Art. 18.
Le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.
La presente legge avra' vigore dal 28 ottobre 1942-XX.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
- VIDUSSONI - TERUZZI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.
La presente legge avra' vigore dal 28 ottobre 1942-XX.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
- VIDUSSONI - TERUZZI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI