Articolo 15 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237
Articolo 14Articolo 16
Versione
23 gennaio 2013
Art. 15. Giudice competente 1. La corte d'appello di Roma e' il giudice competente ai sensi dell' articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale .
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 665, comma 1, del codice di procedura penale :
«Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.».
Entrata in vigore il 23 gennaio 2013