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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2024 promossa da:
difesa dagli avv. Letizia e Roberto Montini;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Sabrina Generini;
Controparte_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni: il rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
CP_1
verserà a a titolo di una tantum la somma di € Controparte_1 Parte_1
15.000,00 con bonifico bancario al momento del deposito della sentenza di separazione;
spese compensate;
sospendere il giudizio fino a decorso dei termini per pagina 1 di 4 la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a seguito della riassunzione dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Spese compensate.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da Controparte_1
A sostegno della domanda ha dedotto che: i coniugi hanno contratto matrimonio in
Montemurlo il 23 aprile 1996 (trascritto nei registri del medesimo Comune Parte II, serie a, n. 5); dal matrimonio è nata , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; la casa familiare è stata un appartamento di proprietà del padre della e sita in Montemurlo, via Bagnolo di sopra 65, ove tuttora dimora il Pt_1
mentre la ricorrente ha lasciato la casa familiare;
il è socio di CP_1 CP_1
Tecnocom s.r.l. ed ha un reddito consistente;
la lavora part-time e percepisce Pt_1 uno stipendio di € 600,00 mensili;
ha chiesto la separazione personale, con attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili.
si è costituito e ha aderito alla domanda di separazione Controparte_1
personale, chiedendo l'addebito alla che ha violato l'obbligo di fedeltà Pt_1
coniugale; in via riconvenzionale ha altresì proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha chiesto il rigetto della domanda di assegno separatile proposta dalla per via dell'addebitabilità della separazione;
ha chiesto Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale.
Nel corso del giudizio, prima dell'inizio dell'istruttoria, le parti hanno raggiunto un accordo, come in epigrafe indicato. Il ha rinunciato alla domanda di CP_1
addebito, la a richiedere il mantenimento. Pt_1
pagina 2 di 4 Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale dei coniugi;
la loro convivenza, infatti, è cessata da tempo e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto all'una tantum concordata, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti.
Il giudizio deve poi essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di sei mesi per decidere sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ragione dell'accordo delle parti sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di n. Prato, il Parte_1
20/07/1974 , e n. a PRATO, il 24/02/1971; Controparte_1
-dispone che il presente provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria all'ufficiale di stato civile del comune di Montemurlo, (atto n. 5, P. II, serie A;
-prende atto dell'accordo intercorso tra le parti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della separazione.
-sospende il presente giudizio, in attesa de decorso del termine per procedere con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2024 promossa da:
difesa dagli avv. Letizia e Roberto Montini;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Sabrina Generini;
Controparte_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni: il rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
CP_1
verserà a a titolo di una tantum la somma di € Controparte_1 Parte_1
15.000,00 con bonifico bancario al momento del deposito della sentenza di separazione;
spese compensate;
sospendere il giudizio fino a decorso dei termini per pagina 1 di 4 la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a seguito della riassunzione dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Spese compensate.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da Controparte_1
A sostegno della domanda ha dedotto che: i coniugi hanno contratto matrimonio in
Montemurlo il 23 aprile 1996 (trascritto nei registri del medesimo Comune Parte II, serie a, n. 5); dal matrimonio è nata , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; la casa familiare è stata un appartamento di proprietà del padre della e sita in Montemurlo, via Bagnolo di sopra 65, ove tuttora dimora il Pt_1
mentre la ricorrente ha lasciato la casa familiare;
il è socio di CP_1 CP_1
Tecnocom s.r.l. ed ha un reddito consistente;
la lavora part-time e percepisce Pt_1 uno stipendio di € 600,00 mensili;
ha chiesto la separazione personale, con attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili.
si è costituito e ha aderito alla domanda di separazione Controparte_1
personale, chiedendo l'addebito alla che ha violato l'obbligo di fedeltà Pt_1
coniugale; in via riconvenzionale ha altresì proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha chiesto il rigetto della domanda di assegno separatile proposta dalla per via dell'addebitabilità della separazione;
ha chiesto Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale.
Nel corso del giudizio, prima dell'inizio dell'istruttoria, le parti hanno raggiunto un accordo, come in epigrafe indicato. Il ha rinunciato alla domanda di CP_1
addebito, la a richiedere il mantenimento. Pt_1
pagina 2 di 4 Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale dei coniugi;
la loro convivenza, infatti, è cessata da tempo e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto all'una tantum concordata, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti.
Il giudizio deve poi essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di sei mesi per decidere sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ragione dell'accordo delle parti sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di n. Prato, il Parte_1
20/07/1974 , e n. a PRATO, il 24/02/1971; Controparte_1
-dispone che il presente provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria all'ufficiale di stato civile del comune di Montemurlo, (atto n. 5, P. II, serie A;
-prende atto dell'accordo intercorso tra le parti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della separazione.
-sospende il presente giudizio, in attesa de decorso del termine per procedere con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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