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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. N. R.G. 164/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est.
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 164/2025 promossa da: (Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 te in Prato . 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela DE LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio posto in Prato, Viale della Repubblica n. 179, giusta procura allegata al ricorso;
Pec : vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente Nei confronti di
nata a [...] il [...] oggi Controparte_1 ico di residenza;
( Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto il 31.1.2025.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, ha Parte_1 proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile con
[...]
nato a [...] in data [...], matrimonio Controparte_1 contratto a UI in data 15 agosto 2001 e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2002, Parte II, serie C, atto n. 823.
A riguardo ha dedotto: che dal matrimonio non sono nati figli;
che dopo un iniziale periodo di serenità, a seguito di incomprensioni, è venuta a cessare ogni forma di comunione spirituale e materiale ed i coniugi avevano posto termine alla convivenza;
che con decreto emesso in data 11 maggio 2006 il Tribunale di Prato aveva omologato la separazione consensuale e dal 2006 la convivenza tra i coniugi non è più ripresa. in quanto la si era CP_1 resa irreperibile.
1 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, nella contumacia della convenuto, ed esaurita l'istruzione con acquisizione dei documenti, all'udienza del 3 luglio 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione definitiva., sicché l'unica parte costituita precisava le conclusioni rinunziando ai termini di cui all'art 189 cpc, nulla opponendo il Pubblico Ministero.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva Il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato.
Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, occorre fare riferimento al regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 21 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, il cui carattere universale è stato riconosciuto da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Infatti, in mancanza di un accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale ”.
Nel caso in esame, deve essere applicata la legge italiana venendo in considerazione il criterio della legge dello Stato in cui si trova il Tribunale adito (cfr. art. 8, lettera b), sopra citato), nonché la competenza territoriale di questo Tribunale, in relazione alla residenza dell'attore in ragione dello stato di irreperibilità della resistente, ai sensi dell'art 473 bis 47, comma 2, riscontrato dalsuccessivo perfezionamento della notifica nei suoi riguardi ai sensi dell'art 143 cpc. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta.
2 In assenza di figli minori, non v'è luogo a provvedere in ordine ad affidamento e, in assenza di domanda, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine al mantenimento del ricorrente.
Infine, ai sensi dell'art 91 cpc la spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta, così come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e della natura del procedimento in linea con i criteri di cui al DM 55/2014 ( ai minimi per fase studio, introduttiva, in considerazione dell'assenza di particolari questioni e dell'assenza di comparse conclusionali).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
13.01.1969, e a UI (Cuba) il CP_1 Controparte_1
09.07.1982, mat ba) in data 15 agosto 2001 e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2002, Parte II, serie C, atto n. 823; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Condanna la resistente al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali liquidate in complessivi € 2356,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CAP nella misura di legge, nonché spese di notifica e CU.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Giudice est. Dott. Michele Sirgiovanni
Il Presidente Dott. Lucia Schiaretti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est.
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 164/2025 promossa da: (Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 te in Prato . 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela DE LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio posto in Prato, Viale della Repubblica n. 179, giusta procura allegata al ricorso;
Pec : vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente Nei confronti di
nata a [...] il [...] oggi Controparte_1 ico di residenza;
( Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto il 31.1.2025.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, ha Parte_1 proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile con
[...]
nato a [...] in data [...], matrimonio Controparte_1 contratto a UI in data 15 agosto 2001 e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2002, Parte II, serie C, atto n. 823.
A riguardo ha dedotto: che dal matrimonio non sono nati figli;
che dopo un iniziale periodo di serenità, a seguito di incomprensioni, è venuta a cessare ogni forma di comunione spirituale e materiale ed i coniugi avevano posto termine alla convivenza;
che con decreto emesso in data 11 maggio 2006 il Tribunale di Prato aveva omologato la separazione consensuale e dal 2006 la convivenza tra i coniugi non è più ripresa. in quanto la si era CP_1 resa irreperibile.
1 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, nella contumacia della convenuto, ed esaurita l'istruzione con acquisizione dei documenti, all'udienza del 3 luglio 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione definitiva., sicché l'unica parte costituita precisava le conclusioni rinunziando ai termini di cui all'art 189 cpc, nulla opponendo il Pubblico Ministero.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva Il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato.
Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, occorre fare riferimento al regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 21 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, il cui carattere universale è stato riconosciuto da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Infatti, in mancanza di un accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale ”.
Nel caso in esame, deve essere applicata la legge italiana venendo in considerazione il criterio della legge dello Stato in cui si trova il Tribunale adito (cfr. art. 8, lettera b), sopra citato), nonché la competenza territoriale di questo Tribunale, in relazione alla residenza dell'attore in ragione dello stato di irreperibilità della resistente, ai sensi dell'art 473 bis 47, comma 2, riscontrato dalsuccessivo perfezionamento della notifica nei suoi riguardi ai sensi dell'art 143 cpc. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta.
2 In assenza di figli minori, non v'è luogo a provvedere in ordine ad affidamento e, in assenza di domanda, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine al mantenimento del ricorrente.
Infine, ai sensi dell'art 91 cpc la spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta, così come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e della natura del procedimento in linea con i criteri di cui al DM 55/2014 ( ai minimi per fase studio, introduttiva, in considerazione dell'assenza di particolari questioni e dell'assenza di comparse conclusionali).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
13.01.1969, e a UI (Cuba) il CP_1 Controparte_1
09.07.1982, mat ba) in data 15 agosto 2001 e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2002, Parte II, serie C, atto n. 823; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Condanna la resistente al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali liquidate in complessivi € 2356,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CAP nella misura di legge, nonché spese di notifica e CU.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Giudice est. Dott. Michele Sirgiovanni
Il Presidente Dott. Lucia Schiaretti
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