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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2024, n. 10235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10235 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 43581/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 12 dicembre 2024 promossa da:
nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VALENTINA NANULA ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 13 NOVEMBRE 2024
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 dicembre 2024, , premesso di Parte_1
aver instaurato nel 2016 una relazione affettiva con , dalla cui Controparte_1 pagina 1 di 8 unione nasceva il figlio minore (nato il [...]), riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_1 lamentando che mentre era in stato di gravidanza il padre era stato arrestato in quanto appartenente ad una gang latinoamericana dedita a reati e di essere stata in seguito mandata via dalla casa familiare dai familiari dell'ex compagno, riferendo che poi il padre si era disinteressato del figlio e che nel dicembre 2018, dopo la condanna, era stata espulso e rimpatriato nel Paese d'origine dove vive, senza in alcun modo avere rapporti con il figlio stesso, chiedeva al Tribunale adito l'affido esclusivo a sé del figlio minore con potere di decisione in capo alla madre sia sulle questioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative, comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio sia sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative al minore nonchè un contributo al suo mantenimento nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'udienza di prima comparizione inizialmente fissata per il 30 maggio 2024 veniva dapprima, su istanza della parte attrice attesa la non regolarità della notifica del ricorso, differita al 26 giugno 2024 e, dopo ulteriore richiesta di parte attrice di differimento previa assegnazione di nuovi termini per la rinnovazione della notifica ancora non perfezionata, ulteriormente differita al 13 novembre 2024.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 13 novembre 2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei vari decreti alla parte convenuta in El AL (notifica ricevuta dalla madre convivente), considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 7 novembre 2024 davanti al Giudice onorario dott.ssa Madera, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: ” abbiamo vissuto pochissimo insieme io e il papà. Solo dopo che abbiamo interrotto la nostra relazione e la convivenza ho scoperto che lui era stato arrestato e poi condannato in quanto appartenente ad associazioni a delinquere, delle gang latino americane penso, so che c'era stato anche un litigio in una discoteca dove lui aveva aggredito e forse accoltellato una persona, la notizia è andata anche in TV. Io non ho mai convissuto con lui dopo che era nato il bambino, quando io aspettavo , all'8° mese di gravidanza la sua famiglia mi ha mandato via di casa, alle due di Per_1 notte. Lui in realtà era stato già arrestato quando ero al 3° mese di gravidanza. Solo allora ho capito e mi sono resa conto dei reati che aveva commesso. Lui è uscito dal carcere quando il bambino aveva 1 mese e grazie a noi due. Lui ha riconosciuto comunque il bambino, anzi ho dovuto aspettare 10 giorni in ospedale perchè lui uscisse dal carcere per riconoscerlo. A lui comunque non è mai interessato nulla del bambino. Lui è rimasto circa 1 anno in Italia, dovevo portarglielo sempre io il bambino per farglielo vedere a casa perché era agli arresti domiciliari e io dovevo rimanere tutto il tempo con lui. Poi però non ho più voluto portarglielo e lui ha cominciato a minacciarmi anche di prendermi e portarmi via il bambino. Non ha mai intessuto alcun rapporto con il figlio. Poi è stato espulso il 24 dicembre 2018 ed è rientrato in AL dove adesso vive con la madre. ero sempre io a cercarlo al telefono perchè lui parlasse con il bambino, anche adesso, io gli scrivo. Adesso in realtà non mi risponde più al telefono, è tanto che non sente quindi il bambino. Il bambino mi chiede del suo papà. A me dispiace per mio figlio. il bambino è sereno, gli ho spiegato bene. Fa la II elementare. Adesso
pagina 2 di 8 viviamo con il mio compagno, che lavora come tatuatore, dal quale ho avuto un bambino che ho dovuto portare con me in udienza perché non avevo a chi darlo. Lui ha 9 mesi. è contento del fratellino, è molto carino Per_2 con lui. Viviamo in una casa in affitto con canone di € 600. Ho lavorato come apprendista in un bar con stipendio di € 1200, poi ho dovuto interrompere. Voglio dedicarmi al bambino e sono in maternità fino a quando lui non andrà all'asilo poi riprenderò a lavorare. Per adesso paga tutto il mio compagno. Prendo l'AU per entrambi i figli di € 600. Il papà non versa nulla, non ha mai versato nulla, se non 50 euro quando aveva 2 mesi.
Lui lavora so nell'edilizia. Io ho necessità di avere il consenso del padre per tutto quello che riguarda il bambino ma lui non me lo dà. Ho necessità di avere l'affido supersclusivo, chiedo 250 al mese. ”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso, chiedendo l'affido supersclusivo alla madre, un assegno come rideterminato di € 250 al mese oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie e visite solo qualora il padre lo richiedesse previo congruo preavviso e alla presenza della madre o di altra persona di fiducia. Dichiarava, infine, di rinunciare alle istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Rilevato come sia emerso dalle dichiarazione della parte attrice che il convenuto, con il quale ha intrattenuto una breve convivenza fino a quando ha saputo che era stato arrestato in quanto accusato di fare part di alcune gang dedite a reati e allontanata dalla di lui famiglia quando era incinta all'ottavo mese di gravidanza, dopo anche periodi di detenzione domiciliare dove la stessa è stata costretta dallo stesso a dichiarare che vivevano ancora insieme, è stato espulso dall'Italia nel dicembre 2018 e rimandato in AL dove risulta vivere, disinteressandosi del tutto del figlio nato il [...], con il quale non hai intessuto un vero Persona_1 rapporto, limitandosi i primi tempi solo a sporadiche telefonate, da tempo avendo interrotto ogni rapporto e comunicazione, non avendo mai partecipando alle decisioni e scelte di vita del medesimo, non avendo versato somme di denaro per il suo mantenimento 8se non € 50 quando il bambo aveva 2 mesi), avendo delegando da sempre ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere al momento decisioni rilevanti per il figlio.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del medesimo con continuità e responsabilità offrendogli un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–
pagina 3 di 8 esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività stante la lontananza del convenuto e l'interruzione di rapporti.
Osservato che le eventuali visite del padre con il figlio devono essere disposte come in dispositivo a tutela del figlio stesso.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per il minore come parte attrice ha dichiarato di aver lavorato con contratto di apprendistato come barista con uno stipendio d € 1200, attività che ha sospeso in quanto in maternità avendo avuto il 19 febbraio 2024 un figlio dall'attuale compagno, che svolge regolare attività lavorativa. con il quale vive in una casa in locazione con canone di € 600 al mese, percepisce l'AU per entrambi i figli per l'importo di € 600 al mese;
quanto al convenuto sa solo che vive in AL e che dovrebbe lavorare nell'edilizia.
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del convenuto dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come rideterminata in udienza di € 250,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal gennaio 2024 (riscorso iscritto il 12 dicembre 2023) oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate atteso l'assenza di comunicazione tra le parti, disponendo che l'AU venga percepito per intero dalla madre, quale ulteriore forma di contribuzione.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie. visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano piazzale Cuoco n.
7. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio compatibilmente con le esigenze del medesimo, alla presenza della madre o di altra persona di sua fiducia;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024 (ricorso iscritto il 12.12.2023) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € Parte_1
pagina 4 di 8 250,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte
dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza salvadoregna, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE
4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a pagina 5 di 8 quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ex art. 36bis della legge 218/95 per entrambe le domande.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo la parte attrice rinunciato alle istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, di totale disinteresse da anni e con un omesso mantenimento del minore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, peraltro piccolo, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti il figlio.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 13 novembre 2024 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il medesimo interrotto ogni rapporto con la parte attrice e con il figlio, dapprima in quanto finito in carcere peraltro per gravi reati per cui è stato anche condannato e poi una volta espulso dall'Italia, disinteressandosi del tutto del figlio e non partecipando più alle decisioni e alle scelte di vita del medesimo. Peraltro, il padre si è limitato ad incontrare il figlio in Italia solo nel periodo in cui era stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari in quanto la madre glielo portava in casa per qualche ora, ciò fino ad un certo momento, quando ha interrotto stante i comportamenti inadeguati paterni e il padre ha anche cominciato a minacciarla. Dal momento dell'espulsione poi si è totalmente disinteressato, negando ogni comunicazione con la madre, creando anche una situazione di stallo decisionale non prestando mai il consenso, pregiudizievole per l'interesse del minore. Lo stesso ha omesso ogni tipo di versamento alla madre per il mantenimento del minor.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto al minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione pagina 6 di 8 in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il figlio.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare il figlio minore.
Contributo al mantenimento del figlio minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 13 novembre 2024 in punto economico in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa (che dovrebbe lavorare nel campo dell'edilizia) e deve contribuire al mantenimento del figlio, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come riformulata nelle dichiarazioni rese dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura del figlio minore.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) Affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano piazzale Cuoco n.
7. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio compatibilmente con le esigenze del medesimo, alla presenza della madre o di altra persona di sua fiducia;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024 (ricorso iscritto il 12.12.2023) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di Parte_1
€ 250,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano pagina 7 di 8 congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 20 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 12 dicembre 2024 promossa da:
nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VALENTINA NANULA ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 13 NOVEMBRE 2024
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 dicembre 2024, , premesso di Parte_1
aver instaurato nel 2016 una relazione affettiva con , dalla cui Controparte_1 pagina 1 di 8 unione nasceva il figlio minore (nato il [...]), riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_1 lamentando che mentre era in stato di gravidanza il padre era stato arrestato in quanto appartenente ad una gang latinoamericana dedita a reati e di essere stata in seguito mandata via dalla casa familiare dai familiari dell'ex compagno, riferendo che poi il padre si era disinteressato del figlio e che nel dicembre 2018, dopo la condanna, era stata espulso e rimpatriato nel Paese d'origine dove vive, senza in alcun modo avere rapporti con il figlio stesso, chiedeva al Tribunale adito l'affido esclusivo a sé del figlio minore con potere di decisione in capo alla madre sia sulle questioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative, comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio sia sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative al minore nonchè un contributo al suo mantenimento nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'udienza di prima comparizione inizialmente fissata per il 30 maggio 2024 veniva dapprima, su istanza della parte attrice attesa la non regolarità della notifica del ricorso, differita al 26 giugno 2024 e, dopo ulteriore richiesta di parte attrice di differimento previa assegnazione di nuovi termini per la rinnovazione della notifica ancora non perfezionata, ulteriormente differita al 13 novembre 2024.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 13 novembre 2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei vari decreti alla parte convenuta in El AL (notifica ricevuta dalla madre convivente), considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 7 novembre 2024 davanti al Giudice onorario dott.ssa Madera, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: ” abbiamo vissuto pochissimo insieme io e il papà. Solo dopo che abbiamo interrotto la nostra relazione e la convivenza ho scoperto che lui era stato arrestato e poi condannato in quanto appartenente ad associazioni a delinquere, delle gang latino americane penso, so che c'era stato anche un litigio in una discoteca dove lui aveva aggredito e forse accoltellato una persona, la notizia è andata anche in TV. Io non ho mai convissuto con lui dopo che era nato il bambino, quando io aspettavo , all'8° mese di gravidanza la sua famiglia mi ha mandato via di casa, alle due di Per_1 notte. Lui in realtà era stato già arrestato quando ero al 3° mese di gravidanza. Solo allora ho capito e mi sono resa conto dei reati che aveva commesso. Lui è uscito dal carcere quando il bambino aveva 1 mese e grazie a noi due. Lui ha riconosciuto comunque il bambino, anzi ho dovuto aspettare 10 giorni in ospedale perchè lui uscisse dal carcere per riconoscerlo. A lui comunque non è mai interessato nulla del bambino. Lui è rimasto circa 1 anno in Italia, dovevo portarglielo sempre io il bambino per farglielo vedere a casa perché era agli arresti domiciliari e io dovevo rimanere tutto il tempo con lui. Poi però non ho più voluto portarglielo e lui ha cominciato a minacciarmi anche di prendermi e portarmi via il bambino. Non ha mai intessuto alcun rapporto con il figlio. Poi è stato espulso il 24 dicembre 2018 ed è rientrato in AL dove adesso vive con la madre. ero sempre io a cercarlo al telefono perchè lui parlasse con il bambino, anche adesso, io gli scrivo. Adesso in realtà non mi risponde più al telefono, è tanto che non sente quindi il bambino. Il bambino mi chiede del suo papà. A me dispiace per mio figlio. il bambino è sereno, gli ho spiegato bene. Fa la II elementare. Adesso
pagina 2 di 8 viviamo con il mio compagno, che lavora come tatuatore, dal quale ho avuto un bambino che ho dovuto portare con me in udienza perché non avevo a chi darlo. Lui ha 9 mesi. è contento del fratellino, è molto carino Per_2 con lui. Viviamo in una casa in affitto con canone di € 600. Ho lavorato come apprendista in un bar con stipendio di € 1200, poi ho dovuto interrompere. Voglio dedicarmi al bambino e sono in maternità fino a quando lui non andrà all'asilo poi riprenderò a lavorare. Per adesso paga tutto il mio compagno. Prendo l'AU per entrambi i figli di € 600. Il papà non versa nulla, non ha mai versato nulla, se non 50 euro quando aveva 2 mesi.
Lui lavora so nell'edilizia. Io ho necessità di avere il consenso del padre per tutto quello che riguarda il bambino ma lui non me lo dà. Ho necessità di avere l'affido supersclusivo, chiedo 250 al mese. ”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso, chiedendo l'affido supersclusivo alla madre, un assegno come rideterminato di € 250 al mese oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie e visite solo qualora il padre lo richiedesse previo congruo preavviso e alla presenza della madre o di altra persona di fiducia. Dichiarava, infine, di rinunciare alle istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Rilevato come sia emerso dalle dichiarazione della parte attrice che il convenuto, con il quale ha intrattenuto una breve convivenza fino a quando ha saputo che era stato arrestato in quanto accusato di fare part di alcune gang dedite a reati e allontanata dalla di lui famiglia quando era incinta all'ottavo mese di gravidanza, dopo anche periodi di detenzione domiciliare dove la stessa è stata costretta dallo stesso a dichiarare che vivevano ancora insieme, è stato espulso dall'Italia nel dicembre 2018 e rimandato in AL dove risulta vivere, disinteressandosi del tutto del figlio nato il [...], con il quale non hai intessuto un vero Persona_1 rapporto, limitandosi i primi tempi solo a sporadiche telefonate, da tempo avendo interrotto ogni rapporto e comunicazione, non avendo mai partecipando alle decisioni e scelte di vita del medesimo, non avendo versato somme di denaro per il suo mantenimento 8se non € 50 quando il bambo aveva 2 mesi), avendo delegando da sempre ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere al momento decisioni rilevanti per il figlio.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del medesimo con continuità e responsabilità offrendogli un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–
pagina 3 di 8 esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività stante la lontananza del convenuto e l'interruzione di rapporti.
Osservato che le eventuali visite del padre con il figlio devono essere disposte come in dispositivo a tutela del figlio stesso.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per il minore come parte attrice ha dichiarato di aver lavorato con contratto di apprendistato come barista con uno stipendio d € 1200, attività che ha sospeso in quanto in maternità avendo avuto il 19 febbraio 2024 un figlio dall'attuale compagno, che svolge regolare attività lavorativa. con il quale vive in una casa in locazione con canone di € 600 al mese, percepisce l'AU per entrambi i figli per l'importo di € 600 al mese;
quanto al convenuto sa solo che vive in AL e che dovrebbe lavorare nell'edilizia.
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del convenuto dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come rideterminata in udienza di € 250,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal gennaio 2024 (riscorso iscritto il 12 dicembre 2023) oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate atteso l'assenza di comunicazione tra le parti, disponendo che l'AU venga percepito per intero dalla madre, quale ulteriore forma di contribuzione.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie. visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano piazzale Cuoco n.
7. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio compatibilmente con le esigenze del medesimo, alla presenza della madre o di altra persona di sua fiducia;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024 (ricorso iscritto il 12.12.2023) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € Parte_1
pagina 4 di 8 250,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte
dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza salvadoregna, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE
4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a pagina 5 di 8 quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ex art. 36bis della legge 218/95 per entrambe le domande.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo la parte attrice rinunciato alle istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, di totale disinteresse da anni e con un omesso mantenimento del minore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, peraltro piccolo, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti il figlio.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 13 novembre 2024 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il medesimo interrotto ogni rapporto con la parte attrice e con il figlio, dapprima in quanto finito in carcere peraltro per gravi reati per cui è stato anche condannato e poi una volta espulso dall'Italia, disinteressandosi del tutto del figlio e non partecipando più alle decisioni e alle scelte di vita del medesimo. Peraltro, il padre si è limitato ad incontrare il figlio in Italia solo nel periodo in cui era stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari in quanto la madre glielo portava in casa per qualche ora, ciò fino ad un certo momento, quando ha interrotto stante i comportamenti inadeguati paterni e il padre ha anche cominciato a minacciarla. Dal momento dell'espulsione poi si è totalmente disinteressato, negando ogni comunicazione con la madre, creando anche una situazione di stallo decisionale non prestando mai il consenso, pregiudizievole per l'interesse del minore. Lo stesso ha omesso ogni tipo di versamento alla madre per il mantenimento del minor.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto al minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione pagina 6 di 8 in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il figlio.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare il figlio minore.
Contributo al mantenimento del figlio minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 13 novembre 2024 in punto economico in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa (che dovrebbe lavorare nel campo dell'edilizia) e deve contribuire al mantenimento del figlio, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come riformulata nelle dichiarazioni rese dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura del figlio minore.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) Affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano piazzale Cuoco n.
7. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio compatibilmente con le esigenze del medesimo, alla presenza della madre o di altra persona di sua fiducia;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024 (ricorso iscritto il 12.12.2023) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di Parte_1
€ 250,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano pagina 7 di 8 congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 20 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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