Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1964, n. 2069
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Sentenza 27 luglio 1964

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La disciplina dello scolo delle acque posta dall'art. 913 C.C. non e limitata ai soli fondi rustici con esclusione dei fondi urbani.*

Il vizio di ultrapetizione consiste solo nel decidere al di la dei limiti fissati dalle domande ed eccezioni delle parti, mentre il giudice, al fine di inquadrare i fatti dedotti nella disciplina giuridica che ad essi e propria, deve anche di ufficio ricercare le norme di diritto che regolano il rapporto sottoposto al suo esame, adottando argomenti giuridici anche diversi da quelli prospettati dalle parti.*

Fermo l'Obbligo legale del proprietario di astenersi dall'immettere lo stillicidio nel fondo altrui, cioe costruendo i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non nel fondo del vicino, non puo tuttavia il vicino, il cui fondo si trovi al livello inferiore, impedire che le acque medesime, cadute e raccolte sul fondo superiore, si spandano poi per naturale pendenza verso il suo fondo sottostante. In tal caso, la soggezione imposta al vicino e conseguenza del decorso naturale dell'acqua e non dell'opera dell'uomo e come tale rientra nei limiti normali di tolleranza stabiliti dai rapporti di vicinato. ( V. 3994/56; 4458/54).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1964, n. 2069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2069
    Data del deposito : 27 luglio 1964

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