Sentenza 17 dicembre 1985
Massime • 1
Ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità in favore del dipendente passato a categoria superiore nel corso del rapporto di lavoro, la mancata previsione esplicita, da parte del contratto collettivo, del sistema di liquidazione cosiddetto a scaglioni non comporta che detta indennità debba essere liquidata con l'applicazione dei parametri della qualifica finale anche per il periodo precedentemente trascorso nella qualifica inferiore. Infatti, l'art. 2120 cod. civ., disponendo che l'indennità di anzianità deve essere determinata in base all'ultima retribuzione nonché in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore, fa riferimento alla categoria di appartenenza solo in termini generici e globali, da intendersi comprensivi di tutte le categorie in cui sia stata articolata l'attività del lavoratore nello svolgimento dell'unico rapporto, con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva non fissi i coefficienti dell'ultima retribuzione da applicare per i periodi di appartenenza alle diverse categorie, i coefficienti medesimi vanno individuati dal giudice secondo i criteri sussidiari degli Usi e dell'equità, con la possibilità di utilizzare i parametri di calcolo stabiliti per ciascuna delle categorie nelle quali l'anzianità si è maturata. ( V 891/85, mass n 439072; ( V 665/85, mass n 438871; ( V 410/85, mass n 438625; ( V 48/85, mass n 438243; ( V 46/85, mass n 438241; ( V 2918/84, mass n 434968).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/1985, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1985 |
Testo completo
Ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità in favore del dipendente passato a categoria superiore nel corso del rapporto di lavoro, la mancata previsione esplicita, da parte del contratto collettivo, del sistema di liquidazione cosiddetto a scaglioni non comporta che detta indennità debba essere liquidata con l'applicazione dei parametri della qualifica finale anche per il periodo precedentemente trascorso nella qualifica inferiore. Infatti, l'art. 2120 cod. civ., disponendo che l'indennità di anzianità deve essere determinata in base all'ultima retribuzione nonché in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore, fa riferimento alla categoria di appartenenza solo in termini generici e globali, da intendersi comprensivi di tutte le categorie in cui sia stata articolata l'attività del lavoratore nello svolgimento dell'unico rapporto, con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva non fissi i coefficienti dell'ultima retribuzione da applicare per i periodi di appartenenza alle diverse categorie, i coefficienti medesimi vanno individuati dal giudice secondo i criteri sussidiari degli Usi e dell'equità, con la possibilità di utilizzare i parametri di calcolo stabiliti per ciascuna delle categorie nelle quali l'anzianità si è maturata. ( V 891/85, mass n 439072; ( V 665/85, mass n 438871; ( V 410/85, mass n 438625; ( V 48/85, mass n 438243; ( V 46/85, mass n 438241; ( V 2918/84, mass n 434968).*