Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE TT UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7746 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Paolo Emilio Iacobelli che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Gianluigi Iannetti che la rappresenta e difende per mandato in atti.
1
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 8513/2021 resa nel procedimento
R.G. n. 67935/2016 cui è riunito il procedimento R.G. 67975/2016– opposizione a decreto ingiuntivo – leasing immobiliare -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del diciannove maggio 2016 chiedeva e otteneva dal Tribunale CP_1 di Roma Decreto Ingiuntivo ( n. 17635/2016 ) nei confronti di ( debitrice Parte_1 principale ) e ( garante ) in solido per l'importo di € 211.112,98, oltre interessi Parte_2 convenzionali e spese legali, sulla base del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.AL3051051061 sottoscritto il due maggio 2006 con Controparte_3
La e proponevano distinte opposizioni deducendo l'illegittimità di clausole Pt_1 Parte_2 contrattuali nonché l'inadempimento di controparte, chiedendone la condanna al risarcimento del danno nonché alla restituzione di somme indebitamente percepite in forza delle clausole nulle anche con riferimento all'inutilizzabilità del bene.
L'opposta si costituiva e sosteneva l'infondatezza delle allegazioni e domande delle opponenti.
I procedimenti erano riuniti e il quattordici marzo 2018 era concessa la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio.
Sulla base dei documenti prodotti con sentenza 8513/2021 il Tribunale respingeva l'opposizione e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
I e proponevano appello chiedendo : Parte_1 Parte_2
“ In accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza gravata e per l'effetto rigettare integralmente la domanda formulata dall'appellata in I° Controparte_1 grado in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
Ove ritenuto, disporre la riunione del presente giudizio a quello recante R.G. 4417/2020 pendente dinanzi a Codesta Corte ed assegnato alla Dott.ssa Assunta Marino la prossima udienza è fissata per il 08.03.2023 accogliendo integralmente le domande formulate dall'appellante in primo
2 grado che appresso si trascrivono: 1) ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed infondata l'ingiunzione opposta per le su espresse causali e per l'effetto revocarla con qualsiasi statuizione;
2) in ogni caso, dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento;
3) dichiarare nulla, annullabile e/o inefficacie la fideiussione prestata dalla esponente in favore della società Parte_1 con ogni consequenziale provvedimento;
4) accertare e dichiarare la illegittimità dell'applicazione e del calcolo degli interessi passivi in concreto applicati negli ultimi dieci anni, delle spese e delle commissioni, per i motivi di cui in premessa e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullare tutte le clausole con cui sono stati fissati gli interessi passivi e le commissioni di cui sopra;
5) accertare l'ammontare delle somme illegittimamente corrisposte alle società opposte a titolo di interessi e violazione delle norme antiusura, anche a seguito di espletanda CTU tecnico-contabile; 6) in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento e comunque la responsabilità delle società opposte Controparte_4
- già
[...] Controparte_5
e, quindi, già in persona del suo legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_3
e per essa nella sua qualità Controparte_6 di mandat , per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannarle, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., volendo anche disporre la compensazione delle somme predette con quelle – in denegata ipotesi – dovute dalla alle società opposte;
7) sempre in via riconvenzionale, per Parte_1 effetto di quanto sopra, dichiarare nulle e/o non dovute le somme pretese a titolo di interessi determinati in violazione del divieto di capitalizzazione e delle norme antiusura, condannando le società opposte, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, anche volendo compensare le somme predette con quelle – in denegata ipotesi – dovute dalla 8) in ogni caso, rideterminare Parte_1 l'esatto importo dovuto dalla per effetto delle domande di cui sopra, Parte_1 condannando – anche in via ri - gi Controparte_7 [...]
e, quindi, già Controparte_5
in persona del suo legale rapp.te p.t., e per essa, Controparte_3 [...]
nella sua qualità di mandataria con Controparte_6
e p.t., alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. 9) Per le domande riconvenzionali, laddove il Giudice ritenesse applicabile al presente giudizio il rito locatizio, si chiede previamente che il giudice, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415 c.p.c., pronunci all'uopo un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza; 10) in ogni caso, dichiarare non dovute le somme richieste con qualsivoglia statuizione ed, in denegata ipotesi, compensare le somme ritenute dovute con quelle di cui alle formulate domande riconvenzionali condannando – sempre in via riconvenzionale - gi Controparte_8 [...]
e, quindi, gi Controparte_5 Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te p.t., e per essa
[...] Controparte_6
nella sua qualità di mandat
[...] del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme dovute a seguito della compensazione;
11) In via istruttoria si chiede ammettere CTU volta a valutare la situazione dell'immobile oggetto di leasing, nonché CTU tecnico-contabile volta a stabilire la legittimità
o meno delle somme pretese, alla luce delle norme in materia, con articolare riferimento alle norme sulla capitalizzazione degli interessi ed usura. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
3. Condannare, anche all'esito dell'accoglimento del presente gravame, l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
3 L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo :
“ 1) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in narrativa. 2) Nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avversarie, preliminari e di merito, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate con conferma della sentenza del Tribunale di Roma n. 8513 del 17.05.2021, R.G. n. 67935/2016. 3) In via istruttoria: si depositano i documenti indicati a piè di pagina come da indice separato. 4) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio. Con salvezza dei diritti”
La Corte all'esito dell'udienza del cinque maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, assegnava termini ex art. 190 c.p.c. .
In allegato alla memoria conclusionale depositata il ventisei maggio 2025 l'appellata produceva sentenza di appello n. 3044/2025 resa tra le stesse parti riguardante il giudizio di rilascio dell'immobile oggetto della presente vertenza.
Il difensore degli appellanti con le memorie di replica chiedeva la rimessione della causa sul ruolo per prendere posizione riguardo alla sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
“Nullità della sentenza impugnata - Errata pronuncia in ordine alla non rilevanza della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice del Tribunale Ordinario di
Roma, Ottava sezione civile, Dott.ssa Maria Luparelli, n. 22901/2019 relativa al giudizio recante R.G. n. 46058/2016, pubblicata in data 28.11.2019 sul rilascio del bene di cui al contratto di leasing”.
Il Tribunale aveva respinto l'istanza di riunione per assenza di pregiudizialità logica;
la Corte ha disposto la rimessione degli atti alla sezione ove era ancora pendente, in secondo grado, il procedimento relativo al rilascio per le valutazioni di competenza e il Presidente della sezione ha ritenuto non sussistere motivo di riunione. La causa di secondo grado per il rilascio come indicato in narrativa è stata definita con la sentenza 3044/2025.
4 Detta sentenza non è passata in giudicato e comunque, in linea con quanto affermato dal
Tribunale, non vi è pregiudizialità logica in quanto la causa relativa al rilascio è conseguente alla risoluzione del contratto mentre la presente causa riguarda l'omesso pagamento di canoni pregressi, a prescindere dall'influenza di detta omissione sulla permanenza del vincolo contrattuale;
non vi è necessità pertanto di rimettere la causa sul ruolo come richiesto dagli appellanti.
********
Secondo motivo di appello
“Errata pronuncia in ordine alla validità della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra – Pt_2 violazione degli artt. 1176, 1346, 1416, 1418, 1938, 1956 c.c..”
Il Tribunale ha qualificato la garanzia prestata da come fideiussione specifica Parte_2 affermando testualmente :
“la garanzia non integra una fideiussione omnibus con cui genericamente si garantisca il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto o potrebbe assumere, contenendo essa l'oggetto, la causale e l'importo massimo garantito”.
L'appellante sostiene che in realtà si tratterebbe di fideiussione omnibus in quanto, testualmente:
“secondo la condizione generale n. 1 di detta garanzia il credito complessivo di codesta società verso il garantito, anche conseguentemente ad eventuali successive modifiche del contratto di locazione finanziaria che comportino, tra l'altro, aumenti del relativo corrispettivo, comprendendo quindi anche gli interessi moratori, gli accessori, la penale contrattuale, anche se di carattere giudiziario, ed ogni genere tributario”.
Rileva poi la stessa parte come la copertura del rapporto di garanzia verrebbe estesa, secondo la condizione generale n. 3, “ad ogni debito comunque conseguente ad eventuali novazioni del contratto di locazione finanziaria che fossero convenute, anche senza interpellare i fideiussori, tra codesta Società e il garantito (... )”.
Il profilo di doglianza è infondato.
5 La differenza tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica è data dal fatto che nel caso di fideiussione omnibus non è predeterminato il parametro di riferimento del credito garantito se non in relazione al creditore e al limite della somma che il garante può essere chiamato a corrispondere;
nella fideiussione specifica, come quella di specie, è garantito invece il credito derivante da un singolo rapporto la cui successiva quantificazione dipende da parametri predeterminati dai contraenti.
Nel caso concreto comunque l'eventuale modifica contrattuale richiamata dalle condizioni generali 1 e 3 sopra indicate deve sempre operare nell'ambito di un tetto massimo garantito
( tra il 2006 e il 2014 si sono succeduti diversi contratti di fideiussione ) pari all'importo dei canoni pattuiti;
devono pertanto anche disattendersi le argomentazioni secondo cui detto limite sarebbe sproporzionato e quindi illegittimo;
il fatto poi che le fideiussioni si siano succedute in relazione di volta in volta alle modifiche del contratto di locazione finanziaria e che in particolare il dieci febbraio 2012 sia stato concordato un canone superiore a quello precedente non ha alcun rilievo;
di volta in volta infatti ha liberamente Parte_2 sottoscritto la nuova garanzia senza che sia stato finanche allegato e tantomeno documentato quale fosse stato nel caso concreto il comportamento della banca contrario al disposto dell'art. 1175 c.c. e 1337 c.c; tantomeno è invocabile l'art. 1461 c.c. e comunque pure in tal caso si tratta di allegazione generica e senza documenti a supporto.
L'appellante sostiene poi che sarebbe illegittima la clausola 7 “ a prima richiesta” nonché la deroga all'art. 1956 c.c. ; in realtà dette clausole ex se non sono illegittime vertendosi in materia di diritti disponibili e sono state specificamente sottoscritte dalla garante.
********
Terzo motivo di appello
Totale amputazione della fase istruttoria - Error in procedendo - Violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c in relazione agli artt. 2697 c.c. e all'art. 24 Cost. - Difetto di motivazione della sentenza impugnata.
L'appellante censura la sentenza laddove il Giudice ha omesso di disporre ctu e ha ritenuto che gli interessi non fossero usurari, ha valutato come irrilevante l'erronea indicazione del 6 TAEG, ha ritenuto non violativo dell'anatocismo l'ammortamento alla francese, ha affermato la legittimità della clausola di indicizzazione, l'infondatezza dei rilievi riguardanti l'asserita incommerciabilità del bene, la legittimità della clausola n. 9 con cui era stato posto a carico degli affittuari il pagamento di canoni di “prelocazione” fino al rilascio del certificato di agibilità del capannone.
La doglianza è infondata.
In primo luogo si censura il mancato espletamento di CTU asserendo del tutto genericamente che con detta consulenza si sarebbero potuto accertare le violazioni dedotte.
Parte appellante però non si è confrontata con l'articolata motivazione del Tribunale che ha analiticamente indicato per l'usura i criteri di calcolo utilizzati raffrontando i tassi contrattuali con quelli soglia, ha evidenziato l'irrilevanza dell'errore nella determinazione del TAEG trattandosi di un elemento finalizzato solo a criteri di trasparenza, ha ritenuto l'inapplicabilità della tutela all'uopo prevista dalla normativa consumeristica in quanto il locatore è un imprenditore, ha specificamente motivato sulla legittimità dell'ammortamento alla francese.
Per quanto riguarda poi i canoni di prelocazione e le questioni relative al capannone industriale oggetto del contratto l'appellante indica i passi di motivazione contestati ma non articola nella descrizione di questo motivo alcuna doglianza specifica e dettagliata rispetto alla necessità di ctu .
******
Quarto motivo di appello
Errata pronuncia in ordine alla nullità del contratto di locazione finanziaria immobiliare
AL/3051051061 e all'inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio ex art. 1460 c.c. - mancanza dei requisiti minimi per la sua utilizzabilità ai fini commerciali – violazione artt. 1372 e 2043 c.c - legittima restituzione di € 250.000,00 quali somme pretese dall'Istituto per il periodo in cui il bene era inutilizzato.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato in quanto non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni riguardanti : “Caratteristiche dell'immobile concesso in locazione
7 finanziaria: mancanza dei requisiti minimi per la sua utilizzabilità ai fini commerciali” e
“Segue. La pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione in materia”.
L'appellante afferma poi che erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto l'assenza di domanda di restituzione dei canoni pagati e di riduzione della penale “operazione possibile solo nel caso di ricollocazione del bene sul mercato, evenienza questa non documentata”
Si afferma poi: “l'Istituto appellato si è reso responsabile della concessione in locazione finanziaria di un bene privo delle necessarie caratteristiche e conformità per l'utilizzo per il quale era stato concesso in leasing: capannone commerciale con lavorazioni, esposizione e vendita al pubblico. Vertendo in materia di beni immobili per uso commerciale, detti vizi vanno a rendere il medesimo bene inidoneo all'uso, determinando per lo stesso immobile l'impossibilità giuridica di ottenere le autorizzazioni amministrative all'esercizio di attività commerciale.”
Viene richiamata la sentenza Cass. SS.UU. 19785/2015 in materia e si insiste nella domanda di restituzione dei canoni già versati.
Si afferma che l'esistenza di un finanziamento per lavori da effettuarsi sull'immobile costituirebbe ammissione dell'incommerciabilità e che “tutte le opere eseguite , per effetto dell'accessione all'immobile e della contestata risoluzione del contratto di leasing sono rimaste nella disponibilità della società di leasing con conseguente fondatezza della domanda formulata in primo grado volta alla rideterminazione del dovuto con abbattimento dell'importo di euro 250.000,00 necessari a rendere utilizzabile il bene e, a monte , della domanda volta a dichiarare la nullità di un contratto di leasing in cui il bene locato non era disponibile e confacente al godimento da parte dell'appellante”
Il motivo è infondato in quanto, in sintesi, le condizioni poi applicate in concreto sono state tutte concordate e il bene è stato compiutamente descritto nello stato di fatto e di diritto in cui era al momento della stipula, come risulta dal testo del negozio.
8 Nel contratto sottoscritto da è infatti specificato quanto segue: la banca Parte_1 esercitava in via esclusiva attività di locazione finanziaria e quindi acquistava i beni solo su indicazione del cliente;
era stato l'utilizzatore a chiedere al concedente di acquistare lo specifico capannone artigianale oggetto di leasing rispetto a cui ancora doveva essere presentata comunicazione di fine lavori e chiusura della DIA nonché istanza di rilascio del certificato di agibilità; era stato lo stesso utilizzatore ad aver trattato e definito direttamente con il venditore prezzo e condizioni delle compravendita avendo già verificato, anche a mezzo di tecnici di propria fiducia, l'idoneità dell'immobile ( con relative pertinenze, accessori e impianti fissi ) a essere utilizzato come capannone artigianale.
Contestualmente poi la banca e la s.r.l. hanno sottoscritto un contratto di mandato senza rappresentanza che consentiva all'utilizzatore di svolgere lavori nel capannone, finanziati dalla stessa banca.
L'art. 3 del contratto di leasing prevedeva inoltre la decorrenza del pagamento dei canoni dal primo giorno del mese della comunicazione di fine lavori e dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità. Per il periodo precedente ( art. 9 ) era stato concordato un canone di prelocazione.
Il certificato di agibilità è stato rilasciato il ventinove aprile 2008.
L'art. 19 poi prevedeva che in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore lo stesso fosse tenuto a corrispondere tutti i canoni dovuti fino alla restituzione del bene oltre al risarcimento del danno stabilendo i criteri di calcolo per cui vi era un'apposita disciplina ex art. 1526 comma secondo c.c..
Come correttamente indicato a tale ultimo proposito dal Tribunale, trattandosi di leasing risolto prima dell'entrata in vigore della legge 124 del 2017 si applica l'art. artt. 1526, comma secondo c.c. e l'art. 1384 c.c.; il Giudice di prime cure ha poi altrettanto correttamente rilevato come l'art. 19 del contratto prevedesse la corresponsione dei canoni fino alla restituzione del bene che nel caso di specie al momento della sentenza non si era ancora verificata;
sul punto non vi è specifica contestazione.
Di conseguenza la riduzione della penale prevista nella c.d. “clausola di confisca” non avrebbe potuto essere valutata dal Tribunale presupponendo dei dati certi tra cui il periodo
9 di effettivo godimento del bene che all'epoca ancora non si era cristallizzato, attesa la mancata restituzione dello stesso.
Come a tale proposito condivisibilmente indicato da Cass. 10249/2022 la stima deve essere effettuata al momento della restituzione. Testualmente :
“ La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo”
********
Quinto motivo di appello
Errata determinazione dei tassi di interesse e delle clausole applicate al contratto in oggetto in relazione alla non sussistenza dell'addotto tasso usurario e della clausola di salvaguardia
– rilevazione della cd. Commissione occulta - sanzione conseguente alla mancata indicazione del TAEG prevista dall'art 5 della legge 154/1992 nonché nell'art. 117 TUB, comma 7, non applicabile ai consumatori - Ammortamento alla francese – mancata pronuncia in ordine alle eccezioni sollevate in relazione alle clausole di indicizzazione.
Si afferma che ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso moratorio il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione dei criteri di calcolo.
Il Giudice di prime cure ha rilevato :
“Afferma l'opponente che le condizioni economiche del negozio concluso producono un risultato usuraio incontrovertibile, e che il tasso mora applicato al momento della stipula era pari al 10,152%. (8,115 + 2,1= 10,215), mentre la concedente avrebbe applicato un tasso che avrebbe raggiunto l'11,417%; anche seguendo tale ricostruzione, il tasso di mora previsto rientrerebbe nei limiti stabiliti sulla base dei criteri indicati dalla Suprema Corte, che
10 ha individuato la formula matematica che deve essere utilizzata per accertare il limite di usurarietà per gli interessi moratori, ovvero: (TEGM + 2,1) x 1,25 + 4”.
L'appellante sostiene che in realtà la formula di calcolo vigente all'epoca della stipula del contratto, ossia nel secondo trimestre 2006 fosse diversa essendo la seguente: (TEGM
5,36% + 2,1%) * 1,5 = 11,19% . Essendo 11,19% il tasso soglia, quello applicato
(11,417%) sarebbe usurario.
Il motivo è infondato.
In primo luogo è del tutto omesso il criterio di calcolo sulla cui base sarebbe stato identificato il tasso che secondo la prospettazione dell'appellante sarebbe stato applicato ( 11,417% ).
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo infatti a detti fini ( pag. 20 ) è stato affermato che il tasso formalmente indicato sarebbe 10,86% ossia euribor 2,86% + otto punti percentuali mentre quello effettivo sarebbe 11,417% utilizzando solo la seguente espressione: “oneri, costi, more e capitalizzazione mensile (non esclusa dal contratto), giungendo all' 11,417%!”.
In secondo luogo, a prescindere da detto rilievo, come indicato da Cassi ss. uu.19597/2020, dal 2003 in poi deve ritenersi applicabile la formula esplicitata nel 2011, ossia quella utilizzata dal Tribunale, in quanto comunque rispecchia un canone di congruità e la differente funzione degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi.
Per quanto riguarda poi la clausola di salvaguardia il profilo di doglianza è irrilevante poiché si deve aver riguardo al momento della pattuizione e, per quanto sopra visto, a detta data gli interessi moratori erano sotto soglia.
Per quanto riguarda la mancata indicazione del TAEG secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato affermandone l'irrilevanza trattandosi di contratto stipulato tra imprenditori.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente affermato da Cass. 4597/2023 “… l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
11 Nel caso di specie non è stata allegata l'applicazione di condizioni peggiori rispetto a quelle pubblicizzate e la mancata indicazione non comporta applicazione dell'art. 117 tub.
Per quanto riguarda il piano di ammortamento alla francese il profilo di doglianza, basato unicamente sull'asserita capitalizzazione occulta e quindi sull'anatocismo, è infondato.
Come affermato da Cass. 7382/2025 in motivazione : “….. nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti…”
Per quanto riguarda la clausola di indicizzazione l'appellante lamenta l'omessa motivazione del Tribunale riguardo all'eccezione di mancanza di chiarezza e univocità del tasso ma non specifica perché vi sarebbe il vizio lamentato.
Nel caso di specie poi non sussiste alcuna violazione poiché è indicato il parametro ( euribor media mensile 3 mesi – tasso base di riferimento 2,3% ) il metodo di rilevazione ( sole 24 ore – media dei valori mensili – in caso di mancanza il concedente comunicherà il parametro di riferimento ) il periodo di adeguamento ( semestrale ) il criterio di calcolo e le modalità di pagamento. Il contraente ha poi sottoscritto una dichiarazione con cui ha affermato di aver esaminato attentamente i suddetti criteri approvando il piano di indicizzazione con riferimento a parametri e modalità di pagamento.
*********
Sesto motivo di appello
Ulteriore errata statuizione in ordine alle spese sopportate dai per i lavori di Parte_1 adeguamento.
Si afferma che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il fatto che il bene al momento della stipula non era fruibile nonché di considerare le opere effettuate a proprie spese dall'appellante per i necessari lavori di adeguamento.
Il motivo è infondato.
12 Il fatto che il bene alla data di stipula necessitasse di lavori ( nonché di esperimento di procedure amministrative per autorizzarne l'agibilità ) è incontestato tanto che gli appellanti hanno contratto un finanziamento ad hoc.
L'art. 14 del contratto poi prevedeva, in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., che tutti i miglioramenti comunque non avrebbero potuto essere indennizzati.
Altrettanto incontestato è peraltro il fatto che all'epoca della statuizione di primo grado il bene non fosse stato riconsegnato per cui non sarebbe stato possibile effettuare una valutazione ai fini della eventuale riduzione degli importi dovuti.
A ciò si aggiunge come i canoni di cui al decreto ingiuntivo opposto siano quelli dalla settantottesima rata in poi ossia maturati dopo diversi anni dalla realizzazione dei lavori e dalla fruizione da parte dell'appellante del bene.
La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
13
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del diciassette giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE TT UN de Courtelary
14