Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1948, n. 1256
Articolo 2
Versione
15 novembre 1948
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948