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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente, relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1418/2018, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Alessandra La Cava ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro nata a [...] il giorno 1° luglio 1967 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Angeloro ed elettivamente C.F._2
domiciliato come in atti,
RESISTENTE
E con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 23 settembre
2024, alle quali si rimanda integralmente. Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza con la nota del 26 settembre 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2018 ha esposto quanto segue: Parte_1
egli ha contratto matrimonio con la resistente, in data 18 agosto 1988 e dalla unione sono nati due figli ( il 3 gennaio 1994 e , il 15 dicembre 1997); i coniugi sono Per_1 Persona_2
separati, con sentenza di questo Tribunale, n. 383/2016; ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzile, non essendo intervenuta la riconciliazione dei coniugi dopo la separazione, per il tempo previsto dalla legge;
le sue condizioni reddituali non gli consentono di continuare a versare gli importi previsti in sede di separazione coniugale, specificando altresì che egli ha costituito una nuova famiglia, nell'ambito della quale sono nati due figli;
tutto ciò premesso, ha chiesto di fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi, onde effettuare il tentativo di conciliazione, quindi di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adottando i provvedimenti conseguenziali sulla prole (con affidamento della stessa, come disposto in sede di separazione coniugale e con previsione del mantenimento a suo carico, in misura ridotta rispetto a quanto statuito in sede di separazione coniugale), nulla prevedendosi quale assegno divorzile per la moglie, dotata di mezzi economici adeguati, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Presidente delegato, si è costituita in giudizio la resistente che ha esposto quanto segue: il ricorrente si è disinteressato dei suoi famigliari, uno dei quali (il figlio ) disabile al 100%; ella, anche a causa delle Persona_2
precarie condizioni di salute, non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e, comunque, ha cercato di non fare mancare nulla ai suoi figli;
vari sono stati i procedimenti penali a carico del coniuge che, in ogni caso, non si è mai occupato dei figli;
il ricorrente esercita attività lavorativa non regolare ed il licenziamento è stato determinato dalla sua intenzione di non provvedere ai bisogni della famiglia, alla quale ha versato soltanto euro 100,00; tutto ciò premesso, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con pagina 2 di 9 conferma delle statuizioni della separazione, riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore ed ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato è fallito il tentativo di conciliazione ed all'esito è stata emessa l'ordinanza ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970 del
17 luglio 2022 (specificamente, è stato così disposto: “ - visto l'art. 4, comma 8, L. n. 898 del
1970, così provvede in via temporanea ed urgente: Conferma l'obbligo posto in capo a
di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente Parte_1
autosufficienti mediante la corresponsione, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla
della somma di €400,00 (pari a €200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione CP_1
annuale Istat, nonché mediante la corresponsione del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, da individuarsi sulla base del protocollo sottoscritto dalla presidenza dell'intesto Tribunale con il COA di Foggia in data 18.3.2016 (nulla di stabilisce in questa sede in ordine alla richiesta di pagamento diretto formulata dalla resistente, non essendo stato peraltro neppure indicato l'attuale datore di lavoro della controparte, quale destinatario dell'ordine di pagamento;
Non deve assegnarsi la casa coniugale perché ormai rilasciata dalla ). CP_1
Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni per il prosieguo del giudizio, con la designazione del Giudice Istruttore, innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza dell'11 febbraio 2019.
Depositate le memorie integrative (e quindi cristallizzato il thema decidendum), istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, alla udienza del 23 settembre 2024 il procedimento
è stato rimesso alla decisione collegiale, sulle conclusioni delle parti, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamato e con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota del 26 settembre 2024.
****
La domanda di scioglimento del matrimonio.
Deve ritenersi accertata la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, integrata dal venir meno di ogni forma di affectio coniugalis, resa manifesta dalla cessazione della coabitazione sin da tempo precedente alla separazione. Il fallimento del pagina 3 di 9 tentativo di conciliazione nella fase presidenziale e le conclusioni ribadite nel corso del giudizio (da cui emerge una accesa conflittualità tra le parti in ordine alle questioni post matrimoniali) ne costituiscono ulteriore conferma.
Ricorrono gli estremi di legge (art. 3, comma 2, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970) per la richiesta pronuncia sullo status: con sentenza di questo Tribunale n. 383/2016, dell'8 febbraio
2016, è stata pronunciata la separazione coniugale ed il provvedimento è divenuto definitivo, non essendo stato impugnato.
Le domande accessorie.
Superata la questione dello status coniugale, restano da esaminare le questioni accessorie.
I provvedimenti sulla prole.
Esclusa ogni necessità di disporre l'affidamento della prole ed il diritto di visita del genitore non collocatario, sul punto del mantenimento va invece evidenziato quanto segue.
Come è noto il mantenimento della prole risponde ad un obbligo di derivazione costituzionale ed è disciplinato da norme di ordine pubblico, quindi inderogabili dalle parti.
I coniugi hanno generato due figli, la prima di trenta anni, il secondo di ventisei anni ed invalido.
Quanto al mantenimento della prole maggiorenne vanno poste alcune premesse.
A tal proposito è ben noto il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta, nel senso esattamente che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario, del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (ex multiis, Cass. n. 1858/2016;
pagina 4 di 9 Cass. n. 1798/2015; Cass., n. 23587/2010; Cass. n. 8954/2009; Cass. n. 407/2007; Cass., n.
15756/2006; Cass. n. 8221/2006; Cass. n. 4765/2002).
Si è anche detto (in vari precedenti anche di questo Tribunale) che incombe sul soggetto obbligato l'onere probatorio sul raggiungimento della autonomia di vita sino al compimento del trentesimo anno di età da parte della prole, periodo nel quale, per le condizioni socio economiche del territorio, deve presumersi che un giovane abbia ormai acquisito la sua indipendenza di vita, invertendosi l'onere della prova e restando a carico dell'altra a partire da quel momento.
Dunque, va detto che non si pone alcun problema in ordine al mantenimento di , in Persona_2
virtù della sua grave condizione fisica che gli impedisce di poter avviare un qualsivoglia percorso di autonomia. Va confermato l'importo stabilito nella ordinanza del 7 luglio 2018, ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970, tenuto conto delle esigenze del suddetto e dei redditi dell'obbligato (che comunque lavora stabilmente e che nulla ha provato in ordine ai maggiori oneri rivenienti dal nuovo nucleo familiare che ha costituito).
Agli importi come determinati dalla ordinanza del 17 luglio 2022 va aggiunto il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la prole, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Foggia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18 marzo 2016.
Non v'è alcuno spazio per la emissione dell'ordine di pagamento al datore di lavoro dell'obbligato, vigendo in questa materia il principio, dapprima sancito dall'art. 8 della legge n.
898/1970 e poi dall'art. 473 bis 37 c.p.c., per cui il credito può di fatto essere azionato direttamente dal beneficiario nei confronti del terzo, senza alcuna intermediazione del Giudice.
Quanto alla figlia va invece evidenziato che la stessa, ormai trentenne, è dotata di Per_1
strumenti adeguati per acquisire una autonomia, invero non ancora acquisita. E' documentata la sua frequenza ad un corso universitario, ma nulla è detto (dalla resistente, sulla quale ricadeva l'onere della prova) in ordine al corso di studi della figlia e, comunque, alle effettive difficoltà affrontate dalla stessa per acquisire una sua autonomia. Né poi può ritenersi che la donna non sia in grado di lavorare per doversi occupare dei suoi familiari, intanto perché il fratello pagina 5 di 9 percepisce una indennità per la sua condizione e poi perché non è provata la Persona_2
ragione per cui sia necessaria una sostituzione della madre nella cura del fratello.
In definitiva, non è provato né che la donna sia ancora priva di mezzi, né che sia nelle condizioni di non poterseli procurare.
Conseguentemente, la domanda di assegno di mantenimento va rigettata e revoca l'ordinanza del 7 luglio 2018 su questo punto.
L'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto che le sia riconosciuto l'assegno divorzile.
Quanto alla pretesa di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile, vanno posti alcuni principi.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Corte di cassazione, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla pagina 6 di 9 ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La Corte di cassazione è ritornata sul punto, con le ordinanze n. 21926/2019 e n. 6982/2020, confermando quanto in precedenza statuito.
Ora, applicando questi principi al caso di specie, va detto che in sede di separazione coniugale non veniva riconosciuto alcun assegno in favore della resistente che, invece, lo chiede in questa sede.
pagina 7 di 9 A ben vedere ella non allega alcuna circostanza utile a definire la sua condizione patrimoniale e reddituale, fondando la domanda unicamente sulla circostanza che il coniuge, gravato da procedimenti penali per reati familiari, si è disinteressato del suo nucleo originario.
Ora, in disparte la circostanza che non è dato comparare la situazione della resistente pre e post separazione (per mancanza di allegazioni), va detto che è emerso che la stessa è proprietaria di un appartamento che concede in locazione a terzi, sicché può dirsi che ella trae fonte di reddito dal bene immobile.
In secondo luogo, il fatto che il coniuge sia inadempiente agli obblighi di mantenimento non giustifica certo la previsione di un assegno divorzile, istituto fondato su altri presupposti, per quanto sopra detto.
Va quindi rigettata la domanda, non essendovi alcuno spazio per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Le spese di lite.
Stante l'esito del giudizio, che vede le parti reciprocamente soccombenti, le spese di lite vanno tra le stesse interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 27 febbraio 2018, da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero;
così provvede:
1) dichiara lo scioglimento civile del matrimonio celebrato in RR (FG) in data
18 agosto 1988 (atto n. 3, parte I, serie , – anno 1988), ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente di procedere ai provvedimenti di sua competenza;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, versando alla moglie la somma mensile di € 200,00 da Persona_3
rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
pagina 8 di 9 3) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile per la resistente e dell'assegno di mantenimento per , con revoca della ordinanza del 7 Persona_4
luglio 2018 in parte qua;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il giorno 17 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente, relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1418/2018, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Alessandra La Cava ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro nata a [...] il giorno 1° luglio 1967 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Angeloro ed elettivamente C.F._2
domiciliato come in atti,
RESISTENTE
E con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 23 settembre
2024, alle quali si rimanda integralmente. Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza con la nota del 26 settembre 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2018 ha esposto quanto segue: Parte_1
egli ha contratto matrimonio con la resistente, in data 18 agosto 1988 e dalla unione sono nati due figli ( il 3 gennaio 1994 e , il 15 dicembre 1997); i coniugi sono Per_1 Persona_2
separati, con sentenza di questo Tribunale, n. 383/2016; ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzile, non essendo intervenuta la riconciliazione dei coniugi dopo la separazione, per il tempo previsto dalla legge;
le sue condizioni reddituali non gli consentono di continuare a versare gli importi previsti in sede di separazione coniugale, specificando altresì che egli ha costituito una nuova famiglia, nell'ambito della quale sono nati due figli;
tutto ciò premesso, ha chiesto di fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi, onde effettuare il tentativo di conciliazione, quindi di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adottando i provvedimenti conseguenziali sulla prole (con affidamento della stessa, come disposto in sede di separazione coniugale e con previsione del mantenimento a suo carico, in misura ridotta rispetto a quanto statuito in sede di separazione coniugale), nulla prevedendosi quale assegno divorzile per la moglie, dotata di mezzi economici adeguati, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Presidente delegato, si è costituita in giudizio la resistente che ha esposto quanto segue: il ricorrente si è disinteressato dei suoi famigliari, uno dei quali (il figlio ) disabile al 100%; ella, anche a causa delle Persona_2
precarie condizioni di salute, non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e, comunque, ha cercato di non fare mancare nulla ai suoi figli;
vari sono stati i procedimenti penali a carico del coniuge che, in ogni caso, non si è mai occupato dei figli;
il ricorrente esercita attività lavorativa non regolare ed il licenziamento è stato determinato dalla sua intenzione di non provvedere ai bisogni della famiglia, alla quale ha versato soltanto euro 100,00; tutto ciò premesso, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con pagina 2 di 9 conferma delle statuizioni della separazione, riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore ed ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato è fallito il tentativo di conciliazione ed all'esito è stata emessa l'ordinanza ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970 del
17 luglio 2022 (specificamente, è stato così disposto: “ - visto l'art. 4, comma 8, L. n. 898 del
1970, così provvede in via temporanea ed urgente: Conferma l'obbligo posto in capo a
di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente Parte_1
autosufficienti mediante la corresponsione, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla
della somma di €400,00 (pari a €200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione CP_1
annuale Istat, nonché mediante la corresponsione del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, da individuarsi sulla base del protocollo sottoscritto dalla presidenza dell'intesto Tribunale con il COA di Foggia in data 18.3.2016 (nulla di stabilisce in questa sede in ordine alla richiesta di pagamento diretto formulata dalla resistente, non essendo stato peraltro neppure indicato l'attuale datore di lavoro della controparte, quale destinatario dell'ordine di pagamento;
Non deve assegnarsi la casa coniugale perché ormai rilasciata dalla ). CP_1
Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni per il prosieguo del giudizio, con la designazione del Giudice Istruttore, innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza dell'11 febbraio 2019.
Depositate le memorie integrative (e quindi cristallizzato il thema decidendum), istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, alla udienza del 23 settembre 2024 il procedimento
è stato rimesso alla decisione collegiale, sulle conclusioni delle parti, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamato e con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota del 26 settembre 2024.
****
La domanda di scioglimento del matrimonio.
Deve ritenersi accertata la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, integrata dal venir meno di ogni forma di affectio coniugalis, resa manifesta dalla cessazione della coabitazione sin da tempo precedente alla separazione. Il fallimento del pagina 3 di 9 tentativo di conciliazione nella fase presidenziale e le conclusioni ribadite nel corso del giudizio (da cui emerge una accesa conflittualità tra le parti in ordine alle questioni post matrimoniali) ne costituiscono ulteriore conferma.
Ricorrono gli estremi di legge (art. 3, comma 2, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970) per la richiesta pronuncia sullo status: con sentenza di questo Tribunale n. 383/2016, dell'8 febbraio
2016, è stata pronunciata la separazione coniugale ed il provvedimento è divenuto definitivo, non essendo stato impugnato.
Le domande accessorie.
Superata la questione dello status coniugale, restano da esaminare le questioni accessorie.
I provvedimenti sulla prole.
Esclusa ogni necessità di disporre l'affidamento della prole ed il diritto di visita del genitore non collocatario, sul punto del mantenimento va invece evidenziato quanto segue.
Come è noto il mantenimento della prole risponde ad un obbligo di derivazione costituzionale ed è disciplinato da norme di ordine pubblico, quindi inderogabili dalle parti.
I coniugi hanno generato due figli, la prima di trenta anni, il secondo di ventisei anni ed invalido.
Quanto al mantenimento della prole maggiorenne vanno poste alcune premesse.
A tal proposito è ben noto il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta, nel senso esattamente che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario, del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (ex multiis, Cass. n. 1858/2016;
pagina 4 di 9 Cass. n. 1798/2015; Cass., n. 23587/2010; Cass. n. 8954/2009; Cass. n. 407/2007; Cass., n.
15756/2006; Cass. n. 8221/2006; Cass. n. 4765/2002).
Si è anche detto (in vari precedenti anche di questo Tribunale) che incombe sul soggetto obbligato l'onere probatorio sul raggiungimento della autonomia di vita sino al compimento del trentesimo anno di età da parte della prole, periodo nel quale, per le condizioni socio economiche del territorio, deve presumersi che un giovane abbia ormai acquisito la sua indipendenza di vita, invertendosi l'onere della prova e restando a carico dell'altra a partire da quel momento.
Dunque, va detto che non si pone alcun problema in ordine al mantenimento di , in Persona_2
virtù della sua grave condizione fisica che gli impedisce di poter avviare un qualsivoglia percorso di autonomia. Va confermato l'importo stabilito nella ordinanza del 7 luglio 2018, ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970, tenuto conto delle esigenze del suddetto e dei redditi dell'obbligato (che comunque lavora stabilmente e che nulla ha provato in ordine ai maggiori oneri rivenienti dal nuovo nucleo familiare che ha costituito).
Agli importi come determinati dalla ordinanza del 17 luglio 2022 va aggiunto il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la prole, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Foggia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18 marzo 2016.
Non v'è alcuno spazio per la emissione dell'ordine di pagamento al datore di lavoro dell'obbligato, vigendo in questa materia il principio, dapprima sancito dall'art. 8 della legge n.
898/1970 e poi dall'art. 473 bis 37 c.p.c., per cui il credito può di fatto essere azionato direttamente dal beneficiario nei confronti del terzo, senza alcuna intermediazione del Giudice.
Quanto alla figlia va invece evidenziato che la stessa, ormai trentenne, è dotata di Per_1
strumenti adeguati per acquisire una autonomia, invero non ancora acquisita. E' documentata la sua frequenza ad un corso universitario, ma nulla è detto (dalla resistente, sulla quale ricadeva l'onere della prova) in ordine al corso di studi della figlia e, comunque, alle effettive difficoltà affrontate dalla stessa per acquisire una sua autonomia. Né poi può ritenersi che la donna non sia in grado di lavorare per doversi occupare dei suoi familiari, intanto perché il fratello pagina 5 di 9 percepisce una indennità per la sua condizione e poi perché non è provata la Persona_2
ragione per cui sia necessaria una sostituzione della madre nella cura del fratello.
In definitiva, non è provato né che la donna sia ancora priva di mezzi, né che sia nelle condizioni di non poterseli procurare.
Conseguentemente, la domanda di assegno di mantenimento va rigettata e revoca l'ordinanza del 7 luglio 2018 su questo punto.
L'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto che le sia riconosciuto l'assegno divorzile.
Quanto alla pretesa di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile, vanno posti alcuni principi.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Corte di cassazione, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla pagina 6 di 9 ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La Corte di cassazione è ritornata sul punto, con le ordinanze n. 21926/2019 e n. 6982/2020, confermando quanto in precedenza statuito.
Ora, applicando questi principi al caso di specie, va detto che in sede di separazione coniugale non veniva riconosciuto alcun assegno in favore della resistente che, invece, lo chiede in questa sede.
pagina 7 di 9 A ben vedere ella non allega alcuna circostanza utile a definire la sua condizione patrimoniale e reddituale, fondando la domanda unicamente sulla circostanza che il coniuge, gravato da procedimenti penali per reati familiari, si è disinteressato del suo nucleo originario.
Ora, in disparte la circostanza che non è dato comparare la situazione della resistente pre e post separazione (per mancanza di allegazioni), va detto che è emerso che la stessa è proprietaria di un appartamento che concede in locazione a terzi, sicché può dirsi che ella trae fonte di reddito dal bene immobile.
In secondo luogo, il fatto che il coniuge sia inadempiente agli obblighi di mantenimento non giustifica certo la previsione di un assegno divorzile, istituto fondato su altri presupposti, per quanto sopra detto.
Va quindi rigettata la domanda, non essendovi alcuno spazio per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Le spese di lite.
Stante l'esito del giudizio, che vede le parti reciprocamente soccombenti, le spese di lite vanno tra le stesse interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 27 febbraio 2018, da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero;
così provvede:
1) dichiara lo scioglimento civile del matrimonio celebrato in RR (FG) in data
18 agosto 1988 (atto n. 3, parte I, serie , – anno 1988), ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente di procedere ai provvedimenti di sua competenza;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, versando alla moglie la somma mensile di € 200,00 da Persona_3
rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
pagina 8 di 9 3) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile per la resistente e dell'assegno di mantenimento per , con revoca della ordinanza del 7 Persona_4
luglio 2018 in parte qua;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il giorno 17 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
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