Art. 15. Giudice competente 1. La corte d'appello di Roma e' il giudice competente ai sensi dell' articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale .
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 665, comma 1, del codice di procedura penale :
«Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 665, comma 1, del codice di procedura penale :
«Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.».