1863 ed essendo in allora peraltro espressamente indicata come cittadina italiana, con la conseguenza che aveva acquisito e trasmesso la cittadinanza italiana alla sua discendenza.
Riteneva inoltre accertata la linea di discendenza sulla base della documentazione versata in atti (completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità) e non specificamente contestata dalla resistente.
2.1. Con atto di citazione in appello, il ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova, n. cron. 3/2024, datata 29/12/2023, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1523/2023, per “Violazione ed
pag. 4/16 erronea applicazione dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837; 4 e ss.
(in ispecie 6 et 11) Codice civile del 1865”.
In particolare, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e della l. n. 555/1912, in ritenuta adesione alla giurisprudenza del
Tribunale di Roma (n. 19625/2015).
Difatti, la IG.ra lasciò l'Italia e raggiunse con certezza l'Uruguay CP_5
al più tardi nel 1863 (anno in cui si sposò in Uruguay) e quindi prima dell'entrata in vigore, il primo gennaio 1866, del Codice civile italiano. Al caso di specie sarebbe quindi applicabile il Codice Civile albertino del
1837 e in particolare l'art. 34 il quale statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Inoltre, l'appellante evidenzia che, secondo la giurisprudenza dell'epoca, la volontà di abdicare la patria di origine, e quindi la perdita del titolo di suddito e di cittadino si riteneva “abbastanza provata dal fatto di aver abbandonato il proprio paese con animo di rimanere lontano e di godere permanentemente altrove dei benefizi di una convivenza civile diversa, dal non avervi fatto mai più ritorno, e dall'aver domandato e ottenuto la concessione di una straniera naturalità”.
2.2. Con comparsa costituzione e risposta depositata il 29/04/2024, gli appellati contestano le argomentazioni del , sostenendo che “il Parte_1
fatto (in teoria, come sostiene la controparte, ma mai provato) che la
IG.ra sia emigrata nel 1863 e, quindi, dopo Controparte_5
pag. 5/16 la nascita dello Stato italiano, ma prima dell'entrata in vigore del Codice
Civile del 1865, è irrilevante perché né il Codice Civile del 1865, né la successiva Legge sulla cittadinanza n. 555/1912, né l'attuale Legge n.
91/1992, né mai alcuna norma dell'ordinamento italiano nella sua storia ha collegato la mera emigrazione dal territorio italiano alla perdita della cittadinanza italiana”.
Infine, evidenziava che l'articolo 34 del “Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il Regno Sabaudo e la Repubblica orientale dell'Uruguay” che stabiliva che i cittadini dei rispettivi stati che emigravano nell'altro paese contraente, continuavano ad essere considerati cittadini del paese di provenienza, salvo rinuncia nelle forme previste dall'ordinamento di appartenenza.
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
3.1. Si evidenzia innanzitutto che il non ha eccepito Parte_1
alcunché in ordine all'accertamento operato dal Giudice di prime cure in merito alla linea di discendenza, che deve quindi reputarsi pacifica.
3.2. Ciò premesso si ritiene che il abbia correttamente Parte_1
prospettato l'applicazione al caso di specie della normativa precedente al codice civile del 1865.
Invero, risulta agli atti che l'ascendente fosse già in Uruguay prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì contratto matrimonio nel 1863. La normativa applicabile al caso di specie è quindi pag. 6/16 quella precedente al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle
Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la
Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda il caso di specie, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trova applicazione – come prospettato dal Ministero - il Codice civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con
pag. 7/16 animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art. 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita del godimento dei diritti civili: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi Parte_1
del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova,
23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p.
209).
Si rileva che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Parte_1
pag. 8/16 Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello
Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Inoltre, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Sotto quest'ultimo punto di vista si segnala, peraltro, una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA DEGLI
STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal nella parte in cui Parte_1
afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero
Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul . Difatti, la giurisprudenza di Parte_1
legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta
pag. 9/16 acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
In relazione all'onere probatorio, deve rilevarsi che l'appellante nella comparsa conclusionale ha invocato a sostegno delle proprie tesi la sentenza n. 3200/24 del Tribunale di Genova, che ha ritenuto di valorizzare, ai fini della prova dell'animo di non più ritornare di cui all'art. 34 del codice civile del 1837, una serie di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero.
Ad avviso di questa Corte, non è condivisibile la decisione del Tribunale di
Genova di attribuire rilievo, al fine di accertare l'animo di non più ritornare dell'avo emigrato, ad una serie di indici presuntivi desunti dalle vicissitudini di vita di quest'ultimo nel nuovo Paese di residenza.
Ed invero, si osserva che il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 3200/24, ha ritenuto che l'animo di non più ritornare, di cui all'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, potesse ritenersi adeguatamente provato, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, dalle seguenti circostanze, riferite al capostipite emigrato: “- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); -
pag. 10/16 Che egli ebbe una relazione prima del 17/03/1861 a Panama con una ragazza del luogo;
-Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); - Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); - Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
”.
Deve evidenziarsi, tuttavia, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo fosse partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare e provare circostanze di fatto anteriori o contestuali alla partenza, tali da far presumere che il suddito, con la sua emigrazione, intendesse recidere ogni legame con il
Paese di origine.
In altri termini, il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di Genova nella sentenza n. 3200/24 appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
Ebbene, nel caso di specie, il , su cui gravava l'onere Parte_1
di provare la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo pag. 11/16 di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la
“naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con VR autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione VR, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del AN di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
pag. 12/16 Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
AN , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_11
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da pag. 13/16 quanto argomentato sul punto dal , non è mai Parte_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.3. Si segnala, inoltre, che nel caso di specie non si ha la prova che
[...]
sia emigrata in data antecedente all'unità di Italia, Controparte_5
risultando dagli atti in causa che l'ava contraeva matrimonio con il IG.
in Uruguay in data 22 giugno 1863. Non si può escludere, Persona_3
dunque, la possibilità che sia emigrata dopo Controparte_5
il 1861, quindi in un momento in cui aveva già acquisito la cittadinanza italiana in virtù dell'unificazione.
Peraltro, nel certificato di matrimonio con il signor , allegato Persona_3
dai discendenti, viene indicata come cittadina Controparte_5
italiana.
In secondo luogo, si ritiene rilevante l'esistenza del “Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il Regno Sabaudo e la Repubblica orientale dell'Uruguay” il cui articolo 34 prevedeva che “Ogni individuo appartenente agli Stati di uno dei due contraenti sarà considerato come suddito di quel Paese dalle cui rispettive Autorità presenti un passaporto in buona e debita forma ovvero certificato equivalente o provi di essere iscritto nei registri consolari senza però che questa stipulazione possa pregiudicare in alcun modo la vera sudditanza di origine, allorquando non si è alla medesima rinunziato nelle forme stabilite dalle leggi locali”.
Dunque, esisteva anche una norma di un trattato internazionale, ratificato e quindi trasposto nell'ordinamento del Regno di Sabaudia, che stabiliva che i cittadini dei rispettivi stati che emigravano nell'altro paese contraente,
pag. 14/16 continuavano ad essere considerati cittadini del paese di provenienza, salvo rinuncia nelle forme previste dall'ordinamento di appartenenza. Da tale norma si ricava che è da escludersi che per il solo fatto dell'emigrazione un suddito sabaudo perdesse la propria cittadinanza e diventasse cittadino dell'Uruguay e viceversa.
3.3. Tali considerazioni, unitamente a quanto sopra esposto circa il mancato assolvimento, da parte del , dell'onere probatorio a Parte_1
esso incombente, inducono a confermare l'affermazione, contenuta nella decisione di prime cure, secondo cui le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto, con conseguente infondatezza dell'unico motivo d'appello dedotto.
3.4. In ragione della novità della questione trattate pare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3.5. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1. rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova, n. cron. 3/2024, datata 29/12/2023, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1523/2023;
pag. 15/16 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 26/02/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 113/2024
La Corte d'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 113/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici in
VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
, elettivamente domiciliati Controparte_4
in VIA STILICONE 16/A 20154 MILANO presso lo studio dell'Avv.
CERULLI GRACIELA che li rappresenta e difende per mandato in atti. PARTI APPELLATE
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”. per le parti appellate: “In via principale
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respingere l'appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, confermando la decisione di primo grado. Con vittoria delle spese giudiziali e degli onorari
In via subordinata
Qualora l'On.le Corte di Appello adita lo ritenga opportuno, chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex. art. 363 bis c.p.c. avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 34 del Codice Sabaudo e/o delle norme del Codice Civile del 1865 che regolavano la disciplina circa
l'attribuzione o la perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis con particolare riferimento ai cittadini che emigravano fuori dal territorio italiano.”
MOTIVAZIONE
pag. 2/16 1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 17/07/2023, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Genova per il riconoscimento dello stato di cittadini italiani, precisando di esser discendenti diretti della signora
[...]
cittadina italiana, nata a [...] il [...] CP_5
(figlia di e ) deceduta in Persona_1 Persona_2
Uruguay in data 15 agosto 1893.
I ricorrenti evidenziavano in ricorso che la predetta contraeva matrimonio nel 1863 con il signor (nel certificato in atti che la sposa è Persona_3
indicata come cittadina italiana); dal matrimonio tra l'ava italiana ed il signor nasceva nel 1867, indicata Per_3 Persona_4
come nata da una coppia di cittadini italiani (con ciò confermando la cittadinanza italiana dell'ava alla nascita della figlia); in data 1° maggio
1884, la signora contraeva matrimonio in Persona_4
Uruguay con il signor;
dal loro matrimonio nasceva Persona_5
in data 21 luglio 1887; la donna a sua volta contraeva Persona_6
matrimonio con il signor (cittadino uruguaiano); dalla loro Persona_7
unione nasceva il signor (classe 1913); in data 30 Persona_8
ottobre 1937, il signor contraeva matrimonio con la Persona_8
signora generando nel 1940 che, a Persona_9 Persona_10
propria volta, nel 1960 contraeva matrimonio generando: - il signor
[...]
in data 5 gennaio 1965, ricorrente e - la signora Controparte_1
in data 15 febbraio 1966, ricorrente, Controparte_2
quest'ultima a sua volta madre dei ricorrenti: - Parte_2
nata il [...] e - nato il
[...] Controparte_4
data 27 dicembre 1997.
pag. 3/16 1.2. Il si costituiva in giudizio con il patrocinio Parte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato contestando l'interesse ad agire;
nel merito rilevava che la “sig.ra è nata a [...] nel 1843; CP_5
dunque, in epoca preunitaria, in uno Stato preunitario. Quando è nata non era, certamente, cittadino italiano” e che avrebbe comunque perso la cittadinanza italiana per effetto della stabile emigrazione in Uruguay.
1.3. Il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso riconoscendo la cittadinanza italiana agli odierni appellati.
In via preliminare, rigettava l'eccezione di carenza di interesse ad agire con motivazione non oggetto di impugnazione.
Nel merito, rilevava che i cittadini degli Stati preunitari acquisirono automaticamente alla data di nascita del Regno d'Italia (1861) la cittadinanza italiana, perdendo quella del medesimo stato preunitario e che la RA (classe 1843) dai documenti in atti risulta esser CP_5
indubbiamente in vita nel 1861 (anno in cui con L. 17.3.1861 n. 4671 è stato proclamato il Regno d'Italia), essendosi coniugata nel 1863 ed essendo in allora peraltro espressamente indicata come cittadina italiana, con la conseguenza che aveva acquisito e trasmesso la cittadinanza italiana alla sua discendenza.
Riteneva inoltre accertata la linea di discendenza sulla base della documentazione versata in atti (completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità) e non specificamente contestata dalla resistente.
2.1. Con atto di citazione in appello, il ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova, n. cron. 3/2024, datata 29/12/2023, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1523/2023, per “Violazione ed
pag. 4/16 erronea applicazione dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837; 4 e ss.
(in ispecie 6 et 11) Codice civile del 1865”.
In particolare, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e della l. n. 555/1912, in ritenuta adesione alla giurisprudenza del
Tribunale di Roma (n. 19625/2015).
Difatti, la IG.ra lasciò l'Italia e raggiunse con certezza l'Uruguay CP_5
al più tardi nel 1863 (anno in cui si sposò in Uruguay) e quindi prima dell'entrata in vigore, il primo gennaio 1866, del Codice civile italiano. Al caso di specie sarebbe quindi applicabile il Codice Civile albertino del
1837 e in particolare l'art. 34 il quale statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Inoltre, l'appellante evidenzia che, secondo la giurisprudenza dell'epoca, la volontà di abdicare la patria di origine, e quindi la perdita del titolo di suddito e di cittadino si riteneva “abbastanza provata dal fatto di aver abbandonato il proprio paese con animo di rimanere lontano e di godere permanentemente altrove dei benefizi di una convivenza civile diversa, dal non avervi fatto mai più ritorno, e dall'aver domandato e ottenuto la concessione di una straniera naturalità”.
2.2. Con comparsa costituzione e risposta depositata il 29/04/2024, gli appellati contestano le argomentazioni del , sostenendo che “il Parte_1
fatto (in teoria, come sostiene la controparte, ma mai provato) che la
IG.ra sia emigrata nel 1863 e, quindi, dopo Controparte_5
pag. 5/16 la nascita dello Stato italiano, ma prima dell'entrata in vigore del Codice
Civile del 1865, è irrilevante perché né il Codice Civile del 1865, né la successiva Legge sulla cittadinanza n. 555/1912, né l'attuale Legge n.
91/1992, né mai alcuna norma dell'ordinamento italiano nella sua storia ha collegato la mera emigrazione dal territorio italiano alla perdita della cittadinanza italiana”.
Infine, evidenziava che l'articolo 34 del “Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il Regno Sabaudo e la Repubblica orientale dell'Uruguay” che stabiliva che i cittadini dei rispettivi stati che emigravano nell'altro paese contraente, continuavano ad essere considerati cittadini del paese di provenienza, salvo rinuncia nelle forme previste dall'ordinamento di appartenenza.
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
3.1. Si evidenzia innanzitutto che il non ha eccepito Parte_1
alcunché in ordine all'accertamento operato dal Giudice di prime cure in merito alla linea di discendenza, che deve quindi reputarsi pacifica.
3.2. Ciò premesso si ritiene che il abbia correttamente Parte_1
prospettato l'applicazione al caso di specie della normativa precedente al codice civile del 1865.
Invero, risulta agli atti che l'ascendente fosse già in Uruguay prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì contratto matrimonio nel 1863. La normativa applicabile al caso di specie è quindi pag. 6/16 quella precedente al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle
Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la
Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda il caso di specie, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trova applicazione – come prospettato dal Ministero - il Codice civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con
pag. 7/16 animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art. 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita del godimento dei diritti civili: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi Parte_1
del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova,
23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p.
209).
Si rileva che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Parte_1
pag. 8/16 Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello
Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Inoltre, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Sotto quest'ultimo punto di vista si segnala, peraltro, una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA DEGLI
STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal nella parte in cui Parte_1
afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero
Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul . Difatti, la giurisprudenza di Parte_1
legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta
pag. 9/16 acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
In relazione all'onere probatorio, deve rilevarsi che l'appellante nella comparsa conclusionale ha invocato a sostegno delle proprie tesi la sentenza n. 3200/24 del Tribunale di Genova, che ha ritenuto di valorizzare, ai fini della prova dell'animo di non più ritornare di cui all'art. 34 del codice civile del 1837, una serie di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero.
Ad avviso di questa Corte, non è condivisibile la decisione del Tribunale di
Genova di attribuire rilievo, al fine di accertare l'animo di non più ritornare dell'avo emigrato, ad una serie di indici presuntivi desunti dalle vicissitudini di vita di quest'ultimo nel nuovo Paese di residenza.
Ed invero, si osserva che il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 3200/24, ha ritenuto che l'animo di non più ritornare, di cui all'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, potesse ritenersi adeguatamente provato, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, dalle seguenti circostanze, riferite al capostipite emigrato: “- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); -
pag. 10/16 Che egli ebbe una relazione prima del 17/03/1861 a Panama con una ragazza del luogo;
-Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); - Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); - Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
”.
Deve evidenziarsi, tuttavia, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo fosse partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare e provare circostanze di fatto anteriori o contestuali alla partenza, tali da far presumere che il suddito, con la sua emigrazione, intendesse recidere ogni legame con il
Paese di origine.
In altri termini, il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di Genova nella sentenza n. 3200/24 appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
Ebbene, nel caso di specie, il , su cui gravava l'onere Parte_1
di provare la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo pag. 11/16 di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la
“naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con VR autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione VR, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del AN di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
pag. 12/16 Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
AN , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_11
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da pag. 13/16 quanto argomentato sul punto dal , non è mai Parte_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.3. Si segnala, inoltre, che nel caso di specie non si ha la prova che
[...]
sia emigrata in data antecedente all'unità di Italia, Controparte_5
risultando dagli atti in causa che l'ava contraeva matrimonio con il IG.
in Uruguay in data 22 giugno 1863. Non si può escludere, Persona_3
dunque, la possibilità che sia emigrata dopo Controparte_5
il 1861, quindi in un momento in cui aveva già acquisito la cittadinanza italiana in virtù dell'unificazione.
Peraltro, nel certificato di matrimonio con il signor , allegato Persona_3
dai discendenti, viene indicata come cittadina Controparte_5
italiana.
In secondo luogo, si ritiene rilevante l'esistenza del “Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra il Regno Sabaudo e la Repubblica orientale dell'Uruguay” il cui articolo 34 prevedeva che “Ogni individuo appartenente agli Stati di uno dei due contraenti sarà considerato come suddito di quel Paese dalle cui rispettive Autorità presenti un passaporto in buona e debita forma ovvero certificato equivalente o provi di essere iscritto nei registri consolari senza però che questa stipulazione possa pregiudicare in alcun modo la vera sudditanza di origine, allorquando non si è alla medesima rinunziato nelle forme stabilite dalle leggi locali”.
Dunque, esisteva anche una norma di un trattato internazionale, ratificato e quindi trasposto nell'ordinamento del Regno di Sabaudia, che stabiliva che i cittadini dei rispettivi stati che emigravano nell'altro paese contraente,
pag. 14/16 continuavano ad essere considerati cittadini del paese di provenienza, salvo rinuncia nelle forme previste dall'ordinamento di appartenenza. Da tale norma si ricava che è da escludersi che per il solo fatto dell'emigrazione un suddito sabaudo perdesse la propria cittadinanza e diventasse cittadino dell'Uruguay e viceversa.
3.3. Tali considerazioni, unitamente a quanto sopra esposto circa il mancato assolvimento, da parte del , dell'onere probatorio a Parte_1
esso incombente, inducono a confermare l'affermazione, contenuta nella decisione di prime cure, secondo cui le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto, con conseguente infondatezza dell'unico motivo d'appello dedotto.
3.4. In ragione della novità della questione trattate pare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3.5. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1. rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova, n. cron. 3/2024, datata 29/12/2023, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1523/2023;
pag. 15/16 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 26/02/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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