Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 24/2021 TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) via Palombarella/Piedimonte, n. 4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto Fusco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sessa Aurunca (CE) Viale Trieste angolo via S. Francesco ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to I.Verrengia presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 2.1.2024, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di: “1) Accertare, per le causali di cui al ricorso, il diritto del ricorrente, sig. Parte_1
a percepire il sussidio Reddito Di Cittadinanza e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o
[...]
l'annullabilità del provvedimento di restituzione somme e revoca del beneficio di sussidiarietà RdC emesso dall' in persona del l.r.p.t in data 22.12.2022; 2) per l'effetto condannare l' al pagamento in favore CP_1 CP_1 del sig. delle somme maturate e non ancora corrisposte a titolo di Reddito di Parte_1
Cittadinanza decorrente dal mese di sospensione/revoca”; con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Premesso di essere percettore del reddito di cittadinanza dal 2020 e di aver presentato nuova domanda il 31.1.2022, rappresentava che l' con comunicazione del 14.04.2023 gli CP_1 contestava l'omessa dichiarazione della sottoposizione a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta e chiedeva contestualmente la restituzione dell'importo di € 6.721,28 a titolo di reddito di cittadinanza da Febbraio 2022 a Novembre 2022 in quanto non dovuto. Esponeva di non essere mai stato sottoposto a nessuna misura cautelare né di aver ricevuto alcuna sentenza di condanna, come da certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti trasmessi all' il 30.5.2023 e che ciononostante in data 19.7.2023, l' in riscontro alla CP_1 CP_1
1
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto, evidenziando in particolare che dal casellario giudiziale ex art. 28 comma 3 d.P.R. n. 313/2002 emergeva una sentenza di condanna a carico del ricorrente incompatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter e delle note depositate in sostituzione dell'udienza mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente va rilevato che in tema di indebito previdenziale e assistenziale, dal punta di vista probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in materia, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2739/2016 e succ. conf.). Orbene, quanto al merito, nel caso in esame l' ha revocato il reddito di cittadinanza CP_1 concesso al ricorrente per mancanza del requisito della mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma 3, del d.l. del 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in l. n. 28 marzo 2019, n. 26, chiedendo la restituzione degli importi elargiti a tale titolo nel periodo gennaio 2022 e novembre 2022. Vanno pertanto richiamate le disposizioni normative applicabili. Con d.l. del 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in l. n. 28 marzo 2019, n. 26 è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di Cittadinanza che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti soggettivi di cittadinanza, residenza, soggiorno, reddituali e patrimoniali e la mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare persona-le e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma 3, del medesimo predetto decreto previsti dall'art. 2 del menzionato decreto, la cui fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento
2 degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale (art. 2). Inoltre, l'art. 7, del predetto decreto legge rubricato “sanzioni” prevede: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Venendo al caso di specie, l' ha eccepito che - a seguito della comunicazioni pervenute dal CP_1
Ministero della Giustizia secondo cui il ricorrente aveva ottenuto il beneficio della non menzione nel certificato dei carichi pendenti o nel casellario giudiziario omettendo di dichiarare, in domanda, che era stato sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati di cui all'art. 7 comm1 1,2,3 del DL 4/2019 e successive modifiche (art. 2 comma 2 lett. C bis) - aveva richiesto con pec del 13 gennaio 2025 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del casellario giudiziale di S. Maria Capua Vetere, il certificato generale ex art. 28 comma 3 d.P.R. n. 313/2002 da cui emergeva appunto una condanna penale definitiva a carico del ricorrente per uno dei reati indicati nel D.L. n. 4/2019 al comma 3 dell'art. 7 nei dieci anni precedenti la domanda. Ne era derivata la revoca del reddito di cittadinanza e la richiesta di restituzione delle somme corrisposte. La questione, dirimente ai fini della decisione circa il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, è pertanto l'esistenza in sé di una condanna penale definitiva per uno dei reati indicati nel D.L. n. 4/2019 al comma 3 dell'art.
7. Invero, il D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, all'art. 7 comma 3 dispone che: “
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270- bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628 ,629 ,630 ,640-bis, 644, 648, 648- bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10. Il beneficio non può CP_1 essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”. Le condanne sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio, solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che già erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali
3 Ciò posto, il comma 8 dell'art. 28 del D.P.R. n. 313/02 dispone che nelle dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a proprio carico non sia obbligatorio indicare le condanne elencate nel I comma dell'art. 24. Infatti, il certificato depositato dal ricorrente è quello rilasciato ai sensi dell'art. 24 del DPR 313 del 2002 mentre quello depositato dall' sopra indicato, emesso ai sensi dell'art. 28 del CP_1
DPR 313/2002, certifica lo status completo di una persona fisica con riferimento agli illeciti penali, indicando anche quelli per i quali si è ottenuta la non menzione dei reati nel casellario giudiziario, e contiene anche gli elementi utilizzabili dalle PP.AA. Ebbene, da tale certificato emerge che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. distaccata di Carinola il 2.3.2012 ha emesso sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile l'8.4.2013, per il reato di estorsione tentata continuata ex articolo 56, 81, 629 c.p.c (commesso dall'aprile 2005 e fino al 15.11.2005 in Sessa aurunca fraz. di Piedimonte) con attenuanti generiche articolo 62 bis c.p. e reclusione di anni 1 mesi 2 multa €400, con beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. (cfr. casellario giudiziale ex art. 28 dpr 313/2002 in prod. . CP_1
Orbene, richiamando i principi enunciati in tema di ripartizione dell'onere probatorio secondo cui spetta all'interessato l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla percezione della prestazione rivendicata, secondo il criterio generale dettato dall'art. 2697 c.c., rileva il Tribunale che, a fronte della documentazione depositata dall'Istituto previdenziale, il ricorrente nulla ha dedotto. Ne consegue che l'istante non era in possesso dei requisiti previsti per poter fruire della prestazione per cui è causa. Per le considerazioni esposte, la domanda va quindi respinta, assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ridotte in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e della risoluzione della questione allo stato degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 in favore dell' oltre iva cpa e spese generali come per legge se dovute. CP_1
Così deciso in S. Maria C. V., 23.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Fabiana Iorio
4