Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3991/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3991/2024 tra (avv. PAROLA LAURA) Parte_1
OPPONENTE e
(avv. BICOCCHI CHIARA) Controparte_1
OPPOSTA
* Oggi 09/04/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Vito Alessandro Pellegrini in sostituzione dell'Avv. Laura Parola;
- per l'opposta gli Avv.ti Chiara Bicocchi e Caterina Bonocore. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Pellegrini precisa come da note d'udienza del 4.03.2025 ribadendo l'intervenuta estinzione della sanzione amministrativa per sopravvenuto decesso del trasgressore. Gli Avv.ti Bicocchi e Bonocore precisano come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 7.04.2025, alla quale si riportano. I procuratori discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
PAROLA LAURA OPPONENTE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_2
BICOCCHI CHIARA, SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO e BONOCORE CATERINA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ordinanza-ingiunzione Protocollo n. 2024/0043190 del 28/03/2024, l'
[...]
- ha ingiunto a quale trasgressore, e “in Parte_2 Parte_3 alternativa” agli obbligati in solido - Controparte_4 Parte_1 rispettivamente legale rappresentante delle e Controparte_5 CP_6 [...]
e della - il pagamento della somma di € Controparte_7 Controparte_8
6.640,00 a titolo di sanzione prevista dall'art. 6, comma 1 della L.R. E.R. 4/2004 per la CP_9 violazione delle disposizioni di cui art. 5, comma 1 della stessa Legge, oltre a € 664,00 per spese procedurali ed € 38,00 per spese di notifica, per un totale di € 7.342,00.
ha proposto opposizione avverso la suddetta ordinanza innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di il quale, con sentenza n. 870 del 18.09.2024, ha dichiarato la CP_1 propria incompetenza in favore del Tribunale di Reggio Emilia ex art. 6, comma 4, lett. d), D. Lgs. 150/11. L'opponente ha riassunto tempestivamente la causa dinanzi a questo Tribunale. Radicato il contraddittorio con l' alla prima udienza (tenuta con le modalità di cui all'art. CP_1
127 ter c.p.c.) entrambe le parti hanno dedotto e documentato il decesso di Parte_3 avvenuto in data 29.10.2024, in pendenza del termine per la riassunzione. Come noto, la morte del trasgressore principale comporta non solo l'estinzione dell'illecito amministrativo, ma altresì dell'obbligazione a carico dell'obbligato in solido (cfr. C. 3696/22:
2 “In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione della L. n. 689 del 1981, ex art. 7, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale ex art. 6 della stessa Legge e l'impossibilità per quest'ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso”). Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere. L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 e, per il resto, la condanna della parte opponente alla rifusione del rimanente 1/2 (liquidato come da dispositivo in base al valore della controversia e all'attività svolta), posto che Pt_1 ha riassunto il giudizio dopo il decesso di evento a lei noto
[...] Parte_3 in quanto figlia del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA l'estinzione dell'obbligazione in capo all'opponente e, per l'effetto, DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/2. Così deciso a Reggio Emilia il 09/04/2025
Il Giudice Francesca Malgoni
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