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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 896/2022
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 13 maggio 2025, alle ore 11.00, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. CARLA GENOVALI Parte_2
Per l'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Si da atto della presenza ai fini della pratica forense della dr.ssa Luna Vischi. I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.44, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CARLA GENO- Parte_2
VALI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ebbe a richiedere in data 26 mag- Parte_2
gio 2020 la concessione del Reddito di Cittadinanza previsto dalla legge 26/2019, presentando il relativo modello ISEE relativo all'anno 2018.
Detta istanza è stata accolta dall' per il periodo di 18 CP_1 mesi ed il ricorrente ammesso a percepire le mensilità da giugno
2020 a novembre 2021.
In effetti il Dini ha percepito detto assegno dal giugno 2020 ma solo fino a maggio 2021, in quanto l' rilevando la dif- CP_1
formità del nucleo famigliare del Dini rispetto a quanto dichiarato in domanda, ha sospeso la relativa erogazione con comunicazione dd. 17 giugno 2021 e, quindi, con decorrenza dal primo mese di- sponibile, disponendo, altresì, la revoca del trattamento assisten- ziale.
Per parte sua il ha provveduto a correggere la dichiara- Pt_2
zione inserendo nel nucleo famigliare anche il fratello Persona_1
che con lui risultava convivente, anche se questo non aveva
[...]
determinato una variazione in aumento del reddito.
L' con comunicazione dd. 19 ottobre 2021 ha chiesto CP_1
la restituzione delle somme erogate a titolo di RdC.
In data 25 marzo 2022 il ricorrente, con l'assistenza del pa- tronato INCA, presentava ricorso in sede amministrativa, ma lo stesso non ha trovato sostanziale accoglimento.
Il proponeva avanti a questo tribunale ricorso dd. 4 no- Pt_2
vembre 2022, depositato in data 7 novembre 2022, con il quale chiedeva che l'adito tribunale “accerti e dichiari il diritto del ricorren- te a percepire la prestazione Reddito di cittadinanza per le mensilità da giugno a novembre 2021, annulli il provvedimento di indebito, condanni l' a corrispondergli le predette mensilità e a restituirgli quanto me- CP_1
dio tempore trattenuto a rimborso dell'asserito indebito, il tutto con inte- ressi e rivalutazione.”
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso e la conferma dei provvedimenti assunti, sul presupposto della mancanza del requisito reddituale conseguente ad una infe- dele dichiarazione della situazione famigliare.
Gli aspetti fattuali sono pacifici e non controversi;
il Pt_2
come esposto in ricorso e come non contestato in punto di fatto dall' CP_1
- alla presentazione della domanda ha indicato il proprio reddito per l'anno 2018 come richiesto, rientrante nei parametri previsti dalla normativa per la concessione del RdC, omettendo di indica- re il fratello convivente, Persona_2
- non godeva di alcun reddito e, quindi, detta omis- Persona_2
sione non incideva sul requisito reddituale del nucleo famigliare;
- in applicazione dell'art. 7 co. 4 della L. 26/2019 ha so- CP_1
speso per i mesi residui il beneficio e richiesto, successivamente, la restituzione di quelli erogati.
Detti provvedimenti sono in linea con il disposto formale della legge il cui comma ut supra indicato testualmente recita
“fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogan- te accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle infor- mazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva co- municazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patri- monio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restitu- zione di quanto indebitamente percepito.”
Pertanto, i provvedimenti di sospensione e successivamente di revoca apparirebbero legittimi.
Richiesto alle parti e, quindi, anche all' di dedurre in CP_1
merito ai requisiti, l'istituto nulla ha dedotto nel termine assegna- to con ciò confermando la linea seguita, circa l'automatica deca- denza dal diritto alla percezione del RdC in presenza di una ine- satta compilazione dei documenti, prescindendo dalla rilevanza ed incidenza di detta condotta rispetto a quanto beneficiato.
L'istituto del Reddito di Cittadinanza è stato introdotto nel nostro ordinamento con una estensione temporale limitata e non strutturale;
prescindendo dalla valutazione dello stesso e dei pre- supposti che hanno portato alla sua adozione, appare evidente che lo stesso avesse tra gli altri obiettivi quello di intervenire in si- tuazioni di difficoltà economica con un sussidio, delimitando i li- miti reddituali e patrimoniali per usufruirne e le conseguenze ad imprecise dichiarazioni e produzioni documentali.
Non spetta al giudice valutare l'impianto legislativo della norma, ma spetta allo stesso correggere, attraverso una interpre- tazione costituzionalmente orientata, questi aspetti che inseriti in fretta nel provvedimento in emanazione, determinano applica- zioni distolte e contrarie ai principi fondamentali.
Questo senza dimenticare un principio di carattere generale sovrannazionale, che deve portare a calibrare le conseguenze di una condotta non conforme al disposto normativo ad equità e ra- gionevolezza.
L'interpretazione, come detto, costituzionalmente orientata, del comma 4 dell'art. 7 della L. 26/2019 non può essere quello della automatica perdita del diritto al sussidio per il semplice fat- to della errata indicazione del quadro reddituale.
Ai fini del decidere non entra nella valutazione la sussisten- za o meno del dolo, che come correttamente evidenziato da parte dell'istituto, può averla ai fini della segnalazione ai sensi del pri- mo comma dell'illecito al magistrato inquirente in sede penale.
Questo giudice ritiene che, anche nel solco di precedenti pronunce, ogni qualvolta vi è stata una difforme indicazione di requisiti nelle varie domande ed istanze, deve essere valutato se il beneficio ricevuto sarebbe stato concesso anche in presenza delle informazioni omesse oppure se le errate informazioni hanno de- terminato l'erogazione di un sussidio altrimenti non spettante. Nella fattispecie de qua, come argomentato da parte ricor- rente e non confutato dall' se il avesse correttamente CP_1 Pt_2
compilato ed allegato la documentazione reddituale per l'anno
2018, inserendo anche il fratello convivente avrebbe Persona_2
comunque avuto diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza co- sì come riconosciuto ed erogato per 11 mesi.
Alla luce di quanto sopra la domanda del ricorrente risulta fondata e merita accoglimento.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”, questo giudice ritiene che non sussistano, neppure parzialmente, i gravi ed eccezionali mo- tivi, che consentirebbero la relativa compensazione;
le spese van- no, pertanto, poste a carico del resistente e si liquidano, tenuto conto della complessità della fattispecie anche in correlazione agli atti presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, de- finitivamente pronunciando nella causa individuata come in epi- grafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto di- Parte_2
chiara il diritto dello stesso a percepire il reddito di cittadinanza dal giugno 2020 al novembre 2021, ove non sussistenti altri validi motivi ostativi;
b) annulla, per l'effetto la revoca assunta da con comuni- CP_1
cazione dd. 17 giugno 2021 e la richiesta di restituzione formulata con comunicazione dd. 19 ottobre 2021;
c) condanna l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento a favore di delle somme Parte_2
spettanti e maturate per i mesi da giugno 2021 a novembre 2021, con gli accessori di legge;
d)condanna l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento a favore di e per essao Parte_2
dell'avv. Carla Genovali, procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di causa che liquida in complessivi Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e
C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 13 maggio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 896/2022
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 13 maggio 2025, alle ore 11.00, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. CARLA GENOVALI Parte_2
Per l'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Si da atto della presenza ai fini della pratica forense della dr.ssa Luna Vischi. I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.44, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CARLA GENO- Parte_2
VALI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ebbe a richiedere in data 26 mag- Parte_2
gio 2020 la concessione del Reddito di Cittadinanza previsto dalla legge 26/2019, presentando il relativo modello ISEE relativo all'anno 2018.
Detta istanza è stata accolta dall' per il periodo di 18 CP_1 mesi ed il ricorrente ammesso a percepire le mensilità da giugno
2020 a novembre 2021.
In effetti il Dini ha percepito detto assegno dal giugno 2020 ma solo fino a maggio 2021, in quanto l' rilevando la dif- CP_1
formità del nucleo famigliare del Dini rispetto a quanto dichiarato in domanda, ha sospeso la relativa erogazione con comunicazione dd. 17 giugno 2021 e, quindi, con decorrenza dal primo mese di- sponibile, disponendo, altresì, la revoca del trattamento assisten- ziale.
Per parte sua il ha provveduto a correggere la dichiara- Pt_2
zione inserendo nel nucleo famigliare anche il fratello Persona_1
che con lui risultava convivente, anche se questo non aveva
[...]
determinato una variazione in aumento del reddito.
L' con comunicazione dd. 19 ottobre 2021 ha chiesto CP_1
la restituzione delle somme erogate a titolo di RdC.
In data 25 marzo 2022 il ricorrente, con l'assistenza del pa- tronato INCA, presentava ricorso in sede amministrativa, ma lo stesso non ha trovato sostanziale accoglimento.
Il proponeva avanti a questo tribunale ricorso dd. 4 no- Pt_2
vembre 2022, depositato in data 7 novembre 2022, con il quale chiedeva che l'adito tribunale “accerti e dichiari il diritto del ricorren- te a percepire la prestazione Reddito di cittadinanza per le mensilità da giugno a novembre 2021, annulli il provvedimento di indebito, condanni l' a corrispondergli le predette mensilità e a restituirgli quanto me- CP_1
dio tempore trattenuto a rimborso dell'asserito indebito, il tutto con inte- ressi e rivalutazione.”
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso e la conferma dei provvedimenti assunti, sul presupposto della mancanza del requisito reddituale conseguente ad una infe- dele dichiarazione della situazione famigliare.
Gli aspetti fattuali sono pacifici e non controversi;
il Pt_2
come esposto in ricorso e come non contestato in punto di fatto dall' CP_1
- alla presentazione della domanda ha indicato il proprio reddito per l'anno 2018 come richiesto, rientrante nei parametri previsti dalla normativa per la concessione del RdC, omettendo di indica- re il fratello convivente, Persona_2
- non godeva di alcun reddito e, quindi, detta omis- Persona_2
sione non incideva sul requisito reddituale del nucleo famigliare;
- in applicazione dell'art. 7 co. 4 della L. 26/2019 ha so- CP_1
speso per i mesi residui il beneficio e richiesto, successivamente, la restituzione di quelli erogati.
Detti provvedimenti sono in linea con il disposto formale della legge il cui comma ut supra indicato testualmente recita
“fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogan- te accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle infor- mazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva co- municazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patri- monio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restitu- zione di quanto indebitamente percepito.”
Pertanto, i provvedimenti di sospensione e successivamente di revoca apparirebbero legittimi.
Richiesto alle parti e, quindi, anche all' di dedurre in CP_1
merito ai requisiti, l'istituto nulla ha dedotto nel termine assegna- to con ciò confermando la linea seguita, circa l'automatica deca- denza dal diritto alla percezione del RdC in presenza di una ine- satta compilazione dei documenti, prescindendo dalla rilevanza ed incidenza di detta condotta rispetto a quanto beneficiato.
L'istituto del Reddito di Cittadinanza è stato introdotto nel nostro ordinamento con una estensione temporale limitata e non strutturale;
prescindendo dalla valutazione dello stesso e dei pre- supposti che hanno portato alla sua adozione, appare evidente che lo stesso avesse tra gli altri obiettivi quello di intervenire in si- tuazioni di difficoltà economica con un sussidio, delimitando i li- miti reddituali e patrimoniali per usufruirne e le conseguenze ad imprecise dichiarazioni e produzioni documentali.
Non spetta al giudice valutare l'impianto legislativo della norma, ma spetta allo stesso correggere, attraverso una interpre- tazione costituzionalmente orientata, questi aspetti che inseriti in fretta nel provvedimento in emanazione, determinano applica- zioni distolte e contrarie ai principi fondamentali.
Questo senza dimenticare un principio di carattere generale sovrannazionale, che deve portare a calibrare le conseguenze di una condotta non conforme al disposto normativo ad equità e ra- gionevolezza.
L'interpretazione, come detto, costituzionalmente orientata, del comma 4 dell'art. 7 della L. 26/2019 non può essere quello della automatica perdita del diritto al sussidio per il semplice fat- to della errata indicazione del quadro reddituale.
Ai fini del decidere non entra nella valutazione la sussisten- za o meno del dolo, che come correttamente evidenziato da parte dell'istituto, può averla ai fini della segnalazione ai sensi del pri- mo comma dell'illecito al magistrato inquirente in sede penale.
Questo giudice ritiene che, anche nel solco di precedenti pronunce, ogni qualvolta vi è stata una difforme indicazione di requisiti nelle varie domande ed istanze, deve essere valutato se il beneficio ricevuto sarebbe stato concesso anche in presenza delle informazioni omesse oppure se le errate informazioni hanno de- terminato l'erogazione di un sussidio altrimenti non spettante. Nella fattispecie de qua, come argomentato da parte ricor- rente e non confutato dall' se il avesse correttamente CP_1 Pt_2
compilato ed allegato la documentazione reddituale per l'anno
2018, inserendo anche il fratello convivente avrebbe Persona_2
comunque avuto diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza co- sì come riconosciuto ed erogato per 11 mesi.
Alla luce di quanto sopra la domanda del ricorrente risulta fondata e merita accoglimento.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”, questo giudice ritiene che non sussistano, neppure parzialmente, i gravi ed eccezionali mo- tivi, che consentirebbero la relativa compensazione;
le spese van- no, pertanto, poste a carico del resistente e si liquidano, tenuto conto della complessità della fattispecie anche in correlazione agli atti presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, de- finitivamente pronunciando nella causa individuata come in epi- grafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto di- Parte_2
chiara il diritto dello stesso a percepire il reddito di cittadinanza dal giugno 2020 al novembre 2021, ove non sussistenti altri validi motivi ostativi;
b) annulla, per l'effetto la revoca assunta da con comuni- CP_1
cazione dd. 17 giugno 2021 e la richiesta di restituzione formulata con comunicazione dd. 19 ottobre 2021;
c) condanna l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento a favore di delle somme Parte_2
spettanti e maturate per i mesi da giugno 2021 a novembre 2021, con gli accessori di legge;
d)condanna l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento a favore di e per essao Parte_2
dell'avv. Carla Genovali, procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di causa che liquida in complessivi Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e
C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 13 maggio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli