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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7124 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
nato il [...] in [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. MURA RAFFAELA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in via Tiziano CP_1
52 09128 Cagliari presso lo studio dell'Avv. TISO MARIA PAOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
BL , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, CP_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 13.01.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
1) i figli minori (25/10/2011) e (13/11/2013) restano Persona_1 Persona_2
affidati ad ambo i genitori con collocazione prevalente presso la loro madre, con la quale continueranno a vivere e ad avere la residenza anagrafica e alla quale, pertanto, rimane assegnata la casa coniugale in Serramanna alla via Silvio Pellico n° 25 con tutti gli arredi;
2) entrambi assicureranno loro cura, educazione ed istruzione, impegnandosi altresì a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che abbiano, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi;
eserciteranno la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla loro formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) il - salvo diverso accordo con la - terrà i minori con sé come CP_1 Parte_1
segue: a) durante il periodo scolastico: il martedì ed il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle 21;00;
b) durante il periodo non scolastico: nei medesimi giorni dalle 10:00 alle 22;00 c) a settimane alterne: dalle 10;00 del sabato alle 21;30 della domenica;
d) durante le festività natalizie -
alternativamente di anno in anno - la notte della Vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il
1° giorno del Nuovo Anno;
e) in occasione delle festività pasquali - sempre alternativamente di anno in anno - il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f) durante il periodo estivo
[...]
ed staranno per due settimane anche non consecutive del mese di Persona_1 Persona_2
luglio o agosto - da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
e staranno con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (per l'uno il 19
marzo, festa del papà, ed il 13/10; per l'altra per la festa della mamma ed il 26 maggio);
trascorreranno, invece, l'intera giornata del loro compleanno un anno con la madre ed uno con il padre;
4) il si obbliga a versare alla a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori ed entro il giorno 5 di ogni Persona_1 Persona_2
mese, la somma di € 400,00 che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5) circa le spese straordinarie le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuno e si rifaranno a quanto previsto/disciplinato nelle Linee Guida del C.N.F.;
6) il riconosce che alla spetterà altresì, integralmente, l'assegno CP_1 Parte_1
unico e, comunque, qualsivoglia altro beneficio/aiuto per la prole;
7) i coniugi si impegnano a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
8) le spese/i compensi della procedura devono intendersi compensati tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con ricorso depositato dalla in data 31/10/2023, assunti i CP_1 Parte_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, con note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
All'udienza del 13.01.2025, procuratori delle parti hanno dato atto del deposito di note congiunte riportanti gli accordi di separazione.
Il Giudice, quindi, a seguito di discussione orale ha trattenuto la causa in decisione.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
VI (Vs) e , nato il [...] in [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 24, parte II,
anno 2010 Comune di VI (Vs).
2. Affida i figli minori (25/10/2011) e (13/11/2013) ad Persona_1 Persona_2
entrambi genitori con collocazione prevalente presso la loro madre, con la quale continueranno a vivere e ad avere la residenza anagrafica e alla quale, pertanto, rimane assegnata la casa coniugale in Serramanna alla via Silvio Pellico n° 25 con tutti gli arredi;
3. entrambi assicureranno loro cura, educazione ed istruzione, impegnandosi altresì a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che abbiano, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi;
eserciteranno la responsabilità
genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla loro formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4. il padre - salvo diverso accordo con la - terrà i minori con sé come Parte_1
segue: a) durante il periodo scolastico: il martedì ed il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle
21;00; b) durante il periodo non scolastico: nei medesimi giorni dalle 10:00 alle 22;00 c) a settimane alterne: dalle 10;00 del sabato alle 21;30 della domenica;
d) durante le festività
natalizie - alternativamente di anno in anno - la notte della Vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il 1° giorno del Nuovo Anno;
e) in occasione delle festività pasquali -
sempre alternativamente di anno in anno - il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f)
durante il periodo estivo ed staranno per due Persona_1 Persona_2
settimane anche non consecutive del mese di luglio o agosto - da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
e staranno con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (per l'uno il 19 marzo, festa del papà, ed il
13/10; per l'altra per la festa della mamma ed il 26 maggio); trascorreranno, invece, l'intera giornata del loro compleanno un anno con la madre ed uno con il padre;
5. dispone che il sig. corrisponda alla a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli minori ed entro il Persona_1 Persona_2
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. quanto alle spese straordinarie le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuno e si rifaranno a quanto previsto/disciplinato nelle Linee Guida del C.N.F.;
7. il riconosce che alla spetterà altresì, integralmente, CP_1 Parte_1
l'assegno unico e, comunque, qualsivoglia altro beneficio/aiuto per la prole;
8. i coniugi si impegnano a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
9. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18.2.2025.
Il Giudice estensore Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7124 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
nato il [...] in [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. MURA RAFFAELA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in via Tiziano CP_1
52 09128 Cagliari presso lo studio dell'Avv. TISO MARIA PAOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
BL , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, CP_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 13.01.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
1) i figli minori (25/10/2011) e (13/11/2013) restano Persona_1 Persona_2
affidati ad ambo i genitori con collocazione prevalente presso la loro madre, con la quale continueranno a vivere e ad avere la residenza anagrafica e alla quale, pertanto, rimane assegnata la casa coniugale in Serramanna alla via Silvio Pellico n° 25 con tutti gli arredi;
2) entrambi assicureranno loro cura, educazione ed istruzione, impegnandosi altresì a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che abbiano, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi;
eserciteranno la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla loro formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) il - salvo diverso accordo con la - terrà i minori con sé come CP_1 Parte_1
segue: a) durante il periodo scolastico: il martedì ed il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle 21;00;
b) durante il periodo non scolastico: nei medesimi giorni dalle 10:00 alle 22;00 c) a settimane alterne: dalle 10;00 del sabato alle 21;30 della domenica;
d) durante le festività natalizie -
alternativamente di anno in anno - la notte della Vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il
1° giorno del Nuovo Anno;
e) in occasione delle festività pasquali - sempre alternativamente di anno in anno - il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f) durante il periodo estivo
[...]
ed staranno per due settimane anche non consecutive del mese di Persona_1 Persona_2
luglio o agosto - da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
e staranno con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (per l'uno il 19
marzo, festa del papà, ed il 13/10; per l'altra per la festa della mamma ed il 26 maggio);
trascorreranno, invece, l'intera giornata del loro compleanno un anno con la madre ed uno con il padre;
4) il si obbliga a versare alla a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori ed entro il giorno 5 di ogni Persona_1 Persona_2
mese, la somma di € 400,00 che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5) circa le spese straordinarie le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuno e si rifaranno a quanto previsto/disciplinato nelle Linee Guida del C.N.F.;
6) il riconosce che alla spetterà altresì, integralmente, l'assegno CP_1 Parte_1
unico e, comunque, qualsivoglia altro beneficio/aiuto per la prole;
7) i coniugi si impegnano a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
8) le spese/i compensi della procedura devono intendersi compensati tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con ricorso depositato dalla in data 31/10/2023, assunti i CP_1 Parte_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, con note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
All'udienza del 13.01.2025, procuratori delle parti hanno dato atto del deposito di note congiunte riportanti gli accordi di separazione.
Il Giudice, quindi, a seguito di discussione orale ha trattenuto la causa in decisione.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
VI (Vs) e , nato il [...] in [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 24, parte II,
anno 2010 Comune di VI (Vs).
2. Affida i figli minori (25/10/2011) e (13/11/2013) ad Persona_1 Persona_2
entrambi genitori con collocazione prevalente presso la loro madre, con la quale continueranno a vivere e ad avere la residenza anagrafica e alla quale, pertanto, rimane assegnata la casa coniugale in Serramanna alla via Silvio Pellico n° 25 con tutti gli arredi;
3. entrambi assicureranno loro cura, educazione ed istruzione, impegnandosi altresì a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che abbiano, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi;
eserciteranno la responsabilità
genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla loro formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4. il padre - salvo diverso accordo con la - terrà i minori con sé come Parte_1
segue: a) durante il periodo scolastico: il martedì ed il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle
21;00; b) durante il periodo non scolastico: nei medesimi giorni dalle 10:00 alle 22;00 c) a settimane alterne: dalle 10;00 del sabato alle 21;30 della domenica;
d) durante le festività
natalizie - alternativamente di anno in anno - la notte della Vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il 1° giorno del Nuovo Anno;
e) in occasione delle festività pasquali -
sempre alternativamente di anno in anno - il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f)
durante il periodo estivo ed staranno per due Persona_1 Persona_2
settimane anche non consecutive del mese di luglio o agosto - da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
e staranno con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (per l'uno il 19 marzo, festa del papà, ed il
13/10; per l'altra per la festa della mamma ed il 26 maggio); trascorreranno, invece, l'intera giornata del loro compleanno un anno con la madre ed uno con il padre;
5. dispone che il sig. corrisponda alla a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli minori ed entro il Persona_1 Persona_2
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. quanto alle spese straordinarie le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuno e si rifaranno a quanto previsto/disciplinato nelle Linee Guida del C.N.F.;
7. il riconosce che alla spetterà altresì, integralmente, CP_1 Parte_1
l'assegno unico e, comunque, qualsivoglia altro beneficio/aiuto per la prole;
8. i coniugi si impegnano a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
9. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18.2.2025.
Il Giudice estensore Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti