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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 12766/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MORELLI ROBERTO e dell'Avv. PARRILLO LUCA;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ROMAGNOLO PATRIZIA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (come da foglio depositato in data 10.1.2025): “Adversis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi CTU volta a determinare - sulla scorta della documentazione prodotta in atti e di altra che il nominando CTU potrà eventualmente acquisire presso i pubblici uffici - il confine tra il mappale 167, foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di Orbassano, di cui è utilizzatrice in virtù di contratto di leasing, e Controparte_1 l'attiguo mappale 123, di proprietà di S.I.TO S.p.a., chiarendo se lo stesso coincida o meno con quello attualmente fissato attraverso l'apposizione di una striscia di barriere new jersey in calcestruzzo sul lato della proprietà. NEL MERITO: - accertare e dichiarare che il confine tra il mappale 167, foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di Orbassano, di cui è utilizzatrice in Controparte_1 forza di rogito in data 05.02.2009 a mani del notaio dott. , e l'attiguo mappale 123, Persona_1 di proprietà di è posizionato in maniera errata di 7,00 Parte_1 metri circa per tutta la lunghezza del lotto, e che pertanto manca alla società attrice la conduzione e l'uso di circa 975 mq.; - conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta S.I.T.O. S.p.a. alla restituzione della porzione di terreno indebitamente trattenuta, nella misura che verrà determinata a seguito del tracciamento dei confini;
- con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni cagionati all'attrice causa dell'indisponibilità della porzione di terreno;
respingere la domanda formulata in via subordinata dalla convenuta, di condanna dell'attrice al pagamento del prezzo della maggior superficie determinanda con posizionamento del confine sul lato
pagina 1 di 8 sud-est del lotto, per essere infondata, inammissibile oltre che prescritta;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.1.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo In via istruttoria e nel merito: a. rigettare la richiesta di espletamento di consulenza avanzata dall'attrice, poiché non si tratta: né di determinazione di una superficie;
né di una determinazione di confine;
essendo la domanda dell'attrice inaccoglibile per le ragioni sub c e d infra ed avendo SITO usucapito la proprietà dell'area1; b. dichiarare inammissibile il mutamento della domanda svolto dalla nella terza memoria ex art. 171 ter cpc2; Controparte_1
c. in accoglimento delle eccezioni preliminari respingere le domande dell'attrice; d. in subordine o in alternativa, riscontrare l'insussistenza in fatto e in diritto delle domande proposte, respingerle mandandone assolta la convenuta. In ulteriore subordine, riservata l'impugnazione, qualora il Tribunale non ritenesse intervenuta l'usucapione e ritenesse di dover dare ingresso ad una consulenza ritenendo erroneamente che oggetto della compravendita non fosse un lotto di mq 14.500 con i confini attuali, ma altra superficie, dichiarare tenuta e condannare l'attrice a pagare alla convenuta il prezzo della maggior superficie determinanda con posizionamento del confine verso il lato Sud-Est del lotto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, Controparte_1
ha convenuto innanzi al Tribunale di Torino la Controparte_1 Controparte_2
(di seguito, S.I.TO S.p.A.) domandando, nel merito, le conclusioni di cui in epigrafe,
[...] allegando in particolare:
§ che con atto a rogito Notaio del 5.2.2009 (doc.1), S.I.TO S.p.a. ha venduto a Persona_1 Banca Agrileasing S.p.a. – che acquistava per conto di – il terreno di Controparte_1
15.403 mq con entrostante tettoia aperta per ricovero mezzi ausiliari, per 1a movimentazione di containers e riparazione mezzi ausiliari per la movimentazione delle merci, in corso di costruzione, costituente il "Lotto 35 bis" distinto al C.T. e in mappa al F. 3, n. 167 (ex 120/a già 87 parte ex 79 parte), con coerenze proprietà al F. 3, mappali 123 - 141 e 148, sito in ORBASSANO, località
, al Km. 20,500 della Tangenziale Sud di Torino, Interporto Nord, Ottava Strada n.
2. quale CP_2 risulta distinto con perimetro rosso nella planimetria di cui all'all. C al rogito notarile;
§ di potere in realtà usufruire di soli 14.428 mq di superficie del terreno, essendo stata posizionata una striscia di barriere new jersey in calcestruzzo su un lato della proprietà, che ha ridotto di circa 7 m di lunghezza il confine tra i mappali 167 e 123, mancando quindi all'attrice un'area pari a 975 mq (come accertato dalla perizia del Geom. sub docc. 2-3); Persona_2
§ di avere sin dal 2013 contestato alla convenuta, proprietaria del fondo attiguo, l'erroneo confine, inviando poi formale comunicazione con pec del 2.3.2022 a mezzo del proprio procuratore (doc. 4), pec alla quale S.I.TO rispondeva il 1.4.2022, rigettando la richiesta dell'attrice di permutare l'area che riteneva spettarle con altra posizionata sul lato sud-est del lotto (doc. 5);
§ di avere svolto la mediazione, che si concludeva con verbale negativo (doc.7), dovendosi peraltro rilevare che il doc.6 attoreo non è riferito al presente procedimento;
§ di essere legittimato a proporre la presente azione quale utilizzatore del bene nell'ambito di un contratto di leasing, richiamando a sostegno della propria legittimazione le Sezioni Unite n.
19785/2015;
§ che la svolta azione di regolamento di confini, quale azione petitoria a difesa della proprietà, può essere proposta in qualsiasi momento, non essendo soggetta a prescrizione, incontrando l'unico limite pagina 2 di 8 dell'usucapione che, nel caso di specie, non può essere invocata da controparte, avendo l'attrice rivendicato il confine sin dal 2013., come riconosciuto dalla stessa comunicazione della convenuta del
1.4.2022.
Si è costituita la parte convenuta, domandando il rigetto delle domande attoree, come da conclusioni
(nel merito) di cui in epigrafe, allegando:
§ di essere una società ultratrentennale che sviluppa l' di Torino Orbassano a beneficio degli CP_2 operati dell' , che in esso si insediano acquistando o affittandone dei lotti e Parte_2 usufruendo dei servizi erogati dalla medesima (manutenzioni, pulizie, ecc.);
§ che l'attrice avrebbe dovuto svolgere domanda di rivendicazione e non di regolamento di confini, considerato che il confine è certo;
§ che il terreno in questione è di proprietà della SITO sin dal suo acquisto nel 2000 (docc. 1 e 2) e che
SITO lo avrebbe in ogni caso usucapito in forza del possesso ventennale, pieno e continuativo, affittando aree (ad esempio, l'area limitrofa recintata del mappale 123 è stata locata ai trasportatori Schenker) o realizzandovi delle opere (come sul terreno acquistato da;
CP_1
§ che ha acquistato l'immobile il 3.2.2009, avendone il possesso da tale data (art. 9 del rogito CP_1 sub doc. 3), essendo rimasto sempre immutato il confine in presenza della situazione di fatto in capo a
S.I.TO SpA;
§ che in ogni caso l'attrice ha acquistato il terreno a corpo e non a misura, accettando totalmente e incondizionatamente la consegna dell'immobile (come da artt. 8 e 9 del rogito notarile);
§ che nella proposta di acquisto del 26.9.2007 (doc. 4), accettata da SITO con le delibere consigliari
16.10.2007 e 25.6.2008 (docc. 5 e 6), la superficie del terreno è indicata in circa 14.500 mq, sulla quale sono già state realizzate opere di pavimentazione di circa 7.500 mq e posa di circa 2.200 mq di prefabbricato e delle recinzioni, essendo stato ottenuto da SITO SPA un permesso a costruire un magazzino di circa 4.000 mq con circa 500 mq di uffici;
§ che con la comunicazione del 28.7.2010 (doc. 7), la comunicava a S.I.TO l'ultimazione CP_1 delle opere sul lotto, precisando che la superficie del lotto compravenduto era pari a 14.400 mq (il minimo scarto rispetto ai 14.500 mq della proposta d'acquisto è dovuto a criteri di misurazione), al fine di poter generare i millesimi di addebito delle spese della S.I.TO per i servizi erogati agli imprenditori.
§ che proprio sulla base di tale dato, sin dal 2010 le parti hanno sempre regolato i rimborsi dei costi (cfr. la tabella di addebiti del 31.12.2010 (doc. 8), del 31.12.2018 (doc. 9) e l'ultima tabella (doc. 10);
§ che la misurazione di 14.428 mq rilevata dal tecnico dell'attrice corrisponde all'incirca con la superficie che ha inteso acquistare;
§ che, in realtà, nella pec del 2.3.2022 l'attrice ha contestato di non aver goduto di un'area, offrendosi di accettare un'area a sud-est del lotto in compensazione (eventualmente anche parziale con conguaglio);
§ che al fine di individuare l'oggetto della compravendita, ha rilevanza la comune volontà delle parti, non rilevando il dato catastale, specialmente se la vendita è “a corpo” e non a misura;
§ che, ove la domanda attorea venisse accolta, la maggiore superficie di 975 mq non può essere sottratta alla convenuta da un'area del mappale 123 destinata alla produzione imprenditoriale (movimentazione merci da parte dei conduttori), ma tuttalpiù dall'area a sud-est, come prospettato dall'attrice nella comunicazione del 24.2.2022 (doc. 4), il che implicherebbe il pagamento da parte di pagina 3 di 8 del relativo prezzo di € 181.554,75 (pari a € 186,21 per metro quadro). Controparte_1
Nella propria memoria n. 1 l'attrice ha insistito nell'azione di regolamento del confine, deducendo:
§ l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che non avrebbe senso far decorrere il dies a quo dell'usucapione dal 2000 in quanto può esercitare i suoi diritti soltanto dal 2009; Controparte_1
§ la rilevanza dei dati catastali indicati nel rogito notarile di compravendita del 2009, che rispecchia la volontà delle parti, senza alcuna rilevanza ai documenti scambiati prima della stipula;
§ che la lettera di del 26.9.2007 (doc. 4 di parte convenuta) è una semplice manifestazione CP_1 d'interesse all'acquisto, con l'esigenza di stipulare il rogito entro e non oltre il 31.12.2007, che tuttavia non prova l'effettiva volontà delle parti, considerato che il rogito è stato stipulato oltre un anno dopo la predetta scadenza;
§ l'infondatezza delle pretese della SITO di assegnare a l'area a sud-est della porzione Controparte_1 compravenduta e di pagare la relativa parte del prezzo, posto che: i) la comunicazione del 24.2.2022 era una proposta transattiva, oramai decaduta;
ii) il prezzo di vendita comprende anche la parte occupata dalla SITO;
iii) in ogni caso, la domanda di pagamento del residuo del prezzo è prescritta.
Esperiti alcuni tentativi di conciliazione, sentiti alcuni testi, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, come già riportato, la parte attrice sin dall'atto di citazione ha precipuamente allegato e ribadito di intendere svolgere un'azione di regolamento di confini, sostenendo che:
- il confine tra il proprio mappale 167 e il mappale 123 della SITO “è posizionato errato di 7,00 metri circa per tutta la lunghezza del lotto”, riportando che “l'attrice ha interesse a introdurre l'azione di regolamento dei confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., ai sensi del quale, come noto, quando i confini tra due fondi limitrofi sono incerti, ciascuno dei proprietari può rivolgersi ad un Giudice, instaurando una causa nel corso della quale il Giudice stesso dovrà stabilire i confini o la linea di demarcazione tra le proprietà, ponendo così fine alla situazione di incertezza”;
-“L'azione di regolamento di confini, essendo un'azione petitoria e, quindi, a difesa della proprietà, può essere proposta in qualsiasi momento, non essendo soggetta a prescrizione, ed incontra l'unico limite dell'usucapione che, nel caso di specie, non può certo essere invocata da controparte”.
Peraltro, che la parte attrice abbia inteso agire ai sensi dell'art. 950 c.c. è confermato:
-dalla richiesta attorea di disporre “CTU volta a determinare il confine tra il mappale 167, foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di Orbassano, e l'attiguo mappale 123”;
- dall'avere espressamente contestato nella propria memoria n.1 l'assunto della parte convenuta secondo cui l'attrice avrebbe dovuto svolgere un'azione di rivendicazione e non un'azione di regolamento dei confini, scrivendo che “La prima delle eccezioni preliminari sollevata dalla difesa di S.I.TO S.p.a., secondo cui, nel caso di specie, l'attrice avrebbe dovuto introdurre l'azione di rivendicazione e non quella di regolamento dei confini è palesemente infondata. La stessa si fonda sulla sbrigativa, ed infondata, affermazione secondo cui il confine esiste e non è comune, né incerto.
Invero, se il confine non fosse comune la convenuta avrebbe dovuto eccepire in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, cosa che non ha fatto, difendendosi anzi nel merito;
il fatto che il confine sia incerto è oggettivo, sulla scorta di quanto dedotto da in atto di citazione. CP_1 Correttamente, pertanto, è stata introdotta l'azione ex art. 950 c.c.”, affermazione ribadita anche nella memoria n.3, in cui l'attrice ribadisce che “L'azione è stata correttamente introdotta nelle forme prescritte dall'art. 950 c.c., che recita testualmente: “Quando il confine tra due fondi è incerto,
pagina 4 di 8 ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”;
- dall'avere anche in comparsa conclusionale riportato che “Preliminarmente, la difesa della società attrice ribadisce, a fronte delle eccezioni svolte dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, che l'azione proposta in questa sede è un'azione di regolamento di confini, prevista e regolamentata dall'art. 950 c.c. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sent. n. 3663/94; Sent. n. 4427/86), si ha azione di regolamento di confini quando, pur essendovi un confine apparente, se ne deduce l'incertezza per essere avvenuta l'usurpazione di una parte di terreno e si chieda, quindi,
l'accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà. In tale ipotesi, è irrilevante che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti l'effetto recuperatorio della proprietà stessa, risolvendosi
l'azione in una vindicatio duplex incertae partis, giacché l'accertamento della proprietà è meramente consequenziale all'esperimento dell'azione di regolamento di confine, la quale tende soltanto ad eliminare l'incertezza e la contestazione della linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà (da ultimo, in senso conforme, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2297 del 30 gennaio 2017).
Dunque, alcun dubbio sussiste in merito a quale azione abbia svolto la parte attrice, che ha evidentemente inteso fare accertare l'esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello della convenuta, contestando la delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi), in ragione dell'assunto attoreo di non corrispondenza tra il confine apparente e quello reale.
Peraltro, l'azione di regolamento di confini - caratterizzata dall'incertezza dei confini e dalla certezza della situazione giuridica delle parti - non perde la sua natura ricognitiva né nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta, né per effetto dell'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con la quale questi non contesti l'originario titolo di proprietà della controparte, ma si limiti a esporre una situazione sopravvenuta idonea, se ritenuta fondata, a eliminare la situazione di incertezza del confine
(Cass. civile, 04/10/2023, n. 27994).
Neppure la domanda di restituzione della porzione di terreno indebitamente trattenuta vale a modificare la natura dell'azione di regolamento di confini in azione di rivendica, in quanto implicita nella proposizione dell'azione ex art. 950 c.c.” “dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che
l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un inevitabile effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli” (così, tra tutte, Cass. civile, 04/10/2023, n.27994; Cass. n. 22095/2020; Cass. n. 20912/2021; Cass. n. 5899/2001; Cass. n.
4703/1997). Del resto, “nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento” (Cass. civile, 30/3/2016, n. 6148); invero, “l'azione di regolamento di confini mira a un accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata” (cfr. Cass. civ. n. 14131/2016).
Nel caso di specie, si è appunto verificata la situazione di conflitto tra fondi, non risultando in pagina 5 di 8 contestazione tra le parti i titoli di proprietà dei fondi confinanti. Lo scopo della domanda proposta dall'attrice (come emerge dal tenore delle conclusioni in epigrafe e degli atti di causa) è proprio quello di delimitare il confine tra il fondo "Lotto 35 bis" distinto al F. 3, par. 167 (acquistato dalla società di leasing Banca Agrileasing S.p.A.) e quello contiguo di proprietà della convenuta censito al F. 3, par.
123, pur in presenza di un confine apparente (ossia le barriere new jersey in calcestruzzo poste dalla convenuta su un lato della proprietà), deducendo quindi sempre un conflitto tra fondi.
Soltanto nella terza memoria istruttoria l'attrice pare accennare alla rei vindicatio, sostenendo la propria legittimazione attiva a rivendicare la proprietà della striscia di terreno del "Lotto 35 bis" in questione (di circa 7 m di lunghezza per una superficie di 975 mq), quale utilizzatrice del bene acquistato dalla concedente. Tale allegazione, per quanto tardiva, non modifica comunque l'assetto complessivo della domanda attorea, che rimane ben chiaro e ribadito, come visto, anche nella comparsa conclusionale.
Neppure la domanda dell'attrice è qualificabile come azione di adempimento del contratto di leasing traslativo del terreno di cui si discute, posto che l'unica argomentazione svolta in tal senso dall'attrice riguarda l'interesse ad agire e la legittimazione attiva esposte nell'atto di citazione, non essendovi altre allegazioni o deduzioni sull'inadempimento contrattuale della fornitrice convenuta, neppure nei successivi scritti difensivi.
Qualificata, pertanto, la domanda attorea come actio finium regundorum, la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Va premesso che:
§ la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
dunque, il difetto di legittimazione ad agire è questione di diritto rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa o dalla normativa applicabile, avendo a oggetto un elemento costitutivo della domanda e non attenendo al thema probandum su cui incide il principio di non contestazione ex art. 101 c.p.c. (Cass. 5147/2023; Cass. Sez. Unite n. 2951/2016; Cass.
n. 1152/2017);
§ la Cassazione ha in più occasioni affermato che “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'articolo 101 c.p.c., comma 2 non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (in tal senso, tra le ultime, Cass. Sez. 2 n. 1617 19/01/2022; Cass. Sez. 3 n. 11724 del 05/05/2021)” (Cassazione civile n. 23587/2022);
§ per l'effetto, non si ritiene necessario rimettere la questione della legittimazione ad agire di parte attrice al contraddittorio delle parti.
Ciò detto, legittimati a proporre l'azione ex art. 950 c.c. sono i proprietari dei fondi confinanti (Cass.
n.8003/91), oltre ai titolari di un diritto reale (usufruttuario, usuario, enfiteuta, titolare di un diritto di servitù); per contro, non è legittimato l'utilizzatore di un contratto di leasing finanziario, come affermato dalla giurisprudenza, seppur con riguardo all'azione negatoria, secondo cui
“la legittimazione attiva in ordine all'azione negatoria di cui all'art. 949 cc spetta esclusivamente ai proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento sul fondo asseritamente servente” (ex multis Cass. civile, 30/12/2024, n. 35019; Cass. ord. n. 11823 del 15/05/2018; Cass. n. 12169 del 12/08/2002; fr. anche Cass. n. 27162/2018 ove in motivazione si ribadisce la natura di diritto personale di pagina 6 di 8 godimento del contratto di leasing); principio che si ritiene applicabile anche all'azione di regolamento di confine, che condivide con l'azione di cui all'art. 950 c.c. la natura petitoria.
Nella fattispecie de qua, è pacifico che dal 2009 ha la disponibilità della porzione di Controparte_1 terreno in contestazione in forza di un contratto di leasing finanziario (doc. 1 attrice) ed è, quindi, titolare di un diritto personale di godimento che conferisce all'utilizzatrice la mera detenzione del bene, non già la proprietà, né altro diritto reale minore.
Non è peraltro confacente il richiamo attoreo di cui in citazione alle Sezioni Unite n. 19785/2015 per giustificare la legittimazione a promuovere l'azione di regolamento di confini, riconoscendo detta pronuncia la legittimazione dell'utilizzatore di un leasing ad agire nei confronti del fornitore per l'adempimento del contratto di fornitura, oltre che per il risarcimento del danno (“L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno”). Tale principio di diritto non è infatti applicabile, per analogia, all'actio finium regundorum, che è azione reale e petitoria, non assimilabile dell'azione di adempimento contrattuale o all'azione risarcitoria, di natura personale.
Neppure la legittimazione in capo all'attrice per l'azione di cui all'art. 950 c.c. può dedursi da quanto previsto nel rogito di acquisto del mappale oggetto di leasing all'art.6, ove si prevede che “In riferimento alla locazione finanziaria di cui al contratto di leasing numero AL3081080693 sottoscritto il 16 ottobre 2008 costituente lo scopo della presente compravendita, la società venditrice con il consenso della banca acquirente: a) accetta espressamente che tutte le azioni di garanzia spettanti per legge all'acquirente possano essere esercitate nei confronti di essa venditrice direttamente dalla società utilizzatrice che potrà attivarle in via autonoma nessuna esclusa ed eccettuata” , posto che l'azione di cui all'art. 950 c.c. non può certo ritenersi quale “azione di garanzia” (tra cui possono rientrare, per esempio, le azioni per evizione, quelle per vizi, per mancanza di qualità, ecc.).
La domanda attorea ex art. 950 c.c. (così come la conseguente domanda di condannare la convenuta S.I.T.O. S.p.a. alla restituzione della porzione di terreno indebitamente trattenuta) sono dunque inammissibili per carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell'attrice, liquidandole, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014.
Precisamente, i compensi sono calcolati in base ai valori medi per ciascuna fase, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità media della causa (apparendo eccessivi i compensi domandati nella nota spese della parte convenuta, tenuto conto della non particolare complessità della causa e della modesta attività istruttoria svolta). Spettano dunque € 10860,00 per compensi, oltre ad €
804,00 quali compensi per la mediazione;
non sono documentati esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibili le domande della parte attrice Controparte_1
2) Condanna la parte attrice a pagare alla parte convenuta Controparte_1
pagina 7 di 8 le spese di lite, liquidate in complessivi Euro Controparte_2
11.664,00 per compensi (inclusi quelli per la mediazione), oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Torino, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 12766/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MORELLI ROBERTO e dell'Avv. PARRILLO LUCA;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ROMAGNOLO PATRIZIA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (come da foglio depositato in data 10.1.2025): “Adversis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi CTU volta a determinare - sulla scorta della documentazione prodotta in atti e di altra che il nominando CTU potrà eventualmente acquisire presso i pubblici uffici - il confine tra il mappale 167, foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di Orbassano, di cui è utilizzatrice in virtù di contratto di leasing, e Controparte_1 l'attiguo mappale 123, di proprietà di S.I.TO S.p.a., chiarendo se lo stesso coincida o meno con quello attualmente fissato attraverso l'apposizione di una striscia di barriere new jersey in calcestruzzo sul lato della proprietà. NEL MERITO: - accertare e dichiarare che il confine tra il mappale 167, foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di Orbassano, di cui è utilizzatrice in Controparte_1 forza di rogito in data 05.02.2009 a mani del notaio dott. , e l'attiguo mappale 123, Persona_1 di proprietà di è posizionato in maniera errata di 7,00 Parte_1 metri circa per tutta la lunghezza del lotto, e che pertanto manca alla società attrice la conduzione e l'uso di circa 975 mq.; - conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta S.I.T.O. S.p.a. alla restituzione della porzione di terreno indebitamente trattenuta, nella misura che verrà determinata a seguito del tracciamento dei confini;
- con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni cagionati all'attrice causa dell'indisponibilità della porzione di terreno;
respingere la domanda formulata in via subordinata dalla convenuta, di condanna dell'attrice al pagamento del prezzo della maggior superficie determinanda con posizionamento del confine sul lato
pagina 1 di 8 sud-est del lotto, per essere infondata, inammissibile oltre che prescritta;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.1.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo In via istruttoria e nel merito: a. rigettare la richiesta di espletamento di consulenza avanzata dall'attrice, poiché non si tratta: né di determinazione di una superficie;
né di una determinazione di confine;
essendo la domanda dell'attrice inaccoglibile per le ragioni sub c e d infra ed avendo SITO usucapito la proprietà dell'area1; b. dichiarare inammissibile il mutamento della domanda svolto dalla nella terza memoria ex art. 171 ter cpc2; Controparte_1
c. in accoglimento delle eccezioni preliminari respingere le domande dell'attrice; d. in subordine o in alternativa, riscontrare l'insussistenza in fatto e in diritto delle domande proposte, respingerle mandandone assolta la convenuta. In ulteriore subordine, riservata l'impugnazione, qualora il Tribunale non ritenesse intervenuta l'usucapione e ritenesse di dover dare ingresso ad una consulenza ritenendo erroneamente che oggetto della compravendita non fosse un lotto di mq 14.500 con i confini attuali, ma altra superficie, dichiarare tenuta e condannare l'attrice a pagare alla convenuta il prezzo della maggior superficie determinanda con posizionamento del confine verso il lato Sud-Est del lotto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, Controparte_1
ha convenuto innanzi al Tribunale di Torino la Controparte_1 Controparte_2
(di seguito, S.I.TO S.p.A.) domandando, nel merito, le conclusioni di cui in epigrafe,
[...] allegando in particolare:
§ che con atto a rogito Notaio del 5.2.2009 (doc.1), S.I.TO S.p.a. ha venduto a Persona_1 Banca Agrileasing S.p.a. – che acquistava per conto di – il terreno di Controparte_1
15.403 mq con entrostante tettoia aperta per ricovero mezzi ausiliari, per 1a movimentazione di containers e riparazione mezzi ausiliari per la movimentazione delle merci, in corso di costruzione, costituente il "Lotto 35 bis" distinto al C.T. e in mappa al F. 3, n. 167 (ex 120/a già 87 parte ex 79 parte), con coerenze proprietà al F. 3, mappali 123 - 141 e 148, sito in ORBASSANO, località
, al Km. 20,500 della Tangenziale Sud di Torino, Interporto Nord, Ottava Strada n.
2. quale CP_2 risulta distinto con perimetro rosso nella planimetria di cui all'all. C al rogito notarile;
§ di potere in realtà usufruire di soli 14.428 mq di superficie del terreno, essendo stata posizionata una striscia di barriere new jersey in calcestruzzo su un lato della proprietà, che ha ridotto di circa 7 m di lunghezza il confine tra i mappali 167 e 123, mancando quindi all'attrice un'area pari a 975 mq (come accertato dalla perizia del Geom. sub docc. 2-3); Persona_2
§ di avere sin dal 2013 contestato alla convenuta, proprietaria del fondo attiguo, l'erroneo confine, inviando poi formale comunicazione con pec del 2.3.2022 a mezzo del proprio procuratore (doc. 4), pec alla quale S.I.TO rispondeva il 1.4.2022, rigettando la richiesta dell'attrice di permutare l'area che riteneva spettarle con altra posizionata sul lato sud-est del lotto (doc. 5);
§ di avere svolto la mediazione, che si concludeva con verbale negativo (doc.7), dovendosi peraltro rilevare che il doc.6 attoreo non è riferito al presente procedimento;
§ di essere legittimato a proporre la presente azione quale utilizzatore del bene nell'ambito di un contratto di leasing, richiamando a sostegno della propria legittimazione le Sezioni Unite n.
19785/2015;
§ che la svolta azione di regolamento di confini, quale azione petitoria a difesa della proprietà, può essere proposta in qualsiasi momento, non essendo soggetta a prescrizione, incontrando l'unico limite pagina 2 di 8 dell'usucapione che, nel caso di specie, non può essere invocata da controparte, avendo l'attrice rivendicato il confine sin dal 2013., come riconosciuto dalla stessa comunicazione della convenuta del
1.4.2022.
Si è costituita la parte convenuta, domandando il rigetto delle domande attoree, come da conclusioni
(nel merito) di cui in epigrafe, allegando:
§ di essere una società ultratrentennale che sviluppa l' di Torino Orbassano a beneficio degli CP_2 operati dell' , che in esso si insediano acquistando o affittandone dei lotti e Parte_2 usufruendo dei servizi erogati dalla medesima (manutenzioni, pulizie, ecc.);
§ che l'attrice avrebbe dovuto svolgere domanda di rivendicazione e non di regolamento di confini, considerato che il confine è certo;
§ che il terreno in questione è di proprietà della SITO sin dal suo acquisto nel 2000 (docc. 1 e 2) e che
SITO lo avrebbe in ogni caso usucapito in forza del possesso ventennale, pieno e continuativo, affittando aree (ad esempio, l'area limitrofa recintata del mappale 123 è stata locata ai trasportatori Schenker) o realizzandovi delle opere (come sul terreno acquistato da;
CP_1
§ che ha acquistato l'immobile il 3.2.2009, avendone il possesso da tale data (art. 9 del rogito CP_1 sub doc. 3), essendo rimasto sempre immutato il confine in presenza della situazione di fatto in capo a
S.I.TO SpA;
§ che in ogni caso l'attrice ha acquistato il terreno a corpo e non a misura, accettando totalmente e incondizionatamente la consegna dell'immobile (come da artt. 8 e 9 del rogito notarile);
§ che nella proposta di acquisto del 26.9.2007 (doc. 4), accettata da SITO con le delibere consigliari
16.10.2007 e 25.6.2008 (docc. 5 e 6), la superficie del terreno è indicata in circa 14.500 mq, sulla quale sono già state realizzate opere di pavimentazione di circa 7.500 mq e posa di circa 2.200 mq di prefabbricato e delle recinzioni, essendo stato ottenuto da SITO SPA un permesso a costruire un magazzino di circa 4.000 mq con circa 500 mq di uffici;
§ che con la comunicazione del 28.7.2010 (doc. 7), la comunicava a S.I.TO l'ultimazione CP_1 delle opere sul lotto, precisando che la superficie del lotto compravenduto era pari a 14.400 mq (il minimo scarto rispetto ai 14.500 mq della proposta d'acquisto è dovuto a criteri di misurazione), al fine di poter generare i millesimi di addebito delle spese della S.I.TO per i servizi erogati agli imprenditori.
§ che proprio sulla base di tale dato, sin dal 2010 le parti hanno sempre regolato i rimborsi dei costi (cfr. la tabella di addebiti del 31.12.2010 (doc. 8), del 31.12.2018 (doc. 9) e l'ultima tabella (doc. 10);
§ che la misurazione di 14.428 mq rilevata dal tecnico dell'attrice corrisponde all'incirca con la superficie che ha inteso acquistare;
§ che, in realtà, nella pec del 2.3.2022 l'attrice ha contestato di non aver goduto di un'area, offrendosi di accettare un'area a sud-est del lotto in compensazione (eventualmente anche parziale con conguaglio);
§ che al fine di individuare l'oggetto della compravendita, ha rilevanza la comune volontà delle parti, non rilevando il dato catastale, specialmente se la vendita è “a corpo” e non a misura;
§ che, ove la domanda attorea venisse accolta, la maggiore superficie di 975 mq non può essere sottratta alla convenuta da un'area del mappale 123 destinata alla produzione imprenditoriale (movimentazione merci da parte dei conduttori), ma tuttalpiù dall'area a sud-est, come prospettato dall'attrice nella comunicazione del 24.2.2022 (doc. 4), il che implicherebbe il pagamento da parte di pagina 3 di 8 del relativo prezzo di € 181.554,75 (pari a € 186,21 per metro quadro). Controparte_1
Nella propria memoria n. 1 l'attrice ha insistito nell'azione di regolamento del confine, deducendo:
§ l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che non avrebbe senso far decorrere il dies a quo dell'usucapione dal 2000 in quanto può esercitare i suoi diritti soltanto dal 2009; Controparte_1
§ la rilevanza dei dati catastali indicati nel rogito notarile di compravendita del 2009, che rispecchia la volontà delle parti, senza alcuna rilevanza ai documenti scambiati prima della stipula;
§ che la lettera di del 26.9.2007 (doc. 4 di parte convenuta) è una semplice manifestazione CP_1 d'interesse all'acquisto, con l'esigenza di stipulare il rogito entro e non oltre il 31.12.2007, che tuttavia non prova l'effettiva volontà delle parti, considerato che il rogito è stato stipulato oltre un anno dopo la predetta scadenza;
§ l'infondatezza delle pretese della SITO di assegnare a l'area a sud-est della porzione Controparte_1 compravenduta e di pagare la relativa parte del prezzo, posto che: i) la comunicazione del 24.2.2022 era una proposta transattiva, oramai decaduta;
ii) il prezzo di vendita comprende anche la parte occupata dalla SITO;
iii) in ogni caso, la domanda di pagamento del residuo del prezzo è prescritta.
Esperiti alcuni tentativi di conciliazione, sentiti alcuni testi, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, come già riportato, la parte attrice sin dall'atto di citazione ha precipuamente allegato e ribadito di intendere svolgere un'azione di regolamento di confini, sostenendo che:
- il confine tra il proprio mappale 167 e il mappale 123 della SITO “è posizionato errato di 7,00 metri circa per tutta la lunghezza del lotto”, riportando che “l'attrice ha interesse a introdurre l'azione di regolamento dei confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., ai sensi del quale, come noto, quando i confini tra due fondi limitrofi sono incerti, ciascuno dei proprietari può rivolgersi ad un Giudice, instaurando una causa nel corso della quale il Giudice stesso dovrà stabilire i confini o la linea di demarcazione tra le proprietà, ponendo così fine alla situazione di incertezza”;
-“L'azione di regolamento di confini, essendo un'azione petitoria e, quindi, a difesa della proprietà, può essere proposta in qualsiasi momento, non essendo soggetta a prescrizione, ed incontra l'unico limite dell'usucapione che, nel caso di specie, non può certo essere invocata da controparte”.
Peraltro, che la parte attrice abbia inteso agire ai sensi dell'art. 950 c.c. è confermato:
-dalla richiesta attorea di disporre “CTU volta a determinare il confine tra il mappale 167, foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di Orbassano, e l'attiguo mappale 123”;
- dall'avere espressamente contestato nella propria memoria n.1 l'assunto della parte convenuta secondo cui l'attrice avrebbe dovuto svolgere un'azione di rivendicazione e non un'azione di regolamento dei confini, scrivendo che “La prima delle eccezioni preliminari sollevata dalla difesa di S.I.TO S.p.a., secondo cui, nel caso di specie, l'attrice avrebbe dovuto introdurre l'azione di rivendicazione e non quella di regolamento dei confini è palesemente infondata. La stessa si fonda sulla sbrigativa, ed infondata, affermazione secondo cui il confine esiste e non è comune, né incerto.
Invero, se il confine non fosse comune la convenuta avrebbe dovuto eccepire in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, cosa che non ha fatto, difendendosi anzi nel merito;
il fatto che il confine sia incerto è oggettivo, sulla scorta di quanto dedotto da in atto di citazione. CP_1 Correttamente, pertanto, è stata introdotta l'azione ex art. 950 c.c.”, affermazione ribadita anche nella memoria n.3, in cui l'attrice ribadisce che “L'azione è stata correttamente introdotta nelle forme prescritte dall'art. 950 c.c., che recita testualmente: “Quando il confine tra due fondi è incerto,
pagina 4 di 8 ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”;
- dall'avere anche in comparsa conclusionale riportato che “Preliminarmente, la difesa della società attrice ribadisce, a fronte delle eccezioni svolte dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, che l'azione proposta in questa sede è un'azione di regolamento di confini, prevista e regolamentata dall'art. 950 c.c. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sent. n. 3663/94; Sent. n. 4427/86), si ha azione di regolamento di confini quando, pur essendovi un confine apparente, se ne deduce l'incertezza per essere avvenuta l'usurpazione di una parte di terreno e si chieda, quindi,
l'accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà. In tale ipotesi, è irrilevante che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti l'effetto recuperatorio della proprietà stessa, risolvendosi
l'azione in una vindicatio duplex incertae partis, giacché l'accertamento della proprietà è meramente consequenziale all'esperimento dell'azione di regolamento di confine, la quale tende soltanto ad eliminare l'incertezza e la contestazione della linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà (da ultimo, in senso conforme, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2297 del 30 gennaio 2017).
Dunque, alcun dubbio sussiste in merito a quale azione abbia svolto la parte attrice, che ha evidentemente inteso fare accertare l'esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello della convenuta, contestando la delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi), in ragione dell'assunto attoreo di non corrispondenza tra il confine apparente e quello reale.
Peraltro, l'azione di regolamento di confini - caratterizzata dall'incertezza dei confini e dalla certezza della situazione giuridica delle parti - non perde la sua natura ricognitiva né nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta, né per effetto dell'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con la quale questi non contesti l'originario titolo di proprietà della controparte, ma si limiti a esporre una situazione sopravvenuta idonea, se ritenuta fondata, a eliminare la situazione di incertezza del confine
(Cass. civile, 04/10/2023, n. 27994).
Neppure la domanda di restituzione della porzione di terreno indebitamente trattenuta vale a modificare la natura dell'azione di regolamento di confini in azione di rivendica, in quanto implicita nella proposizione dell'azione ex art. 950 c.c.” “dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che
l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un inevitabile effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli” (così, tra tutte, Cass. civile, 04/10/2023, n.27994; Cass. n. 22095/2020; Cass. n. 20912/2021; Cass. n. 5899/2001; Cass. n.
4703/1997). Del resto, “nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento” (Cass. civile, 30/3/2016, n. 6148); invero, “l'azione di regolamento di confini mira a un accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata” (cfr. Cass. civ. n. 14131/2016).
Nel caso di specie, si è appunto verificata la situazione di conflitto tra fondi, non risultando in pagina 5 di 8 contestazione tra le parti i titoli di proprietà dei fondi confinanti. Lo scopo della domanda proposta dall'attrice (come emerge dal tenore delle conclusioni in epigrafe e degli atti di causa) è proprio quello di delimitare il confine tra il fondo "Lotto 35 bis" distinto al F. 3, par. 167 (acquistato dalla società di leasing Banca Agrileasing S.p.A.) e quello contiguo di proprietà della convenuta censito al F. 3, par.
123, pur in presenza di un confine apparente (ossia le barriere new jersey in calcestruzzo poste dalla convenuta su un lato della proprietà), deducendo quindi sempre un conflitto tra fondi.
Soltanto nella terza memoria istruttoria l'attrice pare accennare alla rei vindicatio, sostenendo la propria legittimazione attiva a rivendicare la proprietà della striscia di terreno del "Lotto 35 bis" in questione (di circa 7 m di lunghezza per una superficie di 975 mq), quale utilizzatrice del bene acquistato dalla concedente. Tale allegazione, per quanto tardiva, non modifica comunque l'assetto complessivo della domanda attorea, che rimane ben chiaro e ribadito, come visto, anche nella comparsa conclusionale.
Neppure la domanda dell'attrice è qualificabile come azione di adempimento del contratto di leasing traslativo del terreno di cui si discute, posto che l'unica argomentazione svolta in tal senso dall'attrice riguarda l'interesse ad agire e la legittimazione attiva esposte nell'atto di citazione, non essendovi altre allegazioni o deduzioni sull'inadempimento contrattuale della fornitrice convenuta, neppure nei successivi scritti difensivi.
Qualificata, pertanto, la domanda attorea come actio finium regundorum, la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Va premesso che:
§ la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
dunque, il difetto di legittimazione ad agire è questione di diritto rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa o dalla normativa applicabile, avendo a oggetto un elemento costitutivo della domanda e non attenendo al thema probandum su cui incide il principio di non contestazione ex art. 101 c.p.c. (Cass. 5147/2023; Cass. Sez. Unite n. 2951/2016; Cass.
n. 1152/2017);
§ la Cassazione ha in più occasioni affermato che “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'articolo 101 c.p.c., comma 2 non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (in tal senso, tra le ultime, Cass. Sez. 2 n. 1617 19/01/2022; Cass. Sez. 3 n. 11724 del 05/05/2021)” (Cassazione civile n. 23587/2022);
§ per l'effetto, non si ritiene necessario rimettere la questione della legittimazione ad agire di parte attrice al contraddittorio delle parti.
Ciò detto, legittimati a proporre l'azione ex art. 950 c.c. sono i proprietari dei fondi confinanti (Cass.
n.8003/91), oltre ai titolari di un diritto reale (usufruttuario, usuario, enfiteuta, titolare di un diritto di servitù); per contro, non è legittimato l'utilizzatore di un contratto di leasing finanziario, come affermato dalla giurisprudenza, seppur con riguardo all'azione negatoria, secondo cui
“la legittimazione attiva in ordine all'azione negatoria di cui all'art. 949 cc spetta esclusivamente ai proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento sul fondo asseritamente servente” (ex multis Cass. civile, 30/12/2024, n. 35019; Cass. ord. n. 11823 del 15/05/2018; Cass. n. 12169 del 12/08/2002; fr. anche Cass. n. 27162/2018 ove in motivazione si ribadisce la natura di diritto personale di pagina 6 di 8 godimento del contratto di leasing); principio che si ritiene applicabile anche all'azione di regolamento di confine, che condivide con l'azione di cui all'art. 950 c.c. la natura petitoria.
Nella fattispecie de qua, è pacifico che dal 2009 ha la disponibilità della porzione di Controparte_1 terreno in contestazione in forza di un contratto di leasing finanziario (doc. 1 attrice) ed è, quindi, titolare di un diritto personale di godimento che conferisce all'utilizzatrice la mera detenzione del bene, non già la proprietà, né altro diritto reale minore.
Non è peraltro confacente il richiamo attoreo di cui in citazione alle Sezioni Unite n. 19785/2015 per giustificare la legittimazione a promuovere l'azione di regolamento di confini, riconoscendo detta pronuncia la legittimazione dell'utilizzatore di un leasing ad agire nei confronti del fornitore per l'adempimento del contratto di fornitura, oltre che per il risarcimento del danno (“L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno”). Tale principio di diritto non è infatti applicabile, per analogia, all'actio finium regundorum, che è azione reale e petitoria, non assimilabile dell'azione di adempimento contrattuale o all'azione risarcitoria, di natura personale.
Neppure la legittimazione in capo all'attrice per l'azione di cui all'art. 950 c.c. può dedursi da quanto previsto nel rogito di acquisto del mappale oggetto di leasing all'art.6, ove si prevede che “In riferimento alla locazione finanziaria di cui al contratto di leasing numero AL3081080693 sottoscritto il 16 ottobre 2008 costituente lo scopo della presente compravendita, la società venditrice con il consenso della banca acquirente: a) accetta espressamente che tutte le azioni di garanzia spettanti per legge all'acquirente possano essere esercitate nei confronti di essa venditrice direttamente dalla società utilizzatrice che potrà attivarle in via autonoma nessuna esclusa ed eccettuata” , posto che l'azione di cui all'art. 950 c.c. non può certo ritenersi quale “azione di garanzia” (tra cui possono rientrare, per esempio, le azioni per evizione, quelle per vizi, per mancanza di qualità, ecc.).
La domanda attorea ex art. 950 c.c. (così come la conseguente domanda di condannare la convenuta S.I.T.O. S.p.a. alla restituzione della porzione di terreno indebitamente trattenuta) sono dunque inammissibili per carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell'attrice, liquidandole, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014.
Precisamente, i compensi sono calcolati in base ai valori medi per ciascuna fase, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità media della causa (apparendo eccessivi i compensi domandati nella nota spese della parte convenuta, tenuto conto della non particolare complessità della causa e della modesta attività istruttoria svolta). Spettano dunque € 10860,00 per compensi, oltre ad €
804,00 quali compensi per la mediazione;
non sono documentati esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibili le domande della parte attrice Controparte_1
2) Condanna la parte attrice a pagare alla parte convenuta Controparte_1
pagina 7 di 8 le spese di lite, liquidate in complessivi Euro Controparte_2
11.664,00 per compensi (inclusi quelli per la mediazione), oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Torino, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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