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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3964/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3964 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Fabricatore e Parte_1 C.F._1
Marco Sasso Del Verme.
CP_1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cosentino. Controparte_2 C.F._2
CP_3 nonchè
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Verde. Controparte_4 C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza non definitiva n. 2578/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in tema di scioglimento di comunione ereditaria.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, in Parte_1 data 13.9.2023), e , proponendo appello avverso la sentenza non definitiva Controparte_2 Controparte_4
n. 2578/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 16.6.2023, con cui è stato così statuito: “1)
pagina 1 di 10 Dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...], deceduto in Persona_1
Sant'Antimo (NA) il 6.1.2008, e di , nata a [...] il [...], deceduta in Sant'Antimo (NA) il 5.1.2013; 2) Per_2
Dichiara che la disposizione relativa al lascito in favore di del diritto di esercizio della farmacia e Controparte_4 dell'azienda farmaceutica, contenuta nel testamento redatto da in in data 7.2.2003, pubblicato il giorno Per_2 CP_4
11.7.2013 - repertorio n. 248910 - raccolta n. 26745 - registrato a Napoli 2 il 16.7.2013 al n. 6692 serie 1T, va qualificata come prelegato, come statuito con la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli Nord n. 1004/2019, pubblicata in data 10.4.2019 e passata in giudicato;
3) Dichiara che la disposizione relativa al lascito in favore di della Controparte_2 villa di AV, contenuta nel testamento redatto da in in data 7.2.2003, pubblicato il giorno 11.7.2013 - Per_2 CP_4 repertorio n. 248910- raccolta n. 26745 - registrato a Napoli 2 il 16.7.2013 al n. 6692 serie 1T, va qualificata come prelegato;
4) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
5) Spese al definitivo.”.
****
In sintesi, con tale sentenza non definitiva il Tribunale di Napoli Nord, investito della controversia introdotta da nei confronti dei germani e al fine di ottenere lo scioglimento Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 delle comunioni ereditarie venutesi a creare per effetto della successione legittima del padre ( , Persona_1 deceduto il 6.1.2008) e (in parte) testamentaria della madre ( , deceduta il 5.1.2013), ha ritenuto Per_2 necessario, attesa la richiesta di tutte le parti di addivenire allo scioglimento delle dette comunioni ereditarie - ma essendovi contrasto sulla interpretazione del testamento olografo redatto dalla mamma, in in Per_2 CP_4 data 7.2.2003, pubblicato il giorno 11.7.2013, in ordine al lascito, in favore di , del diritto di Controparte_4 esercizio della farmacia e dell'azienda farmaceutica, e al lascito, in favore di , della villa di Controparte_2
AV - decidere preliminarmente tali questioni, al fine di individuare la massa da dividere.
E ha ritenuto che i detti lasciti costituissero dei prelegati in favore dei rispettivi beneficiari (anziché disposizioni testamentarie a titolo universale, sia pure aventi ad oggetto beni determinati;
c.d. institutiones ex re certa), giungendo a tale conclusione, in sintesi:
a) In base alla reputata sussistenza, quanto al lascito del diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda farmaceutica in favore di , del giudicato esterno (in virtù della sentenza n. 1004/2019 emessa Controparte_4 dal Tribunale di Napoli Nord, divenuta definitiva);
b) e, quanto alla villa di AV lasciata a , interpretando il testamento nel senso che, Controparte_2 considerato nel suo complesso, testimoniasse la volontà della testatrice di disporre di un singolo bene, facente parte di un patrimonio ben più consistente, con l'esplicito intendimento di attribuire un bene personale alla figlia, ma senza assumere alcuna ulteriore determinazione riguardo alla restante parte del patrimonio e senza mettere apertamente in relazione il bene in questione con il restante patrimonio, se non in termini di distinzione, siccome bene di proprietà esclusiva.
****
ha censurato la detta sentenza non definitiva sulla base dei due seguenti motivi: Parte_1
pagina 2 di 10 I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2909 C.C.;
ERROR IN IUDICANDO;
CARENZA DI MOTIVAZIONE;
DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
CP_5
Con il primo motivo ha criticato la decisione impugnata sostenendo che il Tribunale di Napoli Nord avesse erroneamente attribuito la natura di prelegato dell'attribuzione della farmacia al coerede sulla Controparte_4 base della reputata sussistenza del giudicato di cui alla sentenza n. 1004/2019 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata il 10/04/2019.
Al riguardo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse errato, sul punto, tenuto conto anche della differenza della causa petendi e del petitum relativi alla domanda di divisione rispetto a quelli del giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 1004/2019, con cui aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento per gli utili di cui all'esercizio in capo alla comunione della farmacia, non essendo ancora stato “reperito” l'olografo che assegnava la farmacia, tanto che quest'ultimo aveva proposto opposizione non solo in Controparte_4 proprio, ma anche nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della " Controparte_6
", nonché di legale rappresentante p.t. della "
[...] Controparte_7
.
[...]
E ha posto in evidenza come la sentenza addotta quale giudicato dal Tribunale, oltre a non avere gli identici elementi costitutivi rispetto all'azione di cui è causa, avesse solo incidentalmente qualificato l'acquisto dell'azienda di cui trattasi ai peculiari fini di giustificare l'accoglimento dell'eccezione spiegata da per Controparte_4 paralizzare la domanda avente ad oggetto il pagamento degli utili della farmacia per il periodo in cui essa era stata in capo agli eredi della dott.ssa con la conseguenza che tale qualificazione potesse spiegare i suoi Per_2 effetti esclusivamente in quel giudizio e ai soli fini dello stesso.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1362 C.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 588_E 661 C.
C.; ERROR IN IUDICANDO;
CARENZA DI MOTIVAZIONE;
; GENERICITA'. Controparte_8
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza non definitiva n. 2578/2023 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli Nord anche nella parte in cui ha qualificato come prelegato l'attribuzione della villa di
AV alla coerede , ritenendo che il Tribunale non avesse correttamente interpretato il Controparte_2 testamento di , non essendovi alcun elemento da cui trarre il convincimento che la stessa avesse voluto Per_2 privilegiare i figli e , essendo evidente che le uniche giustificazioni delle institutiones in rebus CP_4 CP certis risultassero, per quanto riguarda la farmacia, dal fatto che solo il figlio possedesse il titolo per CP_4 poter esercitare la professione materna e, per quanto riguarda la Villa di AV, dall'asserzione che la figlia
, vittima di personali sofferenze, fosse stata l'unica ad amare in modo particolare la . CP CP_9
Ad avviso dell'appellante avrebbe, invece, espresso la sua chiara volontà di attribuire i singoli beni, Per_2 considerandoli nel loro rapporto con il tutto, avendo reiteratamente disposto che le quote fossero uguali tra loro versandosi, pertanto, nell'ipotesi di istituzione di erede (c.d. institutio ex re certa), con conseguente applicabilità della relativa disciplina. pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“I.- in accoglimento del presente gravame e per i motivi superiormente formulati, annullare e/o riformare la sentenza appellata;
II. conseguentemente, accertare e dichiarare che le attribuzioni dei beni ai sigg. e sono state effettuate dalla CP_4 Controparte_2 de cuius dott. a titolo universale e non a titolo particolare, confermando che a ciascun coerede spetta la quota di un terzo della Per_2 massa, oggetto del giudizio di divisione;
III. Statuire tutti i conseguenziali provvedimenti per la prosecuzione del giudizio;
IV. Con condanna degli appellati alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.”.
Iscritta la causa al n. 3964/2023 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
2.1.2024, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Perché l'adita Corte voglia rigettare l'appello proposto dal Dott. siccome infondato in diritto ed in fatto, e Parte_1 confermare, quindi, che la disposizione di cui al testamento materno del 7.2.2003 in favore del Dott. costituisce un Controparte_4 prelegato, come statuito con la sentenza n. 1004/2019 del Tribunale di Napoli Nord emessa tra le parti e passata in giudicato;
in ogni caso, pur nella non creduta ipotesi che l'avverso gravame venisse accolto per quanto attiene il profilo del giudicato, voglia comunque accertare, dichiarare e confermare, anche alla stregua di una corretta interpretazione della scheda testamentaria datata 7.2.2003 della
Dott.ssa , pubblicata l'11.7.2013, che la disposizione in essa contenuta relativa al lascito, in favore del Dott. Per_2 CP_4
della di cui la de cuius era titolare, nel suo complesso (titolo ed azienda farmaceutica comprensiva dei
[...] Controparte_7 relativi locali ), va qualificata e costituisce un legato (prelegato) e che la testatrice ha in tal senso disposto, per cui, al netto anche dell'altro legato costituito dalla Villa di AV, è la restante parte del patrimonio della de cuius che potrà essere diviso in parti uguali tra i Pt_ tre eredi ( , e ) secondo i criteri della successione legittima ( 1/3 per ciascuno dei figli); Il tutto con CP Controparte_4 vittoria di spese e competenze di lite.”.
Con comparsa depositata il 2.1.2024 si è costituita in giudizio , contestando anch'ella la Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “…affinché “Voglia l'adìta Corte d'Appello di
Napoli rigettare l'appello di perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli Nord n. 2578/2023 e con condanna dell'appellante alle spese e compensi di causa ex
D.M. n. 147/2022, oltre rimborso spese generali forfettarie e rivalsa di Cpa ed Iva come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti difensori antistatari”.
Con ordinanza del 23.1.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza del 25.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate, il 24.3.2025, le c.d. note di trattazione scritta dalle difese di tutte le parti costituite, all'udienza del
25.3.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
****
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Napoli Nord correttamente ritenuto che il lascito della farmacia e dell'azienda farmaceutica in favore di Controparte_4 fosse stato oggetto di un legato (anziché di una disposizione a titolo universale) in virtù del giudicato esterno rappresentato dalla decisione, sul punto, contenuta nella sentenza n. 1004/2019 emessa dallo stesso Tribunale di
Napoli Nord, con cui era stato definito (la detta sentenza è divenuta irrevocabile) un giudizio in cui le parti erano le stesse di quello in esame.
In particolare è corretta, ad avviso di questa Corte, la valutazione del giudice di prime cure secondo cui l'identità di soggetti, della causa petendi e, in parte, del petitum, tra la causa decisa con la detta sentenza n. 1004/2019 e quella in relazione alla quale è stata emessa la sentenza non definitiva impugnata in questa sede, nonché la circostanza che la questione della qualificazione – come legato in favore di della disposizione Controparte_4 testamentaria di avente ad oggetto il diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda farmaceutica, Per_2 avesse formato oggetto di accertamento tra le parti (nel giudizio conclusosi con la detta sentenza definitiva), fossero preclusive del riesame della medesima questione, in virtù del giudicato esterno formatosi sul punto.
Come rilevato nella sentenza non definitiva impugnata in questa sede, infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza n.1004/2019 (ridepositata da , in appello, in allegato alla propria comparsa di Controparte_4 risposta) si evinceva:
a) Che oggetto del giudizio (giudizi riuniti nascenti da distinte opposizioni al decreto ingiuntivo n. 2431/2014 ottenuto da nei confronti dei convenuti) fosse stata la domanda avanzata da nei Parte_1 Parte_1 confronti di e , avente ad oggetto la richiesta di pagamento di utili di Controparte_4 Controparte_2 gestione dell'anno 2013 della “Farmacia Sant'Antimo di Bezzi Lina – Gestione Eredi”, fondata sui medesimi fatti costitutivi del diritto allegati nel presente giudizio (apertura della successione ereditaria, instaurazione della comunione per effetto dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati;
interpretazione del testamento);
b) che il giudicante si era espressamente pronunciato sulla questione di merito riguardante l'interpretazione della clausola testamentaria con cui aveva disposto della farmacia e degli annessi locali, giungendo Per_2 alla conclusione che la stessa fosse da intendere come disposizione a titolo particolare (legato) in favore di
, con conseguente rigetto della domanda sottesa al ricorso monitorio (e revoca del decreto Controparte_4 ingiuntivo opposto).
Risulta corretta, quindi, la valutazione compiuta dal Tribunale di Napoli Nord (nell'ambito della sentenza non definitiva impugnata in questa sede), secondo cui nella sentenza (divenuta definitiva) n. 1004/2019, il giudicante avesse espressamente preso posizione sulla questione di diritto appena richiamata, ravvisando nella stessa un pagina 5 di 10 profilo di merito attinente alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, e basando la propria decisione proprio sulla risoluzione di tale questione.
Così come è corretto il richiamo operato dal giudice di prime cure all'impostazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia (come nel caso di specie) delle finalità diverse da quelle che abbiano costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 25/03/2025, n. 7929; Sez. V, 25/02/2025, n. 4924; Sez. V, 25/02/2025, n. 4921; Sez. I, 11/02/2025, n. 3458;
Sez. I, Ord., 20/01/2025, n. 1325; Sez. III, Ord., 29/12/2024, n. 34874; Sez. lavoro, 29/11/2024, n. 30709; Sez. lavoro, 26/11/2024, n. 30440; Sez. III, Ord., 21/11/2023, n. 32370; Sez. V, Ord., 26/10/2021, n. 30028; Sez. VI - 5,
Ord., 30/09/2020, n. 20816; Sez. VI - 5, Ord., 06/03/2018, n. 5210).
Ciò, peraltro, senza che sia necessaria (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante), ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso punto una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico (Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025,
n. 457; Sez. I, Ord., 22/12/2024, n. 33897; Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/12/2024, n. 31363).
****
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, essendo condivisibile l'interpretazione, operata dal
Tribunale di Napoli Nord in relazione al lascito della villa di AV operato dalla testatrice in favore di CP
, come oggetto di un prelegato anziché di una disposizione a titolo universale (sia pure avente ad
[...] oggetto beni determinati, ex art. 588, co.2, c.c.; c.d. institutio ex re certa).
Al riguardo la Corte rileva quanto segue.
Con il testamento redatto in data 7.2.2003 (e pubblicato in data 11.7.2013; n. rep. 248910; racc. n. 26745; cfr. tale testamento, ridepositato in questo grado, dall'appellante, di cui all'allegato n.6 alla nota del 6.3.2025), Per_2
in veva stabilito, per quanto riguarda la villa di AV:
[...] CP_4
“La villa di AV che è l'unico bene intestato solo a me la lascio a che è quella dei tre che ha nella CP vita molto sofferto e poco gioito e soprattutto è l'unica che ama immensamente la costiera. Con la promessa però Per che se la godano i cugini tutti insieme con amore nel ricordo dei nonni e .”. Per_1
Ciò premesso, è condivisibile, allora, si ribadisce, l'interpretazione (nel senso del prelegato avente ad oggetto la villa di AV in favore di ) del Tribunale Nord, avendo quest'ultimo ritenuto: Controparte_2
pagina 6 di 10 a) Che la testatrice non avesse utilizzato alcuna espressione che autorizzasse a ritenere il lascito della Villa di
AV come costituente una quota del patrimonio ereditario, anziché come un bene specifico, di esclusiva proprietà della testatrice medesima che, per ragioni affettive (espressamente enunciate nella scheda testamentaria), aveva deciso di destinare singolarmente alla figlia;
b) che il tenore complessivo del testamento e, in particolare, rapportando tale disposizione (avente ad oggetto la villa di AV) a quella (“Delego mio marito a dividere equamente, molto equamente tra i figli tutto Persona_1 quello che possediamo e che è mio e suo”), con cui la testatrice aveva rimesso al marito l'attribuzione, invece, degli ulteriori beni (rispetto alla farmacia lasciata al figlio e alla villa di AV lasciata alla figlia CP_4
) di cui non era titolare esclusiva, dimostrasse chiaramente che in avesse inteso CP Per_2 CP_4 disporre dei beni ritenuti di sua esclusiva proprietà o titolarità (in favore di e - per quel che rileva con CP_4 riferimento al motivo di gravame in esame - a ), rimettendo al marito ogni determinazione in ordine alla CP distribuzione tra i figli del patrimonio comune, la cui ingente consistenza (come risultante dagli atti di causa;
cfr. anche la documentazione inerente la massa ereditaria ridepositata in questa sede dall'appellante) rendeva ancora più evidente la natura di disposizione a titolo particolare del lascito della sola villa di AV;
d) che, in altri termini, la scheda testamentaria, considerata nel suo complesso, testimoniasse a volontà della testatrice di disporre di un singolo bene, facente parte di un patrimonio ben più consistente, ma senza mettere apertamente in relazione il bene in questione con il restante patrimonio, se non in termini di distinzione, siccome bene di proprietà esclusiva.
In definitiva, è condivisibile l'interpretazione del giudice di prime cure nel senso che la disposizione concernente la villa di AV in favore di realizzasse un prelegato, trattandosi di un legato in favore di un erede e a CP carico di tutta l'eredità, in mancanza di diversa indicazione da parte della testatrice, con conseguente accrescimento della quota ereditaria del beneficiario.
In altri termini, in base a tale testamento, in aveva evidentemente voluto che Per_2 CP_4 CP
fosse, sì, sua coerede, ma in relazione ai beni di cui la stessa testatrice non era titolare esclusiva, ma
[...] comproprietaria unitamente al marito, preferendo che fosse legataria in relazione al bene specifico della villa di
AV (nella titolarità esclusiva, invece, della testatrice).
Il c.d. prelegato (disciplinato dall'art. 661 c.c.) è, invero, come sostenuto da una parte della dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.c.), un legato in favore di un coerede senza l'indicazione degli eredi onerati (come nel caso di specie) ovvero un legato in favore di un coerede ed espressamente posto a carico di tutti gli eredi.
In particolare, secondo quanto rilevato in dottrina:
pagina 7 di 10 - La caratteristica del prelegato è la circostanza dell'assunzione, da parte dello stesso soggetto, delle duplice veste di legatario – onorato e di erede – onerato, il che dimostra la compatibilità della successione a titolo universale con quella a titolo particolare;
- e il prelegato è, innanzitutto, un legato, ragion per cui è sottoposto alla disciplina ed è soggetto a tutte le vicende tipiche delle disposizioni testamentarie a titolo particolare;
il che significa, in primo luogo, che esso viene acquistato dal beneficiario in via automatica, secondo quanto prescrive l'art. 649 c.c., dunque senza bisogno di accettazione (in altri termini, il prelegato è del tutto assimilabile al legato, nel senso che tra legato e prelegato non sussistono differenze di disciplina. Cfr., in tal, senso, Cass. civ., Sez. II, 17/12/2014, n. 26618).
Va ribadito, dunque, che è condivisibile la decisione, sul punto, del Tribunale di Napoli Nord, non essendovi alcun elemento da cui desumere che la testatrice avesse rapportato all'intera massa ereditaria (dunque come quota del patrimonio relitto) il lascito della villa di AV a . Controparte_2
Anzi, proprio l'esplicito intendimento di attribuire il detto bene personale specificamente a , in Controparte_2 contrapposizione al restante patrimonio, seppur consistente - di cui, invece, non era titolare esclusiva e per la cui divisione aveva “delegato” il marito- lascia ragionevolmente ritenere che, effettivamente, la testatrice non intendesse assegnare alla figlia la detta villa ai sensi e per gli effetti dell'art. 588, co.2, c.c., ossia come CP quota del patrimonio relitto.
In definitiva proprio la contrapposizione, evincibile chiaramente dal testamento, tra il bene di cui la testatrice era titolare in via esclusiva – lasciato unicamente alla figlia per le ragioni esplicita nella stessa scheda CP testamentaria - e i beni in comune con il marito (al quale aveva demandato di dividerli, invece, “equamente” tra i figli), depone per l'interpretazione seguita dal Tribunale di Napoli Nord, non essendo ragionevole, altrimenti, tale esplicita distinzione (tra beni personali e beni comuni) operata dalla stessa testatrice.
Non è superfluo precisare, sul punto, che l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni, interpretando il testamento, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c. (applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), accertando quale sia stata l'effettiva volontà del testatore mediante la valutazione congiunta dell'elemento letterale e di quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n. 15387; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
06/10/2017, n. 23393; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 25/10/2013, n. 24163, che ha confermato la decisione della
Corte di merito che aveva interpretato come prelegati le espressioni usate dal testatore "lascio questo testamento olografo perchè è mio desiderio che la proprietà della casa di (omissis) vada a mia figlia sposata C. che la Pt_2 quota disponibile della Birreria di via della (omissis) vada a mia figlia I. sposata L.", avendo la de cuius manifestato l'inequivoca volontà di attribuire alle citate figlie solo i beni specificamente indicati, e non altri).
pagina 8 di 10 E la chiara intenzione del testatore in ordine alla portata della disposizione (nel senso indicato dal giudice di prime cure) escludeva anche, nel caso di specie, la necessità del ricorso alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria (posto che tale valutazione ha una valenza meramente sussidiaria nell'interpretazione del testamento;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 31/08/2023, n. 25521; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 16/10/2024, n. 26837;
Sez. II, 31/05/2018, n. 13868).
****
Al rigetto dell'appello segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento dei compensi professionali del secondo grado di giudizio in favore degli appellati vittoriosi (quanto a , in particolare, in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario, ex Controparte_2 art. 93 c.p.c.).
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla breve durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi (ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531;
Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 26.000,01 ad euro
52.000,00, atteso il valore indeterminabile (ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto ministeriale) della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3964/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 2578/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 16.6.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei compensi Parte_1 Controparte_4 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso pagina 9 di 10 forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Fabio Cosentino, difensore Parte_1 dichiaratosi antistatario di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Controparte_2 complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 1.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3964 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Fabricatore e Parte_1 C.F._1
Marco Sasso Del Verme.
CP_1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cosentino. Controparte_2 C.F._2
CP_3 nonchè
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Verde. Controparte_4 C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza non definitiva n. 2578/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in tema di scioglimento di comunione ereditaria.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, in Parte_1 data 13.9.2023), e , proponendo appello avverso la sentenza non definitiva Controparte_2 Controparte_4
n. 2578/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 16.6.2023, con cui è stato così statuito: “1)
pagina 1 di 10 Dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...], deceduto in Persona_1
Sant'Antimo (NA) il 6.1.2008, e di , nata a [...] il [...], deceduta in Sant'Antimo (NA) il 5.1.2013; 2) Per_2
Dichiara che la disposizione relativa al lascito in favore di del diritto di esercizio della farmacia e Controparte_4 dell'azienda farmaceutica, contenuta nel testamento redatto da in in data 7.2.2003, pubblicato il giorno Per_2 CP_4
11.7.2013 - repertorio n. 248910 - raccolta n. 26745 - registrato a Napoli 2 il 16.7.2013 al n. 6692 serie 1T, va qualificata come prelegato, come statuito con la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli Nord n. 1004/2019, pubblicata in data 10.4.2019 e passata in giudicato;
3) Dichiara che la disposizione relativa al lascito in favore di della Controparte_2 villa di AV, contenuta nel testamento redatto da in in data 7.2.2003, pubblicato il giorno 11.7.2013 - Per_2 CP_4 repertorio n. 248910- raccolta n. 26745 - registrato a Napoli 2 il 16.7.2013 al n. 6692 serie 1T, va qualificata come prelegato;
4) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
5) Spese al definitivo.”.
****
In sintesi, con tale sentenza non definitiva il Tribunale di Napoli Nord, investito della controversia introdotta da nei confronti dei germani e al fine di ottenere lo scioglimento Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 delle comunioni ereditarie venutesi a creare per effetto della successione legittima del padre ( , Persona_1 deceduto il 6.1.2008) e (in parte) testamentaria della madre ( , deceduta il 5.1.2013), ha ritenuto Per_2 necessario, attesa la richiesta di tutte le parti di addivenire allo scioglimento delle dette comunioni ereditarie - ma essendovi contrasto sulla interpretazione del testamento olografo redatto dalla mamma, in in Per_2 CP_4 data 7.2.2003, pubblicato il giorno 11.7.2013, in ordine al lascito, in favore di , del diritto di Controparte_4 esercizio della farmacia e dell'azienda farmaceutica, e al lascito, in favore di , della villa di Controparte_2
AV - decidere preliminarmente tali questioni, al fine di individuare la massa da dividere.
E ha ritenuto che i detti lasciti costituissero dei prelegati in favore dei rispettivi beneficiari (anziché disposizioni testamentarie a titolo universale, sia pure aventi ad oggetto beni determinati;
c.d. institutiones ex re certa), giungendo a tale conclusione, in sintesi:
a) In base alla reputata sussistenza, quanto al lascito del diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda farmaceutica in favore di , del giudicato esterno (in virtù della sentenza n. 1004/2019 emessa Controparte_4 dal Tribunale di Napoli Nord, divenuta definitiva);
b) e, quanto alla villa di AV lasciata a , interpretando il testamento nel senso che, Controparte_2 considerato nel suo complesso, testimoniasse la volontà della testatrice di disporre di un singolo bene, facente parte di un patrimonio ben più consistente, con l'esplicito intendimento di attribuire un bene personale alla figlia, ma senza assumere alcuna ulteriore determinazione riguardo alla restante parte del patrimonio e senza mettere apertamente in relazione il bene in questione con il restante patrimonio, se non in termini di distinzione, siccome bene di proprietà esclusiva.
****
ha censurato la detta sentenza non definitiva sulla base dei due seguenti motivi: Parte_1
pagina 2 di 10 I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2909 C.C.;
ERROR IN IUDICANDO;
CARENZA DI MOTIVAZIONE;
DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
CP_5
Con il primo motivo ha criticato la decisione impugnata sostenendo che il Tribunale di Napoli Nord avesse erroneamente attribuito la natura di prelegato dell'attribuzione della farmacia al coerede sulla Controparte_4 base della reputata sussistenza del giudicato di cui alla sentenza n. 1004/2019 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata il 10/04/2019.
Al riguardo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse errato, sul punto, tenuto conto anche della differenza della causa petendi e del petitum relativi alla domanda di divisione rispetto a quelli del giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 1004/2019, con cui aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento per gli utili di cui all'esercizio in capo alla comunione della farmacia, non essendo ancora stato “reperito” l'olografo che assegnava la farmacia, tanto che quest'ultimo aveva proposto opposizione non solo in Controparte_4 proprio, ma anche nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della " Controparte_6
", nonché di legale rappresentante p.t. della "
[...] Controparte_7
.
[...]
E ha posto in evidenza come la sentenza addotta quale giudicato dal Tribunale, oltre a non avere gli identici elementi costitutivi rispetto all'azione di cui è causa, avesse solo incidentalmente qualificato l'acquisto dell'azienda di cui trattasi ai peculiari fini di giustificare l'accoglimento dell'eccezione spiegata da per Controparte_4 paralizzare la domanda avente ad oggetto il pagamento degli utili della farmacia per il periodo in cui essa era stata in capo agli eredi della dott.ssa con la conseguenza che tale qualificazione potesse spiegare i suoi Per_2 effetti esclusivamente in quel giudizio e ai soli fini dello stesso.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1362 C.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 588_E 661 C.
C.; ERROR IN IUDICANDO;
CARENZA DI MOTIVAZIONE;
; GENERICITA'. Controparte_8
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza non definitiva n. 2578/2023 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli Nord anche nella parte in cui ha qualificato come prelegato l'attribuzione della villa di
AV alla coerede , ritenendo che il Tribunale non avesse correttamente interpretato il Controparte_2 testamento di , non essendovi alcun elemento da cui trarre il convincimento che la stessa avesse voluto Per_2 privilegiare i figli e , essendo evidente che le uniche giustificazioni delle institutiones in rebus CP_4 CP certis risultassero, per quanto riguarda la farmacia, dal fatto che solo il figlio possedesse il titolo per CP_4 poter esercitare la professione materna e, per quanto riguarda la Villa di AV, dall'asserzione che la figlia
, vittima di personali sofferenze, fosse stata l'unica ad amare in modo particolare la . CP CP_9
Ad avviso dell'appellante avrebbe, invece, espresso la sua chiara volontà di attribuire i singoli beni, Per_2 considerandoli nel loro rapporto con il tutto, avendo reiteratamente disposto che le quote fossero uguali tra loro versandosi, pertanto, nell'ipotesi di istituzione di erede (c.d. institutio ex re certa), con conseguente applicabilità della relativa disciplina. pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“I.- in accoglimento del presente gravame e per i motivi superiormente formulati, annullare e/o riformare la sentenza appellata;
II. conseguentemente, accertare e dichiarare che le attribuzioni dei beni ai sigg. e sono state effettuate dalla CP_4 Controparte_2 de cuius dott. a titolo universale e non a titolo particolare, confermando che a ciascun coerede spetta la quota di un terzo della Per_2 massa, oggetto del giudizio di divisione;
III. Statuire tutti i conseguenziali provvedimenti per la prosecuzione del giudizio;
IV. Con condanna degli appellati alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.”.
Iscritta la causa al n. 3964/2023 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
2.1.2024, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Perché l'adita Corte voglia rigettare l'appello proposto dal Dott. siccome infondato in diritto ed in fatto, e Parte_1 confermare, quindi, che la disposizione di cui al testamento materno del 7.2.2003 in favore del Dott. costituisce un Controparte_4 prelegato, come statuito con la sentenza n. 1004/2019 del Tribunale di Napoli Nord emessa tra le parti e passata in giudicato;
in ogni caso, pur nella non creduta ipotesi che l'avverso gravame venisse accolto per quanto attiene il profilo del giudicato, voglia comunque accertare, dichiarare e confermare, anche alla stregua di una corretta interpretazione della scheda testamentaria datata 7.2.2003 della
Dott.ssa , pubblicata l'11.7.2013, che la disposizione in essa contenuta relativa al lascito, in favore del Dott. Per_2 CP_4
della di cui la de cuius era titolare, nel suo complesso (titolo ed azienda farmaceutica comprensiva dei
[...] Controparte_7 relativi locali ), va qualificata e costituisce un legato (prelegato) e che la testatrice ha in tal senso disposto, per cui, al netto anche dell'altro legato costituito dalla Villa di AV, è la restante parte del patrimonio della de cuius che potrà essere diviso in parti uguali tra i Pt_ tre eredi ( , e ) secondo i criteri della successione legittima ( 1/3 per ciascuno dei figli); Il tutto con CP Controparte_4 vittoria di spese e competenze di lite.”.
Con comparsa depositata il 2.1.2024 si è costituita in giudizio , contestando anch'ella la Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “…affinché “Voglia l'adìta Corte d'Appello di
Napoli rigettare l'appello di perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli Nord n. 2578/2023 e con condanna dell'appellante alle spese e compensi di causa ex
D.M. n. 147/2022, oltre rimborso spese generali forfettarie e rivalsa di Cpa ed Iva come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti difensori antistatari”.
Con ordinanza del 23.1.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza del 25.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate, il 24.3.2025, le c.d. note di trattazione scritta dalle difese di tutte le parti costituite, all'udienza del
25.3.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
****
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Napoli Nord correttamente ritenuto che il lascito della farmacia e dell'azienda farmaceutica in favore di Controparte_4 fosse stato oggetto di un legato (anziché di una disposizione a titolo universale) in virtù del giudicato esterno rappresentato dalla decisione, sul punto, contenuta nella sentenza n. 1004/2019 emessa dallo stesso Tribunale di
Napoli Nord, con cui era stato definito (la detta sentenza è divenuta irrevocabile) un giudizio in cui le parti erano le stesse di quello in esame.
In particolare è corretta, ad avviso di questa Corte, la valutazione del giudice di prime cure secondo cui l'identità di soggetti, della causa petendi e, in parte, del petitum, tra la causa decisa con la detta sentenza n. 1004/2019 e quella in relazione alla quale è stata emessa la sentenza non definitiva impugnata in questa sede, nonché la circostanza che la questione della qualificazione – come legato in favore di della disposizione Controparte_4 testamentaria di avente ad oggetto il diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda farmaceutica, Per_2 avesse formato oggetto di accertamento tra le parti (nel giudizio conclusosi con la detta sentenza definitiva), fossero preclusive del riesame della medesima questione, in virtù del giudicato esterno formatosi sul punto.
Come rilevato nella sentenza non definitiva impugnata in questa sede, infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza n.1004/2019 (ridepositata da , in appello, in allegato alla propria comparsa di Controparte_4 risposta) si evinceva:
a) Che oggetto del giudizio (giudizi riuniti nascenti da distinte opposizioni al decreto ingiuntivo n. 2431/2014 ottenuto da nei confronti dei convenuti) fosse stata la domanda avanzata da nei Parte_1 Parte_1 confronti di e , avente ad oggetto la richiesta di pagamento di utili di Controparte_4 Controparte_2 gestione dell'anno 2013 della “Farmacia Sant'Antimo di Bezzi Lina – Gestione Eredi”, fondata sui medesimi fatti costitutivi del diritto allegati nel presente giudizio (apertura della successione ereditaria, instaurazione della comunione per effetto dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati;
interpretazione del testamento);
b) che il giudicante si era espressamente pronunciato sulla questione di merito riguardante l'interpretazione della clausola testamentaria con cui aveva disposto della farmacia e degli annessi locali, giungendo Per_2 alla conclusione che la stessa fosse da intendere come disposizione a titolo particolare (legato) in favore di
, con conseguente rigetto della domanda sottesa al ricorso monitorio (e revoca del decreto Controparte_4 ingiuntivo opposto).
Risulta corretta, quindi, la valutazione compiuta dal Tribunale di Napoli Nord (nell'ambito della sentenza non definitiva impugnata in questa sede), secondo cui nella sentenza (divenuta definitiva) n. 1004/2019, il giudicante avesse espressamente preso posizione sulla questione di diritto appena richiamata, ravvisando nella stessa un pagina 5 di 10 profilo di merito attinente alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, e basando la propria decisione proprio sulla risoluzione di tale questione.
Così come è corretto il richiamo operato dal giudice di prime cure all'impostazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia (come nel caso di specie) delle finalità diverse da quelle che abbiano costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 25/03/2025, n. 7929; Sez. V, 25/02/2025, n. 4924; Sez. V, 25/02/2025, n. 4921; Sez. I, 11/02/2025, n. 3458;
Sez. I, Ord., 20/01/2025, n. 1325; Sez. III, Ord., 29/12/2024, n. 34874; Sez. lavoro, 29/11/2024, n. 30709; Sez. lavoro, 26/11/2024, n. 30440; Sez. III, Ord., 21/11/2023, n. 32370; Sez. V, Ord., 26/10/2021, n. 30028; Sez. VI - 5,
Ord., 30/09/2020, n. 20816; Sez. VI - 5, Ord., 06/03/2018, n. 5210).
Ciò, peraltro, senza che sia necessaria (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante), ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso punto una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico (Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025,
n. 457; Sez. I, Ord., 22/12/2024, n. 33897; Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/12/2024, n. 31363).
****
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, essendo condivisibile l'interpretazione, operata dal
Tribunale di Napoli Nord in relazione al lascito della villa di AV operato dalla testatrice in favore di CP
, come oggetto di un prelegato anziché di una disposizione a titolo universale (sia pure avente ad
[...] oggetto beni determinati, ex art. 588, co.2, c.c.; c.d. institutio ex re certa).
Al riguardo la Corte rileva quanto segue.
Con il testamento redatto in data 7.2.2003 (e pubblicato in data 11.7.2013; n. rep. 248910; racc. n. 26745; cfr. tale testamento, ridepositato in questo grado, dall'appellante, di cui all'allegato n.6 alla nota del 6.3.2025), Per_2
in veva stabilito, per quanto riguarda la villa di AV:
[...] CP_4
“La villa di AV che è l'unico bene intestato solo a me la lascio a che è quella dei tre che ha nella CP vita molto sofferto e poco gioito e soprattutto è l'unica che ama immensamente la costiera. Con la promessa però Per che se la godano i cugini tutti insieme con amore nel ricordo dei nonni e .”. Per_1
Ciò premesso, è condivisibile, allora, si ribadisce, l'interpretazione (nel senso del prelegato avente ad oggetto la villa di AV in favore di ) del Tribunale Nord, avendo quest'ultimo ritenuto: Controparte_2
pagina 6 di 10 a) Che la testatrice non avesse utilizzato alcuna espressione che autorizzasse a ritenere il lascito della Villa di
AV come costituente una quota del patrimonio ereditario, anziché come un bene specifico, di esclusiva proprietà della testatrice medesima che, per ragioni affettive (espressamente enunciate nella scheda testamentaria), aveva deciso di destinare singolarmente alla figlia;
b) che il tenore complessivo del testamento e, in particolare, rapportando tale disposizione (avente ad oggetto la villa di AV) a quella (“Delego mio marito a dividere equamente, molto equamente tra i figli tutto Persona_1 quello che possediamo e che è mio e suo”), con cui la testatrice aveva rimesso al marito l'attribuzione, invece, degli ulteriori beni (rispetto alla farmacia lasciata al figlio e alla villa di AV lasciata alla figlia CP_4
) di cui non era titolare esclusiva, dimostrasse chiaramente che in avesse inteso CP Per_2 CP_4 disporre dei beni ritenuti di sua esclusiva proprietà o titolarità (in favore di e - per quel che rileva con CP_4 riferimento al motivo di gravame in esame - a ), rimettendo al marito ogni determinazione in ordine alla CP distribuzione tra i figli del patrimonio comune, la cui ingente consistenza (come risultante dagli atti di causa;
cfr. anche la documentazione inerente la massa ereditaria ridepositata in questa sede dall'appellante) rendeva ancora più evidente la natura di disposizione a titolo particolare del lascito della sola villa di AV;
d) che, in altri termini, la scheda testamentaria, considerata nel suo complesso, testimoniasse a volontà della testatrice di disporre di un singolo bene, facente parte di un patrimonio ben più consistente, ma senza mettere apertamente in relazione il bene in questione con il restante patrimonio, se non in termini di distinzione, siccome bene di proprietà esclusiva.
In definitiva, è condivisibile l'interpretazione del giudice di prime cure nel senso che la disposizione concernente la villa di AV in favore di realizzasse un prelegato, trattandosi di un legato in favore di un erede e a CP carico di tutta l'eredità, in mancanza di diversa indicazione da parte della testatrice, con conseguente accrescimento della quota ereditaria del beneficiario.
In altri termini, in base a tale testamento, in aveva evidentemente voluto che Per_2 CP_4 CP
fosse, sì, sua coerede, ma in relazione ai beni di cui la stessa testatrice non era titolare esclusiva, ma
[...] comproprietaria unitamente al marito, preferendo che fosse legataria in relazione al bene specifico della villa di
AV (nella titolarità esclusiva, invece, della testatrice).
Il c.d. prelegato (disciplinato dall'art. 661 c.c.) è, invero, come sostenuto da una parte della dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.c.), un legato in favore di un coerede senza l'indicazione degli eredi onerati (come nel caso di specie) ovvero un legato in favore di un coerede ed espressamente posto a carico di tutti gli eredi.
In particolare, secondo quanto rilevato in dottrina:
pagina 7 di 10 - La caratteristica del prelegato è la circostanza dell'assunzione, da parte dello stesso soggetto, delle duplice veste di legatario – onorato e di erede – onerato, il che dimostra la compatibilità della successione a titolo universale con quella a titolo particolare;
- e il prelegato è, innanzitutto, un legato, ragion per cui è sottoposto alla disciplina ed è soggetto a tutte le vicende tipiche delle disposizioni testamentarie a titolo particolare;
il che significa, in primo luogo, che esso viene acquistato dal beneficiario in via automatica, secondo quanto prescrive l'art. 649 c.c., dunque senza bisogno di accettazione (in altri termini, il prelegato è del tutto assimilabile al legato, nel senso che tra legato e prelegato non sussistono differenze di disciplina. Cfr., in tal, senso, Cass. civ., Sez. II, 17/12/2014, n. 26618).
Va ribadito, dunque, che è condivisibile la decisione, sul punto, del Tribunale di Napoli Nord, non essendovi alcun elemento da cui desumere che la testatrice avesse rapportato all'intera massa ereditaria (dunque come quota del patrimonio relitto) il lascito della villa di AV a . Controparte_2
Anzi, proprio l'esplicito intendimento di attribuire il detto bene personale specificamente a , in Controparte_2 contrapposizione al restante patrimonio, seppur consistente - di cui, invece, non era titolare esclusiva e per la cui divisione aveva “delegato” il marito- lascia ragionevolmente ritenere che, effettivamente, la testatrice non intendesse assegnare alla figlia la detta villa ai sensi e per gli effetti dell'art. 588, co.2, c.c., ossia come CP quota del patrimonio relitto.
In definitiva proprio la contrapposizione, evincibile chiaramente dal testamento, tra il bene di cui la testatrice era titolare in via esclusiva – lasciato unicamente alla figlia per le ragioni esplicita nella stessa scheda CP testamentaria - e i beni in comune con il marito (al quale aveva demandato di dividerli, invece, “equamente” tra i figli), depone per l'interpretazione seguita dal Tribunale di Napoli Nord, non essendo ragionevole, altrimenti, tale esplicita distinzione (tra beni personali e beni comuni) operata dalla stessa testatrice.
Non è superfluo precisare, sul punto, che l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni, interpretando il testamento, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c. (applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), accertando quale sia stata l'effettiva volontà del testatore mediante la valutazione congiunta dell'elemento letterale e di quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n. 15387; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
06/10/2017, n. 23393; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 25/10/2013, n. 24163, che ha confermato la decisione della
Corte di merito che aveva interpretato come prelegati le espressioni usate dal testatore "lascio questo testamento olografo perchè è mio desiderio che la proprietà della casa di (omissis) vada a mia figlia sposata C. che la Pt_2 quota disponibile della Birreria di via della (omissis) vada a mia figlia I. sposata L.", avendo la de cuius manifestato l'inequivoca volontà di attribuire alle citate figlie solo i beni specificamente indicati, e non altri).
pagina 8 di 10 E la chiara intenzione del testatore in ordine alla portata della disposizione (nel senso indicato dal giudice di prime cure) escludeva anche, nel caso di specie, la necessità del ricorso alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria (posto che tale valutazione ha una valenza meramente sussidiaria nell'interpretazione del testamento;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 31/08/2023, n. 25521; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 16/10/2024, n. 26837;
Sez. II, 31/05/2018, n. 13868).
****
Al rigetto dell'appello segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento dei compensi professionali del secondo grado di giudizio in favore degli appellati vittoriosi (quanto a , in particolare, in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario, ex Controparte_2 art. 93 c.p.c.).
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla breve durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi (ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531;
Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 26.000,01 ad euro
52.000,00, atteso il valore indeterminabile (ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto ministeriale) della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3964/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 2578/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 16.6.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei compensi Parte_1 Controparte_4 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso pagina 9 di 10 forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Fabio Cosentino, difensore Parte_1 dichiaratosi antistatario di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Controparte_2 complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 1.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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