Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2420 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. RIZZARDO DEL GIUDICE, elettivamente C.F._2
domiciliate presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. e PA C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO VERONESE e dell'avv. C.F._4
CHRISTIAN FORNASIER, elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 883/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
19/05/2022, non notificata;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della Sentenza impugnata, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
• in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte dai convenuti, e ciò per intervenuta decadenza ex artt. 166, 167 co. 2, 171 co. 2, c.p.c., per i motivi esposti;
• in via parimenti preliminare: rigettare l'eccezione ex adverso di (asserita) carenza di interesse ad agire e difetto di legittimazione attiva, poiché tardivamente formulata e comunque infondata,
per i motivi esposti;
• sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della testimonianza del sig.
[...]
, poiché incapace a testimoniare avendo egli interesse diretto in causa;
Tes_1
• nel merito, in via principale: accertare e dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque annullare – per illiceità della causa e/o perché configura un c.d. “patto successorio” vietato ai sensi dell'art. 458 c.c. – l'accordo di separazione concluso da e da PA [...]
con Verbale di Separazione consensuale omologato il 12.09.2002 dal Tribunale CP_2
di Treviso (rep. 7482), nonché -e per quanto di necessità- accertare e dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque annullare per illiceità della causa il corrispettivo accordo sotteso al divorzio cui sono pervenuti i sigg. e con Sentenza PA Controparte_2
2 emessa dal Tribunale di Treviso in data 08.06.2018, r.g. n. 3259/2018.
Per l'effetto, dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque annullare il trasferimento in favore di : Controparte_2
A. della quota di proprietà (pari a ½) dei terreni siti nel Comune di Anno-ne Veneto (VE) e identificati al Catasto Terreni al:
i. Foglio 21, Part. 37, Qualità seminativo, Classe 5, Superficie: ha 1, are 61, ca 10, Deduz.
A42;A45, Reddito Domin. Euro 50,09, Reddito Agrario Euro 45,76;
ii. Foglio 21, Part. 38, Qualità seminativo, Classe 5, Superficie: ha 1, are 09, ca 70, Deduz.
A42;A45, Reddito Domin. Euro 34,11, Reddito Agrario Euro 31,16;
iii. Foglio 21, Part. 39, Qualità seminativo, Classe 5, Superficie: are 12, ca 20, Deduz. A42;A45,
Reddito Domin. Euro 3,79, Reddito Agrario Euro 3,47; iv. Foglio 21, Part. 71, Qualità seminativo, Classe 5, Superficie: are 82, ca 50, Deduz. A42;A45,
Reddito Domin. Euro 25,65, Reddito Agrario Euro 23,43;
B. della piena proprietà dei seguenti immobili:
i. Terreno sito nel Comune di Paese (TV) e identificato al Catasto Fabbricati alla Sez. Urb. D,
Foglio 9, Part. 407, Sub. 1, Cat. “area urbana”, superficie di 835 m2, con indirizzo in Vicolo
Piave n. 4, Piano T, sul quale sono eretti i seguenti fabbricati:
ii. Fabbricato sito nel Comune di Paese (TV) e identificato al Ca-tasto Fabbricati alla Sez. Urb.
D, Foglio 9, Part. 407, Sub. 3, Cat. C/6, Classe 2, superficie di 35 m2, con Rendita di Euro
65,07, con indirizzo in Vicolo Piave n. 4, Piano S1;
iii. Fabbricato sito nel Comune di Paese (TV) e identificato al Ca-tasto Fabbricati alla Sez. Urb.
D, Foglio 9, Part. 407, Sub. 4, Cat. A/7, Classe 2, vani n. 8.5, superficie di 196 m2, con Rendi-ta di Euro 943,82, con indirizzo in Vicolo Piave n. 4, Piano S1-T1; iv. Fabbricato sito nel Comune di Paese (TV) e identificato al Ca-tasto Fabbricati alla Sez. Urb.
D, Foglio 9, Part. 407, Sub. 5, Cat. A/10, Classe U, vani n. 3, superficie di 68 m2, con Rendita di
Euro 797,93, con indirizzo in Vicolo Piave n. 4, Piano S1;
e conseguentemente, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i beni suddetti sono di piena proprietà di per l'intero per i beni siti in Paese (TV), e per la quota pari a ½ PA per i beni siti in Annone Veneto (VE);
3 • nel merito, in subordine: accertare e dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque annullare per simulazione assoluta l'accordo di separazione concluso da e PA
da con Verbale di Separazione consensuale omologato il 12.09.2002 dal Controparte_2
Tribunale di Treviso (rep. 7482), nonché -e per quanto di necessità- accertare e dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque annullare per simulazione assoluta il corrispettivo accordo sotteso al divorzio cui sono pervenuti i sigg. e PA Controparte_2
con Sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in data 08.06.2018, r.g. n. 3259/2018.
[...]
Per l'effetto, dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque annullare il trasferimento in favore di degli immobili catastalmente identificati nella domanda Controparte_2
principale che precede, e conseguentemente, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i beni suddetti sono di piena proprietà di per l'intero per i beni siti in Paese PA
(TV), e per la quota pari a ½ per i beni siti in Annone Veneto (VE);
• in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'intervenuta riconciliazione dei coniugi e e, per l'effetto, dichiarare nullo, invalido e/o PA Controparte_2
inefficace e comunque annullare il trasferimento in favore di degli Controparte_2
immobili catastalmente identificati nella domanda principale che precede, e conseguentemente,
Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i beni suddetti sono di piena proprietà di
[...]
per l'intero per i beni siti in Paese (TV), e per la quota pari a ½ per i beni siti in An- P_
none Veneto (VE);
• in ogni caso: con rifusione di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio;
• in via istruttoria: si insiste affinché vengano ammesse tutte le istanze istruttorie formulate dalle attrici (nelle tre memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate in primo grado) che non sono già
4 state ammesse nel corso del giudizio, ed in particolare si insiste affinché questa Corte d'Appello
di Venezia Voglia:
- ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o disporre l'acquisizione degli accordi sottesi al
Provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla Sentenza del Tribunale
di Treviso dd. 08.06.2018, R.G. n. 3259/2018;
- ammettere prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che , nel corso degli anni, durante la propria vita lavorativa, ha PA sempre svolto l'attività di dentista, operando -in particolare negli anni antecedenti alla pensione- nel suo studio professionale in Paese;
2) vero che , dal 1972 ad oggi, si è sempre astenuta dallo svolgere attività Controparte_2 lavorative retribuite;
4) vero che dal 1972 sino ai primi mesi del 2018 e , PA Controparte_2 ogni weekend, si sono sempre recati a messa insieme, partecipando congiuntamente alla relativa funzione religiosa;
5) vero che dal 1972 sino ai primi mesi del 2018 e PA Controparte_2 hanno sempre partecipato congiuntamente ad eventi sociali e ritrovi collettivi (ad esempio recandosi assieme al bar e a fare la spesa presso il supermercato di Paese);
6) vero che nel marzo 2019 -e comunque nel periodo successivo al 6 giugno 2018 (data della sentenza di divorzio)- e erano ancora entrambi PA Controparte_2 residenti presso l'abitazione sita in Paese, vicolo Piave n. 4;
7) vero che la foto prodotta sub doc. 8 (che si rammostra) rappresenta la c.d. “foto profilo” del profilo facebook gestito dalla sig.ra , e che le foto prodotte sub doc. 9 (che Controparte_2 si rammostrano) sono state pubblicate da nel medesimo (proprio) profilo Controparte_2 facebook;
8) vero che la documentazione fotografica di cui al capitolo che precede è stata caricata e pubblicata dalla sig.ra nel proprio profilo facebook nel dicembre 2016, Controparte_2 ed è tutt'oggi pubblicata e visibile;
9) vero che e , fin dalla nascita, hanno sempre vissuto presso Pt_1 Parte_2 l'abitazione -sita in Paese- in comproprietà tra la madre ( ) e la nonna materna Persona_1
( ; Persona_2
10) vero che , sin dalla nascita delle figlie e , ha PA Pt_1 Parte_2 sempre evitato di corrispondere a queste ultime qualsivoglia contributo economico;
11) vero che , sino al 2016, era proprietario di un terreno in S. Stino di PA Livenza: il quale è stato quell'anno ceduto ad un terzo per il corrispettivo di oltre un milione di euro, corrisposto dal terzo a mezzo assegni intestati e consegnati a , e poi Controparte_2 versati da quest'ultima nel proprio conto corrente bancario personale;
12) vero che l'immobile sito in Paese, vicolo Piave n. 4 (di cui al doc. 6 che si rammostra), dal
5 2002 in piena proprietà di , era stato in precedenza acquistato da Controparte_2
con denaro di sua esclusiva proprietà; PA 13) vero che tutti i beni mobili presenti all'interno dell'immobile sito in Paese, vicolo Piave n. 4 (e quindi tappeti, quadri, mobili, suppellettili ed oggettistica varia) sono di proprietà di
(come da doc. 30 che si rammostra); PA
14) vero che gli immobili di proprietà di situati in SS (di cui al doc. Controparte_3 11 che si rammostra) sono stati acquistati da quest'ultimo, nel 2017, utilizzando denaro trasferitogli gratuitamente (pochi mesi prima) da;
PA
15) vero che gli immobili di proprietà di situati in Paese e in Ponzano (di Controparte_3 cui al doc. 11 che si rammostra) sono stati acquistati da , il quale li ha poi PA trasferiti gratuitamente al figlio;
Controparte_3
16) vero che gli immobili di proprietà di situati in SS e ED (di cui al Testimone_1 doc. 12 che si rammostra) sono stati acquistati da quest'ultimo, nel 2017, utilizzando denaro trasferitogli gratuitamente (poco prima) da;
PA
17) vero che -negli anni immediatamente antecedenti all'acquisto di cui al capitolo che precede-
ha aggredito per ottenere da quest'ultimo la consegna del Testimone_1 PA denaro necessario ad effettuare l'acquisto degli immobili medesimi (come da doc. 10 che si rammostra);
18) vero che gli immobili di proprietà di situati in LA (di cui al doc. 12 che si Testimone_1 rammostra) sono stati acquistati da quest'ultimo, nel 1995, utilizzando denaro trasferitogli gratuitamente (poco prima) da;
PA
19) vero che i tre immobili di proprietà di situati in RA TI Controparte_2
(di cui al doc. 13 che si rammostra) sono stati acquistati da quest'ultima, rispettivamente nel 1991, nel 1999 e nel 2013, utilizzando denaro trasferitogli gratuitamente (poco prima) da
; PA
20) vero che gli immobili di proprietà di situati in Torri di Quartesolo (di Controparte_2 cui al doc. 13 che si rammostra), trasferiti a quest'ultima nel 2017 con decreto del Tribunale di Vicenza, erano stati in precedenza acquistati con denaro di esclusiva proprietà di P_
;
[...]
21) vero che gli immobili di proprietà di situati in RA TI Controparte_2 (di cui al doc. 13 che si rammostra) sono stati acquistati da quest'ultima, nel 1991 e nel 2002, utilizzando denaro trasferitogli gratuitamente (poco prima) da;
PA
22) vero che le voci udibili nei file audio sub docc. da 14 a 26 (che si ascoltano) appartengono a e alla sig.ra ; PA Persona_1
23) vero che le voci udibili nei file audio sub docc. da 27 a 29 (che si ascoltano) appartengono a
, a e a . PA Persona_1 Parte_2
24) vero che il sig. ha conosciuto il sig. e la sig.ra Testimone_2 PA [...]
nel 2018; CP_2
25) vero che nei primi mesi del 2019 il sig. ha chiesto al sig. se Testimone_1 Testimone_2 fosse stato disponibile a dichiarare innanzi al Tribunale di Treviso che il sig. P_
e la sig.ra hanno sempre dormito in stanze separate sin dal 2002.
[...] Controparte_2
Si indicano quali testimoni la sig.ra (su tutti i capitoli di prova anzidetti), Persona_1 nonché i sigg. e (sui capitoli nn. 24 e 25). Tes_3 Testimone_4
6 Per parte appellata
“Nel merito:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia rigettare in toto le richieste formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado.
Vittoria di spese, diritti ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 maggio 2018, e Parte_1
evocavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Treviso e Parte_2 PA
deducendo di essere figlie del convenuto e di , i quali Controparte_2 Persona_1
avevano intrecciato una relazione sentimentale fuori dal matrimonio dal primo contratto nel 1972
con unione da cui erano invece nati e . Controparte_2 Persona_3 Testimone_1
Deducevano che nel 2002 aveva provveduto a riconoscere formalmente il PA
rapporto di filiazione con le medesime e poco dopo, con decreto di omologazione del 12
settembre dello stesso anno, si era separato dalla moglie, trasferendole a titolo gratuito,
nell'accordo oggetto della separazione consensuale, la piena titolarità di diversi beni immobili.
Allegavano che, nonostante la formale separazione, i coniugi non solo non avevano mai interrotto la convivenza ma avevano mantenuto intatta la comunione di vita spirituale e sociale,
sicché in tesi attorea la separazione era intervenuta al mero fine di sottrarre il predetto compendio immobiliare dall'asse ereditario della futura successione mortis causa, impedendo in tal modo alle sorelle , future eredi legittime, nonché ed in ogni caso legittimarie, di P_
succedere pro quota nella titolarità dei beni. Tanto esposto, proponevano in via gradata le
7 seguenti domande: a) Nullità dell'accordo di separazione dei coniugi – e del conseguente P_
trasferimento immobiliare a titolo gratuito – per illiceità della causa;
b) Nullità e/o inefficacia dell'accordo di separazione dei coniugi – e del conseguente trasferimento immobiliare a P_
titolo gratuito – per simulazione assoluta;
c) Intervenuta riconciliazione dei coniugi e P_
conseguente caducazione “ipso iure” delle disposizioni di natura patrimoniale contenute nell'accordo di separazione.
2. Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i convenuti che, dopo aver preliminarmente eccepito la carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione attiva,
instavano per il rigetto anche nel merito delle pretese attoree, contestando tutto quanto dedotto con l'atto di citazione. Davano peraltro atto di aver nel frattempo chiesto il divorzio, depositando la sentenza n. 1263/2018 con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria mediante escussione di testi e interrogatorio formale delle parti.
4. Con la sentenza n. 833/2022, pubblicata in data 19 maggio 2022, il Tribunale di Treviso
rigettava le domande sul rilievo del difetto di interesse ad agire in capo alle attrici, argomentando sul punto che “la posizione giuridica soggettiva di cui le attrici intendono avere tutela in questa sede riguarda il loro asserito diritto a succedere al padre con uno specifico patrimonio,
composto anche dagli immobili trasferiti all'ex moglie in occasione della separazione. Ma il nostro ordinamento non tutela tale diritto poiché gli eredi legittimi o i legittimari non possono vantare alcuna pretesa sul patrimonio del futuro de cuius fintanto che lo stesso è ancora in vita.
Infatti, il diritto degli eredi sorge solo al momento dell'apertura della successione e, si badi
8 bene, sul solo patrimonio relitto […]. Né può riconoscersi tutela all'aspettativa di mero fatto vantata dalle signore . Infatti […] la tutela giurisdizionale è riservata ai diritti e, in P_
specifiche e tassative ipotesi, alle aspettative connotate da giuridicità.”. Rigettata la domanda ,
condannava per l'effetto le attrici alla rifusione integrale delle spese di lite.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato e Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta sentenza, non notificata, sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo, rubricato “Errata interpretazione e/o applicazione da parte del
Giudice del disposto di cui all'art. 100 c.p.c.: sussistenza dell'interesse ad agire in capo alle attrici-appellanti”, censuravano l'erroneità dell'assunto della sentenza secondo cui l'aspettativa degli eredi sia un'aspettativa c.d. “di fatto”, e come tale non tutelabile in sede giurisdizionale,
giacché ritenevano che nell'ipotesi, riscontrabile nel caso di specie, in cui il futuro de cuius (in vita) compia atti di disposizione del proprio patrimonio al solo e specifico fine di ledere un erede, l'aspettativa di quest'ultimo– dolosamente leso dal de cuius – non possa qualificarsi come mera “aspettativa di fatto” ma debba invece assurgere ad “aspettativa giuridica”. Sempre in tema di interesse ad agire, argomentavano che esso doveva comunque ritenersi sussistente in relazione alla domanda subordinata volta ad accertare la natura simulatoria assoluta dell'accordo di separazione, rilevando sul punto che tale azione richiede il litisconsorzio necessario dei contraenti, sicché non sarebbe più esperibile a seguito del decesso del padre. Eccepivano, infine,
la nullità dell'accordo in quanto in loro tesi posto in essere in violazione del divieto di patti successori di cui all'art. 458 cc.
5.2 Riproponevano, quindi, tutte le domande non esaminate dal Giudice di prime cure,
9 insistendo, inoltre, per l'ammissione delle istanze istruttorie.
6. Si costituivano in giudizio le parti appellate le quali instavano per il rigetto dell'appello e per la conferma integrale della sentenza impugnata, contestando tutte le avverse deduzioni e riproponendo tutto quanto eccepito e dedotto in primo grado.
7. Il PG con parere del 9 giugno 2023 concludeva per l'accoglimento dell'appello.
8. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 9 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Sia le parti appellanti che le appellate depositavano gli scritti difensivi.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10. L'appello non è meritevole di accoglimento, dovendosi confermare integralmente la pronuncia nella parte in cui è stata rilevata l'insussistenza di interesse ad agire in capo alle odierne appellanti, e ciò in relazione a tutte le domande proposte in primo grado.
10.1 Giova anzitutto rammentare che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto,
va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere
10 attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. civ. n. 5635/2002; Cass. Civ. n.
27151/2009; Cass. Civ. n. 12532/2024). Alla luce di tale premessa, è pienamente condivisibile il rilievo di cui alla gravata sentenza secondo cui la situazione giuridica soggettiva riconducibile alle attrici in primo grado si arresta ad una mera aspettativa di fatto, essendo infatti pacifico che le sorelle hanno agito in giudizio al fine di ricondurre il compendio immobiliare P_
trasferito in sede di separazione nel patrimonio del padre in vista di una futura successione e per reintegrare la quota di legittima da loro prospettata come spettante. Tuttavia, all'attualità, non si
è verificata alcuna lesione del loro diritto di eredi, essendo il ancora in vita e potendo P_
disporre in vita liberamente del proprio patrimonio, salvo poi, in sede di futura successione ereditaria, poter verificare la natura degli atti compiuti, accertare il relictum e il complessivo asse ereditario (relictum più donatum meno debiti) e l'effettiva assunzione in capo alle odierne appellanti della qualità di aventi diritto alla successione quali eredi legittime o comunque legittimarie. Difettano, quindi, del tutto i requisiti di attualità e concretezza dell'interesse ad agire, essendo esso subordinato, nel caso di specie, al verificarsi della premorienza del padre e alla conseguente apertura della successione ab intestato. Del resto, ciò è tanto più evidente laddove si consideri che un eventuale accoglimento nel merito delle azioni promosse e la dichiarazione dell'inefficacia dell'atto traslativo non si tradurrebbe in alcun vantaggio attuale a favore delle appellanti, né modificherebbe in alcun modo le rispettive sfere giuridiche ma comporterebbe solo una restrizione dell'autonomia negoziale di , il quale PA
11 vedrebbe dal canto suo pregiudicato il suo diritto a disporre in vita dei propri beni. In ultima analisi, va anche qui ribadito che il nostro ordinamento non ammette un sacrificio di un valore basilare quale quello della libertà negoziale al fine di scongiurare il verificarsi di un'eventuale lesione a carattere patrimoniale (se non, come rammentato dal Tribunale, in ipotesi tassative normativamente previste). Nemmeno può valorizzarsi in questa sede, come invece vorrebbero le appellanti, l'intento in loro tesi volutamente lesivo che avrebbe fondato la volontà del padre di trasferire alla ex moglie i beni immobili, e ciò in quanto la verifica dell'incidenza dell'elemento soggettivo sul piano della causa negoziale attiene al merito della fattispecie, il cui esame è
precluso al Giudice in ragione dell'accertamento per le ragioni sopra esposte dell'assenza delle condizioni dell'azione e, in particolare, dell'interesse ad agire.
10.2 Deve poi essere disattesa la prospettazione delle secondo cui l'accordo di Pt_3 P_
separazione celerebbe in realtà un'elusione del divieto di patto successorio. Sul punto, va osservato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità viene a configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 458 cc in presenza del concorso di determinate condizioni, dovendosi infatti accertare
“1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire,
modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi,
così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato.” (per tutte, v. Cass. civ. n.
12 1685/1995). Rispetto a quest'ultimo requisito, poi, è stato precisato che “In tema di patti successori, l'atto "mortis causa", rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere "l'id quod superest", ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione” (cfr. Cass. civ. n. 18198/2020). Ora, al fine di escludere la ricorrenza nella fattispecie in esame dei presupposti necessari per ritenere integrato un patto successorio è sufficiente constatare l'attualità dell'attribuzione dei beni immobili disposta a favore di in sede di accordo di separazione, avendo l'atto traslativo Controparte_2
prodotto immediatamente i propri effetti in capo alla beneficiaria e non essendo in alcun modo contemplato l'evento morte di , quale causa del trasferimento degli stessi. PA
10.3 Parimenti insussistente l'interesse ad agire in relazione all'azione di simulazione assoluta,
pur con le seguenti precisazioni. Vero è infatti che secondo l'orientamento della Cassazione
(Cass. civ. n. 4523/2022), in tema di donazioni è stata reputata ammissibile “l'azione finalizzata all'accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione,
anche prima dell'apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all'art. 563 c.c. […]”. Tuttavia, la possibilità di avvalersi di tale rimedio da parte del futuro legittimario è stata circoscritta al solo caso in cui esso sia esperito
13 quale presupposto all'azione di opposizione di cui all'art. 563, co. 4, cc. Infatti, se in tema di interesse ad agire per il caso di simulazione assoluta deve farsi applicazione del principio generale secondo cui “l'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415 c.c., comma 2, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e,
pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile, o comunque non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi” (cfr. Cass. civ. n. 2154/2015), la deroga per il caso sopracitato viene giustificata alla luce del fatto che “l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ha il solo scopo di sospendere il decorso del termine ventennale per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dal primo comma della disposizione da ultimo richiamata.” e che “Per poter utilmente trascrivere un atto di opposizione alla donazione asseritamente lesiva delle sue aspettative,
infatti, il coniuge o parente in linea retta del disponente, le cui aspettative successorie siano poste a rischio da un atto di liberalità realizzato attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, deve previamente ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del predetto negozio” (cfr. Cass. civ. n. 4523/2022). Nella pronuncia da ultimo citata, la Corte ha viceversa escluso l'azionabilità di una domanda di accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione nel caso in cui essa sia stata proposta in relazione alla domanda di riduzione di cui all'art. 563, co. 1, cc, essendo in tal caso tale rimedio pacificamente agibile “dopo l'apertura della successione del disponente, senza le limitazioni probatorie previste per le parti dall'art. 1417 c.c., in ragione della qualità di terzo del legittimario, rispetto al contratto simulato […]” ed essendo poi l'erede “tenuto a fornire la prova dell'effettiva lesione del suo diritto di legittima”. Nel caso in esame, poi, viene chiesto
14 l'accertamento di una simulazione assoluta, e non relativa dissimulante una donazione, sicché
difettano tutti i presupposti dell'azione richiamata. In conclusione, anche in questo caso, non può
ritenersi sussistente, almeno fino al momento dell'apertura della successione ereditaria,
l'interesse ad agire in capo alle sorelle . Neppure coglie nel segno, quale elemento P_
invocato a sostegno dell'interesse ad agire, la deduzione che la natura simulatoria delle disposizioni aventi contenuto patrimoniale dell'accordo di separazione non potrebbe essere invocata dalle appellanti in un futuro giudizio inerente la successione ereditaria, deduzione fondata sul presupposto che le stesse si troverebbero nella medesima posizione del padre quali eredi, in quanto le predette, quali legittimarie lese o pretermesse che agissero per l'accertamento della donazione dissimulata e per lesione della legittima si troverebbero, per giurisprudenza costante e pacifica, nella medesima posizione del terzo.
10.4 Infine, quanto all'azione di nullità dell'accordo di separazione per intervenuta riconciliazione dei coniugi, ferme le considerazioni sopra esposte da ritenersi del tutto assorbenti, si osserva che all'esame di detta domanda osterebbe, in ogni caso, il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli appellati.
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
12. Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti appellanti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie dal valore indeterminabile - complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
15 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna le parti appellanti e al Parte_1 Parte_2
pagamento a favore delle parti appellate e PA CP_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro
[...]
3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto dell'impugnazione.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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