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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Fedora Cavalcanti all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1337/2024 R.G.L.
VERTENTE TRA
con l'Avv. Marco Mastroianni che la rappresenta e difende per Parte 1
mandato in calce al ricorso e presso il cui studio in Rende, viale della Resistenza n. 73/C elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F. 1 FAX 0984/489329
- PEC:
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Email 1
Testimone_1 (C.F. C.F. 2 FAX 0984/489331
- PEC
t) giusta procura generale alle liti per notar Email 3
Persona 1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
-RESISTENTE- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4-04-2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L.118/71 ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della medesima legge nonché l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, e che la competente commissione medica la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50 per cento e versante nelle condizioni di cui al comma 1 del cit. art. 3 e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico - legale ai fini della concessione delle prestazioni e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il predetto requisito medico legale
(ritenendo la parte ricorrente invalida nella misura del 61 per cento e versante nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104/92; cfr. relazione del CTU Dott. Per 2 ‚ ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari (invalidità civile in misura pari o superiore al 74 per cento e condizione ex art. 3 comma 3 legge 104/92) fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, ammessa ed espletata CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate, veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla contestuale presente motivazione all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 20-03-2024- data deposito atto di dissenso 12-03-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 4.4.2024.
Nel merito il ricorso si rivela infondato avendo il CTU nominato in questa sede (Dott.
Per 3 escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione avendo lo stesso concluso che la parte ricorrente, avuto riguardo alle patologie da cui è affetta, è invalida nella misura del 66 per cento, ritenendo insussistenti i requisiti sanitari ex art. 3 comma 3 della legge 104-92.
Al ctu, inoltre, è stato specificamente demandato di valutare eventuali aggravamenti delle patologie ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - avendo parte ricorrente prodotto in questo giudizio documenti sanitari di formazione successiva e l'ausiliare ha invero
accuratamente valutato tale documentazione, ritenendo che sulla base di tali aggravamenti, con decorrenza successiva alla visita peritale espletata dal ctu nominato nel procedimento per ATPO, la riduzione della capacità lavorativa sia del 66 per cento, confermando nel resto l'insussistenza dei presupposti sanitari ex art. 3 comma 3 cit.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non oggetto di contestazione da parte attrice che non ha neppure ritenuto di trasmettere osservazioni ex art. 195 c.p.c..
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso in ragione dell'insussistenza del requisito sanitario.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., non possono essere poste a carico della parte ricorrente pur soccombente anche in questa fase.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1 stante l'esonero della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP 1.
Cosenza, il 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Fedora Cavalcanti all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1337/2024 R.G.L.
VERTENTE TRA
con l'Avv. Marco Mastroianni che la rappresenta e difende per Parte 1
mandato in calce al ricorso e presso il cui studio in Rende, viale della Resistenza n. 73/C elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F. 1 FAX 0984/489329
- PEC:
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Email 1
Testimone_1 (C.F. C.F. 2 FAX 0984/489331
- PEC
t) giusta procura generale alle liti per notar Email 3
Persona 1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
-RESISTENTE- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4-04-2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L.118/71 ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della medesima legge nonché l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, e che la competente commissione medica la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50 per cento e versante nelle condizioni di cui al comma 1 del cit. art. 3 e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico - legale ai fini della concessione delle prestazioni e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il predetto requisito medico legale
(ritenendo la parte ricorrente invalida nella misura del 61 per cento e versante nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104/92; cfr. relazione del CTU Dott. Per 2 ‚ ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari (invalidità civile in misura pari o superiore al 74 per cento e condizione ex art. 3 comma 3 legge 104/92) fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, ammessa ed espletata CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate, veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla contestuale presente motivazione all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 20-03-2024- data deposito atto di dissenso 12-03-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 4.4.2024.
Nel merito il ricorso si rivela infondato avendo il CTU nominato in questa sede (Dott.
Per 3 escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione avendo lo stesso concluso che la parte ricorrente, avuto riguardo alle patologie da cui è affetta, è invalida nella misura del 66 per cento, ritenendo insussistenti i requisiti sanitari ex art. 3 comma 3 della legge 104-92.
Al ctu, inoltre, è stato specificamente demandato di valutare eventuali aggravamenti delle patologie ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - avendo parte ricorrente prodotto in questo giudizio documenti sanitari di formazione successiva e l'ausiliare ha invero
accuratamente valutato tale documentazione, ritenendo che sulla base di tali aggravamenti, con decorrenza successiva alla visita peritale espletata dal ctu nominato nel procedimento per ATPO, la riduzione della capacità lavorativa sia del 66 per cento, confermando nel resto l'insussistenza dei presupposti sanitari ex art. 3 comma 3 cit.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non oggetto di contestazione da parte attrice che non ha neppure ritenuto di trasmettere osservazioni ex art. 195 c.p.c..
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso in ragione dell'insussistenza del requisito sanitario.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., non possono essere poste a carico della parte ricorrente pur soccombente anche in questa fase.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1 stante l'esonero della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP 1.
Cosenza, il 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti