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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3036/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 18/3/2025, alle ore 10:17, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DIPASQUALE ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIALUISA TIDONA;
per l'avv. PAOLO CALABRETTA, oggi sostituito dall'avv. CARBONARO CP_1
ALESSANDRO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice insiste negli scritti difensivi e nelle note conclusive depositate.
L'avv. di parte convenuta insiste in tutto quanto dedotto e richiesto in comparsa, nelle successive memorie e nelle note autorizzate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3036/2020 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DIPASQUALE ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE pagina 1 di 8 contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRETTA PAOLO CP_1 P.IVA_2
( ) C.F._1
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1015/2020, trib. Ragusa, r.g. 2104/2020, con vittoria di spese di lite.
Allegava, a tal fine, che:
- il decreto era stato emesso in difetto delle condizioni di ammissibilità;
- le fatture prodotte non comportavano un'inversione dell'onere della prova;
- andava contestato “l'avverso credito […] avendo controparte agito per pretese forniture delle quali deve essere verificato in contraddittorio sia l'esistenza (che si contesta) sia l'entità ed il valore
(parimenti contestati), non essendo i prezzi delle stesse mai stati concordati. Non senza aggiungere, ad ogni buon conto, che controparte allorché prospettava le proprie forniture si era impegnata a rifornire esclusivamente l'odierna opponente;
risulta viceversa che la stessa ha invece effettuato le forniture inerenti i prodotti in questione in favore di terzi soggetti”.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
- in data 16/7/2018 controparte aveva sottoscritto proposta irrevocabile di acquisto di calzature al prezzo ed alle quantità indicate (doc. 1);
- l'ordine veniva successivamente integrato e confermato per una fornitura complessiva di euro
7.856,80;
- la merce era stata inviata tramite corriere, come da bolle di consegna (doc. 3);
- ciò era corroborato dalla corrispondenza intervenuta tra le parti, da cui si evince anche un riconoscimento di debito da parte dell'opponente;
- nulla era stato corrisposto a titolo di pagamento.
Il giudice istruttore, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, la rinviava all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza. pagina 2 di 8 Nel merito
L'opposizione non è fondata.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a un decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da nei confronti di per la somma di euro 8.264,11, interessi di CP_1 Parte_1 cui agli art.
4-5 D.Lgs. n.231/2002 compresi sino al 17/2/2020 e spese. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, contiene già la domanda di pagamento alla base del complessivo processo, anche se la fase a cognizione piena si incardina formalmente come impugnazione di un provvedimento giudiziale. Da ciò pagina 3 di 8 discende un onere probatorio sostanziale invertito, diverso da quello derivante dalla mera qualifica di attore e convenuto nella fase a cognizione piena, oltre a ulteriori conseguenze di carattere processuale che, in questa sede, non è necessario ricordare.
La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale
(contratto di fornitura): si tratta di una domanda di adempimento, a fronte della ricezione di un pagamento asseritamente non satisfattivo, ma solo parziale.
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, lo svolgimento di plurimi rapporti di fornitura di calzature tra le due imprese.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che oltre a contestare le forniture ha eccepito, tempestivamente, il mancato adempimento di tali rapporti da parte dell'opposta e il versamento di alcuni acconti.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
pagina 4 di 8 In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice
l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova
(salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Tutto ciò premesso, parte opposta ha prodotto sia la proposta irrevocabile di acquisto da parte pagina 5 di 8 dell'opponente, con prezzi, tipologia di calzature, relativi prezzi e quantità (doc. 1), con sottoscrizione attribuita al legale rappresentante dell'opponente e mai specificamente disconosciuta nella prima difesa successiva alla relativa produzione, agli effetti di cui dell'art. 215 c.p.c.
Inoltre, non è specificamente contestata la consegna della merce, elencata nel ricorso per decreto ingiuntivo con rinvio alle fatture. La difesa dell'opponente, infatti, da un lato contesta genericamente il credito ma, dall'altro, ammette la consegna delle merci, invocando un'esclusiva tuttavia non documentata.
È inoltre documentata la diffida a pagare le fatture, di conseguenza conosciute, mentre le stesse non sono state contestate prima della conoscenza del decreto ingiuntivo.
La fattura può costituire prova dell'esecuzione del contratto e dell'entità del corrispettivo quando, soprattutto tra due soggetti di natura professionale, venga accettata dalla controparte, anche con comportamenti concludenti, ossia quando il debitore, nell'esecuzione del rapporto, non ha mosso alcuna contestazione sulla stessa, integrando una condotta qualificabile atto ricognitorio (in origine, già Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n. 6502: “quando tale rapporto - come si è verificato nella specie - non sia contestato tra e parti (e infatti il non ha mai negato di avere concluso il contratto di Parte_2 somministrazione di cui alla presente controversia), la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 18 febbraio 1995 n. 1798; Cass. 21 maggio 1992 n. 6142), specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. 7 agosto 1990 n.
7976)”; recentemente, in un caso in cui era stata annotata senza contestazioni, sopravvenute solo nel corso del processo, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016). Essa non ha tenuto conto del fatto che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali
(Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”; riferisce espressamente alla fase dell'esecuzione del rapporto il termine per contestare la fattura onde impedirne pagina 6 di 8 l'efficacia di atto ricognitivo, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19/10/2023) 25-01-2024, n. 2442: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova
e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3,
20/12/2018, n. 32935). Quando tale rapporto sia, invece, contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass., sez. L,
20/05/2004, n. 9593)”, aderendo ai precedenti Cass. civ. Sez. II, (ud. 06/10/2006) 18-12-2006, n. 26986
e Cass. civ. Sez. III, (ud. 15/06/2004) 06-08-2004, n. 15164; ancora, cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud.
30/01/2024) 08-02-2024, n. 3581: “la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione CP_2 stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame). Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che
l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza
n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del pagina 7 di 8 18/02/2005)”; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestiva contestazione, Cass. civ. Sez. II,
Sent., (ud. 15/03/2007) 11-05-2007, n. 10860 (conf. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 15/02/2023) 18-01-
2024, n. 1918; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 20/01/2023) 16-03-2023, n. 7593; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord.,
(ud. 04/12/2018) 29-01-2019, n. 2490)).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di P.IVA_1 applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può essere invece accolta la domanda del convenuto ex art. 96 c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da ( ) contro (c.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
) e nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1015/2020, trib. Ragusa, r.g. 2104/2020 e, per P.IVA_2
l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, ) a rimborsare a (c.f. ) le Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 18/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 18/3/2025, alle ore 10:17, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DIPASQUALE ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIALUISA TIDONA;
per l'avv. PAOLO CALABRETTA, oggi sostituito dall'avv. CARBONARO CP_1
ALESSANDRO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice insiste negli scritti difensivi e nelle note conclusive depositate.
L'avv. di parte convenuta insiste in tutto quanto dedotto e richiesto in comparsa, nelle successive memorie e nelle note autorizzate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3036/2020 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DIPASQUALE ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE pagina 1 di 8 contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRETTA PAOLO CP_1 P.IVA_2
( ) C.F._1
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1015/2020, trib. Ragusa, r.g. 2104/2020, con vittoria di spese di lite.
Allegava, a tal fine, che:
- il decreto era stato emesso in difetto delle condizioni di ammissibilità;
- le fatture prodotte non comportavano un'inversione dell'onere della prova;
- andava contestato “l'avverso credito […] avendo controparte agito per pretese forniture delle quali deve essere verificato in contraddittorio sia l'esistenza (che si contesta) sia l'entità ed il valore
(parimenti contestati), non essendo i prezzi delle stesse mai stati concordati. Non senza aggiungere, ad ogni buon conto, che controparte allorché prospettava le proprie forniture si era impegnata a rifornire esclusivamente l'odierna opponente;
risulta viceversa che la stessa ha invece effettuato le forniture inerenti i prodotti in questione in favore di terzi soggetti”.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
- in data 16/7/2018 controparte aveva sottoscritto proposta irrevocabile di acquisto di calzature al prezzo ed alle quantità indicate (doc. 1);
- l'ordine veniva successivamente integrato e confermato per una fornitura complessiva di euro
7.856,80;
- la merce era stata inviata tramite corriere, come da bolle di consegna (doc. 3);
- ciò era corroborato dalla corrispondenza intervenuta tra le parti, da cui si evince anche un riconoscimento di debito da parte dell'opponente;
- nulla era stato corrisposto a titolo di pagamento.
Il giudice istruttore, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, la rinviava all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza. pagina 2 di 8 Nel merito
L'opposizione non è fondata.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a un decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da nei confronti di per la somma di euro 8.264,11, interessi di CP_1 Parte_1 cui agli art.
4-5 D.Lgs. n.231/2002 compresi sino al 17/2/2020 e spese. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, contiene già la domanda di pagamento alla base del complessivo processo, anche se la fase a cognizione piena si incardina formalmente come impugnazione di un provvedimento giudiziale. Da ciò pagina 3 di 8 discende un onere probatorio sostanziale invertito, diverso da quello derivante dalla mera qualifica di attore e convenuto nella fase a cognizione piena, oltre a ulteriori conseguenze di carattere processuale che, in questa sede, non è necessario ricordare.
La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale
(contratto di fornitura): si tratta di una domanda di adempimento, a fronte della ricezione di un pagamento asseritamente non satisfattivo, ma solo parziale.
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, lo svolgimento di plurimi rapporti di fornitura di calzature tra le due imprese.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che oltre a contestare le forniture ha eccepito, tempestivamente, il mancato adempimento di tali rapporti da parte dell'opposta e il versamento di alcuni acconti.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
pagina 4 di 8 In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice
l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova
(salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Tutto ciò premesso, parte opposta ha prodotto sia la proposta irrevocabile di acquisto da parte pagina 5 di 8 dell'opponente, con prezzi, tipologia di calzature, relativi prezzi e quantità (doc. 1), con sottoscrizione attribuita al legale rappresentante dell'opponente e mai specificamente disconosciuta nella prima difesa successiva alla relativa produzione, agli effetti di cui dell'art. 215 c.p.c.
Inoltre, non è specificamente contestata la consegna della merce, elencata nel ricorso per decreto ingiuntivo con rinvio alle fatture. La difesa dell'opponente, infatti, da un lato contesta genericamente il credito ma, dall'altro, ammette la consegna delle merci, invocando un'esclusiva tuttavia non documentata.
È inoltre documentata la diffida a pagare le fatture, di conseguenza conosciute, mentre le stesse non sono state contestate prima della conoscenza del decreto ingiuntivo.
La fattura può costituire prova dell'esecuzione del contratto e dell'entità del corrispettivo quando, soprattutto tra due soggetti di natura professionale, venga accettata dalla controparte, anche con comportamenti concludenti, ossia quando il debitore, nell'esecuzione del rapporto, non ha mosso alcuna contestazione sulla stessa, integrando una condotta qualificabile atto ricognitorio (in origine, già Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n. 6502: “quando tale rapporto - come si è verificato nella specie - non sia contestato tra e parti (e infatti il non ha mai negato di avere concluso il contratto di Parte_2 somministrazione di cui alla presente controversia), la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 18 febbraio 1995 n. 1798; Cass. 21 maggio 1992 n. 6142), specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. 7 agosto 1990 n.
7976)”; recentemente, in un caso in cui era stata annotata senza contestazioni, sopravvenute solo nel corso del processo, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016). Essa non ha tenuto conto del fatto che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali
(Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”; riferisce espressamente alla fase dell'esecuzione del rapporto il termine per contestare la fattura onde impedirne pagina 6 di 8 l'efficacia di atto ricognitivo, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19/10/2023) 25-01-2024, n. 2442: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova
e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3,
20/12/2018, n. 32935). Quando tale rapporto sia, invece, contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass., sez. L,
20/05/2004, n. 9593)”, aderendo ai precedenti Cass. civ. Sez. II, (ud. 06/10/2006) 18-12-2006, n. 26986
e Cass. civ. Sez. III, (ud. 15/06/2004) 06-08-2004, n. 15164; ancora, cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud.
30/01/2024) 08-02-2024, n. 3581: “la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione CP_2 stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame). Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che
l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza
n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del pagina 7 di 8 18/02/2005)”; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestiva contestazione, Cass. civ. Sez. II,
Sent., (ud. 15/03/2007) 11-05-2007, n. 10860 (conf. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 15/02/2023) 18-01-
2024, n. 1918; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 20/01/2023) 16-03-2023, n. 7593; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord.,
(ud. 04/12/2018) 29-01-2019, n. 2490)).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di P.IVA_1 applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può essere invece accolta la domanda del convenuto ex art. 96 c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da ( ) contro (c.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
) e nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1015/2020, trib. Ragusa, r.g. 2104/2020 e, per P.IVA_2
l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, ) a rimborsare a (c.f. ) le Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 18/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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