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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
IL Giudice Delegato nel procedimento n. r.g. 36/2024; ha emesso la seguente
SENTENZA visto il ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 67 CC.II. (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) presentato da;
Parte_1 C.F._1 vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi Avv. Cristina De Rose;
ritenuta la propria competenza territoriale, avendo il debitore il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (autocertificazione di stato di famiglia); visto il provvedimento di ammissione alla procedura emesso dal GD in data 08.07.2024; vista l'integrazione documentale depositata dal ricorrente, in seguito alla richiesta di questo GD effettuata all'esito dell'udienza fissata per la comparizione del ricorrente;
letta la nota finale del gestore, depositata ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano;
osserva 1. Contenuto del piano
Con ricorso depositato in data 3/7/2024, ha proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il piano proposto prevede:
- il versamento di un importo mensile di € 677,00 per 84 rate nonché un'unica rata di € 718,00;
- la conservazione in capo al debitore della proprietà, in comunione legale con la moglie, della casa di abitazione e di un autoveicolo di scarso valore;
- l'esecuzione del piano nell'arco temporale di otto anni;
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed il pagamento del ceto creditorio, tutto chirografario, in misura pari al 48,36%.
Pervenute le osservazioni del creditore ex nel termine assegnato, all'udienza del Pt_2 Pt_3
16/11/2024 il creditore non è comparso ed il GD ha richiesto integrazioni documentali al piano. Il ricorrente ha fornito quanto richiesto dal GD, ed all'udienza dell'8/1/2025 il debitore ha chiesto l'omologa del piano.
2. Ammissibilità del piano
Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente meriti di essere omologato, in quanto:
- il ricorrente è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
- il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento;
1 - Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.
- La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione.
- Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode.
- Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante:
o non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
o non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.
o non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.
Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori. Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, cosi da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda. L'unico atto dispositivo, infatti, attiene alla donazione di una quota pari ad 1⁄2 della residua quota pari a 10/72 di terreno in agro di Terravecchia, stimata da una perizia giurata per un valore di € 718,00 che il ricorrente mette a disposizione nel piano.
3. Sul sovraindebitamento del ricorrente: cause e situazione patrimoniale Dall'esame complessivo degli atti di causa e dalla relazione dell'OCC, deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.
Il ricorrente ha presentato una proposta di ristrutturazione dei debiti, tutti contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento determinata dalla incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei finanziamenti che il debitore ha nel tempo richiesto ed ottenuto a causa di una grave forma di ludopatia (come attestato dalla certificazione rilasciata dal Ser. Controparte_1
e dipendenze presso il quale è in cura).
[...] CP_2
Il ricorrente è un dipendente del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. Questura di
Commissariato di Rossano ed è l'unico percettore di reddito (attualmente pari ad € CP_1
39.186,77 con un reddito medio mensile pari ad € 1.800,00 per dodici mensilità) all'interno di un nucleo familiare composto altresì dal coniuge inoccupato, da un figlio e da sua suocera. Il ricorrente, allo stato, necessita di un apporto quantificato in € 900,00 mensili. Il reddito del ricorrente, quindi, è tale da non rendere disponibili flussi finanziari idonei al pagamento dei crediti scaduti.
2 A mezzo di tali risorse, il ricorrente intendere ristrutturare l'intera debitoria, quantificata al momento del deposito in complessivi € 129.072,40 a cui aggiungere le spese di procedura, quantificate in € 4270,00 di cui residui € 2.562,00, destinando ai creditori una quota parte del proprio reddito determinata al netto delle dette spese di mantenimento e quindi pari ad € 677,00 mensili da corrispondere in 96 mensilità (8 anni), per un apporto finale totale di € 64,992 capace di soddisfare il ceto creditorio, tutto chirografario, in misura pari al 48,36%. Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede l'omologazione del piano di ristrutturazione.
4. Contestazioni da parte del creditore in merito alla colpa grave del ricorrente
Il creditore ha mosso una contestazione dell'ammissibilità della proposta, motivata Parte_4 Pt_3 dalla circostanza, da un lato, che il suo credito sarebbe assistito da cessione del quinto dello stipendio, e che in virtù dell'omologa si vedrebbe rimborsata una quota inferiore di quella allo stato conseguibile, e dall'altro lato che il debitore avrebbe causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave in quanto il ricorrente avrebbe fatto un uso sproporzionato al credito, tra il 2021 ed il 2023, senza che nel piano ne venissero spiegati i motivi.
Ha dedotto, altresì, che il ricorrente, al momento della prima di finanziamento, ometteva di dichiarare nel questionario per la valutazione del merito creditizio di avere in essere altri impegni finanziari. Orbene, in disparte il difetto di legittimazione del creditore a svolgere opposizione all'omologa ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII - le osservazioni svolte dalla creditrice siano in ogni caso infondate nel merito, in quanto la valutazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del Con sovraindebitamento è già stata condotta dall'OCC e dal in sede di ammissione del sovraindebitato alla procedura in esame.
Sul punto, il ricorso ai plurimi finanziamenti è da ricondurre al gioco d'azzardo patologico, di cui si
è dichiarato ed ha dimostrato di essere asservito (si veda certificazione del direttore UOC Ser.D di
Cosenza del 21/3/24). L'odierno ricorrente, infatti, ha agito sotto l'impulso di una vera e propria sindrome da "gioco d'azzardo", così come definita nella certificazione medica prodotta e contratto debiti nel disperato tentativo di ripianare le esposizioni, sempre più cospicue, legate alle frequenti perdite. Per far fronte alla ludopatia patologica, il ricorrente ha intrapreso un percorso riabilitativo presso il SER.D di Cosenza. Sul punto, non può che condividersi l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito secondo la quale “L'accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso, consentono di escludere la colpevolezza del ricorrente rispetto al proprio sovraindebitamento (cfr in tal senso Tribunale Vicenza, 24.09.2020; Trib. Torino 08.06.2016;
Tribunale S.Maria Capua Vetere sez. III, 02/12/2020), trattandosi di comportamento incolpevolmente assunto dal debitore per effetto di una vera e propria patologia, che peraltro sta affrontando sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure. La perdita progressiva della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie conseguenza del disturbo di personalità connotato da ludopatia riscontrato al ricorrente, risulta estranea al concetto di colpa grave, mala fede e frode, in quanto all'assunzione sconsiderata, perché patologica, di obbligazioni per far fronte ai debiti da gioco – come risulta anche dalla relazione dell'OCC- ha fatto seguito l'accensione di nuovi finanziamenti per estinguere i debiti contratti in precedenza”. (Tribunale di Messina, Sent. n. 8/2023 pubbl. il 18/04/2023 Rep. n. 22/2023 del 18/04/2023). In relazione all'allegata condotta in malafede o in frode ai creditori da parte del ricorrente, si aggiunga, altresì, invece come nel caso di specie, l'eccessivo ricorso al credito dovuto è stato facilitato dalla valutazione superficiale del merito creditizio da parte degli istituti/Enti che hanno facilmente erogato i vari finanziamenti/prestiti.
La circostanza che la ricorrente abbia omesso di dichiarare la pendenza di altri finanziamenti non costituisce invece esimente per la banca, dell'effettuare ulteriori e autonomi controlli e verifiche patrimoniali. In un rapporto fortemente squilibrato come è certamente quello tra consumatore e
3 istituto bancario e nonostante gli obblighi a questi imposti dalla normativa di settore, quest'ultimo si è limitato a chiedere alla debitrice la compilazione di un questionario inerente (tra le altre domande) alla pregressa esposizione debitoria, con una grave carenza istruttoria e documentale.
Affinché la raccolta di informazioni possa ritenersi “adeguata”, questa deve essere tale da fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio, per implementare la prudenza, prevista dall'art. 5 TUB e la diligenza professionale imposta dall'art. 1176 co. 2 c.c. La valutazione del merito creditizio impone infatti l'acquisizione di informazioni che siano effettivamente e concretamente adeguate, ai sensi dell'art. 124bis TUB e tale può essere solo se per
“informazioni fornite dal consumatore” si intendano tutte quelle ritraibili dai documenti eventualmente richiestigli, fermi i noti canali di reperibilità delle informazioni a disposizione degli istituti di credito. Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).
Di talchè, l'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilitaralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso. Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.
A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, non potrebbe giustificarsi la differenza di regime tra la disciplina prevista per il credito immobiliare ai sensi dell'art. 120undecies TUB e una più superficiale e approssimativa per il credito al consumo.
In definitiva, il contegno omissivo del consumatore non pregiudica l'omologa del piano presentato, laddove, come nel caso di specie, si sia accertata una condotta negligente e non conformata al canone di diligenza professionale da parte della banca.
5. contestazioni sulla convenienza della proposta in punto di cessione del quinto dello stipendio
DÈ ex ha rilevato, altresì, che, rispetto alla propria posizione debitoria, l'omologa del Pt_3 piano non sarebbe soddisfacente, posto che il credito dalla stessa vantato sararebbe garantito dalla cessione del quinto dello stipendio. Orbene, non può dubitarsi che la soddisfazione del credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del debitore in misura corrispondente a quella destinata agli altri creditori chirografari non comporta l'impossibilità della realizzazione del piano così come proposto;
ciò in quanto l'art. 67, terzo comma, C.C.I., superando il contrasto formatosi nella vigenza della normativa
4 precedente che non conteneva alcuna specifica disposizione in proposito, prevede ora espressamente che la proposta possa contemplare anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione (cfr. tribunale Roma, 3/4/2023 sul web).
L'art 67 co.3 C.C.I.I., infatti, dispone poi espressamente che “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”. Occorre a tal riguardo precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio
(o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della par condicio creditorum, di cui all'art. 2741 c.c..
La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).
6. Esclusione dal piano di parte del patrimonio del debitore
Un'ultima riflessione va fatta, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo, circa la possibilità per il consumatore di prevedere nella proposta la conservazione di proprietà immobiliari pur quando non ricorra la speciale ipotesi di prosecuzione del mutuo pendente con garanzia ipotecaria iscritta sulla casa di abitazione.
Seppur sussista un orientamento negativo sul punto, secondo il quale la prosecuzione del mutuo ipotecario costituisce l'unica eccezione possibile alla regola della cessione integrale dei beni, desunta dal principio di universalità oggettiva che informa le procedure concorsuali, si ritiene di dover dare seguito all'orientamento che ammette tale possibilità. Si è infatti recentemente affermato che “La conclusione contraria a questa tesi è avvalorata dal fatto che, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, non è posta la rigorosa alternativa, propria delle procedure concordatarieità tra piano di continuità e liquidatorio.
Lo strumento destinato alla soluzione del -sovraindebitamento del consumatore non impone, infatti, che i creditori stano soddisfatti mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, lasciando al proponente la possibilità di confezionare la proposta con “contenuto libero"
(art. 67 co-1 CCT)).
Resta ferma la sola necessità di assicurare, in caso di opposizione, un trattamento non deteriore rispetto a quello che i creditori riceverebbero nella liquidazione controllata, come stabilito dall'art. 70 co. 7 CCII (così già Trib. Avellino 11/04/2024 sul web)”. (Tribunale di Avellino, 28/10/2024).
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi pienamente ammissibile la clausola che trae dal solo reddito futuro, maturato negli 8 anni successivi all'omologa, la fonte del fabbisogno necessario alla soddisfazione della massa passiva, con esclusione di ogni cessione dei beni (quote immobiliari ed un'autovettura) pure presenti nel patrimonio del ricorrente. L'assenza di contestazioni esclude, inoltre, che si debba ulteriormente argomentare sul rispetto della regola di convenienza, in quanto essa è sottratta al sindacato ufficioso del tribunale (Cass. 21/02/2024,
n. 4622).
7. Compenso dell'OCC rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le prime quattro rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui "Terminata l'esecuzione,
l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato
5 integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento", restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
OMOLOGA La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
[...]
e per l'effetto Parte_1 C.F._1
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, DISPONE che l'OCC comunichi a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;
ogni sei mesi dalla data odierna relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato;
ai sensi dell'art. 71 co. 4 e co. 6 CCII, presentata al giudice la relazione finale, depositi relativa istanza di liquidazione dei propri compensi, che saranno liquidati dal GD tenuto, eventualmente, conto di quanto pattuito con il debitore e ne sarà autorizzato il pagamento- fatti salvi eventuali acconti richiesti in corso di procedura.
RICORDA al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC; DISPONE che l'OCC DICHIARA chiusa la procedura.
Catrovillari, 27/01/2025
Il Giudice relatore
Giuliana Gaudiano
6
IL Giudice Delegato nel procedimento n. r.g. 36/2024; ha emesso la seguente
SENTENZA visto il ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 67 CC.II. (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) presentato da;
Parte_1 C.F._1 vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi Avv. Cristina De Rose;
ritenuta la propria competenza territoriale, avendo il debitore il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (autocertificazione di stato di famiglia); visto il provvedimento di ammissione alla procedura emesso dal GD in data 08.07.2024; vista l'integrazione documentale depositata dal ricorrente, in seguito alla richiesta di questo GD effettuata all'esito dell'udienza fissata per la comparizione del ricorrente;
letta la nota finale del gestore, depositata ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano;
osserva 1. Contenuto del piano
Con ricorso depositato in data 3/7/2024, ha proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il piano proposto prevede:
- il versamento di un importo mensile di € 677,00 per 84 rate nonché un'unica rata di € 718,00;
- la conservazione in capo al debitore della proprietà, in comunione legale con la moglie, della casa di abitazione e di un autoveicolo di scarso valore;
- l'esecuzione del piano nell'arco temporale di otto anni;
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed il pagamento del ceto creditorio, tutto chirografario, in misura pari al 48,36%.
Pervenute le osservazioni del creditore ex nel termine assegnato, all'udienza del Pt_2 Pt_3
16/11/2024 il creditore non è comparso ed il GD ha richiesto integrazioni documentali al piano. Il ricorrente ha fornito quanto richiesto dal GD, ed all'udienza dell'8/1/2025 il debitore ha chiesto l'omologa del piano.
2. Ammissibilità del piano
Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente meriti di essere omologato, in quanto:
- il ricorrente è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
- il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento;
1 - Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.
- La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione.
- Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode.
- Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante:
o non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
o non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.
o non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.
Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori. Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, cosi da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda. L'unico atto dispositivo, infatti, attiene alla donazione di una quota pari ad 1⁄2 della residua quota pari a 10/72 di terreno in agro di Terravecchia, stimata da una perizia giurata per un valore di € 718,00 che il ricorrente mette a disposizione nel piano.
3. Sul sovraindebitamento del ricorrente: cause e situazione patrimoniale Dall'esame complessivo degli atti di causa e dalla relazione dell'OCC, deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.
Il ricorrente ha presentato una proposta di ristrutturazione dei debiti, tutti contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento determinata dalla incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei finanziamenti che il debitore ha nel tempo richiesto ed ottenuto a causa di una grave forma di ludopatia (come attestato dalla certificazione rilasciata dal Ser. Controparte_1
e dipendenze presso il quale è in cura).
[...] CP_2
Il ricorrente è un dipendente del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. Questura di
Commissariato di Rossano ed è l'unico percettore di reddito (attualmente pari ad € CP_1
39.186,77 con un reddito medio mensile pari ad € 1.800,00 per dodici mensilità) all'interno di un nucleo familiare composto altresì dal coniuge inoccupato, da un figlio e da sua suocera. Il ricorrente, allo stato, necessita di un apporto quantificato in € 900,00 mensili. Il reddito del ricorrente, quindi, è tale da non rendere disponibili flussi finanziari idonei al pagamento dei crediti scaduti.
2 A mezzo di tali risorse, il ricorrente intendere ristrutturare l'intera debitoria, quantificata al momento del deposito in complessivi € 129.072,40 a cui aggiungere le spese di procedura, quantificate in € 4270,00 di cui residui € 2.562,00, destinando ai creditori una quota parte del proprio reddito determinata al netto delle dette spese di mantenimento e quindi pari ad € 677,00 mensili da corrispondere in 96 mensilità (8 anni), per un apporto finale totale di € 64,992 capace di soddisfare il ceto creditorio, tutto chirografario, in misura pari al 48,36%. Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede l'omologazione del piano di ristrutturazione.
4. Contestazioni da parte del creditore in merito alla colpa grave del ricorrente
Il creditore ha mosso una contestazione dell'ammissibilità della proposta, motivata Parte_4 Pt_3 dalla circostanza, da un lato, che il suo credito sarebbe assistito da cessione del quinto dello stipendio, e che in virtù dell'omologa si vedrebbe rimborsata una quota inferiore di quella allo stato conseguibile, e dall'altro lato che il debitore avrebbe causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave in quanto il ricorrente avrebbe fatto un uso sproporzionato al credito, tra il 2021 ed il 2023, senza che nel piano ne venissero spiegati i motivi.
Ha dedotto, altresì, che il ricorrente, al momento della prima di finanziamento, ometteva di dichiarare nel questionario per la valutazione del merito creditizio di avere in essere altri impegni finanziari. Orbene, in disparte il difetto di legittimazione del creditore a svolgere opposizione all'omologa ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII - le osservazioni svolte dalla creditrice siano in ogni caso infondate nel merito, in quanto la valutazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del Con sovraindebitamento è già stata condotta dall'OCC e dal in sede di ammissione del sovraindebitato alla procedura in esame.
Sul punto, il ricorso ai plurimi finanziamenti è da ricondurre al gioco d'azzardo patologico, di cui si
è dichiarato ed ha dimostrato di essere asservito (si veda certificazione del direttore UOC Ser.D di
Cosenza del 21/3/24). L'odierno ricorrente, infatti, ha agito sotto l'impulso di una vera e propria sindrome da "gioco d'azzardo", così come definita nella certificazione medica prodotta e contratto debiti nel disperato tentativo di ripianare le esposizioni, sempre più cospicue, legate alle frequenti perdite. Per far fronte alla ludopatia patologica, il ricorrente ha intrapreso un percorso riabilitativo presso il SER.D di Cosenza. Sul punto, non può che condividersi l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito secondo la quale “L'accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso, consentono di escludere la colpevolezza del ricorrente rispetto al proprio sovraindebitamento (cfr in tal senso Tribunale Vicenza, 24.09.2020; Trib. Torino 08.06.2016;
Tribunale S.Maria Capua Vetere sez. III, 02/12/2020), trattandosi di comportamento incolpevolmente assunto dal debitore per effetto di una vera e propria patologia, che peraltro sta affrontando sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure. La perdita progressiva della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie conseguenza del disturbo di personalità connotato da ludopatia riscontrato al ricorrente, risulta estranea al concetto di colpa grave, mala fede e frode, in quanto all'assunzione sconsiderata, perché patologica, di obbligazioni per far fronte ai debiti da gioco – come risulta anche dalla relazione dell'OCC- ha fatto seguito l'accensione di nuovi finanziamenti per estinguere i debiti contratti in precedenza”. (Tribunale di Messina, Sent. n. 8/2023 pubbl. il 18/04/2023 Rep. n. 22/2023 del 18/04/2023). In relazione all'allegata condotta in malafede o in frode ai creditori da parte del ricorrente, si aggiunga, altresì, invece come nel caso di specie, l'eccessivo ricorso al credito dovuto è stato facilitato dalla valutazione superficiale del merito creditizio da parte degli istituti/Enti che hanno facilmente erogato i vari finanziamenti/prestiti.
La circostanza che la ricorrente abbia omesso di dichiarare la pendenza di altri finanziamenti non costituisce invece esimente per la banca, dell'effettuare ulteriori e autonomi controlli e verifiche patrimoniali. In un rapporto fortemente squilibrato come è certamente quello tra consumatore e
3 istituto bancario e nonostante gli obblighi a questi imposti dalla normativa di settore, quest'ultimo si è limitato a chiedere alla debitrice la compilazione di un questionario inerente (tra le altre domande) alla pregressa esposizione debitoria, con una grave carenza istruttoria e documentale.
Affinché la raccolta di informazioni possa ritenersi “adeguata”, questa deve essere tale da fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio, per implementare la prudenza, prevista dall'art. 5 TUB e la diligenza professionale imposta dall'art. 1176 co. 2 c.c. La valutazione del merito creditizio impone infatti l'acquisizione di informazioni che siano effettivamente e concretamente adeguate, ai sensi dell'art. 124bis TUB e tale può essere solo se per
“informazioni fornite dal consumatore” si intendano tutte quelle ritraibili dai documenti eventualmente richiestigli, fermi i noti canali di reperibilità delle informazioni a disposizione degli istituti di credito. Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).
Di talchè, l'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilitaralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso. Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.
A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, non potrebbe giustificarsi la differenza di regime tra la disciplina prevista per il credito immobiliare ai sensi dell'art. 120undecies TUB e una più superficiale e approssimativa per il credito al consumo.
In definitiva, il contegno omissivo del consumatore non pregiudica l'omologa del piano presentato, laddove, come nel caso di specie, si sia accertata una condotta negligente e non conformata al canone di diligenza professionale da parte della banca.
5. contestazioni sulla convenienza della proposta in punto di cessione del quinto dello stipendio
DÈ ex ha rilevato, altresì, che, rispetto alla propria posizione debitoria, l'omologa del Pt_3 piano non sarebbe soddisfacente, posto che il credito dalla stessa vantato sararebbe garantito dalla cessione del quinto dello stipendio. Orbene, non può dubitarsi che la soddisfazione del credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del debitore in misura corrispondente a quella destinata agli altri creditori chirografari non comporta l'impossibilità della realizzazione del piano così come proposto;
ciò in quanto l'art. 67, terzo comma, C.C.I., superando il contrasto formatosi nella vigenza della normativa
4 precedente che non conteneva alcuna specifica disposizione in proposito, prevede ora espressamente che la proposta possa contemplare anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione (cfr. tribunale Roma, 3/4/2023 sul web).
L'art 67 co.3 C.C.I.I., infatti, dispone poi espressamente che “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”. Occorre a tal riguardo precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio
(o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della par condicio creditorum, di cui all'art. 2741 c.c..
La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).
6. Esclusione dal piano di parte del patrimonio del debitore
Un'ultima riflessione va fatta, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo, circa la possibilità per il consumatore di prevedere nella proposta la conservazione di proprietà immobiliari pur quando non ricorra la speciale ipotesi di prosecuzione del mutuo pendente con garanzia ipotecaria iscritta sulla casa di abitazione.
Seppur sussista un orientamento negativo sul punto, secondo il quale la prosecuzione del mutuo ipotecario costituisce l'unica eccezione possibile alla regola della cessione integrale dei beni, desunta dal principio di universalità oggettiva che informa le procedure concorsuali, si ritiene di dover dare seguito all'orientamento che ammette tale possibilità. Si è infatti recentemente affermato che “La conclusione contraria a questa tesi è avvalorata dal fatto che, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, non è posta la rigorosa alternativa, propria delle procedure concordatarieità tra piano di continuità e liquidatorio.
Lo strumento destinato alla soluzione del -sovraindebitamento del consumatore non impone, infatti, che i creditori stano soddisfatti mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, lasciando al proponente la possibilità di confezionare la proposta con “contenuto libero"
(art. 67 co-1 CCT)).
Resta ferma la sola necessità di assicurare, in caso di opposizione, un trattamento non deteriore rispetto a quello che i creditori riceverebbero nella liquidazione controllata, come stabilito dall'art. 70 co. 7 CCII (così già Trib. Avellino 11/04/2024 sul web)”. (Tribunale di Avellino, 28/10/2024).
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi pienamente ammissibile la clausola che trae dal solo reddito futuro, maturato negli 8 anni successivi all'omologa, la fonte del fabbisogno necessario alla soddisfazione della massa passiva, con esclusione di ogni cessione dei beni (quote immobiliari ed un'autovettura) pure presenti nel patrimonio del ricorrente. L'assenza di contestazioni esclude, inoltre, che si debba ulteriormente argomentare sul rispetto della regola di convenienza, in quanto essa è sottratta al sindacato ufficioso del tribunale (Cass. 21/02/2024,
n. 4622).
7. Compenso dell'OCC rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le prime quattro rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui "Terminata l'esecuzione,
l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato
5 integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento", restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
OMOLOGA La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
[...]
e per l'effetto Parte_1 C.F._1
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, DISPONE che l'OCC comunichi a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;
ogni sei mesi dalla data odierna relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato;
ai sensi dell'art. 71 co. 4 e co. 6 CCII, presentata al giudice la relazione finale, depositi relativa istanza di liquidazione dei propri compensi, che saranno liquidati dal GD tenuto, eventualmente, conto di quanto pattuito con il debitore e ne sarà autorizzato il pagamento- fatti salvi eventuali acconti richiesti in corso di procedura.
RICORDA al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC; DISPONE che l'OCC DICHIARA chiusa la procedura.
Catrovillari, 27/01/2025
Il Giudice relatore
Giuliana Gaudiano
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