Versione
23 gennaio 2013
23 gennaio 2013
Art. 15. Giudice competente 1. La corte d'appello di Roma e' il giudice competente ai sensi dell' articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale .
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 665, comma 1, del codice di procedura penale :
«Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 665, comma 1, del codice di procedura penale :
«Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.».